TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4149/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Telgate (BG), via Lombardia 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_2
Santaniello del Foro di Bergamo;
Attore
contro con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 dott. in forza di procura speciale 5.4.2023 n. 50173/15094 di rep. Notaio Controparte_2 Persona_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Tarzia e Edoardo Staunovo-Polacco;
Convenuto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.6.2023 il conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: che la società veniva dichiarata fallita il 17 Controparte_1 Parte_1 febbraio 2022 con sentenza n. 21 del 17.02.2022 - Trib. di Bergamo, a seguito di concordato preventivo, ammesso, approvato ed omologato, ma poi risolto, per inadempimento della società proponente;
che la società oggi fallita veniva costituita in data 5.2.2018 da (ora ), CP_3 Controparte_4 società esercente attività di produzione di articoli per la prima infanzia;
che, invero, la società CP_3
pagina 1 di 7 nell'intento di perseguire il proprio risanamento aziendale, nel corso del 2016, avviava delle trattative con partner finanziario e industriale con cui, in data 27.3.2017, Controparte_5 sottoscriveva un accordo di investimento, il quale confluiva poi in un piano attestato ex art. 67, lett. d), l. fall., in esecuzione del quale veniva conferito nella neo-costituita – in sede di aumento Parte_1 del capitale sociale in data 28.5.2018 - il ramo d'azienda di costituito dai rapporti giuridici attivi CP_3
e passivi facenti capo a quest'ultima e da parte del debito bancario della conferente, mediante la redazione di una perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 ter c.c., che attribuiva all'azienda un valore pari ad € 549.872,00; che tale valutazione dell'azienda era inadeguata, in quanto il valore attribuibile al complesso aziendale oggetto di conferimento era pari al valore negativo di € -5.191.184,00; che successivamente al conferimento, nei due anni anteriori alla presentazione della domanda di concordato, la società
[...] provvedeva a pagare nei confronti di della quale l'istituto bancario Parte_1 Controparte_6 convenuto era successore a titolo particolare, la somma complessiva di € 28.928,48 a titolo di rimborso del debito consolidato di che veniva accollato dalla in conseguenza degli CP_3 Parte_1 impregni presi in sede di accordo di risanamento;
che il pagamento avveniva mediante due distinti versamenti, il primo in data 25.6.2018 per € 14.463,48 dal conto corrente aperto presso BANCO BPM AG.
GRUMELLO DEL MONTE, ed il secondo in data 28.6.2019 per € 14.465,00 pervenuto sul conto corrente aperto presso Agenzia di Grumello del Monte;
che tali pagamenti erano revocabili ex CP_6 art. 64 l.fall. in quanto, essendo avvenuti in esecuzione di un piano attestato manifestamente inidoneo al raggiungimento del risanamento dell'impresa, dovevano ritenersi a titolo gratuito;
che, in via subordinata, se ne chiedeva comunque la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo stati effettuati in adempimento di condizioni pattizie nulle per illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c..
Per questi motivi
, concludeva chiedendo di «dichiarare inefficaci ex art. 64 L.Fall. nei confronti del Fallimento attore
i pagamenti, descritti in narrativa, effettuati in favore di (quale successore a titolo particolare di Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma di € 28.928,48 ovvero la diversa e/o maggior CP_6 somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
in subordine, dichiarata la nullità per illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c. delle clausole dell'accordo di risanamento indicate in narrativa, condannare alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati da Controparte_1 Parte_1 pari ad € 28.928,48 ovvero la diversa e/o maggior somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo». Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 15.9.2023 si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto Controparte_1 dalla ricorrente e più precisamente esponendo: che la tesi della manifesta inettitudine del piano attestato di
Brevi Milano s.r.l. a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. era infondata;
che pagina 2 di 7 aveva pagato debiti assunti nel contesto di un conferimento di ramo di azienda mai Parte_1 dichiarato invalido;
che, in conseguenza, aveva adempiuto a un debito proprio, che non poteva qualificarsi come un atto a titolo gratuito;
che, in ogni caso, nemmeno poteva ritenersi che la causa del piano attestato fosse illecita.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo di rigettare le domande avanzate nei suoi confronti dal
Con vittoria di spese di lite. Parte_1
La causa, a seguito delle verifiche preliminari, proseguiva quindi con il deposito delle memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c.. Il giudice, con ordinanza emessa in data 6.12.2023, rigettava tutte le istanze istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava per la discussione della causa all'udienza del
18.3.2025. Nelle more le parti depositavano regolarmente i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, e all'udienza di discussione del 4.6.2024 si riportavano agli scritti difensivi depositati insistendo nell'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
Il giudice pertanto, all'esito dell'udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto nel presente giudizio la chiedendo la Parte_1 Controparte_1 declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 64 l.fall. dei pagamenti effettuati in favore della CP_1 medesima, con conseguente condanna della stessa a restituire la somma di € 28.928,48, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. In subordine, il ha richiesto la declaratoria di nullità per Parte_1 illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c. dell'accordo di risanamento con conseguente condanna della alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dei predetti pagamenti effettuati da Controparte_1 [...]
