CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. 490/2020
CORTE D'APPELLO
DI GG RI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 490/2020 vertente
TRA
nato a [...] P.S. (RC) il 11.03.1935, C.F. Parte_1 C.F._1
; nato a [...] P.S. (RC) il 15.03.1974, C.F.
[...] Parte_2
; nata a [...] P.S. (RC) il 02.08.1966, CodiceFiscale_2 Parte_3
C.F. ,rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Marino CodiceFiscale_3
RI IE (C.F. e unitamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Pietro CodiceFiscale_4
FF (C.F. ) - pec: - CodiceFiscale_5 Email_1 elettivamente domiciliati in Melito di Porto Salvo (RC), Via Roma n. 7 presso lo studio professionale dell'Avv. Marino RI IE.
- appellanti
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._6
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati dagli avv.ti Francesca LAGANA'
[...]
(C.F. ) - pec: - e dell'avv. Maria C.F._7 Email_2
IA AC (C.F. PEC: – ed CodiceFiscale_8 Email_3
1 elettivamente domiciliato in Melito di Porto Salvo (RC), via Lungomare dei Mille, n. 40, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesca Laganà, appellato
NONCHÉ CONTRO
, (C.F. ); , (C.F. Controparte_2 C.F._9 Parte_4
; , (C.F. ); C.F._10 Parte_5 C.F._11
, (C.F. ), Parte_6 C.F._12 Parte_7
(C.F. ); , (C.F. ), quali C.F._13 Parte_8 C.F._14 eredi legittimi del Sig. , C.F.: , nato a [...] Persona_1 C.F._15 il 16.03.1931 e deceduto il 09.03.2016, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
DO OF, (C.F.: ) – pec: – C.F._16 Email_4 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale
n. 15 (già Via Aschenez Prol. Tv. Amendola n. 15). appellati
OGGETTO: Usucapione – appello avverso la sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 04.05.2020 nel proc. n.R.G. 100162/2010 (a cui sono riuniti i proc.
n.R.G. 100131/2011 e n.R.G. 663/2018).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati rispettivamente il 5 e il 19 novembre 2010,
[...] chiamava in causa e dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito di Porto Salvo, al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario, per effetto di possesso ultraventennale con carattere di animo domini, della piena proprietà del fondo sito in Melito di Porto Salvo, riportato in catasto al foglio n. 42 particella n. 1213 (della consistenza di are 05 ca 09) partita 255; l'adozione dei provvedimenti necessari alla trascrizione della pronuncia e, in caso di opposizione, la condanna alle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva di aver maturato il diritto di proprietà per usucapione relativamente al terreno de quo, esercitando sul fondo un possesso pacifico, continuativo e pubblico per oltre vent'anni, avendovi installato uno stabilimento balneare denominato “Lido Rosa dei Venti”.
I convenuti, costituendosi formalmente con comparsa di costituzione e risposta e proponendo domanda riconvenzionale, contestavano le allegazioni dell'attore, affermando di essere divenuti
2 legittimi comproprietari e compossessori dell'appezzamento in virtù di un contratto di compravendita stipulato con il precedente titolare, in data 5 luglio 1976 e ricevuto dal Persona_2 notaio repertorio n. 41609, raccolta n. 9053. Persona_3
I convenuti deducevano, quindi, di aver acquisito il diritto di comproprietà sulla particella catastale n. 1213 del foglio 42, derivata per frazionamento dall'originaria particella n. 855, anch'essa ricompresa nella medesima partita catastale n. 255.
A sostegno delle proprie difese, e avevano, altresì, eccepito la nullità della pretesa CP_1 CP_2 usucapione da parte dell'attore, in quanto il possesso esercitato da quest'ultimo sul compendio immobiliare non avrebbe avuto carattere di animo domini, ma si sarebbe configurato come mera detenzione qualificata da un rapporto concessorio con l'Azienda Autonoma delle VI dello Stato.
Quest'ultima, infatti, in base a risultanze catastali errate che avevano attribuito il bene al – CP_3
RA VI –, aveva rilasciato a con atto concessorio n. 350/69 del 24 giugno 1969, Parte_1 registrato il 4 luglio 1969 al n. 7801, il godimento temporaneo di una porzione trapezoidale di circa
950 mq in prossimità della linea ferroviaria Reggio Calabria–Metaponto, ricompresa per la maggior parte nella menzionata particella n. 855.
Il rapporto concessorio era stato reiteratamente rinnovato fino alla scadenza dell'ultima concessione, individuata nel provvedimento n. 51/1982, registrato presso l'Ufficio del Registro in data 8 novembre 1982 al n. 1424 e cessato definitivamente il 30 giugno 1991.
Da tale data aveva omesso di corrispondere il relativo canone, proseguendo Parte_1 nella detenzione del bene in assenza di titolo legittimante.
Secondo i convenuti, la sopravvenuta carenza di titolo, unita all'assenza dei requisiti di pubblicità e animus possidendi necessari ai fini dell'acquisto per usucapione, avrebbe reso la pretesa giuridicamente infondata. Di conseguenza, nella comparsa di risposta avevano formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria della titolarità esclusiva della particella n.
1213 in capo ai comparenti, nonché all'accertamento della detenzione sine titulo da parte dell'attore, con conseguente condanna alla restituzione dell'immobile e al ripristino dello stato dei luoghi.
In via subordinata, avevano chiesto la condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio introdotto da i convenuti e avevano Parte_1 CP_1 CP_2 intrapreso, con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2011, un procedimento autonomo iscritto al n. R.G. 100131/2011 presso la medesima Sezione Distaccata del Tribunale di Reggio
Calabria in Melito di Porto Salvo. In tale giudizio, essi avevano convenuto in giudizio
[...] affinché venisse accertata e dichiarata la loro esclusiva proprietà della particella Parte_1 catastale n. 1212 del foglio 42, nonché la detenzione illegittima da parte del convenuto del suddetto
3 fondo. Avevano, altresì, richiesto la condanna alla restituzione del bene, al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusivamente realizzate in violazione delle norme edilizie, urbanistiche e antisismiche, nonché al pagamento delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio anche in tale procedimento, aveva contestato integralmente le Parte_1 pretese avversarie, eccependo la sussistenza del possesso utile all'usucapione del bene di cui trattasi, nonché rivendicando il diritto all'indennizzo ex artt. 936 e 1150 c.c. per le opere realizzate.
Entrambi i procedimenti, n. R.G. 100162/2010 e n. R.G. 100131/2011, assegnati al medesimo magistrato venivano riuniti d'ufficio all'udienza del 19 giugno 2017 (per la ritenuta la sussistenza di connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva ai sensi dell'art. 274, comma 1 c.p.c), con prosecuzione sotto il numero n.R.G. 100162/2010.
Nelle more, in data 9 marzo 2016 decedeva l'ing. . Gli eredi del de cuius Persona_1 [...]
, , , , Persona_4 Parte_5 Controparte_2 Parte_4 Parte_7
e – intervenivano volontariamente in entrambi i giudizi, costituendosi con
[...] Parte_8 comparsa di intervento per far valere i loro diritti.
Nel corso del giudizio riunito, gli eredi di constatavano che i beni immobili Persona_1 compresi nell'oggetto del contendere risultavano detenuti sine titulo anche dalla ditta “P.Z.” di e dall'attività commerciale “Lido Rosa dei Venti” riconducibile a Parte_2 Parte_3
ivi esercitanti rispettivamente attività di stabilimento balneare, somministrazione di
[...] bevande e gestione bar.
