CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2024, n. 33867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33867 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IR AM, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 28-09-2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AE IL, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33867 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2023, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 13 ottobre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità e alla recidiva reiterata e specifica, aveva condannato AM IR alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 32.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73 - 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;
fatto accertato in Milano il 31 marzo 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, IR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, il riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che i giudici di appello hanno mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stato rimarcato che le analisi tecniche condotte sui quantitativi di stupefacente custoditi presso l'appartamento di via Savona n. 37 hanno evidenziato il superamento della soglia individuata dalla cd. sentenza Biondi delle Sezioni Unite solo con riferimento alla cocaina, mentre le altre due sostanze presentavano un quantitativo nettamente inferiore rispetto ai valori-soglia. In ogni caso, anche rispetto alla cocaina, il quantitativo di principio attivo si attestava su un valore prossimo al limite, per cui, complessivamente valutata, la provvista detenuta da IR non poteva essere ritenuta di ingente quantità. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi che la Corte di appello in senso ostativo ha erroneamente valorizzato la latitanza dell'imputato, senza considerare che la stessa è successiva alla sentenza di primo grado, mentre invece andava rimarcato il fatto che IR, nell'interrogatorio reso al P.M., ha fornito ampia collaborazione, come dimostra il fatto che alcune sue dichiarazioni sono state secretate, evidentemente per il rilevante interesse investigativo insito nelle informazioni rilasciate. L'attenuante in esame, peraltro, ben poteva essere ritenuta prevalente rispetto alla contestata recidiva, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2016, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante di tipo premiale prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi immune da censure l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che il G.I.P. ha precisato che l'aggravante de qua è configurabile solo rispetto alla detenzione illecita della cocaina, per cui le censure riferite alle altre sostanze non risultano pertinenti. Ciò posto, occorre altresì osservare che le due conformi sentenze di merito (cfr. pag. 6 della pronuncia di primo grado e pag.
7-8 della decisione impugnata) hanno ragionevolmente rimarcato il dato che, come emerso dalla relazione tecnica del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Lombardia, il principio attivo 'presente nella cocaina sequestrata, avente il peso netto complessivo di 2.151,7 grammi, era pari a 1.799,7 grammi (percentuale di purezza tra il 79% e l'84%), a fronte di un limite fissato in 1.500 grammi (750 mg. X 2.000), venendo dunque in rilievo un non modesto superamento del tasso soglia, con conseguente grave pericolo per la salute pubblica, stante anche l'elevato numero di dosi ricavabili (pari a 11.998), con concreta possibilità di soddisfare le richieste di moltissimi consumatori, tanto più che l'attività di spaccio era posta in essere in una zona boschiva molto estesa caratterizzata sia dalla difficoltà dei controlli, a causa della fitta vegetazione, che dalla assidua frequentazione di soggetti tossicodipendenti. A ciò è stato poi aggiunto che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta nell'appartamento in uso all'imputato, ossia nella sua disponibilità esclusiva, mentre il ruolo del correo è stato evocato da IR in maniera non specifica. 1.1. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità non presta il fianco alle obiezioni difensive, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente Biondi, con cui è stato affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito;
con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, 3 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012. Si è altresì ribadito nella sentenza "Polito" che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come era stato già affermato in tale pronuncia, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo, come è puntualmente avvenuto nella vicenda in esame, alle circostanze del caso, da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è quindi spazio per recepire le censure difensive che, senza peraltro smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. La medesima conclusione si impone rispetto al secondo motivo. Ed invero, nel confermare l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 e, di conseguenza il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e la recidiva, qualificata come reiterata e specifica, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata) che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato è stato vanificato dalla successiva latitanza dello stesso, atteso che il 28 novembre 2022 IR si è allontanato rendendosi irreperibile dalla Comunità di Noviglio dove si trovava in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo ciò impedito un nuovo interrogatorio o comunque l'esame dibattimentale dello stesso. 2.1. Con tale motivazione, non manifestamente illogica, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre una valutazione alternativa che tuttavia non è consentita in questa sede, e ciò senza considerare i pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso, nel quale non sono stati riportati per esteso o comunque richiamati per sintesi i passaggi delle dichiarazioni dell'imputato che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante speciale invocata. 4 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AH deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in 'via equitativa, di euro .