Parte_1
Per un esatto inquadramento delle domande svolte dal , appare necessario ripercorrere Parte_1 sinteticamente i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
La società è stata costituita in data 5.2.2018 da (successivamente, Parte_1 CP_3 [...]
) nell'ambito di una vasta operazione di risanamento intrapresa nel 2015. In Controparte_4 questo contesto, in particolare, avviava trattative con il Fondo CP_3 Controparte_5 con il quale, nel marzo 2017, stipulava un accordo di investimento, preliminare alla
[...] successiva stipula, in data 28.5.2018, di un «Accordo di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare». In forza di tale Accordo, conferiva alla «il ramo CP_3 Parte_3
d'azienda di costituito dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima» nonchè parte del suo CP_3
pagina 3 di 7 debito bancario. Successivamente in esecuzione del predetto Accordo di risanamento Parte_1 ex art 67 l.fall. effettuava nei confronti di pagamenti per € 28.928,48: in particolare, il Controparte_1 primo in data 25.6.2018 per € 14.463,48 dal conto corrente aperto presso BANCO BPM AG.
GRUMELLO DEL MONTE ed il secondo in data 28.6.2019 per € 14.465,00 pervenuto sul conto corrente aperto presso Agenzia di Grumello del Monte. CP_6
La società nel prosieguo entrava in crisi profonda, che la conduceva dapprima, in data Parte_1
13.1.2020 alla presentazione della domanda di concordato preventivo, cui seguivano dapprima l'ammissione, quindi l'omologazione e successivamente la risoluzione per inadempimento del medesimo da parte della società proponente, e quindi alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 17.2.2022.
Secondo il Fallimento il conferimento, in sede di accordo di risanamento ex art. 67 l.fall., del ramo di azienda, il cui valore di stima, nella perizia ex art. 2343 ter c.c. allegata all'accordo, è individuato in €
549.872,00 a fronte di un ritenuto (dal ) valore negativo di € - 5.191.184,00, avrebbe dato causa Parte_1 in via esclusiva all'insolvenza della dalla quale è poi scaturito il Fallimento della Parte_3 medesima. Secondo il Fallimento le peculiarità sopra descritte dell'Accordo di risanamento, avendo ingenerato per solo debiti senza alcuna effettiva utilità, renderebbero revocabili i Parte_1 pagamenti effettuati nei confronti della per complessivi € 28.928,48 in quanto Controparte_1 qualificabili come atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall. e, in ogni caso, ne giustificherebbero la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dal momento che la causa dell'accordo di risanamento non era rappresentata dal risanamento dell'impresa bensì dalla traslazione dell'insolvenza da un soggetto ad CP_3 CP_3 un altro ( e a tutto vantaggio del ceto creditorio bancario rimasto a carico della Parte_1 [...]
CP_3
1. La domanda ex art. 64 l.fall. avanzata in principalità del è infondata e non merita pertanto Parte_1 accoglimento.
Deve anzitutto premettersi che in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., «la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa
pagina 4 di 7 sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"» (Cass.