Alla luce di tali accertamenti, i medesimi eredi avevano attivato una procedura di mediazione finalizzata ad ottenere la restituzione e il rilascio degli immobili, il pagamento dell'indennità di occupazione nonché il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, detta procedura si era conclusa con esito negativo per mancata adesione dei convenuti.
In conseguenza dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, gli eredi instauravano, CP_2 mediante atto di citazione del 16 febbraio 2018, un autonomo giudizio petitorio – iscritto al n.R.G.
663/2018 – nei confronti degli domandando la declaratoria della loro piena proprietà, Parte_1 la restituzione e il rilascio dei beni illegittimamente occupati, nonché il risarcimento dei danni.
interveniva volontariamente in tale giudizio ad adiuvandum delle pretese attrici. Controparte_1
I convenuti, a loro volta costituitisi in giudizio, contestavano le avverse domande sollevando
[... eccezioni di inammissibilità, carenza di legittimazione passiva nei confronti della ditta “P.Z.”
infondatezza della richiesta di demolizione delle opere esistenti e proponendo Controparte_4 domanda riconvenzionale di usucapione dei fondi, reiterando, inoltre, la richiesta di indennità ai sensi degli artt. 936 e 1150 c.c.
4 All'udienza del 1ottobre 2018, ritenuta la sussistenza della connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 274, comma 1 c.p.c., il Giudice ordinava, su istanza congiunta delle parti, la riunione del procedimento n.R.G. 663/2018 con quello già pendente al n.R.G. 100162/2010.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, era conferito l'incarico all'arch. che Persona_5 depositava relazione;
in esito all'istruttoria de quo, con sentenza n. 504/2020 pubblicata il 4 maggio
2020, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo definitivamente sui procedimenti riuniti – iscritti ai nn. R.G. 100162/2010, 100131/2011 e 663/2018 rigettava integralmente le domande di usucapione proposte da e accoglieva le domande formulate dai Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenuti, dichiarando e gli eredi comproprietari e compossessori dei Controparte_1 CP_2 beni oggetto di lite;
condannava gli attori alla restituzione degli immobili entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle opere abusivamente realizzate;
liquidava le spese di lite in favore degli eredi nella misura del CP_2
50%, quantificandole in € 80,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
disponendo, altrettanto, nei confronti di con distrazione a favore dei procuratori CP_1 anticipatari ex art. 93 c.p.c.; poneva a carico dei sig.ri le spese di CTU;
rigettava ogni Parte_1 ulteriore domanda, comprese quelle risarcitorie e di corresponsione di indennità.
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2020 ed iscritto a ruolo il 7.10.2020, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado,
[...] Pt_2 Parte_3 chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., allegando la sussistenza di gravi e fondati motivi a sostegno dell'istanza.
Nel merito, i motivi impugnazione sono stati fondati:
- 1) sull'esistenza dei requisiti per l'usucapione: il Tribunale non avrebbe considerato che nel 1969 il precedente titolare del fondo, tale , con processo iscritto al n. 831/1969 aveva Per_2 intimato a di rilasciare il fondo, , tanto che lo aveva chiesto alle VI Parte_1 Parte_1 di essere garantito , in forza del contratto con le FS intercorso. . Tale giudizio però si era interrotto e poi estinto il 7.12.1989, di talché allorquando nel 2010 aveva notificato atto di citazione Parte_1 per ottenere il riconoscimento dell'usucapione, erano decorsi 21 anni durante i quali nessuna richiesta di rilascio era stata avanzata dai titolari. Pertanto era errato il calcolo del Tribunale che faceva decorrere i 20 anni dal 30.6.1991 , ovvero dalla data di scadenza della concessione, contratto in realtà colpito da nullità per carenza di titolarità del fondo in capo alle VI;
inoltre era stato accertato dal CTU che erano state realizzate strutture sull'immobile, prova evidente dell'interversione del possesso
5 - 2)sulla perenzione dell'azione di rilascio: pur se l'azione di rivendica era imprescrittibile, sarebbe prescritta l'azione di rilascio, esercitata in via riconvenzionale nel giudizio del 2010 ed in via diretta in quello del 2011
- 3) sulle migliorie ed addizioni apportate da al fondo: il CTU aveva Parte_1 Per_5 accertato l'esistenza dei manufatti e migliorie apportate al fondo, di cui gli appellanti avevano diritto ad ottenere il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento
- 4) sulla estromissione di e , che avrebbero Parte_2 Parte_3 titolo per restare sul fondo , perché autorizzati da per il medesimo argomento Parte_1 che aveva consentito a quest'ultimo di restare sul fondo per autorizzazione delle FS
Gli appellanti hanno quindi concluso per l'integrale accoglimento delle doglianze articolate nell'atto di gravame, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, in adesione alle conclusioni già formulate in primo grado, come rassegnate in relazione ai procedimenti n. R.G. 100162/2010, n. R.G.
100131/2011 RGAC e n. R.G. 663/2018, già oggetto di riunione.
Gli stessi hanno, inoltre, richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese le competenze professionali e gli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2021 e depositata in pari data, si costituivano in giudizio , , , , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , quali eredi legittimi di , nato a [...] Parte_7 Parte_8 Persona_1
Calabria il 16.03.1931 e deceduto il 09.03.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2021 e depositata in data 22.03.2021, si costituiva . Controparte_1
Gli appellati svolgevano difese analoghe, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc;
e nel merito chiarendo che nonostante vi fosse stata la domanda del precedente proprietario, , Per_2 di rientrare in possesso della sua particella, tuttavia le VI erano rimaste per anni nell'erronea convinzione di essere proprietarie dei fondi in oggetto , tanto che ed in data 20.10.1982 avevano stipulato con una nuova Concessione n. 51/1982, registrata presso l'Ufficio Parte_1
Registro di Reggio Calabria l'08.11.1982 col n.° 1424, con la quale avevano rinnovato a l'uso precario di detti immobili fino alla data del 30.06.1991 ; ed egli, approfittando Parte_1 della disponibilità del suolo in virtù di tale concessione, vi aveva realizzato le opere abusive.
Richiamavano l'intervento del giudizio del 2018 e testimonianze già rese in primo grado dai testi e (quest'ultimo, tecnico delle ferrovie, aveva ricordato le insistenti richieste di Tes_1 Tes_2 di ottenere , dopo la scadenza della concessione del 1991 , altri rinnovi). Parte_1
6 Hanno eccepito la tardività dell'eccezione di perenzione (o di prescrizione) dell'azione di rilascio, eccezione formulata solo in appello e non in primo grado.
Hanno parimenti richiamato la CTU nella parte in cui aveva ritenuto abusivi, illegittimi e non sanabili i manufatti realizzati in assenza di autorizzazioni;
ed hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da e;
confermare in Parte_1 Parte_3 Parte_2 ogni parte la sentenza impugnata e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA E CPA, con distrazione di spese competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti al carico dei ruoli della sezione ed alla carenza degli organici, la causa veniva trattata all'udienza del 17.04.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del
15.05.2025, che ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione preliminare avanzata ai sensi dell'art 342 cpc: l'atto di appello, nel suo complesso, appare conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene un'esposizione sufficientemente chiara e argomentata delle censure rivolte ai capi della sentenza gravata. La struttura dell'impugnazione consente di individuare con precisione le statuizioni oggetto di critica e le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta di riforma, escludendo, pertanto, qualsivoglia profilo di inammissibilità per difetto di specificità. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'atto di appello non deve necessariamente adottare formule sacramentali, essendo sufficiente che consenta al giudice del gravame di cogliere con chiarezza le questioni devolute e le relative doglianze (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 36481 del
13/12/2022).
Nel merito l'appello degli è infondato e va respinto . Parte_1
1. Primo motivo
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si può acquistare per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per venti anni, esercitato con animo domini. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere esercitato in modo inequivocabile, tale da manifestare all'esterno la volontà del possessore di comportarsi come proprietario (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8613 del 03/04/2017), ovvero in modo pubblico, non violento né contestato, continuativo.
7 La mera disponibilità di fatto del bene dev'essere invece qualificata come detenzione, laddove trovi origine in un rapporto concessorio, contrattuale, locatizio con il titolare;
non è utile ad usucapione finché non venga mutato il titolo, e a tal fine non è sufficiente la semplice omissione di restituzione cfr Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29939 del 20/11/2024 “ Il godimento di un immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato.”
Ed ancora : Cass Sez. 3, Sentenza n. 24222 del 17/11/2009 “Il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.”
Quindi, ai sensi degli artt. 1141 e 1164 c.c. la trasformazione della detenzione in possesso
(interversio possessionis) può avvenire esclusivamente:
- per opposizione del detentore contro il possessore, vale a dire quando il detentore manifesta in modo inequivoco e opponibile al titolare del diritto la volontà di possedere la cosa come propria;
- ovvero per causa proveniente da un terzo, ossia quando un atto esterno modifica il titolo in forza del quale il soggetto detiene la cosa (es. successione, vendita, donazione).
La presunzione legale di possesso rilevante ai fini dell'usucapione, prevista dall'art. 1141 c.c., non trova applicazione nei casi in cui la disponibilità del bene non derivi da un atto spontaneo di apprensione materiale, bensì da una concessione del proprietario a favore del detentore, come accade nell'ambito di un rapporto di comodato, di locazione, o per qualsiasi rapporto concessorio. In tale ipotesi, l'utilizzazione del bene da parte del detentore non si configura come esercizio di un diritto reale, mancando l'elemento dell'opposizione al diritto dominicale .
Pertanto, la detenzione qualificata da un contratto di comodato a titolo precario può eventualmente trasformarsi in possesso solo a seguito di un comportamento concludente che integri un'effettiva interversione del titolo, idonea a manifestare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus in contrasto con il diritto del concedente (in tal senso cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 21690 del
14/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 30/12/2014).
L'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
8 L'interversione richiede atti esterni, inequivoci e riconoscibili, che nel caso di specie non risultano né allegati né dimostrati;
né può ritenersi sufficiente la realizzazione di opere o lo sfruttamento economico del bene.
Inoltre, l'onere della prova dell'usucapione grava su chi la invoca e deve riguardare tutti gli elementi costitutivi, compreso l'animus possidendi, che non può essere presunto.
Orbene, tenendo presente tali principi, risulta evidente che ha detenuto i beni in forza Parte_1 di una concessione precaria rilasciata dalle VI dello Stato, rinnovata fino al 1991.
Quindi nessun possesso utile ad usucapione avrebbe mai potuto vantare prima di Parte_1 tale data, avendo fino a quel momento la convinzione (indipendentemente dalla effettiva titolarità del fondo in capo alle VI, ) di detenere quale concessionario, riconoscendo quindi la titolarità altrui.
La detenzione, iniziata nomine alieno, non si è mai, neppure dopo il 1991, trasformata in possesso utile all'usucapione, non essendo stata provata alcuna interversione del possesso ai sensi dell'art.
1141 c.c.
Né la mera prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza della concessione, né la realizzazione di opere sul fondo, né la coltivazione o l'uso economico del bene possono integrare l'animus possidendi. E dopo la scadenza della concessione (benchè non rilasciata dal reale titolare ) parte appellante ha continuato a occupare i fondi senza alcun atto formale o materiale di opposizione verso i veri proprietari, e . Anzi, i titolari hanno allegato che avrebbe chiesto di CP_1 CP_2 acquistare i fondi dagli stessi, riconoscendone implicitamente la titolarità.
Solo al momento dell'azione esercitata da nel 2010 si può ritenere che lo stesso abbia Parte_1 manifestato l'intento di possedere (ed anzi ritenendo di avere già maturato il periodo utile per usucapire).
Periodo in realtà mai maturato sia per l'azione riconvenzionale spiegata dai veri proprietari nel giudizio avviato per primo da;
sia per l'avvio di altri procedimenti intentati dai Parte_1 Parte_9 sia nel 2011 che nel 2018, come ampiamente richiamati nella impugnata decisione di
[...] primo grado, finalizzati ad ottenere il riconoscimento della proprietà , ed il recupero dell'immobile sine titulo detenuto dagli . Parte_1
Tali azioni giudiziali recuperatorie sono indubbiamente idonee ad interrompere ogni decorso del termine per il maturarsi dell'usucapione , e per quanto detto sono state intentate prima che potesse realizzarsi ogni acquisto a titolo originario.
2 . Secondo motivo
Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di perenzione dell'azione di rilascio, sollevata in via subordinata dagli appellanti. Questi ultimo sostengono che l'azione di rilascio
9 proposta dagli appellati sarebbe preclusa per effetto della perenzione del precedente giudizio R.G. n.
831/1969, promosso dal dante causa dei convenuti. Tale tesi è infondata per più ragioni.
Innanzitutto deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione di un diritto altrui è eccezione in senso proprio, non può essere avanzata utilmente dopo la prima tempestiva difesa. Nessun valore ha quindi l'eccezione sollevata tardivamente, nel corso de giudizio, e ancor di più se soltanto in grado di appello
Quanto poi alla eccezione di “perenzione” : premesso che questa sembra voler correlare l'estinzione del processo all'estinzione del diritto, si deve ribadire che tale assunto è errato, perché l'estinzione del processo non estingue il diritto sostanziale. Secondo consolidata giurisprudenza, l'estinzione del processo per perenzione o inattività non comporta l'estinzione del diritto sostanziale fatto valere, né preclude la sua riproposizione in un nuovo giudizio. Invero, “l'estinzione del processo elimina
l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo: la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della domanda.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010).
Nella specie l'avere continuato a mantenere la detenzione dopo l'estinzione del Parte_1 processo intentato dal , non tramuta la sua detenzione in possesso: in quegli anni, nonostante Per_2
reclamasse la proprietà del fondo, era concessionario delle Ferrrovie, che Per_2 Parte_1 ritenevano esere titolari del suolo. Quindi in nessun caso gli si può riconoscere per quel periodo alcun animus rem sibi habendi , essendo egli formalmente autorizzato a detenere per il rapporto instaurato con l'ente VI dello Stato, contro il quale non risulta, non è stato allegato né dimostrato che avesse mai opposto l'intento di possedere per sé e in via esclusiva.
