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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1269/22 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Giuseppe CORVAJA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente nel Viale Regina Elena, n. Parte_1
283, c.f. , e nato a [...] lo [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente nel Vill. Sant'Agata, Contrada Guardia, c.f. , entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 111, presso lo studio dell'avv. Giuseppe CORVAJA che li rappresenta e difende ATTORI
CONTRO
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento sono le domande, formulate da Parte_1
e nei confronti di finalizzate, testualmente, a “1) Parte_2 Controparte_1
accertare, dichiarare e riconoscere che la IG.ra occupa senza titolo dal Controparte_1
2010 circa l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da
San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4, per le ragioni spiegate in narrativa;
2 TRIBUNALE di MESSINA 2) conseguentemente e per l'effetto condannare la IG.ra , e/o Controparte_1
chiunque altro risulti altresì occupante, alla restituzione ed al rilascio immediato nella piena disponibilità dei ricorrenti dell'immobile suindicato, libero e sgombero di persone, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei proprietari;
3) condannare altresì la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di occupazione all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo rilascio, nella misura che verrà determinata in corso di causa, secondo i correnti prezzi di locazione e/o in via equitativa;
4) condannare la stessa al risarcimento degli eventuali danni cagionati all'immobile occupato senza titolo.”
Gli attori, sul presupposto della titolarità del relativo diritto di proprietà giusta denuncia di successione n. 56 Vol. 1474 in morte di , nata a [...] il Persona_1
10/10/1904 e deceduta a Messina il 15/11/1979, registrata il 13/05/1980 e regolarmente trascritta, hanno affermato che la convenuta occupa illegittimamente, sin dal 2010,
l'immobile sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4.
La convenuta non costituitasi in giudizio, va dichiarata Controparte_1
contumace, stante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La domanda articolata dagli attori va qualificata come domanda di rivendicazione, ovvero quella domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la 3 TRIBUNALE di MESSINA qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014; ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Così qualificata, la domanda non può che essere rigettata, non avendo gli attori ottemperato al rigoroso onere probatorio previsto in materia di azione di rivendicazione.
Nel ricorso introduttivo gli attori hanno affermato che la convenuta occupa l'immobile in questione dal 2010 e che l'immobile è attualmente occupato.
Entrambe le affermazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio.
La prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria del 08.11.2023 non contiene alcun capitolo di prova che riguardi il momento di inizio della presunta occupazione dell'immobile da parte di – in realtà, non si sa nemmeno Controparte_1 se la bbia mai occupato l'immobile visto che nessuna domanda specifica è stata CP_1
formulata in questo senso nel capitolato di prova e che non è stata nemmeno precisata la data in cui sarebbe stata acquisita contezza dell'occupazione – mentre, con riferimento alla persistente occupazione dell'immobile, dalla lettura del capitolo di prova b) sembra che la convenuta si sia trasferita in Via Palermo, n. 401; immobile dove, effettivamente, ha ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso introduttivo il che esclude che occupi ancora l'immobile in esame, e ciò sempre che l'abbia mai occupato in passato.
Dunque, né l'occupazione in sé, né la data del suo ipotetico inizio, né la data della sua eventuale cessazione hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria, non essendo stata la prova testimoniale articolata facendo riferimento alle circostanze fattuali sopra indicate rilevanti ai fini della decisione.
Inoltre, non si può affermare che la contumacia della convenuta costituisca ammissione dei fatti posti dagli attori a fondamento della domanda di rivendicazione in
4 TRIBUNALE di MESSINA quanto l'art. 115 c.p.c. limita l'applicazione dell'istituto della non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Non si può nemmeno affermare che la prova dell'occupazione poteva discendere dalla, pur chiesta dagli attori, consulenza tecnica d'ufficio – nella memoria istruttoria è stata chiesta “…la nomina di un CTU al fine di accertare che l'immobile sito in Messina,
Contrada San Nicola, Giostra Alta, località intesa “Case Chillè” ex Parisi, in Catasto al foglio 100 part. 228 sub. 4 è occupato da ” – in quanto la consulenza Controparte_1
tecnica non può essere percipiente in subiecta materia e non può, dunque, essere disposta per ovviare a lacune probatorie afferenti a fatti e circostanze la cui dimostrazione incombe, per il disposto dell'art. 2697 c.c., su coloro che formulano la domanda.