Sentenza n. 23140 del 22/10/2020).
Ciò posto, è pacifico che i due pagamenti oggetto di domanda di revoca - rispettivamente in data 25.6.2018
(€ 14.463,48) e 28.6.2019 giugno 2019 (€ 14.465,00) - siano stati effettuati da in Parte_1 esecuzione del piano attestato di risanamento, in attuazione del quale veniva costituita proprio la società fallita, mediante conferimento di ramo d'azienda costituito da tutte le voci patrimoniali Parte_1 relative all'attività operativa di (cfr. allegato G(i) del piano attestato – doc. n. 4 fasc. parte attrice) CP_3
a fronte dell'impegno della medesima di partecipare al rientro dell'esposizione debitoria della Pt_3 società madre e di corrispondere a quest'ultima un canone di locazione (€ 350.000 annui) per la detenzione del complesso immobiliare sito in Telgate;
e in esecuzione del quale si era anche previsto che il Fondo
[...] acquisiva la quota di in e Controparte_5 CP_3 Pt_1 Parte_1 conseguentemente erogava a a titolo di aumento di capitale l'importo di € 4.000.000,00, Parte_1 da versarsi in più tranches (di cui euro 2.500.000,00 effettivamente versati).
Ritiene questo giudice che i pagamenti impugnati non possano essere qualificati a titolo gratuito, ciò in primo luogo perché, conferito il ramo d'azienda, sono anche stati accollati i debiti relativi (fra cui, specificamente, il debito bancario per cui è causa); il carattere ex ipothesi gravemente antieconomico dell'operazione, l'inconsistenza del ramo d'azienda a fronte dell'entità dei debiti allora o successivamente emersi, non vale affatto ad elidere la natura giuridica del pagamento ed il suo carattere corrispettivo, sotteso all'esistenza di obbligazioni, consequenziale al passaggio dei rapporti attivi e passivi inerenti il ramo aziendale ceduto.
In secondo luogo, la gratuità dei pagamenti va esclusa anche considerando che dalla predetta operazione economica abbia tratto un vantaggio patrimoniale, sol che si consideri l'impegno del Parte_1
Fondo nei confronti di quest'ultima di erogare un aumento di capitale per euro 4.000.000,00. In tale contesto i pagamenti in contestazione costituivano il corrispettivo sia della liquidità ricevuta dal Fondo sia della disponibilità delle Banche sottoscrittrici dell'Accordo al mantenimento delle linee operative in capo a al fine di permetterle la continuazione dell'attività sociale, nonché alla concessione di Parte_1 linee di credito autoliquidanti.
L'assunto che l'intera costruzione del piano abbia sostanzialmente condotto al risanamento della società madre mediante la derelizione – tramite costituzione di una newco – di un ramo d'azienda gravato da una debitoria insostenibile, non rende affatto il pagamento gratuito, bensì il conferimento rovinoso. Ciò interpella non già vizi genetici del negozio, bensì l'eventuale responsabilità di chi vi ha posto mano a pagina 5 di 7 diverso titolo (amministratori, sindaci, consulenti, attestatore, periti, ecc.), nonché, sempre ex ipothesi, i creditori che abbiano consapevolmente avallato tale costruzione e, poi, ne abbiano tratto vantaggio.
2. La domanda ex art. 2033 c.c. avanzata in subordine del è infondata e non merita pertanto Parte_1 accoglimento.
Nell'ipotesi ricostruttiva del , il piano attestato di risanamento di Brevi Milano s.r.l. avrebbe
Parte_1 prodotto unicamente il trasferimento sulla newco di un'azienda già in forte stato di
Parte_1 passività, totalmente decotta. A riprova dei propri assunti, il ha prodotto una perizia di parte, a
Parte_1 firma del dott. (doc. 21 fasc. parte attrice), che smentisce le conclusioni cui è pervenuto il Persona_2 dott. il perito incaricato di redigere la stima del patrimonio aziendale in occasione della Persona_3 stipulazione del piano attestato (doc. 5 fasc. parte attrice). Sulla scorta di ciò il chiede
Parte_1
l'accertamento della illiceità della causa del piano attestato di risanamento e per l'effetto la restituzione ex art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati in esecuzione di un accordo nullo.