In tale contesto, in cui non risulta mai chiaramente manifestata l'interversio possessionis, la tolleranza o l'inerzia dei proprietario non può essere interpretata come acquiescenza o riconoscimento tacito del possesso altrui;
ciò perché appunto la detenzione non può essere sovrapposta o confusa con il possesso utile per usucapire;
che si manifesta con un comportamento continuo e non interrotto, atto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile alla mera tolleranza dell'effettivo titolare (ex multis cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15183 del 04/06/2019).
Nessuno degli elementi caratterizzanti il possesso ad usucapionem è stato dimostrato dagli nei processi riuniti in primo grado , come correttamente rilevato dal Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria .
Anzi, la prova assunta in primo grado, e il ricordo del teste , già dipendente delle VI Tes_2 che in tale veste ha ricordato come , dopo la scadenza della concessione del 1991, avesse Parte_1 insistito per ottener il rinnovo, dimostra in modo inequivocabile ed oggettivo che all'epoca 10 l'occupante del suolo riconoscesse l'altrui proprietà, indipendemente se questa fosse individuata correttamente;
e ciò esclude l'animus possidenti ad usucapionem
In ogni caso, l'azione di rivendicazione è imprescrittibile. L'azione di rilascio proposta dagli appellati ha natura petitoria, si fonda sul diritto di proprietà e va qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. Essa è imprescrittibile, salvo che non sia maturata l'usucapione in favore del detentore, che, come visto, non ricorre nel caso che occupa. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7305 del
28/03/2014: “L'azione di rivendicazione non è soggetta a termine di decadenza o prescrizione, salvo che il convenuto dimostri l'intervenuta usucapione.”.
Inoltre, l'inerzia processuale non equivale a rinuncia al diritto. La mancata prosecuzione del giudizio. n. R.G. 831/1969 non può essere interpretata come rinuncia tacita al diritto di proprietà, né come riconoscimento del possesso uti dominus da parte di Parte_1
3. Terzo motivo
Parimenti infondata è la domanda di indennizzo per le opere realizzate sui fondi. La sentenza impugnata ha correttamente escluso il diritto degli appellanti all'indennizzo, rilevando la natura di possesso di mala fede esercitato dagli stessi sul bene, in quanto consapevoli dell'assenza di un valido titolo legittimante la permanenza sul fondo, dopo la cessazione del rapporto concessorio con l'Azienda Autonoma delle VI dello Stato, avvenuta nel 1991.
Ai sensi dell'art. 1150, comma 1, c.c., l'indennità per i miglioramenti apportati al fondo è riconosciuta esclusivamente al possessore di buona fede. In difetto di tale requisito soggettivo, non può trovare applicazione la disciplina speciale invocata dagli appellanti. Né può ritenersi esperibile, in via sussidiaria, l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il carattere residuale di tale rimedio, esperibile solo in assenza di altra azione tipica (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 843 del 17/01/2020).
In particolare, nel caso di specie, e gli eredi non sono “arricchiti” dalla CP_1 CP_2 prosecuzione dell'occupazione da parte di e dai manufatti dallo stesso realizzati, ma Parte_1 piuttosto hanno subito un'ingerenza ed un danno al proprio diritto di proprietà.
Non sussiste alcun incremento patrimoniale dei per le opere degli Parte_9 Parte_1 che sono risultate abusive, prive di titolo edilizio, non condonabili e realizzate in zona vincolata paesaggisticamente, come accertato dal CTU nella relazione depositata in primo grado. Per_5
11 In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le opere abusive non danno diritto ad alcun indennizzo, mancando un incremento stabile e lecito del valore del fondo. La Sentenza n. 28379 del
28 novembre 2017 della Suprema Corte ha chiarito che l'esecuzione di una costruzione senza autorizzazione non realizza un miglioramento indennizzabile, essendo necessario un incremento non precario, ma stabile ed effettivo, del patrimonio del proprietario. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2024, ha confermato la legittimità dell'art. 1, comma 257, della legge n. 296 del
2006, che prevede criteri più onerosi per l'indennizzo in caso di occupazione abusiva con opere inamovibili, anche con efficacia retroattiva. Quindi nessun titolo hanno gli appellanti per avanzare alcuna pretesa d'indennizzo, così come correttamente deciso anche su questo punto dal Tribunale
4. Quarto motivo
Infine, la richiesta di estromissione di e è priva di Pt_2 Parte_3 fondamento. Gli appellanti chiedono l'estromissione dal giudizio di e Parte_2
sostenendo che la loro presenza nel processo sarebbe indebita, in quanto meri detentori Parte_3 per conto del padre Tale richiesta è infondata. Pt_1
Invero, entrambi risultano detentori diretti (anch'essi sine titulo ) dei beni, avendo esercitato attività economiche autonome sui fondi oggetto di causa, rispettivamente con la ditta “P.Z.” e con lo stabilimento balneare “Lido Rosa dei Venti”.
La detenzione materiale del bene è sufficiente a fondare la legittimazione passiva all'azione di rilascio, anche se il detentore non è titolare di un diritto reale o personale di godimento. Né può ritenersi che e abbiano agito per conto del padre in Pt_2 Parte_3 Pt_1 assenza di qualsiasi prova di un mandato o di un rapporto rappresentativo.
Al contrario, la titolarità formale delle attività economiche esercitate sui fondi, la continuità dell'occupazione anche dopo la cessazione della concessione con le VI dello Stato e la gestione autonoma delle imprese da parte dei due figli dimostrano una detenzione diretta e personale, pienamente idonea a fondare la legittimazione passiva. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione passiva all'azione di rilascio spetta a chiunque eserciti un potere di fatto sul bene, anche in assenza di titolo, e anche se non riveste la qualità di proprietario o possessore in senso tecnico
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20053 del 02/09/2013).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Spese
12 Gli appellanti, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art 15 del cpc , ovvero moltiplicando per
200 la rendita catastale o il reddito dominicale del fondo oggetto di causa.
Le particelle oggetto di causa sono le 1212 e 1213 del figlio di mappa 42 ; tuttavia dalle visure catastali in atti non è indicato il reddito delle stesse;
in difetto dei dati necessari, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile.
Applicando i previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valor indeterminabile- complessità bassa- gli appellanti in solido dovranno rifondere Parte_1
a titolo di spese per il presente grado :
- In favore di euro euro 4.996,00, (di cui per fase di studio della Controparte_1 controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€
1.735,00),con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.;
1. In favore degli appellati , , , Controparte_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6
e in solido, euro 4.996,00, (di cui per fase di studio della Parte_7 Parte_8 controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), stante l'identità delle posizioni delle parti
- Somme da incrementare delle spese forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, L
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto alla Sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 04.05.2020 nel proc. n.R.G. 100162/2010 (a cui erano stati riuniti i n.R.G. 100131/2011 e n.R.G. 663/2018), disattesa ogni altra istanza , così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida con riferimento al valore della causa indeterminabile - complessità bassa- :
2. in favore dell'appellato , in complessivi euro 4.996,00, oltre spese Controparte_1 forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%
13 3. con distrazione dei procuratori dell' dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.; CP_1
4. in favore degli appellati , , , Controparte_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6
e , in complessivi euro 4.996,00 oltre spese forfettario del Parte_7 Parte_8
15%, CPA al 4% e IVA al 22%
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.11. 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
14
CORTE D'APPELLO
DI GG RI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 490/2020 vertente
TRA
nato a [...] P.S. (RC) il 11.03.1935, C.F. Parte_1 C.F._1
; nato a [...] P.S. (RC) il 15.03.1974, C.F.
