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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Cristina Bracci del Foro di Rimini nel cui Studio in Rimini via
Flaminia n. 134/N ha eletto domicilio (PEC:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi e con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto (pec t.) Email_2
OPPOSTO
Avente ad oggetto
CONTRIBUTI ARTIGIANI COMMERCIANTI
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne il ricorso di accertamento negativo in prevenzione presentato da avverso la Parte_1 Comunicazione di Debito n. 320124444209K4202311 emessa dall' in data CP_1
30 novembre 2023 ( notificata in data 12\12\2023) dell'importo di € 35.123,69 a titolo di omessi contributi a percentuali o eccedenti il minimale dovuto alla
1 Gestione Commercianti e Artigiani relativamente al periodo di imposta gennaio
2017-dicembre 2018 di cui € 14.804,47 per contributi omessi nell'anno 2017 oltre ad € 6.832,32 a titolo di sanzioni (anno 2017) e di € 9.393,82 per contributi omessi nell'anno 2018 oltre ad € 4.093,08 a titolo di sanzioni (anno 2018).
A sostegno delle sue ragioni il ricorrente deduceva che la di Controparte_2 cui lo stesso era socio ed unico amministratore svolgeva una mera attività di gestione degli affitti di azienda delle proprietà immobiliari di cui dispone (codice
Ateco 68.20.02) e di avere in ogni caso cessato a far data dal 2011 ogni attività personale e diretta all'interno della società medesima limitandosi a ricoprire un ruolo di mera rappresentanza della stessa.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' producendo documentazione e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso risulta immeritevole di accoglimento .
La richiesta creditoria dell' è infatti fondata sulle obiettive risultanze delle CP_1 dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso – il quale risulta Parte_1 essersi iscritto volontariamente alla gestione commercianti e non ha chiesto nella presente causa la sua cancellazione − alla Agenzia delle Entrate relativamente agli anni fiscali 2017 e 2018 nei quali sono state denunciate tutte le entrate percepite e rilevanti ai fini IRPEF ( fra le quali quelle che erano derivate e che derivano a tutt'oggi allo stesso quale socio unico ed amministratore della società
mentre il calcolo dei contributi eccedenti il minimale dovuto Controparte_2
è stato effettuato ai sensi della Legge 438/1992 che stabilisce che il contributo eccedente il minimale è calcolato sula totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF.
Destituita di fondamento infine l'eccezione di maturata prescrizione quinquennale dei contributi dell'anno 2017 sollevata nei suoi atti dal
Parte_1
Infatti nel caso di specie la scadenza del contributo previdenziale era fissata al 2 luglio 2018 per cui , tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 08 marzo 2020 - 31 agosto 2021 prevista dalla legislazione emergenziale da Covid-19 e considerato che la notifica del provvedimento con il quale sono stati chiesti i contributi per il 2017 è del 12/12/2023, non è ancora maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall' . CP_1
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
2 in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 05\07\2024 , disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con
[...]
Controparte_3
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore Parte_1 dell' delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai CP_1 sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Motivazione in giorni 60.
Così deciso a Rimini il giorno 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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