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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 35/2025
Oggi 21/05/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta PONTECORVI GIANLUCA Parte_1
nessuno Per , Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi ai propri scritti, evidenziando che le generalità del passeggero erano presenti e mancava solo l'indicazione del documento. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 35/2025 tra le parti:
Parte Attrice: , in persona della/del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. PONTECORVI GIANLUCA
Parte Convenuta: Controparte_1
contumace
[...]
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza di ingiunzione n. 41/2024, emessa dall Parte_1 [...]
in data 5/12/24, Controparte_2 con la quale è stata comminata la sanzione di € 5.000 per violazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, avendo la ricorrente omesso di trasmettere dati API/PNR di un passeggero (in particolare, il numero e la data di scadenza del passaporto).
eccepisce: Parte_1
- che l'omesso caricamento dei dati suindicati non avrebbe inficiato l'identificazione del soggetto;
- che non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, il quale non farebbe riferimento all'indicazione del numero e della data di scadenza del documento del passeggero;
- che dalle linee guida per le sanzioni API/PNR del 25/09/2020 risulta che CP_1 non sono sanzionabili le violazioni accertate per dati API/PNR asseriti come errati e/o non di buona qualità, trattandosi di un mero errore materiale.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. Parte_1
3 , Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
2.
Il ricorso è infondato.
Premessa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, il quale si riferisce ai dati PNR che, da allegato I della direttiva (UE) 2016/681, comprendono anche i dati di cui è causa, il Tribunale osserva:
1) l'art. 24 d.lgs. 53/2018 sanziona, senz'altro, la mancata trasmissione dei dati PNR di cui all'art. 5 comma 5;
2) nel caso di specie, mancandone soltanto alcuni, la sanzione è stata applicata nel minimo edittale;
3) la questione della possibilità di identificare in ogni caso il passeggero, di cui alle linee guida menzionate dalla ricorrente, afferisce alla situazione di CP_1 caricamento di dati “errati e/o di non buona qualità”, diversa da quella oggetto della presente causa, dove alcuni dati non sono stati trasmessi in toto;
4) a riprova di ciò, nel caso di cui all'ordinanza di archiviazione , depositata dal CP_1 ricorrente il 21/05/2025, l'errore commesso dalla compagnia aerea consisteva in un mero errore di copiatura di un dato di una passeggera (la cifra della sua data di nascita) e dava dunque la possibilità di aver un termine di paragone per eseguire il confronto con “altri dati che siano sufficienti a consentire all'accertatore la compiuta identificazione del soggetto”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
Bologna, 21/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 35/2025
Oggi 21/05/2025 sono comparsi:
Per , l'avv.to/l'avv.ta PONTECORVI GIANLUCA Parte_1
nessuno Per , Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Pontecorvi precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi ai propri scritti, evidenziando che le generalità del passeggero erano presenti e mancava solo l'indicazione del documento. Rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 35/2025 tra le parti:
Parte Attrice: , in persona della/del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. PONTECORVI GIANLUCA
Parte Convenuta: Controparte_1
contumace
[...]
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza di ingiunzione n. 41/2024, emessa dall Parte_1 [...]
in data 5/12/24, Controparte_2 con la quale è stata comminata la sanzione di € 5.000 per violazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, avendo la ricorrente omesso di trasmettere dati API/PNR di un passeggero (in particolare, il numero e la data di scadenza del passaporto).
eccepisce: Parte_1
- che l'omesso caricamento dei dati suindicati non avrebbe inficiato l'identificazione del soggetto;
- che non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, il quale non farebbe riferimento all'indicazione del numero e della data di scadenza del documento del passeggero;
- che dalle linee guida per le sanzioni API/PNR del 25/09/2020 risulta che CP_1 non sono sanzionabili le violazioni accertate per dati API/PNR asseriti come errati e/o non di buona qualità, trattandosi di un mero errore materiale.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. Parte_1
3 , Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito.
2.
Il ricorso è infondato.
Premessa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 53/2018, il quale si riferisce ai dati PNR che, da allegato I della direttiva (UE) 2016/681, comprendono anche i dati di cui è causa, il Tribunale osserva:
1) l'art. 24 d.lgs. 53/2018 sanziona, senz'altro, la mancata trasmissione dei dati PNR di cui all'art. 5 comma 5;
2) nel caso di specie, mancandone soltanto alcuni, la sanzione è stata applicata nel minimo edittale;
3) la questione della possibilità di identificare in ogni caso il passeggero, di cui alle linee guida menzionate dalla ricorrente, afferisce alla situazione di CP_1 caricamento di dati “errati e/o di non buona qualità”, diversa da quella oggetto della presente causa, dove alcuni dati non sono stati trasmessi in toto;
4) a riprova di ciò, nel caso di cui all'ordinanza di archiviazione , depositata dal CP_1 ricorrente il 21/05/2025, l'errore commesso dalla compagnia aerea consisteva in un mero errore di copiatura di un dato di una passeggera (la cifra della sua data di nascita) e dava dunque la possibilità di aver un termine di paragone per eseguire il confronto con “altri dati che siano sufficienti a consentire all'accertatore la compiuta identificazione del soggetto”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
Bologna, 21/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4