[...] Parte_2
; nata a [...] P.S. (RC) il 02.08.1966, CodiceFiscale_2 Parte_3
C.F. ,rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Marino CodiceFiscale_3
RI IE (C.F. e unitamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Pietro CodiceFiscale_4
FF (C.F. ) - pec: - CodiceFiscale_5 Email_1 elettivamente domiciliati in Melito di Porto Salvo (RC), Via Roma n. 7 presso lo studio professionale dell'Avv. Marino RI IE.
- appellanti
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._6
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati dagli avv.ti Francesca LAGANA'
[...]
(C.F. ) - pec: - e dell'avv. Maria C.F._7 Email_2
IA AC (C.F. PEC: – ed CodiceFiscale_8 Email_3
1 elettivamente domiciliato in Melito di Porto Salvo (RC), via Lungomare dei Mille, n. 40, presso lo studio professionale dell'Avv. Francesca Laganà, appellato
NONCHÉ CONTRO
, (C.F. ); , (C.F. Controparte_2 C.F._9 Parte_4
; , (C.F. ); C.F._10 Parte_5 C.F._11
, (C.F. ), Parte_6 C.F._12 Parte_7
(C.F. ); , (C.F. ), quali C.F._13 Parte_8 C.F._14 eredi legittimi del Sig. , C.F.: , nato a [...] Persona_1 C.F._15 il 16.03.1931 e deceduto il 09.03.2016, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
DO OF, (C.F.: ) – pec: – C.F._16 Email_4 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale
n. 15 (già Via Aschenez Prol. Tv. Amendola n. 15). appellati
OGGETTO: Usucapione – appello avverso la sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 04.05.2020 nel proc. n.R.G. 100162/2010 (a cui sono riuniti i proc.
n.R.G. 100131/2011 e n.R.G. 663/2018).
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati rispettivamente il 5 e il 19 novembre 2010,
[...] chiamava in causa e dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito di Porto Salvo, al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario, per effetto di possesso ultraventennale con carattere di animo domini, della piena proprietà del fondo sito in Melito di Porto Salvo, riportato in catasto al foglio n. 42 particella n. 1213 (della consistenza di are 05 ca 09) partita 255; l'adozione dei provvedimenti necessari alla trascrizione della pronuncia e, in caso di opposizione, la condanna alle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva di aver maturato il diritto di proprietà per usucapione relativamente al terreno de quo, esercitando sul fondo un possesso pacifico, continuativo e pubblico per oltre vent'anni, avendovi installato uno stabilimento balneare denominato “Lido Rosa dei Venti”.
I convenuti, costituendosi formalmente con comparsa di costituzione e risposta e proponendo domanda riconvenzionale, contestavano le allegazioni dell'attore, affermando di essere divenuti
2 legittimi comproprietari e compossessori dell'appezzamento in virtù di un contratto di compravendita stipulato con il precedente titolare, in data 5 luglio 1976 e ricevuto dal Persona_2 notaio repertorio n. 41609, raccolta n. 9053. Persona_3
I convenuti deducevano, quindi, di aver acquisito il diritto di comproprietà sulla particella catastale n. 1213 del foglio 42, derivata per frazionamento dall'originaria particella n. 855, anch'essa ricompresa nella medesima partita catastale n. 255.
A sostegno delle proprie difese, e avevano, altresì, eccepito la nullità della pretesa CP_1 CP_2 usucapione da parte dell'attore, in quanto il possesso esercitato da quest'ultimo sul compendio immobiliare non avrebbe avuto carattere di animo domini, ma si sarebbe configurato come mera detenzione qualificata da un rapporto concessorio con l'Azienda Autonoma delle VI dello Stato.
Quest'ultima, infatti, in base a risultanze catastali errate che avevano attribuito il bene al – CP_3
RA VI –, aveva rilasciato a con atto concessorio n. 350/69 del 24 giugno 1969, Parte_1 registrato il 4 luglio 1969 al n. 7801, il godimento temporaneo di una porzione trapezoidale di circa
950 mq in prossimità della linea ferroviaria Reggio Calabria–Metaponto, ricompresa per la maggior parte nella menzionata particella n. 855.
Il rapporto concessorio era stato reiteratamente rinnovato fino alla scadenza dell'ultima concessione, individuata nel provvedimento n. 51/1982, registrato presso l'Ufficio del Registro in data 8 novembre 1982 al n. 1424 e cessato definitivamente il 30 giugno 1991.
Da tale data aveva omesso di corrispondere il relativo canone, proseguendo Parte_1 nella detenzione del bene in assenza di titolo legittimante.
Secondo i convenuti, la sopravvenuta carenza di titolo, unita all'assenza dei requisiti di pubblicità e animus possidendi necessari ai fini dell'acquisto per usucapione, avrebbe reso la pretesa giuridicamente infondata. Di conseguenza, nella comparsa di risposta avevano formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria della titolarità esclusiva della particella n.
1213 in capo ai comparenti, nonché all'accertamento della detenzione sine titulo da parte dell'attore, con conseguente condanna alla restituzione dell'immobile e al ripristino dello stato dei luoghi.
In via subordinata, avevano chiesto la condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio introdotto da i convenuti e avevano Parte_1 CP_1 CP_2 intrapreso, con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2011, un procedimento autonomo iscritto al n. R.G. 100131/2011 presso la medesima Sezione Distaccata del Tribunale di Reggio
Calabria in Melito di Porto Salvo. In tale giudizio, essi avevano convenuto in giudizio
[...] affinché venisse accertata e dichiarata la loro esclusiva proprietà della particella Parte_1 catastale n. 1212 del foglio 42, nonché la detenzione illegittima da parte del convenuto del suddetto
3 fondo. Avevano, altresì, richiesto la condanna alla restituzione del bene, al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusivamente realizzate in violazione delle norme edilizie, urbanistiche e antisismiche, nonché al pagamento delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio anche in tale procedimento, aveva contestato integralmente le Parte_1 pretese avversarie, eccependo la sussistenza del possesso utile all'usucapione del bene di cui trattasi, nonché rivendicando il diritto all'indennizzo ex artt. 936 e 1150 c.c. per le opere realizzate.
Entrambi i procedimenti, n. R.G. 100162/2010 e n. R.G. 100131/2011, assegnati al medesimo magistrato venivano riuniti d'ufficio all'udienza del 19 giugno 2017 (per la ritenuta la sussistenza di connessione soggettiva e parziale connessione oggettiva ai sensi dell'art. 274, comma 1 c.p.c), con prosecuzione sotto il numero n.R.G. 100162/2010.
Nelle more, in data 9 marzo 2016 decedeva l'ing. . Gli eredi del de cuius Persona_1 [...]
, , , , Persona_4 Parte_5 Controparte_2 Parte_4 Parte_7
e – intervenivano volontariamente in entrambi i giudizi, costituendosi con
[...] Parte_8 comparsa di intervento per far valere i loro diritti.
Nel corso del giudizio riunito, gli eredi di constatavano che i beni immobili Persona_1 compresi nell'oggetto del contendere risultavano detenuti sine titulo anche dalla ditta “P.Z.” di e dall'attività commerciale “Lido Rosa dei Venti” riconducibile a Parte_2 Parte_3
ivi esercitanti rispettivamente attività di stabilimento balneare, somministrazione di
[...] bevande e gestione bar.
Alla luce di tali accertamenti, i medesimi eredi avevano attivato una procedura di mediazione finalizzata ad ottenere la restituzione e il rilascio degli immobili, il pagamento dell'indennità di occupazione nonché il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, detta procedura si era conclusa con esito negativo per mancata adesione dei convenuti.
In conseguenza dell'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, gli eredi instauravano, CP_2 mediante atto di citazione del 16 febbraio 2018, un autonomo giudizio petitorio – iscritto al n.R.G.
663/2018 – nei confronti degli domandando la declaratoria della loro piena proprietà, Parte_1 la restituzione e il rilascio dei beni illegittimamente occupati, nonché il risarcimento dei danni.
interveniva volontariamente in tale giudizio ad adiuvandum delle pretese attrici. Controparte_1
I convenuti, a loro volta costituitisi in giudizio, contestavano le avverse domande sollevando
[... eccezioni di inammissibilità, carenza di legittimazione passiva nei confronti della ditta “P.Z.”
infondatezza della richiesta di demolizione delle opere esistenti e proponendo Controparte_4 domanda riconvenzionale di usucapione dei fondi, reiterando, inoltre, la richiesta di indennità ai sensi degli artt. 936 e 1150 c.c.
4 All'udienza del 1ottobre 2018, ritenuta la sussistenza della connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 274, comma 1 c.p.c., il Giudice ordinava, su istanza congiunta delle parti, la riunione del procedimento n.R.G. 663/2018 con quello già pendente al n.R.G. 100162/2010.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, era conferito l'incarico all'arch. che Persona_5 depositava relazione;
in esito all'istruttoria de quo, con sentenza n. 504/2020 pubblicata il 4 maggio
2020, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo definitivamente sui procedimenti riuniti – iscritti ai nn. R.G. 100162/2010, 100131/2011 e 663/2018 rigettava integralmente le domande di usucapione proposte da e accoglieva le domande formulate dai Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenuti, dichiarando e gli eredi comproprietari e compossessori dei Controparte_1 CP_2 beni oggetto di lite;
condannava gli attori alla restituzione degli immobili entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle opere abusivamente realizzate;
liquidava le spese di lite in favore degli eredi nella misura del CP_2
50%, quantificandole in € 80,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
disponendo, altrettanto, nei confronti di con distrazione a favore dei procuratori CP_1 anticipatari ex art. 93 c.p.c.; poneva a carico dei sig.ri le spese di CTU;
rigettava ogni Parte_1 ulteriore domanda, comprese quelle risarcitorie e di corresponsione di indennità.
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2020 ed iscritto a ruolo il 7.10.2020, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado,
[...] Pt_2 Parte_3 chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., allegando la sussistenza di gravi e fondati motivi a sostegno dell'istanza.
Nel merito, i motivi impugnazione sono stati fondati:
- 1) sull'esistenza dei requisiti per l'usucapione: il Tribunale non avrebbe considerato che nel 1969 il precedente titolare del fondo, tale , con processo iscritto al n. 831/1969 aveva Per_2 intimato a di rilasciare il fondo, , tanto che lo aveva chiesto alle VI Parte_1 Parte_1 di essere garantito , in forza del contratto con le FS intercorso. . Tale giudizio però si era interrotto e poi estinto il 7.12.1989, di talché allorquando nel 2010 aveva notificato atto di citazione Parte_1 per ottenere il riconoscimento dell'usucapione, erano decorsi 21 anni durante i quali nessuna richiesta di rilascio era stata avanzata dai titolari. Pertanto era errato il calcolo del Tribunale che faceva decorrere i 20 anni dal 30.6.1991 , ovvero dalla data di scadenza della concessione, contratto in realtà colpito da nullità per carenza di titolarità del fondo in capo alle VI;
inoltre era stato accertato dal CTU che erano state realizzate strutture sull'immobile, prova evidente dell'interversione del possesso
5 - 2)sulla perenzione dell'azione di rilascio: pur se l'azione di rivendica era imprescrittibile, sarebbe prescritta l'azione di rilascio, esercitata in via riconvenzionale nel giudizio del 2010 ed in via diretta in quello del 2011
- 3) sulle migliorie ed addizioni apportate da al fondo: il CTU aveva Parte_1 Per_5 accertato l'esistenza dei manufatti e migliorie apportate al fondo, di cui gli appellanti avevano diritto ad ottenere il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento
- 4) sulla estromissione di e , che avrebbero Parte_2 Parte_3 titolo per restare sul fondo , perché autorizzati da per il medesimo argomento Parte_1 che aveva consentito a quest'ultimo di restare sul fondo per autorizzazione delle FS
Gli appellanti hanno quindi concluso per l'integrale accoglimento delle doglianze articolate nell'atto di gravame, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, in adesione alle conclusioni già formulate in primo grado, come rassegnate in relazione ai procedimenti n. R.G. 100162/2010, n. R.G.
100131/2011 RGAC e n. R.G. 663/2018, già oggetto di riunione.
Gli stessi hanno, inoltre, richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese le competenze professionali e gli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.01.2021 e depositata in pari data, si costituivano in giudizio , , , , Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , quali eredi legittimi di , nato a [...] Parte_7 Parte_8 Persona_1
Calabria il 16.03.1931 e deceduto il 09.03.2016.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2021 e depositata in data 22.03.2021, si costituiva . Controparte_1
Gli appellati svolgevano difese analoghe, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc;
e nel merito chiarendo che nonostante vi fosse stata la domanda del precedente proprietario, , Per_2 di rientrare in possesso della sua particella, tuttavia le VI erano rimaste per anni nell'erronea convinzione di essere proprietarie dei fondi in oggetto , tanto che ed in data 20.10.1982 avevano stipulato con una nuova Concessione n. 51/1982, registrata presso l'Ufficio Parte_1
Registro di Reggio Calabria l'08.11.1982 col n.° 1424, con la quale avevano rinnovato a l'uso precario di detti immobili fino alla data del 30.06.1991 ; ed egli, approfittando Parte_1 della disponibilità del suolo in virtù di tale concessione, vi aveva realizzato le opere abusive.
Richiamavano l'intervento del giudizio del 2018 e testimonianze già rese in primo grado dai testi e (quest'ultimo, tecnico delle ferrovie, aveva ricordato le insistenti richieste di Tes_1 Tes_2 di ottenere , dopo la scadenza della concessione del 1991 , altri rinnovi). Parte_1
6 Hanno eccepito la tardività dell'eccezione di perenzione (o di prescrizione) dell'azione di rilascio, eccezione formulata solo in appello e non in primo grado.
Hanno parimenti richiamato la CTU nella parte in cui aveva ritenuto abusivi, illegittimi e non sanabili i manufatti realizzati in assenza di autorizzazioni;
ed hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da e;
confermare in Parte_1 Parte_3 Parte_2 ogni parte la sentenza impugnata e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA E CPA, con distrazione di spese competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti al carico dei ruoli della sezione ed alla carenza degli organici, la causa veniva trattata all'udienza del 17.04.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del
15.05.2025, che ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione preliminare avanzata ai sensi dell'art 342 cpc: l'atto di appello, nel suo complesso, appare conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., in quanto contiene un'esposizione sufficientemente chiara e argomentata delle censure rivolte ai capi della sentenza gravata. La struttura dell'impugnazione consente di individuare con precisione le statuizioni oggetto di critica e le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta di riforma, escludendo, pertanto, qualsivoglia profilo di inammissibilità per difetto di specificità. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'atto di appello non deve necessariamente adottare formule sacramentali, essendo sufficiente che consenta al giudice del gravame di cogliere con chiarezza le questioni devolute e le relative doglianze (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 36481 del
13/12/2022).
