Art. 5. Cessazione dell'incarico 1. La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento e' o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.