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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/07/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6279.2022 del ruolo generale, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Beniamino;
[...]
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Giudice;
Controparte_1
OPPOSTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare nullo e privo di effetto il prefato atto di precetto nonché gli ulteriori atti esecutivi minacciati conseguenti allo stesso;
-previo accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede in capo a controparte come dedotta, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio liquidata di ufficio anche secondo equità; -il tutto comunque con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al difensore antistatario.”; per l'opposto:” respingere la opposizione proposta dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto Sempre nel merito: - Accertare e
[...] dichiarare la validità del precetto notificato, la correttezza dei criteri seguiti per la redazione dell'atto e la quantificazione del credito stesso, nonché l'esistenza del diritto della CP_1
pagina 1 di 6 a procedere in executivis nei confronti degli opponenti. Nel merito in via subordinata: -
Condannare l'attrice al pagamento della medesima somma portata dal titolo Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
e , proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_3 Parte_4 notificato in data successiva al 23.11.2022, con il quale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo
[...] costituito dalla sentenza n. 42/2017 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore all'esito del giudizio incardinato al n. Rg 2757/2010, depositata in data 11.1.2017, con la quale veniva confermato il Decreto Ingiuntivo n. 336/2010, chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
17.385,75. A sostegno della domanda eccepivano: a) inefficacia, illegittimità e/o nullità dell'atto di precetto per inopponibilità dello stesso agli intimati;
b) nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c e per mancanza di procura;
c) nullità dell'atto di precetto per errore di calcolo. Più in particolare, gli opponenti eccepivano la nullità del precetto poiché in primis, a loro avviso, non si comprendeva dalla lettura dell'atto se gli odierni istanti erano chiamati a rispondere in qualità di eredi del sig. (deceduto in data 18 Persona_1 febbraio 2013), quale titolare della “Ditta Autotrasporti e Movimenti di PI De Filippo”, oppure quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice, ed inoltre, i sigg.ri , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente padre, madre e fratelli del compianto , non erano affatto Persona_1
pagina 2 di 6 eredi dello stesso poiché non erano mai stati chiamati all'eredità. Gli opponenti, inoltre, rilevavano la nullità del precetto per spedizione dell'atto in violazione dell'art. 477 c.p.c., poiché la aveva a loro notificato, contestualmente sia il Controparte_1 titolo esecutivo che l'atto di precetto, senza aver mai notificato, o meglio aver potuto notificare, al sig. , deceduto nel febbraio 2013 (prima che il provvedimento Persona_1 fosse emesso), la sentenza resa nei suoi confronti, in evidente violazione di legge.
Per quanto riguarda la procura, gli istanti facevano presente che la stessa era stata rilasciata dalla al suo procuratore nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Controparte_1
Inferiore n. Rg 2757/2010, nel quale gli stessi non erano mai stati parte.
Infine, gli opponenti contestavano l'erroneità delle somme intimate poiché l'importo di cui alla maggiorazione del 15% ex lege era superiore a quello che sarebbe derivato se calcolato sui soli compensi come liquidati in sentenza.
Con comparsa depositata in data 15.3.2023, si costituiva la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto della domanda in
[...] quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo, in particolare, che, in base al principio di vicinanza della prova, spettava agli opponenti, che ritenevano di non essere eredi del defunto debitore , dimostrare la loro carenza di legittimazione. Persona_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in relazione all'onere della prova, l'articolo 2697 c.c. dispone: “Chi vuole far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ed inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
12910 del 22 aprile 2022). pagina 3 di 6 Pertanto, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:” Nel giudizio instaurato nei confronti di pretesi eredi per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede e tuttavia la parte chiamata deve tempestivamente dichiarare di essere solo chiamato e non aver accettato” (cfr. Corte di Cass. ordinanza n.
26741 depositata il 18 settembre 2023; Corte di Cass. ordinanza n. 13550, depositata il 29 aprile 2022; Corte di Cass., Sezione Lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21436).