Nel merito l'appello degli è infondato e va respinto . Parte_1
1. Primo motivo
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si può acquistare per effetto del possesso continuato, pacifico e pubblico per venti anni, esercitato con animo domini. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere esercitato in modo inequivocabile, tale da manifestare all'esterno la volontà del possessore di comportarsi come proprietario (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8613 del 03/04/2017), ovvero in modo pubblico, non violento né contestato, continuativo.
7 La mera disponibilità di fatto del bene dev'essere invece qualificata come detenzione, laddove trovi origine in un rapporto concessorio, contrattuale, locatizio con il titolare;
non è utile ad usucapione finché non venga mutato il titolo, e a tal fine non è sufficiente la semplice omissione di restituzione cfr Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29939 del 20/11/2024 “ Il godimento di un immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato.”
Ed ancora : Cass Sez. 3, Sentenza n. 24222 del 17/11/2009 “Il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.”
Quindi, ai sensi degli artt. 1141 e 1164 c.c. la trasformazione della detenzione in possesso
(interversio possessionis) può avvenire esclusivamente:
- per opposizione del detentore contro il possessore, vale a dire quando il detentore manifesta in modo inequivoco e opponibile al titolare del diritto la volontà di possedere la cosa come propria;
- ovvero per causa proveniente da un terzo, ossia quando un atto esterno modifica il titolo in forza del quale il soggetto detiene la cosa (es. successione, vendita, donazione).
La presunzione legale di possesso rilevante ai fini dell'usucapione, prevista dall'art. 1141 c.c., non trova applicazione nei casi in cui la disponibilità del bene non derivi da un atto spontaneo di apprensione materiale, bensì da una concessione del proprietario a favore del detentore, come accade nell'ambito di un rapporto di comodato, di locazione, o per qualsiasi rapporto concessorio. In tale ipotesi, l'utilizzazione del bene da parte del detentore non si configura come esercizio di un diritto reale, mancando l'elemento dell'opposizione al diritto dominicale .
Pertanto, la detenzione qualificata da un contratto di comodato a titolo precario può eventualmente trasformarsi in possesso solo a seguito di un comportamento concludente che integri un'effettiva interversione del titolo, idonea a manifestare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus in contrasto con il diritto del concedente (in tal senso cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 21690 del
14/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 30/12/2014).
L'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.
8 L'interversione richiede atti esterni, inequivoci e riconoscibili, che nel caso di specie non risultano né allegati né dimostrati;
né può ritenersi sufficiente la realizzazione di opere o lo sfruttamento economico del bene.
Inoltre, l'onere della prova dell'usucapione grava su chi la invoca e deve riguardare tutti gli elementi costitutivi, compreso l'animus possidendi, che non può essere presunto.
Orbene, tenendo presente tali principi, risulta evidente che ha detenuto i beni in forza Parte_1 di una concessione precaria rilasciata dalle VI dello Stato, rinnovata fino al 1991.
Quindi nessun possesso utile ad usucapione avrebbe mai potuto vantare prima di Parte_1 tale data, avendo fino a quel momento la convinzione (indipendentemente dalla effettiva titolarità del fondo in capo alle VI, ) di detenere quale concessionario, riconoscendo quindi la titolarità altrui.
La detenzione, iniziata nomine alieno, non si è mai, neppure dopo il 1991, trasformata in possesso utile all'usucapione, non essendo stata provata alcuna interversione del possesso ai sensi dell'art.
1141 c.c.
Né la mera prosecuzione dell'occupazione dopo la scadenza della concessione, né la realizzazione di opere sul fondo, né la coltivazione o l'uso economico del bene possono integrare l'animus possidendi. E dopo la scadenza della concessione (benchè non rilasciata dal reale titolare ) parte appellante ha continuato a occupare i fondi senza alcun atto formale o materiale di opposizione verso i veri proprietari, e . Anzi, i titolari hanno allegato che avrebbe chiesto di CP_1 CP_2 acquistare i fondi dagli stessi, riconoscendone implicitamente la titolarità.
Solo al momento dell'azione esercitata da nel 2010 si può ritenere che lo stesso abbia Parte_1 manifestato l'intento di possedere (ed anzi ritenendo di avere già maturato il periodo utile per usucapire).
Periodo in realtà mai maturato sia per l'azione riconvenzionale spiegata dai veri proprietari nel giudizio avviato per primo da;
sia per l'avvio di altri procedimenti intentati dai Parte_1 Parte_9 sia nel 2011 che nel 2018, come ampiamente richiamati nella impugnata decisione di
[...] primo grado, finalizzati ad ottenere il riconoscimento della proprietà , ed il recupero dell'immobile sine titulo detenuto dagli . Parte_1
Tali azioni giudiziali recuperatorie sono indubbiamente idonee ad interrompere ogni decorso del termine per il maturarsi dell'usucapione , e per quanto detto sono state intentate prima che potesse realizzarsi ogni acquisto a titolo originario.
2 . Secondo motivo
Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di perenzione dell'azione di rilascio, sollevata in via subordinata dagli appellanti. Questi ultimo sostengono che l'azione di rilascio
9 proposta dagli appellati sarebbe preclusa per effetto della perenzione del precedente giudizio R.G. n.
831/1969, promosso dal dante causa dei convenuti. Tale tesi è infondata per più ragioni.
Innanzitutto deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione di un diritto altrui è eccezione in senso proprio, non può essere avanzata utilmente dopo la prima tempestiva difesa. Nessun valore ha quindi l'eccezione sollevata tardivamente, nel corso de giudizio, e ancor di più se soltanto in grado di appello
Quanto poi alla eccezione di “perenzione” : premesso che questa sembra voler correlare l'estinzione del processo all'estinzione del diritto, si deve ribadire che tale assunto è errato, perché l'estinzione del processo non estingue il diritto sostanziale. Secondo consolidata giurisprudenza, l'estinzione del processo per perenzione o inattività non comporta l'estinzione del diritto sostanziale fatto valere, né preclude la sua riproposizione in un nuovo giudizio. Invero, “l'estinzione del processo elimina
l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo: la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della domanda.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010).
Nella specie l'avere continuato a mantenere la detenzione dopo l'estinzione del Parte_1 processo intentato dal , non tramuta la sua detenzione in possesso: in quegli anni, nonostante Per_2
reclamasse la proprietà del fondo, era concessionario delle Ferrrovie, che Per_2 Parte_1 ritenevano esere titolari del suolo. Quindi in nessun caso gli si può riconoscere per quel periodo alcun animus rem sibi habendi , essendo egli formalmente autorizzato a detenere per il rapporto instaurato con l'ente VI dello Stato, contro il quale non risulta, non è stato allegato né dimostrato che avesse mai opposto l'intento di possedere per sé e in via esclusiva.
