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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4930/2025 R.G. promossa da Parte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAIAZZA ILIO come da procura in atti
- ricorrente
Contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PO LU come da procura in atti
- resistente in persona del legale rappresentante pro- Controparte 2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo d'Angelo come da procura in atti
- resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.11.2025.
2. Con ricorso depositato in data 4.4.25 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 21.3.2025 limitatamente all'avviso di addebito n. 32820160007435106000, avviso di addebito oggetto di precedente sentenza del Tribunale di Napoli Nord 432/2020, con cui era stata accertata l'insussistenza della pretesa contributiva relativa ai crediti ivi indicati.
.CP L' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, affermando di avere predisposto la scheda di abbandono n. 0010003160 del 20.6.2025 in relazione all'avviso di addebito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 432/2020 del 10/4/2020. L Controparte_2 ha chiesto rigetto del ricorso.
,CP_ 3. La circostanza che l' abbia dedotto di aver annullato l'avviso di addebito in esecuzione di quanto statuito in precedenza sul medesimo credito con la pronuncia giudiziale comporta che, in relazione alla presente controversia, possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più, in ogni caso, il credito vantato dall'istituto previdenziale ed indicato nell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
4. Il profilo relativo alla regolamentazione delle spese va risolto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, criterio che impone di tenere conto del momento in cui è stato reso noto l'annullamento dell'avviso di addebito, nella specie comunicato dall' CP 1 dopo il deposito del ricorso e dopo la notifica dello stesso
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 el Controparte_2 al pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1830,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c.
Aversa, 10.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4930/2025 R.G. promossa da Parte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAIAZZA ILIO come da procura in atti
- ricorrente
Contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PO LU come da procura in atti
- resistente in persona del legale rappresentante pro- Controparte 2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo d'Angelo come da procura in atti
- resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.11.2025.
2. Con ricorso depositato in data 4.4.25 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 21.3.2025 limitatamente all'avviso di addebito n. 32820160007435106000, avviso di addebito oggetto di precedente sentenza del Tribunale di Napoli Nord 432/2020, con cui era stata accertata l'insussistenza della pretesa contributiva relativa ai crediti ivi indicati.
.CP L' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, affermando di avere predisposto la scheda di abbandono n. 0010003160 del 20.6.2025 in relazione all'avviso di addebito in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 432/2020 del 10/4/2020. L Controparte_2 ha chiesto rigetto del ricorso.
,CP_ 3. La circostanza che l' abbia dedotto di aver annullato l'avviso di addebito in esecuzione di quanto statuito in precedenza sul medesimo credito con la pronuncia giudiziale comporta che, in relazione alla presente controversia, possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più, in ogni caso, il credito vantato dall'istituto previdenziale ed indicato nell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
4. Il profilo relativo alla regolamentazione delle spese va risolto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, criterio che impone di tenere conto del momento in cui è stato reso noto l'annullamento dell'avviso di addebito, nella specie comunicato dall' CP 1 dopo il deposito del ricorso e dopo la notifica dello stesso
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 el Controparte_2 al pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1830,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93
c.p.c.
Aversa, 10.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo