Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.: 224/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 02.4.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...] C.F.: , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 ato al ricorso introduttivo, dall'avv. AN , con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 DINOIA, giusta procura generale alle liti, ed elettiva iato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in data 08.2.2022, ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di Parte_1 aver svolt iante agricolo alle dipendenze dell Controparte_2 CP_3
, con sede legale in Cassano allo Ionio (CS) alla Via Sibari e con terreni siti in agro di Cassano
[...] nio (CS) alla C/da Scalareto-Piantata, per un totale di n. 51 giornate nell'anno 2019 dal 23.07.2019 al 31.12.2019. L'attività lavorativa veniva svolta dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, per circa 4-5 giorni a settimana, e consisteva nell'espletamento di attività attinenti alla qualifica di bracciante agricolo, percependo regolare retribuzione giornaliera. Le anzidette giornate venivano disconosciute dall con comunicazione del 04.5.2021. Quindi, CP_1 in data 13.05.2021, la ricorrente presentava ricors inistrativo, senza, tuttavia, esito. Pertanto, l'istante ha proposto ricorso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiari e riconosca l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell' anno 2019, tra la ricorrente e l
[...]
nonché il diritto della ricorrente all' iscrizione per il medesimo anno ne Controparte_4 l Comune di Lauria per il numero di giornate effettivamente lavorate, pari a n. 51 gg per l'anno 2019, con ogni conseguenza di legge in ordine al ripristino e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa;
2. Condanni l in persona del suo Presidente p.t., a provvedere, nei modi e termini di legge, alla dovuta CP_1 iscrizione e/ enimento dell'iscrizione stessa;
3. All'esito, nel riconoscere al ricorrente lo status di bracciante agricolo, relativamente ai periodi oggetto della cancellazione da parte dell condannare lo stesso, in persona CP_1 del suo Presidente legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del ricorrente di ogni indennità
4. Condanni l in persona de suo Presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo”. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azion iziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, pertanto, ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza resa all'esito della udienza del 03.5.2023, il giudicante invitava la parte ricorrente a interloquire in merito all'eccezione di intempestività del ricorso sollevata dall CP_1 Quindi, alla udienza del 10.4.2024, il difensore della ricorrente rappresentava la regolar deposito del ricorso. La udienza del 02.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. dopo la scadenza del termine per note. CP_ 2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall la stessa è fondata e va accolta. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre: a) dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente); c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio- rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado. In tale senso si è espressa di recente anche la Corte d'Appello di Napoli, la quale ha affermato: “Nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo, viene in rilievo il procedimento disciplinato dall'art. 11 del D.LGS. n. 375/1993, il quale dispone che: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato ed il dirigente della competente sede dell CP_1 possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi,
Pag. 2 di 4 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510/96, la commissione centrale costituita quale organo dell' che CP_1 decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Pertanto, una volta presentato ricorso amministrativo all' nel termine di 30 giorni Controparte_5 dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione deg 20 giorni, di cui all'art. 22 del D.L. 7/1970, per adire l'autorità giudiziaria decorrerà o dalla comunicazione di un provvedimento espresso di segno negativo o dall'inutile decorso dei 90 giorni di cui al 1° comma dell'art. 11 D.LGS. n. 375/93. In tale ultimo caso, infatti, è la legge stessa a qualificare l'inerzia dell'amministrazione come silenzio-rigetto, equiparandolo al mancato accoglimento dell'istanza. Nel caso in cui l'interessato impugni, poi, sempre in via amministrativa, la decisione a sé sfavorevole dinanzi alla CP entro il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 11, comma 2 del D.LGS. n. 375/93, per la decorrenza del termine de quo occorrerà attendere, anche in questa successiva ed eventuale fase, il provvedimento dell'amministrazione o l'inutile decorso del termine di 90 giorni per il formarsi del silenzio rigetto. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato Controparte_6 sulla domanda di prestazion zioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato” (Cass. Civ., Sez. L., 03/04/2008, n. 8650). In tal senso, deve essere inteso il riferimento dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, termine quello comprensivo oltre che dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, anche dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo. Riepilogando, la sequenza decadenziale, in caso di ricorso amministrativo, essa è, nella sua massima estensione, la seguente: 1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione dell'eventuale ricorso impugnatorio alla commissione centrale a decidere CP_7 sullo stesso;
4) formazione, nei casi sub 2) e 3), di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente il termine di 90 giorni come precisato dall'art.11 cit.); 5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, D.L. n. 7/70, convertito con modifiche nella 1egge dell'11 marzo 1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice del lavoro. Con riguardo, invece, all'ipotesi in cui il ricorrente abbia optato direttamente per il ricorso giurisdizionale, il termine di 120 giorni, indicato dall'art. 22 D.L. n. 7/70, dovrà essere computato dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi nell'albo del Comune di residenza del lavoratore interessato. In quest'ultimo caso, alla data di decorrenza, così determinata, dovranno essere aggiunti i 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo (in tal senso, cfr Corte di Appello di Bari, 8 febbraio 2011, n. 712)”. (Cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 495/2023 dell'01.3.2023) Nel caso di specie, la cancellazione delle giornate è avvenuta con comunicazione del 04.5.2021, ricevuta l'11.5.2021 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla memoria dell , atteso CP_1 che con la previsione dell'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 020), il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, D.L. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative. Parte ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale in data 13.05.2021. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni, non avendo la ricorrente CP_1 tato ricorso alla Commissione Centrale, il termine di decadenza di 120 giorni decorre dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto, sicché l'azione andava proposta entro l'08.1.2022.
Pag. 3 di 4 Pertanto, il ricorso depositato l'08.2.2022 è evidentemente tardivo. Dunque, la domanda volta a ottenere il riconoscimento della iscrizione non può trovare accoglimento, essendo il provvedimento di cancellazione della ricorrente per l'anno 2019 ormai divenuto inoppugnabile e definitivo. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di mancata iscrizione e/o cancellazione non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificato, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso. Deve, dunque, dichiararsi l'intervenuta decadenza della ricorrente con conseguente inammissibilità del ricorso.
4. La parte ricorrente non ha depositato dichiarazione ex 152 disp. att. cpc;
risulta anche pagato il contributo unificato. Le spese dovrebbero, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente. Tuttavia, tenuto conto della natura della pronuncia e della assenza di una delibazione nel merito delle domande, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite. LAGONEGRO, 18.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
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