In tale contesto, in cui non risulta mai chiaramente manifestata l'interversio possessionis, la tolleranza o l'inerzia dei proprietario non può essere interpretata come acquiescenza o riconoscimento tacito del possesso altrui;
ciò perché appunto la detenzione non può essere sovrapposta o confusa con il possesso utile per usucapire;
che si manifesta con un comportamento continuo e non interrotto, atto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile alla mera tolleranza dell'effettivo titolare (ex multis cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15183 del 04/06/2019).
Nessuno degli elementi caratterizzanti il possesso ad usucapionem è stato dimostrato dagli nei processi riuniti in primo grado , come correttamente rilevato dal Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria .
Anzi, la prova assunta in primo grado, e il ricordo del teste , già dipendente delle VI Tes_2 che in tale veste ha ricordato come , dopo la scadenza della concessione del 1991, avesse Parte_1 insistito per ottener il rinnovo, dimostra in modo inequivocabile ed oggettivo che all'epoca 10 l'occupante del suolo riconoscesse l'altrui proprietà, indipendemente se questa fosse individuata correttamente;
e ciò esclude l'animus possidenti ad usucapionem
In ogni caso, l'azione di rivendicazione è imprescrittibile. L'azione di rilascio proposta dagli appellati ha natura petitoria, si fonda sul diritto di proprietà e va qualificata come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. Essa è imprescrittibile, salvo che non sia maturata l'usucapione in favore del detentore, che, come visto, non ricorre nel caso che occupa. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 7305 del
28/03/2014: “L'azione di rivendicazione non è soggetta a termine di decadenza o prescrizione, salvo che il convenuto dimostri l'intervenuta usucapione.”.
Inoltre, l'inerzia processuale non equivale a rinuncia al diritto. La mancata prosecuzione del giudizio. n. R.G. 831/1969 non può essere interpretata come rinuncia tacita al diritto di proprietà, né come riconoscimento del possesso uti dominus da parte di Parte_1
3. Terzo motivo
Parimenti infondata è la domanda di indennizzo per le opere realizzate sui fondi. La sentenza impugnata ha correttamente escluso il diritto degli appellanti all'indennizzo, rilevando la natura di possesso di mala fede esercitato dagli stessi sul bene, in quanto consapevoli dell'assenza di un valido titolo legittimante la permanenza sul fondo, dopo la cessazione del rapporto concessorio con l'Azienda Autonoma delle VI dello Stato, avvenuta nel 1991.
Ai sensi dell'art. 1150, comma 1, c.c., l'indennità per i miglioramenti apportati al fondo è riconosciuta esclusivamente al possessore di buona fede. In difetto di tale requisito soggettivo, non può trovare applicazione la disciplina speciale invocata dagli appellanti. Né può ritenersi esperibile, in via sussidiaria, l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., atteso che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il carattere residuale di tale rimedio, esperibile solo in assenza di altra azione tipica (cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 843 del 17/01/2020).
In particolare, nel caso di specie, e gli eredi non sono “arricchiti” dalla CP_1 CP_2 prosecuzione dell'occupazione da parte di e dai manufatti dallo stesso realizzati, ma Parte_1 piuttosto hanno subito un'ingerenza ed un danno al proprio diritto di proprietà.
Non sussiste alcun incremento patrimoniale dei per le opere degli Parte_9 Parte_1 che sono risultate abusive, prive di titolo edilizio, non condonabili e realizzate in zona vincolata paesaggisticamente, come accertato dal CTU nella relazione depositata in primo grado. Per_5
11 In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le opere abusive non danno diritto ad alcun indennizzo, mancando un incremento stabile e lecito del valore del fondo. La Sentenza n. 28379 del
28 novembre 2017 della Suprema Corte ha chiarito che l'esecuzione di una costruzione senza autorizzazione non realizza un miglioramento indennizzabile, essendo necessario un incremento non precario, ma stabile ed effettivo, del patrimonio del proprietario. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2024, ha confermato la legittimità dell'art. 1, comma 257, della legge n. 296 del
2006, che prevede criteri più onerosi per l'indennizzo in caso di occupazione abusiva con opere inamovibili, anche con efficacia retroattiva. Quindi nessun titolo hanno gli appellanti per avanzare alcuna pretesa d'indennizzo, così come correttamente deciso anche su questo punto dal Tribunale
4. Quarto motivo
Infine, la richiesta di estromissione di e è priva di Pt_2 Parte_3 fondamento. Gli appellanti chiedono l'estromissione dal giudizio di e Parte_2
sostenendo che la loro presenza nel processo sarebbe indebita, in quanto meri detentori Parte_3 per conto del padre Tale richiesta è infondata. Pt_1
Invero, entrambi risultano detentori diretti (anch'essi sine titulo ) dei beni, avendo esercitato attività economiche autonome sui fondi oggetto di causa, rispettivamente con la ditta “P.Z.” e con lo stabilimento balneare “Lido Rosa dei Venti”.
La detenzione materiale del bene è sufficiente a fondare la legittimazione passiva all'azione di rilascio, anche se il detentore non è titolare di un diritto reale o personale di godimento. Né può ritenersi che e abbiano agito per conto del padre in Pt_2 Parte_3 Pt_1 assenza di qualsiasi prova di un mandato o di un rapporto rappresentativo.
Al contrario, la titolarità formale delle attività economiche esercitate sui fondi, la continuità dell'occupazione anche dopo la cessazione della concessione con le VI dello Stato e la gestione autonoma delle imprese da parte dei due figli dimostrano una detenzione diretta e personale, pienamente idonea a fondare la legittimazione passiva. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione passiva all'azione di rilascio spetta a chiunque eserciti un potere di fatto sul bene, anche in assenza di titolo, e anche se non riveste la qualità di proprietario o possessore in senso tecnico
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20053 del 02/09/2013).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
5. Spese
12 Gli appellanti, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art 15 del cpc , ovvero moltiplicando per
200 la rendita catastale o il reddito dominicale del fondo oggetto di causa.
Le particelle oggetto di causa sono le 1212 e 1213 del figlio di mappa 42 ; tuttavia dalle visure catastali in atti non è indicato il reddito delle stesse;
in difetto dei dati necessari, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile.
Applicando i previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valor indeterminabile- complessità bassa- gli appellanti in solido dovranno rifondere Parte_1
a titolo di spese per il presente grado :
- In favore di euro euro 4.996,00, (di cui per fase di studio della Controparte_1 controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€
1.735,00),con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.;
1. In favore degli appellati , , , Controparte_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6
e in solido, euro 4.996,00, (di cui per fase di studio della Parte_7 Parte_8 controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), stante l'identità delle posizioni delle parti
- Somme da incrementare delle spese forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, L
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto alla Sentenza n. 504/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 04.05.2020 nel proc. n.R.G. 100162/2010 (a cui erano stati riuniti i n.R.G. 100131/2011 e n.R.G. 663/2018), disattesa ogni altra istanza , così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida con riferimento al valore della causa indeterminabile - complessità bassa- :
2. in favore dell'appellato , in complessivi euro 4.996,00, oltre spese Controparte_1 forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%
13 3. con distrazione dei procuratori dell' dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.; CP_1
4. in favore degli appellati , , , Controparte_2 Pt_4 Parte_5 Parte_6
e , in complessivi euro 4.996,00 oltre spese forfettario del Parte_7 Parte_8
15%, CPA al 4% e IVA al 22%
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater TU n 152/2002, deve attestarsi di avere emesso una decisione di integrale rigetto dell'impugnazione
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.11. 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
14