Ritiene il Tribunale che una qualunque domanda demolitiva del piano attestato di risanamento debba essere rivolta nei confronti di tutte le parti dell'accordo asseritamente nullo, a partire dalla società conferente, essendo il piano finalizzato al risanamento di quella e non della società che, di contro Parte_1 costituisce una newco. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell'accordo non può essere supplita con i poteri del giudice ex art. 107 c.p.c., ritenendo comunque il
Tribunale che la pretesa manifesta inettitudine del piano – che parte attrice di fatto identifica con la causa illecita del contratto – disattiverebbe casomai l'esenzione da revocatoria fallimentare, ma non darebbe luogo ad illiceità della causa, da identificarsi, nella fattispecie, nel risanamento della società (ora CP_3
, causa tipica ed del tutto lecita che, nei fatti, risulta perfettamente realizzata atteso che Controparte_4
è tuttora operativa, seppure in liquidazione, a distanza di quasi otto anni dalla stipula del Controparte_4 piano attestato.
Le domande di parte attrice vanno dunque respinte.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sul ricorrente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare – giudizi dinanzi al Tribunale di valore da € 26.000,00 a € 52.001,00, in rapporto all'attività difensiva rispettivamente compiuta dal resistente, considerata la non complessità della causa, ridotta ai minimi la liquidazione fase istruttoria in ragione della mancata assunzione di prove costituende, in complessivi € 6.713,00 (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e € 2.905,00 per la fase decisionale) in favore del oltre rimborso forfettario del 15% C.p.a. e I.v.a.. Controparte_1
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande avanzate dal Parte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 Parte_1 di cui di cui € 4.015,00 in favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Controparte_7
Bergamo, 28 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4149/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Telgate (BG), via Lombardia 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Parte_2
Santaniello del Foro di Bergamo;
Attore
contro con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 dott. in forza di procura speciale 5.4.2023 n. 50173/15094 di rep. Notaio Controparte_2 Persona_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Tarzia e Edoardo Staunovo-Polacco;
Convenuto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.6.2023 il conveniva Parte_1 in giudizio deducendo: che la società veniva dichiarata fallita il 17 Controparte_1 Parte_1 febbraio 2022 con sentenza n. 21 del 17.02.2022 - Trib. di Bergamo, a seguito di concordato preventivo, ammesso, approvato ed omologato, ma poi risolto, per inadempimento della società proponente;
che la società oggi fallita veniva costituita in data 5.2.2018 da (ora ), CP_3 Controparte_4 società esercente attività di produzione di articoli per la prima infanzia;
che, invero, la società CP_3
pagina 1 di 7 nell'intento di perseguire il proprio risanamento aziendale, nel corso del 2016, avviava delle trattative con partner finanziario e industriale con cui, in data 27.3.2017, Controparte_5 sottoscriveva un accordo di investimento, il quale confluiva poi in un piano attestato ex art. 67, lett. d), l. fall., in esecuzione del quale veniva conferito nella neo-costituita – in sede di aumento Parte_1 del capitale sociale in data 28.5.2018 - il ramo d'azienda di costituito dai rapporti giuridici attivi CP_3
e passivi facenti capo a quest'ultima e da parte del debito bancario della conferente, mediante la redazione di una perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 ter c.c., che attribuiva all'azienda un valore pari ad € 549.872,00; che tale valutazione dell'azienda era inadeguata, in quanto il valore attribuibile al complesso aziendale oggetto di conferimento era pari al valore negativo di € -5.191.184,00; che successivamente al conferimento, nei due anni anteriori alla presentazione della domanda di concordato, la società
[...] provvedeva a pagare nei confronti di della quale l'istituto bancario Parte_1 Controparte_6 convenuto era successore a titolo particolare, la somma complessiva di € 28.928,48 a titolo di rimborso del debito consolidato di che veniva accollato dalla in conseguenza degli CP_3 Parte_1 impregni presi in sede di accordo di risanamento;
che il pagamento avveniva mediante due distinti versamenti, il primo in data 25.6.2018 per € 14.463,48 dal conto corrente aperto presso BANCO BPM AG.
