Articolo 1 della Legge 6 gennaio 1936, n. 146
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13 febbraio 1936
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvalo;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

- E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1782, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera, stipulato in Roma mediante scambio di Note il 31 luglio 1935, allo scopo di evitare il pagamento delle imposte dirette (eccettuate quelle immobiliari) alle scuole primarie e serali italiane in Svizzera e svizzere in Italia, purche' non perseguano scopo lucrativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV

Vittorio Emanuele.

Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1936