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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1175/2019 R.G., avente ad oggetto “provvedimento disciplinare”;
promosse da:
con sede in Roma, viale Europa n. 190, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] bis, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Armenia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2019 - premettendo di avere Parte_1 declinato l'invito alla designazione di proprio rappresentante per la composizione del collegio arbitrale investito ex art. 7 L. n. 300/1970 dalla dipendente ad Controparte_1 impugnazione della sanzione disciplinare di n. 4 ore di multa inflittale ex artt. 53, 54 e 55 del C.C.N.L. di categoria, con provvedimento del 31.01.2019, per essersi “resa responsabile di comportamento scorretto verso il superiore” e per avere “in più occasioni (…) preso servizio in ritardo rispetto all'orario di lavoro” -, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare che la dipendente ha agito in maniera difforme dalle direttive impartite dalla Società Controparte_1 datoriale e, per l'effetto, dichiarare corretta e proporzionale e quindi legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Società confermandola integralmente”. Parte_1 Costituitasi in lite, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso per tardiva notificazione del medesimo oltre lo spirare del termine di giorni dieci all'uopo assegnato con il decreto di F.U. del 19.04.2019; ne ha quindi invocato il rigetto nel merito, negando gli addebiti posti a fondamento dell'impugnato provvedimento disciplinare (i.e. l'avere rivolto in data 17.12.2018 a , direttrice dell' , alla presenza di colleghi e CP_2 Parte_2 di pubblico in sala, “frasi del seguente tenore: “che fa schifo a partire dal basso;
che se la fa sotto dalla paura di agire;
che non è degna di essere direttrice dell'ufficio postale, non sei degna di portare il rosario al dito;
che non è capace di gestire l'ufficio; che è una incompetente”), posto che:
1- nessun alterco tra essa resistente e la direttrice dell' 6 aveva avuto luogo il giorno 17 Parte_2 dicembre 2018, l'adottato provvedimento disciplinare procedendo unicamente dalla volontà di reprimere e punire le legittime rimostranze da essa lavoratrice svolte avverso i comportamenti discriminatori osservati dalla direttrice, in punto di concessione di ferie e permessi, ai danni di essa resistente e della collega e a beneficio della collega , in quanto Controparte_3 CP_4 componente del direttivo;
e 2- quanto ai contestati ritardi di ingresso, di pochissimi Parte_3 minuti e in nessun modo incidenti sulla prestazione lavorativa e sul servizio reso alla clientela, gli stessi, già decurtati mensilmente in busta paga, non le erano giammai stati contestati. Ha perciò chiesto volersi ritenere l'illegittimità dell'irrogata sanzione, per infondatezza dei formulati addebiti e sproporzione, e condannare la ricorrente al suo annullamento. Raccolte le ammesse prove testimoniali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.03.2025.
***
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione del medesimo in data 09.05.2019, oltre lo spirare del termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del 19.04.2019 - l'anzidetto termine avendo natura ordinatoria e non perentoria e il modesto ritardo nella notificazione non avendo compromesso le prerogative difensive della resistente, attesa l'ampia osservanza, avuto riguardo alla fissata udienza del 22.01.2020, del termine minimo di comparizione prescritto dall'art. 415, comma quinto, c.p.c. -, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. La svolta istruttoria orale ha invero consentito di acclarare che, contrariamente a quanto affermato dalla il 17.12.2018, all'apertura dell' 6, nel mentre la CP_1 Parte_2 direttrice impartiva istruzioni ai dipendenti in sala, la resistente ebbe ad interromperla profferendo al suo indirizzo, in presenza dei colleghi e del pubblico che cominciava a riempire la sala, le affermazioni denigratorie richiamate nell'avversato provvedimento disciplinare;
i testi CP_4 e - entrambi colleghi d'ufficio, sentiti all'udienza del 05.05.2021 - hanno invero Testimone_1 rispettivamente dichiarato che “in data 17 settembre 2018, presso la filiale anzidetta, durante lo svolgimento dell'attività ed alla presenza di pubblico in sala, la dipendente CP_1
rivolse alla direttrice dell'ufficio postale parole del tipo “Tu non sei
[...] CP_2 degna di essere direttrice dell'ufficio postale, non sei degna di portare il rosario”. Ricordo che in tale occasione la direttrice stava rivolgendo ai dipendenti allo sportello indicazione sull'attività di promozione commerciale da proporre alla clientela. Mentre la direttrice stava dando queste indicazioni, è stata improvvisamente interrotta dalla he ha pronunciato le parole CP_1 summenzionate. (…). Ricordo che tra la direttrice e la resistente, anche in prima dell'evento di cui ho riferito, vi erano stati dei contrasti per (…) per quanto riguardo le ferie, ma non ricordo i termini;