GRUMELLO DEL MONTE, ed il secondo in data 28.6.2019 per € 14.465,00 pervenuto sul conto corrente aperto presso Agenzia di Grumello del Monte;
che tali pagamenti erano revocabili ex CP_6 art. 64 l.fall. in quanto, essendo avvenuti in esecuzione di un piano attestato manifestamente inidoneo al raggiungimento del risanamento dell'impresa, dovevano ritenersi a titolo gratuito;
che, in via subordinata, se ne chiedeva comunque la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo stati effettuati in adempimento di condizioni pattizie nulle per illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c..
Per questi motivi
, concludeva chiedendo di «dichiarare inefficaci ex art. 64 L.Fall. nei confronti del Fallimento attore
i pagamenti, descritti in narrativa, effettuati in favore di (quale successore a titolo particolare di Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condannare la convenuta a restituire la somma di € 28.928,48 ovvero la diversa e/o maggior CP_6 somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
in subordine, dichiarata la nullità per illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c. delle clausole dell'accordo di risanamento indicate in narrativa, condannare alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati da Controparte_1 Parte_1 pari ad € 28.928,48 ovvero la diversa e/o maggior somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo». Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 15.9.2023 si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto Controparte_1 dalla ricorrente e più precisamente esponendo: che la tesi della manifesta inettitudine del piano attestato di
Brevi Milano s.r.l. a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. era infondata;
che pagina 2 di 7 aveva pagato debiti assunti nel contesto di un conferimento di ramo di azienda mai Parte_1 dichiarato invalido;
che, in conseguenza, aveva adempiuto a un debito proprio, che non poteva qualificarsi come un atto a titolo gratuito;
che, in ogni caso, nemmeno poteva ritenersi che la causa del piano attestato fosse illecita.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo di rigettare le domande avanzate nei suoi confronti dal
Con vittoria di spese di lite. Parte_1
La causa, a seguito delle verifiche preliminari, proseguiva quindi con il deposito delle memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c.. Il giudice, con ordinanza emessa in data 6.12.2023, rigettava tutte le istanze istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava per la discussione della causa all'udienza del
18.3.2025. Nelle more le parti depositavano regolarmente i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, e all'udienza di discussione del 4.6.2024 si riportavano agli scritti difensivi depositati insistendo nell'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate.
Il giudice pertanto, all'esito dell'udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto nel presente giudizio la chiedendo la Parte_1 Controparte_1 declaratoria di inefficacia nei propri confronti ex art. 64 l.fall. dei pagamenti effettuati in favore della CP_1 medesima, con conseguente condanna della stessa a restituire la somma di € 28.928,48, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. In subordine, il ha richiesto la declaratoria di nullità per Parte_1 illiceità della causa ex art. 1418 e 1343 c.c. dell'accordo di risanamento con conseguente condanna della alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dei predetti pagamenti effettuati da Controparte_1 [...]
Parte_1
Per un esatto inquadramento delle domande svolte dal , appare necessario ripercorrere Parte_1 sinteticamente i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
La società è stata costituita in data 5.2.2018 da (successivamente, Parte_1 CP_3 [...]
) nell'ambito di una vasta operazione di risanamento intrapresa nel 2015. In Controparte_4 questo contesto, in particolare, avviava trattative con il Fondo CP_3 Controparte_5 con il quale, nel marzo 2017, stipulava un accordo di investimento, preliminare alla
[...] successiva stipula, in data 28.5.2018, di un «Accordo di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare». In forza di tale Accordo, conferiva alla «il ramo CP_3 Parte_3
d'azienda di costituito dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima» nonchè parte del suo CP_3
pagina 3 di 7 debito bancario. Successivamente in esecuzione del predetto Accordo di risanamento Parte_1 ex art 67 l.fall. effettuava nei confronti di pagamenti per € 28.928,48: in particolare, il Controparte_1 primo in data 25.6.2018 per € 14.463,48 dal conto corrente aperto presso BANCO BPM AG.