Nel caso in esame parte opposta, con le note autorizzate per l'udienza del 13.7.2023 e con il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c-I termine, dichiarava che, a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, aveva depositato istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità dinanzi all'intestata autorità Giudiziaria (Tribunale di
Nocera Inferiore- giudizio incardinato al n. RG V.G. 224/2023), ciò in quanto, a seguito della morte del sig. , dallo stato di famiglia risultavano quali chiamati all'eredità i Persona_1 sig.ri (moglie del de cuius), e (figli Persona_2 Parte_1 Controparte_2 del de cuius) e che alcun testamento risultava essere stato pubblicato, riconoscendo, così, di aver notificato sia il titolo esecutivo che il precetto nei confronti di soggetti, ovvero gli odierni opponenti, che non sono né eredi né chiamati all'eredità del sig. , di guisa, il Persona_1 precetto è nullo per inopponibilità dello stesso nei confronti degli intimati in quanto soggetti non legittimati a stare in giudizio (carenza di legittimazione); d'altra parte, è documentalmente provato che la depositava già prima della costituzione nel presente giudizio Controparte_1
(avvenuta in data 15.3.2023), istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità del sig. , richiesta presentata in data 10 febbraio 2023, per cui Persona_1 parte opposta era a conoscenza che gli odierni opponenti non rivestivano né la qualità di eredi né di chiamati all'eredità già prima della costituzione.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) pagina 4 di 6 in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
In ogni caso la nullità del precetto si rileva anche sotto un altro profilo, ovvero per la violazione dell'art. 477 c.p.c che così dispone: “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo” e a tal proposito la Cassazione del 14.7.2015 n. 14653 ha stabilito che la norma “non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato ne' l'uno ne'
l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto”.
Nel caso in esame il titolo esecutivo è stato notificato contestualmente al precetto in violazione dell'art. 477 c.p.c. e non vi è dubbio sul fatto che lo stesso non fosse stato notificato al debitore, essendo il sig. deceduto nel 2013 e quindi, prima Persona_1 dell'emissione della sentenza n. 42/2017.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile
2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
. pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
25.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6279.2022 del ruolo generale, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariano Beniamino;
[...]
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Giudice;
Controparte_1
OPPOSTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “dichiarare nullo e privo di effetto il prefato atto di precetto nonché gli ulteriori atti esecutivi minacciati conseguenti allo stesso;
-previo accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede in capo a controparte come dedotta, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio liquidata di ufficio anche secondo equità; -il tutto comunque con vittoria di spese ed onorari di causa, da attribuirsi al difensore antistatario.”; per l'opposto:” respingere la opposizione proposta dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto Sempre nel merito: - Accertare e
[...] dichiarare la validità del precetto notificato, la correttezza dei criteri seguiti per la redazione dell'atto e la quantificazione del credito stesso, nonché l'esistenza del diritto della CP_1
pagina 1 di 6 a procedere in executivis nei confronti degli opponenti. Nel merito in via subordinata: -
Condannare l'attrice al pagamento della medesima somma portata dal titolo Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione all'avvocato antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
e , proponevano opposizione avverso l'atto di precetto Parte_3 Parte_4 notificato in data successiva al 23.11.2022, con il quale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo
[...] costituito dalla sentenza n. 42/2017 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore all'esito del giudizio incardinato al n. Rg 2757/2010, depositata in data 11.1.2017, con la quale veniva confermato il Decreto Ingiuntivo n. 336/2010, chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
17.385,75. A sostegno della domanda eccepivano: a) inefficacia, illegittimità e/o nullità dell'atto di precetto per inopponibilità dello stesso agli intimati;
b) nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c e per mancanza di procura;
c) nullità dell'atto di precetto per errore di calcolo. Più in particolare, gli opponenti eccepivano la nullità del precetto poiché in primis, a loro avviso, non si comprendeva dalla lettura dell'atto se gli odierni istanti erano chiamati a rispondere in qualità di eredi del sig. (deceduto in data 18 Persona_1 febbraio 2013), quale titolare della “Ditta Autotrasporti e Movimenti di PI De Filippo”, oppure quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice, ed inoltre, i sigg.ri , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettivamente padre, madre e fratelli del compianto , non erano affatto Persona_1
pagina 2 di 6 eredi dello stesso poiché non erano mai stati chiamati all'eredità. Gli opponenti, inoltre, rilevavano la nullità del precetto per spedizione dell'atto in violazione dell'art. 477 c.p.c., poiché la aveva a loro notificato, contestualmente sia il Controparte_1 titolo esecutivo che l'atto di precetto, senza aver mai notificato, o meglio aver potuto notificare, al sig. , deceduto nel febbraio 2013 (prima che il provvedimento Persona_1 fosse emesso), la sentenza resa nei suoi confronti, in evidente violazione di legge.