3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04.06.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AE IL, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33867 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 04/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2023, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 13 ottobre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Milano, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità e alla recidiva reiterata e specifica, aveva condannato AM IR alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 32.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73 - 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere detenuto illecitamente ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;
fatto accertato in Milano il 31 marzo 2022. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, IR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, il riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che i giudici di appello hanno mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stato rimarcato che le analisi tecniche condotte sui quantitativi di stupefacente custoditi presso l'appartamento di via Savona n. 37 hanno evidenziato il superamento della soglia individuata dalla cd. sentenza Biondi delle Sezioni Unite solo con riferimento alla cocaina, mentre le altre due sostanze presentavano un quantitativo nettamente inferiore rispetto ai valori-soglia. In ogni caso, anche rispetto alla cocaina, il quantitativo di principio attivo si attestava su un valore prossimo al limite, per cui, complessivamente valutata, la provvista detenuta da IR non poteva essere ritenuta di ingente quantità. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziandosi che la Corte di appello in senso ostativo ha erroneamente valorizzato la latitanza dell'imputato, senza considerare che la stessa è successiva alla sentenza di primo grado, mentre invece andava rimarcato il fatto che IR, nell'interrogatorio reso al P.M., ha fornito ampia collaborazione, come dimostra il fatto che alcune sue dichiarazioni sono state secretate, evidentemente per il rilevante interesse investigativo insito nelle informazioni rilasciate. L'attenuante in esame, peraltro, ben poteva essere ritenuta prevalente rispetto alla contestata recidiva, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2016, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante di tipo premiale prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla condotta illecita a lui ascritta, deve ritenersi immune da censure l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo deve innanzitutto evidenziarsi che il G.I.P. ha precisato che l'aggravante de qua è configurabile solo rispetto alla detenzione illecita della cocaina, per cui le censure riferite alle altre sostanze non risultano pertinenti. Ciò posto, occorre altresì osservare che le due conformi sentenze di merito (cfr. pag. 6 della pronuncia di primo grado e pag.
7-8 della decisione impugnata) hanno ragionevolmente rimarcato il dato che, come emerso dalla relazione tecnica del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Lombardia, il principio attivo 'presente nella cocaina sequestrata, avente il peso netto complessivo di 2.151,7 grammi, era pari a 1.799,7 grammi (percentuale di purezza tra il 79% e l'84%), a fronte di un limite fissato in 1.500 grammi (750 mg. X 2.000), venendo dunque in rilievo un non modesto superamento del tasso soglia, con conseguente grave pericolo per la salute pubblica, stante anche l'elevato numero di dosi ricavabili (pari a 11.998), con concreta possibilità di soddisfare le richieste di moltissimi consumatori, tanto più che l'attività di spaccio era posta in essere in una zona boschiva molto estesa caratterizzata sia dalla difficoltà dei controlli, a causa della fitta vegetazione, che dalla assidua frequentazione di soggetti tossicodipendenti. A ciò è stato poi aggiunto che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta nell'appartamento in uso all'imputato, ossia nella sua disponibilità esclusiva, mentre il ruolo del correo è stato evocato da IR in maniera non specifica. 1.1. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità non presta il fianco alle obiezioni difensive, anche perché coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ricorrente Biondi, con cui è stato affermato che l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ricorrente Polito;
con quest'ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità, continuano appunto a essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, 3 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012. Si è altresì ribadito nella sentenza "Polito" che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come era stato già affermato in tale pronuncia, non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo, come è puntualmente avvenuto nella vicenda in esame, alle circostanze del caso, da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico. A fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è quindi spazio per recepire le censure difensive che, senza peraltro smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi in tal senso ribadire (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. La medesima conclusione si impone rispetto al secondo motivo. Ed invero, nel confermare l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 e, di conseguenza il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e la recidiva, qualificata come reiterata e specifica, la Corte territoriale ha evidenziato (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata) che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato è stato vanificato dalla successiva latitanza dello stesso, atteso che il 28 novembre 2022 IR si è allontanato rendendosi irreperibile dalla Comunità di Noviglio dove si trovava in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, avendo ciò impedito un nuovo interrogatorio o comunque l'esame dibattimentale dello stesso. 2.1. Con tale motivazione, non manifestamente illogica, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre una valutazione alternativa che tuttavia non è consentita in questa sede, e ciò senza considerare i pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso, nel quale non sono stati riportati per esteso o comunque richiamati per sintesi i passaggi delle dichiarazioni dell'imputato che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante speciale invocata. 4 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di AH deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in 'via equitativa, di euro .
3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04.06.2024