Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1217/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n.
1217/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.10.1973, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Rodinò
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14
(indirizzo PEC: t); Email_2
resistente non comparso sciogliendo la riserva da intendersi nei termini di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, C.P.C. all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 08.04.2025,
Il Giudice visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, C.P.C., emette la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C.,
[...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 Parte_1
2024 90050978 14 000, emessa dall' per Controparte_1
l'importo complessivo di €. 5.140,48, richiesto a titolo di spese processuali e
Cassa Ammende nonché in relazione alle sottese cartelle esattoriali n. 094 2014
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0024474148000 notificata il 16.10.20214 dell'importo di €. 120,06, n. 094 2014
0029167416000 notificata il 10.12.2024 dell'importo di €. 174,79, n. 094
20190027396578000, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti all'opposta intimazione e che dal contenuto della stessa “non è dato possibile ricavare in relazione a quali provvedimenti giudiziari le predette sono dovute e per tale motivo l'atto impositivo difetta di motivazione”.
Non si costituiva la parte resistente, atteso che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata compiuta tardivamente via PEC solo in data 05.04.2025.
In ogni caso, risulta pregiudiziale la questione in rito, già evidenziata da questo Ufficio nell'anzidetto decreto, dell'incompetenza per valore dell'adìto
Tribunale in favore del Giudice di Pace, sulla quale alla prima udienza del
08.04.2025 la parte ricorrente è stata invitata a discutere nei termini di cui al relativo verbale.
Va effettivamente dichiarata l'incompetenza per valore di questo Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Locri.
In linea generale, a norma dell'art. 17 C.P.C., per la determinazione della competenza per valore delle cause di opposizione all'esecuzione ex art 615
C.P.C. si deve avere riguardo all'entità del credito per cui si procede e non, invece, alla connotazione giudiziale del titolo sotteso all'opposto precetto e, quindi, del fatto che trattasi di pretesa relativa a spese di giustizia. Pertanto, la competenza per valore si determina in base all'intero credito per cui si procede, dovendosi cioè avere riguardo alla somma che il creditore procedente pone a base dell'azione esecutiva per ogni sua pretesa nascente direttamente dal titolo esecutivo su cui l'azione stessa è fondata. In tal senso, risulta costante l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a cui si aderisce: “La competenza a conoscere dell'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione mobiliare
(opposizione a precetto) appartiene, ai sensi dell'art. 17 cpc al giudice che sarebbe competente per valore in base all'intero ammontare del credito per cui si procede”
(Cass., sent. 13402 del 9/10/2000; Cass., sent. 10591 del 25/01/'93; Cass., sent.
26.07.1967 n. 1989).
A sua volta, nella fattispecie in esame dal momento che l'importo oggetto nell'opposta intimazione di pagamento (da considerarsi alla stregua di un atto di
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precetto) è di una somma complessiva, comprensiva del capitale e delle spese, inferiore ad € 10.000,00, deve ritenersi competente giusta artt. 615, 27 e 7 C.P.C.
(quest'ultimo come modificato dal D.lgs. n. 149/2022) – non essendo ancora iniziata l'esecuzione forzata e, quindi, essendo inapplicabile nel caso di specie l'art. 9, comma secondo, C.P.C. – esclusivamente il Giudice di Pace (Cfr. Cass., sez. III, n. 13757 del
20/09/2002 secondo cui la competenza per valore risulta distribuita ai sensi degli artt.
615 e 17 C.P.C. tra Tribunale e Giudice di Pace e “va determinata in ordine all'opposizione proposta dal debitore facendo riferimento al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione”).
Infine, stante la mancata costituzione del resistente non soccombente, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Locri in favore di quella del
Giudice di Pace di Locri, indicando il termine di mesi tre per la riassunzione della causa presso il giudice dichiarato competente;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Locri l'8 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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