i contrasti tra alla direttrice e la resistente scaturivano anche dai continui ritardi della resistente, che all'ultimo minuto avvisava del ritardo con messaggi WhatsApp ciò, tra l'altro neanche sempre, cosicché non consentiva alla direttrice di organizzare il lavoro e la sua sostituzione allo sportello” e che “il 17 dicembre 2018 all'inizio della giornata lavorativa quando già il pubblico stava entrando in sala, la direttrice parlò a tutti i dipendenti circa le soluzioni commerciali da proporre agli utenti e sulle modalità di interagire con il pubblico;
generalmente i briefing si svolgevano prima dell'apertura al pubblico della filiale, raramente come nell'occasione suddetta, capitava che il direttore desse indicazione ai dipendenti con il pubblico in sala. Ricordo che la resistente ha interrotto la direttrice rivolgendole parole del tipo “non hai le competenze per gestire l'ufficio, non sei degna di portare il rosario al dito”; non ricordo che disse alla direttrice che faceva schifo dal basso, né che se la facesse sotto dalla paura di agire”. Acclarata per quanto sopra la commissione, da parte della resistente, del contestatole comportamento illecito - all'evidenza contrario ai doveri di correttezza cui devono essere improntate le relazioni interpersonali in ambito lavorativo, attesa l'obiettiva natura ingiuriosa dei commenti indirizzati alla direttrice, esorbitanti dai limiti della continenza richiesta nell'espressione del diritto di critica nei confronti del superiore gerarchico -, deve ritenersi la legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell'irrogatale sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, la cui applicazione è invero prevista dall'art. 54.2 lett. c) del C.C.N.L. di categoria
“per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico”. Ritenute dunque la sufficienza del sopra richiamato addebito - in disparte la contestata reiterata inosservanza dell'orario di ingresso nel luogo di lavoro - a fondare l'avversata contestazione disciplinare e la legittimità dell'irrogata sanzione, la stessa va confermata in accoglimento del ricorso proposto dalla società datrice. Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1175/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
conferma la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata da
[...] lla lavoratrice con provvedimento del 31.01.2019; Parte_1 Controparte_1 condanna la resistente al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi € 692,20, di cui € 51,20 per esborsi ed € 641,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1175/2019 R.G., avente ad oggetto “provvedimento disciplinare”;
promosse da:
con sede in Roma, viale Europa n. 190, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] bis, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Armenia del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2019 - premettendo di avere Parte_1 declinato l'invito alla designazione di proprio rappresentante per la composizione del collegio arbitrale investito ex art. 7 L. n. 300/1970 dalla dipendente ad Controparte_1 impugnazione della sanzione disciplinare di n. 4 ore di multa inflittale ex artt. 53, 54 e 55 del C.C.N.L. di categoria, con provvedimento del 31.01.2019, per essersi “resa responsabile di comportamento scorretto verso il superiore” e per avere “in più occasioni (…) preso servizio in ritardo rispetto all'orario di lavoro” -, ha chiesto volersi “ritenere e dichiarare che la dipendente ha agito in maniera difforme dalle direttive impartite dalla Società Controparte_1 datoriale e, per l'effetto, dichiarare corretta e proporzionale e quindi legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Società confermandola integralmente”. Parte_1 Costituitasi in lite, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso per tardiva notificazione del medesimo oltre lo spirare del termine di giorni dieci all'uopo assegnato con il decreto di F.U. del 19.04.2019; ne ha quindi invocato il rigetto nel merito, negando gli addebiti posti a fondamento dell'impugnato provvedimento disciplinare (i.e. l'avere rivolto in data 17.12.2018 a , direttrice dell' , alla presenza di colleghi e CP_2 Parte_2 di pubblico in sala, “frasi del seguente tenore: “che fa schifo a partire dal basso;
che se la fa sotto dalla paura di agire;
che non è degna di essere direttrice dell'ufficio postale, non sei degna di portare il rosario al dito;
che non è capace di gestire l'ufficio; che è una incompetente”), posto che:
1- nessun alterco tra essa resistente e la direttrice dell' 6 aveva avuto luogo il giorno 17 Parte_2 dicembre 2018, l'adottato provvedimento disciplinare procedendo unicamente dalla volontà di reprimere e punire le legittime rimostranze da essa lavoratrice svolte avverso i comportamenti discriminatori osservati dalla direttrice, in punto di concessione di ferie e permessi, ai danni di essa resistente e della collega e a beneficio della collega , in quanto Controparte_3 CP_4 componente del direttivo;
e 2- quanto ai contestati ritardi di ingresso, di pochissimi Parte_3 minuti e in nessun modo incidenti sulla prestazione lavorativa e sul servizio reso alla clientela, gli stessi, già decurtati mensilmente in busta paga, non le erano giammai stati contestati. Ha perciò chiesto volersi ritenere l'illegittimità dell'irrogata sanzione, per infondatezza dei formulati addebiti e sproporzione, e condannare la ricorrente al suo annullamento. Raccolte le ammesse prove testimoniali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.03.2025.
