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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv. Giuseppe Filice Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Controparte_1 Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con sentenza resa ai sensi dell'art. 445 bis, comma 7, c.p.c., il tribunale di Paola ha respinto il ricorso che, previa dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni della perizia medico legale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, ha proposto per l'accertamento dello Parte_1
“stato ed il grado di invalidità civile in cui versa il ricorrente, e, per l'effetto, statuire che ha diritto alla corrispondente indennità a far data dalla visita effettuata il 02.10.2019”.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la integrale riforma, Parte_1 previa una corretta ricostruzione dei fatti di causa, che tenga conto della grave inabilità dedotta, da accertare attraverso un ausiliare tecnico con competenza specifica in neurologia e ortopedia, che condurrebbe all'accoglimento della domanda di invalidità civile in misura pari o superiore al 74 %.
CP_ 3) L' si è costituito concludendo per la inammissibilità del gravame in quanto proposto avverso sentenza resa ex art. 445 bis, comma 7, c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'appello.
4) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
CP_ 5) In adesione alla eccezione sollevata da l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché è pacifico tra le parti, nonché documentale, che la sentenza impugnata è stata resa all'esito di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
6) In particolare, risulta che il ricorrente aveva proposto al tribunale di Paola istanza di accertamento tecnico preventivo (RG n° 1005/21) e, dopo il dissenso avverso le conclusioni peritali, ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (Rg n° 1399/22).
7) Il comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c. è chiaro nel prevedere che la sentenza che definisce il giudizio di cui al precedente comma 6 è inappellabile.
8) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza della dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
9) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU n° 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Paola n° 633/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'Avv. Giuseppe Filice Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Controparte_1 Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con sentenza resa ai sensi dell'art. 445 bis, comma 7, c.p.c., il tribunale di Paola ha respinto il ricorso che, previa dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni della perizia medico legale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, ha proposto per l'accertamento dello Parte_1
“stato ed il grado di invalidità civile in cui versa il ricorrente, e, per l'effetto, statuire che ha diritto alla corrispondente indennità a far data dalla visita effettuata il 02.10.2019”.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la integrale riforma, Parte_1 previa una corretta ricostruzione dei fatti di causa, che tenga conto della grave inabilità dedotta, da accertare attraverso un ausiliare tecnico con competenza specifica in neurologia e ortopedia, che condurrebbe all'accoglimento della domanda di invalidità civile in misura pari o superiore al 74 %.
CP_ 3) L' si è costituito concludendo per la inammissibilità del gravame in quanto proposto avverso sentenza resa ex art. 445 bis, comma 7, c.p.c. e, comunque, per il rigetto dell'appello.
4) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
CP_ 5) In adesione alla eccezione sollevata da l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché è pacifico tra le parti, nonché documentale, che la sentenza impugnata è stata resa all'esito di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
6) In particolare, risulta che il ricorrente aveva proposto al tribunale di Paola istanza di accertamento tecnico preventivo (RG n° 1005/21) e, dopo il dissenso avverso le conclusioni peritali, ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (Rg n° 1399/22).
7) Il comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c. è chiaro nel prevedere che la sentenza che definisce il giudizio di cui al precedente comma 6 è inappellabile.
8) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza della dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
9) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU n° 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Paola n° 633/23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale