TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 22/1/1972 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Aurisicchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pescara alla via Puglie n. 3;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/6/1966 e residente a [...](Germania), Sonnbopner strasse n.
13; convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
1 in San Salvo (CH), in data 09.10.1999, con regolare CP_1 trascrizione del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Salvo;
2) dichiarare che ciascun coniuge vivrà secondo le proprie sostanze e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente e che tra gli stessi non è pendente alcuna questione economica;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
PER IL PM: parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/1/2024 - premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con a San CP_1
Salvo (CH) il 9/10/1999, che dalla unione non sono nati figli, e che con provvedimento del 23/5/2002 il Tribunale di Forlì ha omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto.
seppure regolarmente convenuto in giudizio, non si CP_1
è costituito né è comparso all'udienza del 21/5/2025, sicché, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * * La domanda di divorzio è fondata e va accolta. In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con provvedimento di omologa del 23/5/2002.
Risulta, inoltre, pacifico dalla prospettazione della ricorrente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 68/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a San Salvo (CH) il 9/10/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Salvo (CH) al n. 53 Parte II, Serie A dell'anno 1999;
- ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di San Salvo
(CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 98,00
[...] per anticipazioni ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 22/1/1972 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Aurisicchio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pescara alla via Puglie n. 3;
ricorrente contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
16/6/1966 e residente a [...](Germania), Sonnbopner strasse n.
13; convenuto contumace nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett.
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
1 in San Salvo (CH), in data 09.10.1999, con regolare CP_1 trascrizione del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Salvo;
2) dichiarare che ciascun coniuge vivrà secondo le proprie sostanze e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente e che tra gli stessi non è pendente alcuna questione economica;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
PER IL PM: parere favorevole al divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/1/2024 - premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con a San CP_1
Salvo (CH) il 9/10/1999, che dalla unione non sono nati figli, e che con provvedimento del 23/5/2002 il Tribunale di Forlì ha omologato la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto.
seppure regolarmente convenuto in giudizio, non si CP_1
è costituito né è comparso all'udienza del 21/5/2025, sicché, verificato il rispetto del termine a comparire, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * * La domanda di divorzio è fondata e va accolta. In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con provvedimento di omologa del 23/5/2002.
Risulta, inoltre, pacifico dalla prospettazione della ricorrente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta per il principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 68/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a San Salvo (CH) il 9/10/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Salvo (CH) al n. 53 Parte II, Serie A dell'anno 1999;
- ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di San Salvo
(CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 98,00
[...] per anticipazioni ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
3