***
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione del medesimo in data 09.05.2019, oltre lo spirare del termine di giorni dieci assegnato con il decreto di F.U. del 19.04.2019 - l'anzidetto termine avendo natura ordinatoria e non perentoria e il modesto ritardo nella notificazione non avendo compromesso le prerogative difensive della resistente, attesa l'ampia osservanza, avuto riguardo alla fissata udienza del 22.01.2020, del termine minimo di comparizione prescritto dall'art. 415, comma quinto, c.p.c. -, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. La svolta istruttoria orale ha invero consentito di acclarare che, contrariamente a quanto affermato dalla il 17.12.2018, all'apertura dell' 6, nel mentre la CP_1 Parte_2 direttrice impartiva istruzioni ai dipendenti in sala, la resistente ebbe ad interromperla profferendo al suo indirizzo, in presenza dei colleghi e del pubblico che cominciava a riempire la sala, le affermazioni denigratorie richiamate nell'avversato provvedimento disciplinare;
i testi CP_4 e - entrambi colleghi d'ufficio, sentiti all'udienza del 05.05.2021 - hanno invero Testimone_1 rispettivamente dichiarato che “in data 17 settembre 2018, presso la filiale anzidetta, durante lo svolgimento dell'attività ed alla presenza di pubblico in sala, la dipendente CP_1
rivolse alla direttrice dell'ufficio postale parole del tipo “Tu non sei
[...] CP_2 degna di essere direttrice dell'ufficio postale, non sei degna di portare il rosario”. Ricordo che in tale occasione la direttrice stava rivolgendo ai dipendenti allo sportello indicazione sull'attività di promozione commerciale da proporre alla clientela. Mentre la direttrice stava dando queste indicazioni, è stata improvvisamente interrotta dalla he ha pronunciato le parole CP_1 summenzionate. (…). Ricordo che tra la direttrice e la resistente, anche in prima dell'evento di cui ho riferito, vi erano stati dei contrasti per (…) per quanto riguardo le ferie, ma non ricordo i termini;
i contrasti tra alla direttrice e la resistente scaturivano anche dai continui ritardi della resistente, che all'ultimo minuto avvisava del ritardo con messaggi WhatsApp ciò, tra l'altro neanche sempre, cosicché non consentiva alla direttrice di organizzare il lavoro e la sua sostituzione allo sportello” e che “il 17 dicembre 2018 all'inizio della giornata lavorativa quando già il pubblico stava entrando in sala, la direttrice parlò a tutti i dipendenti circa le soluzioni commerciali da proporre agli utenti e sulle modalità di interagire con il pubblico;
generalmente i briefing si svolgevano prima dell'apertura al pubblico della filiale, raramente come nell'occasione suddetta, capitava che il direttore desse indicazione ai dipendenti con il pubblico in sala. Ricordo che la resistente ha interrotto la direttrice rivolgendole parole del tipo “non hai le competenze per gestire l'ufficio, non sei degna di portare il rosario al dito”; non ricordo che disse alla direttrice che faceva schifo dal basso, né che se la facesse sotto dalla paura di agire”. Acclarata per quanto sopra la commissione, da parte della resistente, del contestatole comportamento illecito - all'evidenza contrario ai doveri di correttezza cui devono essere improntate le relazioni interpersonali in ambito lavorativo, attesa l'obiettiva natura ingiuriosa dei commenti indirizzati alla direttrice, esorbitanti dai limiti della continenza richiesta nell'espressione del diritto di critica nei confronti del superiore gerarchico -, deve ritenersi la legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell'irrogatale sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione, la cui applicazione è invero prevista dall'art. 54.2 lett. c) del C.C.N.L. di categoria
“per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico”. Ritenute dunque la sufficienza del sopra richiamato addebito - in disparte la contestata reiterata inosservanza dell'orario di ingresso nel luogo di lavoro - a fondare l'avversata contestazione disciplinare e la legittimità dell'irrogata sanzione, la stessa va confermata in accoglimento del ricorso proposto dalla società datrice. Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1175/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
conferma la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata da
[...] lla lavoratrice con provvedimento del 31.01.2019; Parte_1 Controparte_1 condanna la resistente al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi € 692,20, di cui € 51,20 per esborsi ed € 641,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella