Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 397/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a VILLA SA VA (RC) Parte_1 C.F._1 il 29/09/1967
E
(c.f. , nt. a LODI (LO) il 30/08/1971. Parte_2 C.F._2
Entrambi assistiti con il patrocinio dell'Avv. MANUELA FRANCESCA BRICCONI, domicilio eletto presso lo Studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] loro contratto il 24.06.1995, a SO OM (LO), alle condizioni meglio indicate nel ricorso. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in SO
OM (n. 5, p. 2, serie A, atti matrimonio del ridetto Comune) il 24.6.1995 e che dall'unione coniugale, sono nati i figli (c.f. Persona_1
) il giorno 18.10.1999 e (c.f. C.F._3 Persona_2
) il giorno 28.03.2004. C.F._4
Pag. 1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti, poiché nessuno di essi presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in SO OM (n. 5, p. 2, serie A, atti
[...] Parte_2 matrimonio del ridetto Comune) il 24.06.1995;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) La casa familiare sita in SO OM, Via Martiri della Cagnola, 7, appartamento di tre locali più servizi posto al piano secondo con annessa cantina al piano seminterrato censito nel NCEU del comune di SO OM Partita
1000064 Foglio 4, Mappale 175/10, P.
2-T; box ad uso autorimessa censito nel NCEU del comune di SO OM Partita 1000064, Foglio 4, Mappale 175/5, P.T., acquistata in data 05.05.1997 dai coniugi in comproprietà viene assegnata alla IG.ra
; Parte_2
2) Al momento della vendita dell'immobile di cui al punto 2 la IG.ra Parte_2 percepirà il 70% della somma derivante dall' alienazione del predetto immobile e, il IG.
, la residua parte del 30%; Parte_1
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso Parte_1 Parte_2 nel mantenimento ordinario della figlia maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese;
4) per quanto riguarda il mantenimento STRAORDINARIO della figlia i IG.ri Per_2
e parteciperanno al 50% alle spese straordinarie necessarie Pt_1 Parte_2 come da Protocollo della Corte di Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed
Pag. 2 erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) con l'esatto adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra, avendo regolato ogni pregressa questione patrimoniale ed economica;
6) le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che verrà pronunciata dall'Ill.mo
Tribunale adito, in tal senso espressamente dichiarando fin d'ora di rinunciare alla impugnazione dell'anzidetta Statuizione che sarà emessa in accoglimento del presente ricorso.
Pag. 3 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di conIGlio del giorno 10.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4