Infine, per mera completezza va precisato che l'immobile oggetto di causa è diverso da quello oggetto di locazione a padre della odierna convenuta, Persona_2
discendendo tale affermazione dalla lettura della memoria istruttoria degli attori laddove questi, con il capitolo a) della prova testimoniale, hanno formulato la domanda “Vero o no che , padre di , detiene un piccolo appartamento sito in Persona_2 Controparte_1
Messina, Contrada San Nicola, Giostra Alta, località intesa “Case Chillè” ex Parisi, vicino all'appartamento abusivamente e senza titolo occupato e detenuto da ”, Controparte_1
con ciò pacificamente sostenendo che l'immobile oggetto di locazione è vicino – e dunque diverso – a quello per cui è causa.
Questa precisazione è essenziale perché tende a sottolineare un contrasto evincibile dall'esposizione dei fatti dei ricorrenti.
Invero, nelle conclusioni del ricorso introduttivo gli attori hanno affermato che la
…occupa senza titolo dal 2010 circa l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito CP_1
in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4”; tuttavia, nell'esposizione dei fatti hanno precisato che “…che la stessa, infatti, dapprima abitava unitamente alla propria famiglia d'origine nell'immobile sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4, immobile prossimo, contiguo e/o comunque vicino
a quello oggetto di causa, che i ricorrenti, unitamente al deceduto fratello , avevano Per_3
concesso in locazione al IG. , padre dell'odierna resistente”. Persona_2
5 TRIBUNALE di MESSINA Ed allora, se l'immobile occupato dalla famiglia di origine della era CP_1
quello “…sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio
100, particella 228, subalterno 4” ed è “…prossimo, contiguo e/o comunque vicino a quello oggetto di causa…” – comunque diverso da quello oggetto di causa – allora non è possibile che quello oggetto di causa di cui è stato chiesto il rilascio sia proprio l'immobile “…sito in
Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella
228, subalterno 4…” (v. conclusioni del ricorso).
Rigettata la domanda di rivendicazione sul presupposto della mancanza di prova dell'occupazione da parte della convenuta, va chiaramente rigettata anche la domanda di risarcimento del danno che nella pregressa occupazione dell'immobile trova il suo presupposto logico-giuridico.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese di lite tra le parti stante la soccombenza degli attori e la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
1) rigetta le domande articolate da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_1
2) nulla sulle spese di lite tra le parti stante la soccombenza degli attori e la contumacia della convenuta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 23.04.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1269/22 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Giuseppe CORVAJA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente nel Viale Regina Elena, n. Parte_1
283, c.f. , e nato a [...] lo [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente nel Vill. Sant'Agata, Contrada Guardia, c.f. , entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 111, presso lo studio dell'avv. Giuseppe CORVAJA che li rappresenta e difende ATTORI
CONTRO
CONVENUTA CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: domanda di rivendicazione e di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento sono le domande, formulate da Parte_1
e nei confronti di finalizzate, testualmente, a “1) Parte_2 Controparte_1
accertare, dichiarare e riconoscere che la IG.ra occupa senza titolo dal Controparte_1
2010 circa l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da
San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4, per le ragioni spiegate in narrativa;
2 TRIBUNALE di MESSINA 2) conseguentemente e per l'effetto condannare la IG.ra , e/o Controparte_1
chiunque altro risulti altresì occupante, alla restituzione ed al rilascio immediato nella piena disponibilità dei ricorrenti dell'immobile suindicato, libero e sgombero di persone, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dei proprietari;
3) condannare altresì la resistente al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di occupazione all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze all'effettivo rilascio, nella misura che verrà determinata in corso di causa, secondo i correnti prezzi di locazione e/o in via equitativa;
4) condannare la stessa al risarcimento degli eventuali danni cagionati all'immobile occupato senza titolo.”
Gli attori, sul presupposto della titolarità del relativo diritto di proprietà giusta denuncia di successione n. 56 Vol. 1474 in morte di , nata a [...] il Persona_1
10/10/1904 e deceduta a Messina il 15/11/1979, registrata il 13/05/1980 e regolarmente trascritta, hanno affermato che la convenuta occupa illegittimamente, sin dal 2010,
l'immobile sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4.
La convenuta non costituitasi in giudizio, va dichiarata Controparte_1
contumace, stante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La domanda articolata dagli attori va qualificata come domanda di rivendicazione, ovvero quella domanda "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto" (v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la 3 TRIBUNALE di MESSINA qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014; ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Così qualificata, la domanda non può che essere rigettata, non avendo gli attori ottemperato al rigoroso onere probatorio previsto in materia di azione di rivendicazione.
Nel ricorso introduttivo gli attori hanno affermato che la convenuta occupa l'immobile in questione dal 2010 e che l'immobile è attualmente occupato.
Entrambe le affermazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio.
La prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria del 08.11.2023 non contiene alcun capitolo di prova che riguardi il momento di inizio della presunta occupazione dell'immobile da parte di – in realtà, non si sa nemmeno Controparte_1 se la bbia mai occupato l'immobile visto che nessuna domanda specifica è stata CP_1
formulata in questo senso nel capitolato di prova e che non è stata nemmeno precisata la data in cui sarebbe stata acquisita contezza dell'occupazione – mentre, con riferimento alla persistente occupazione dell'immobile, dalla lettura del capitolo di prova b) sembra che la convenuta si sia trasferita in Via Palermo, n. 401; immobile dove, effettivamente, ha ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso introduttivo il che esclude che occupi ancora l'immobile in esame, e ciò sempre che l'abbia mai occupato in passato.
Dunque, né l'occupazione in sé, né la data del suo ipotetico inizio, né la data della sua eventuale cessazione hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria, non essendo stata la prova testimoniale articolata facendo riferimento alle circostanze fattuali sopra indicate rilevanti ai fini della decisione.
Inoltre, non si può affermare che la contumacia della convenuta costituisca ammissione dei fatti posti dagli attori a fondamento della domanda di rivendicazione in
4 TRIBUNALE di MESSINA quanto l'art. 115 c.p.c. limita l'applicazione dell'istituto della non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Non si può nemmeno affermare che la prova dell'occupazione poteva discendere dalla, pur chiesta dagli attori, consulenza tecnica d'ufficio – nella memoria istruttoria è stata chiesta “…la nomina di un CTU al fine di accertare che l'immobile sito in Messina,
Contrada San Nicola, Giostra Alta, località intesa “Case Chillè” ex Parisi, in Catasto al foglio 100 part. 228 sub. 4 è occupato da ” – in quanto la consulenza Controparte_1
tecnica non può essere percipiente in subiecta materia e non può, dunque, essere disposta per ovviare a lacune probatorie afferenti a fatti e circostanze la cui dimostrazione incombe, per il disposto dell'art. 2697 c.c., su coloro che formulano la domanda.
Infine, per mera completezza va precisato che l'immobile oggetto di causa è diverso da quello oggetto di locazione a padre della odierna convenuta, Persona_2
discendendo tale affermazione dalla lettura della memoria istruttoria degli attori laddove questi, con il capitolo a) della prova testimoniale, hanno formulato la domanda “Vero o no che , padre di , detiene un piccolo appartamento sito in Persona_2 Controparte_1
Messina, Contrada San Nicola, Giostra Alta, località intesa “Case Chillè” ex Parisi, vicino all'appartamento abusivamente e senza titolo occupato e detenuto da ”, Controparte_1
con ciò pacificamente sostenendo che l'immobile oggetto di locazione è vicino – e dunque diverso – a quello per cui è causa.
Questa precisazione è essenziale perché tende a sottolineare un contrasto evincibile dall'esposizione dei fatti dei ricorrenti.
Invero, nelle conclusioni del ricorso introduttivo gli attori hanno affermato che la
…occupa senza titolo dal 2010 circa l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito CP_1
in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4”; tuttavia, nell'esposizione dei fatti hanno precisato che “…che la stessa, infatti, dapprima abitava unitamente alla propria famiglia d'origine nell'immobile sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella 228, subalterno 4, immobile prossimo, contiguo e/o comunque vicino
a quello oggetto di causa, che i ricorrenti, unitamente al deceduto fratello , avevano Per_3
concesso in locazione al IG. , padre dell'odierna resistente”. Persona_2
5 TRIBUNALE di MESSINA Ed allora, se l'immobile occupato dalla famiglia di origine della era CP_1
quello “…sito in Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio
100, particella 228, subalterno 4” ed è “…prossimo, contiguo e/o comunque vicino a quello oggetto di causa…” – comunque diverso da quello oggetto di causa – allora non è possibile che quello oggetto di causa di cui è stato chiesto il rilascio sia proprio l'immobile “…sito in
Messina, Viale Giostra Alta, C.da San Nicola, Via 002, in Catasto al foglio 100, particella
228, subalterno 4…” (v. conclusioni del ricorso).
Rigettata la domanda di rivendicazione sul presupposto della mancanza di prova dell'occupazione da parte della convenuta, va chiaramente rigettata anche la domanda di risarcimento del danno che nella pregressa occupazione dell'immobile trova il suo presupposto logico-giuridico.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese di lite tra le parti stante la soccombenza degli attori e la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
1) rigetta le domande articolate da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_1
2) nulla sulle spese di lite tra le parti stante la soccombenza degli attori e la contumacia della convenuta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 23.04.2025
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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