GRUMELLO DEL MONTE ed il secondo in data 28.6.2019 per € 14.465,00 pervenuto sul conto corrente aperto presso Agenzia di Grumello del Monte. CP_6
La società nel prosieguo entrava in crisi profonda, che la conduceva dapprima, in data Parte_1
13.1.2020 alla presentazione della domanda di concordato preventivo, cui seguivano dapprima l'ammissione, quindi l'omologazione e successivamente la risoluzione per inadempimento del medesimo da parte della società proponente, e quindi alla dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 17.2.2022.
Secondo il Fallimento il conferimento, in sede di accordo di risanamento ex art. 67 l.fall., del ramo di azienda, il cui valore di stima, nella perizia ex art. 2343 ter c.c. allegata all'accordo, è individuato in €
549.872,00 a fronte di un ritenuto (dal ) valore negativo di € - 5.191.184,00, avrebbe dato causa Parte_1 in via esclusiva all'insolvenza della dalla quale è poi scaturito il Fallimento della Parte_3 medesima. Secondo il Fallimento le peculiarità sopra descritte dell'Accordo di risanamento, avendo ingenerato per solo debiti senza alcuna effettiva utilità, renderebbero revocabili i Parte_1 pagamenti effettuati nei confronti della per complessivi € 28.928,48 in quanto Controparte_1 qualificabili come atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall. e, in ogni caso, ne giustificherebbero la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dal momento che la causa dell'accordo di risanamento non era rappresentata dal risanamento dell'impresa bensì dalla traslazione dell'insolvenza da un soggetto ad CP_3 CP_3 un altro ( e a tutto vantaggio del ceto creditorio bancario rimasto a carico della Parte_1 [...]
CP_3
1. La domanda ex art. 64 l.fall. avanzata in principalità del è infondata e non merita pertanto Parte_1 accoglimento.
Deve anzitutto premettersi che in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., «la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa
pagina 4 di 7 sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"» (Cass.
Sentenza n. 23140 del 22/10/2020).
Ciò posto, è pacifico che i due pagamenti oggetto di domanda di revoca - rispettivamente in data 25.6.2018
(€ 14.463,48) e 28.6.2019 giugno 2019 (€ 14.465,00) - siano stati effettuati da in Parte_1 esecuzione del piano attestato di risanamento, in attuazione del quale veniva costituita proprio la società fallita, mediante conferimento di ramo d'azienda costituito da tutte le voci patrimoniali Parte_1 relative all'attività operativa di (cfr. allegato G(i) del piano attestato – doc. n. 4 fasc. parte attrice) CP_3
a fronte dell'impegno della medesima di partecipare al rientro dell'esposizione debitoria della Pt_3 società madre e di corrispondere a quest'ultima un canone di locazione (€ 350.000 annui) per la detenzione del complesso immobiliare sito in Telgate;
e in esecuzione del quale si era anche previsto che il Fondo
[...] acquisiva la quota di in e Controparte_5 CP_3 Pt_1 Parte_1 conseguentemente erogava a a titolo di aumento di capitale l'importo di € 4.000.000,00, Parte_1 da versarsi in più tranches (di cui euro 2.500.000,00 effettivamente versati).
Ritiene questo giudice che i pagamenti impugnati non possano essere qualificati a titolo gratuito, ciò in primo luogo perché, conferito il ramo d'azienda, sono anche stati accollati i debiti relativi (fra cui, specificamente, il debito bancario per cui è causa); il carattere ex ipothesi gravemente antieconomico dell'operazione, l'inconsistenza del ramo d'azienda a fronte dell'entità dei debiti allora o successivamente emersi, non vale affatto ad elidere la natura giuridica del pagamento ed il suo carattere corrispettivo, sotteso all'esistenza di obbligazioni, consequenziale al passaggio dei rapporti attivi e passivi inerenti il ramo aziendale ceduto.
In secondo luogo, la gratuità dei pagamenti va esclusa anche considerando che dalla predetta operazione economica abbia tratto un vantaggio patrimoniale, sol che si consideri l'impegno del Parte_1
Fondo nei confronti di quest'ultima di erogare un aumento di capitale per euro 4.000.000,00. In tale contesto i pagamenti in contestazione costituivano il corrispettivo sia della liquidità ricevuta dal Fondo sia della disponibilità delle Banche sottoscrittrici dell'Accordo al mantenimento delle linee operative in capo a al fine di permetterle la continuazione dell'attività sociale, nonché alla concessione di Parte_1 linee di credito autoliquidanti.
L'assunto che l'intera costruzione del piano abbia sostanzialmente condotto al risanamento della società madre mediante la derelizione – tramite costituzione di una newco – di un ramo d'azienda gravato da una debitoria insostenibile, non rende affatto il pagamento gratuito, bensì il conferimento rovinoso. Ciò interpella non già vizi genetici del negozio, bensì l'eventuale responsabilità di chi vi ha posto mano a pagina 5 di 7 diverso titolo (amministratori, sindaci, consulenti, attestatore, periti, ecc.), nonché, sempre ex ipothesi, i creditori che abbiano consapevolmente avallato tale costruzione e, poi, ne abbiano tratto vantaggio.
2. La domanda ex art. 2033 c.c. avanzata in subordine del è infondata e non merita pertanto Parte_1 accoglimento.
Nell'ipotesi ricostruttiva del , il piano attestato di risanamento di Brevi Milano s.r.l. avrebbe
Parte_1 prodotto unicamente il trasferimento sulla newco di un'azienda già in forte stato di
Parte_1 passività, totalmente decotta. A riprova dei propri assunti, il ha prodotto una perizia di parte, a
Parte_1 firma del dott. (doc. 21 fasc. parte attrice), che smentisce le conclusioni cui è pervenuto il Persona_2 dott. il perito incaricato di redigere la stima del patrimonio aziendale in occasione della Persona_3 stipulazione del piano attestato (doc. 5 fasc. parte attrice). Sulla scorta di ciò il chiede
Parte_1
l'accertamento della illiceità della causa del piano attestato di risanamento e per l'effetto la restituzione ex art. 2033 c.c. dei pagamenti effettuati in esecuzione di un accordo nullo.
Ritiene il Tribunale che una qualunque domanda demolitiva del piano attestato di risanamento debba essere rivolta nei confronti di tutte le parti dell'accordo asseritamente nullo, a partire dalla società conferente, essendo il piano finalizzato al risanamento di quella e non della società che, di contro Parte_1 costituisce una newco. La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell'accordo non può essere supplita con i poteri del giudice ex art. 107 c.p.c., ritenendo comunque il
Tribunale che la pretesa manifesta inettitudine del piano – che parte attrice di fatto identifica con la causa illecita del contratto – disattiverebbe casomai l'esenzione da revocatoria fallimentare, ma non darebbe luogo ad illiceità della causa, da identificarsi, nella fattispecie, nel risanamento della società (ora CP_3
, causa tipica ed del tutto lecita che, nei fatti, risulta perfettamente realizzata atteso che Controparte_4
è tuttora operativa, seppure in liquidazione, a distanza di quasi otto anni dalla stipula del Controparte_4 piano attestato.
Le domande di parte attrice vanno dunque respinte.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sul ricorrente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare – giudizi dinanzi al Tribunale di valore da € 26.000,00 a € 52.001,00, in rapporto all'attività difensiva rispettivamente compiuta dal resistente, considerata la non complessità della causa, ridotta ai minimi la liquidazione fase istruttoria in ragione della mancata assunzione di prove costituende, in complessivi € 6.713,00 (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e € 2.905,00 per la fase decisionale) in favore del oltre rimborso forfettario del 15% C.p.a. e I.v.a.. Controparte_1
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta le domande avanzate dal Parte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 Parte_1 di cui di cui € 4.015,00 in favore di oltre rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a.. Controparte_7
Bergamo, 28 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 7 di 7