Per quanto riguarda la procura, gli istanti facevano presente che la stessa era stata rilasciata dalla al suo procuratore nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nocera Controparte_1
Inferiore n. Rg 2757/2010, nel quale gli stessi non erano mai stati parte.
Infine, gli opponenti contestavano l'erroneità delle somme intimate poiché l'importo di cui alla maggiorazione del 15% ex lege era superiore a quello che sarebbe derivato se calcolato sui soli compensi come liquidati in sentenza.
Con comparsa depositata in data 15.3.2023, si costituiva la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva il rigetto della domanda in
[...] quanto infondata in fatto ed in diritto, sostenendo, in particolare, che, in base al principio di vicinanza della prova, spettava agli opponenti, che ritenevano di non essere eredi del defunto debitore , dimostrare la loro carenza di legittimazione. Persona_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, in relazione all'onere della prova, l'articolo 2697 c.c. dispone: “Chi vuole far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ed inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
12910 del 22 aprile 2022). pagina 3 di 6 Pertanto, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:” Nel giudizio instaurato nei confronti di pretesi eredi per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede e tuttavia la parte chiamata deve tempestivamente dichiarare di essere solo chiamato e non aver accettato” (cfr. Corte di Cass. ordinanza n.
26741 depositata il 18 settembre 2023; Corte di Cass. ordinanza n. 13550, depositata il 29 aprile 2022; Corte di Cass., Sezione Lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21436).
Nel caso in esame parte opposta, con le note autorizzate per l'udienza del 13.7.2023 e con il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c-I termine, dichiarava che, a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, aveva depositato istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità dinanzi all'intestata autorità Giudiziaria (Tribunale di
Nocera Inferiore- giudizio incardinato al n. RG V.G. 224/2023), ciò in quanto, a seguito della morte del sig. , dallo stato di famiglia risultavano quali chiamati all'eredità i Persona_1 sig.ri (moglie del de cuius), e (figli Persona_2 Parte_1 Controparte_2 del de cuius) e che alcun testamento risultava essere stato pubblicato, riconoscendo, così, di aver notificato sia il titolo esecutivo che il precetto nei confronti di soggetti, ovvero gli odierni opponenti, che non sono né eredi né chiamati all'eredità del sig. , di guisa, il Persona_1 precetto è nullo per inopponibilità dello stesso nei confronti degli intimati in quanto soggetti non legittimati a stare in giudizio (carenza di legittimazione); d'altra parte, è documentalmente provato che la depositava già prima della costituzione nel presente giudizio Controparte_1
(avvenuta in data 15.3.2023), istanza per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità del sig. , richiesta presentata in data 10 febbraio 2023, per cui Persona_1 parte opposta era a conoscenza che gli odierni opponenti non rivestivano né la qualità di eredi né di chiamati all'eredità già prima della costituzione.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) pagina 4 di 6 in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta
“assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
In ogni caso la nullità del precetto si rileva anche sotto un altro profilo, ovvero per la violazione dell'art. 477 c.p.c che così dispone: “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo” e a tal proposito la Cassazione del 14.7.2015 n. 14653 ha stabilito che la norma “non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato ne' l'uno ne'
l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto”.
Nel caso in esame il titolo esecutivo è stato notificato contestualmente al precetto in violazione dell'art. 477 c.p.c. e non vi è dubbio sul fatto che lo stesso non fosse stato notificato al debitore, essendo il sig. deceduto nel 2013 e quindi, prima Persona_1 dell'emissione della sentenza n. 42/2017.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile
2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In considerazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
. pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.
25.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6