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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1545/2024 promossa da:
IN PROPRIO NONCHÉ QUALE LEG. RAPPRESENTANTE DI Pt_1 [...]
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PANIZZA SAMUEL RECLAMANTE contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. , in proprio nonché quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di Parte_2
ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Ferrara del 17.9.2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante, non costituitasi in primo grado, in seguito a istanza di ritenendo non Controparte_2
provato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, d accertata un'esposizione debitoria superiore ad euro 30.000,00.
Ha dedotto parte reclamante, quale unico motivo, la presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019 nel triennio rilevante, dovendo essere Controparte_1 considerata un'impresa minore, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 3 2. Il creditore istante e la procedura non si sono costituiti;
la curatrice ha peraltro depositato, su richiesta della Corte, una dettagliata relazione sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
3. Il reclamo è fondato.
Dalla relazione della curatrice emerge che la procedura è priva di attivo, ad eccezione di una Fiat
AN che l'amministratore ha dichiarato trovarsi abbandonata in un campo nei pressi Parte_2
della sua abitazione in Capannori (LU); né sono stati individuati eventuali crediti della società nei confronti di terzi.
All'esito dell'esame dello stato passivo delle insinuazioni tempestive tenutosi il 16.1.2025 sono stati ammessi crediti per complessivi € 70.378,77, di cui € 66.066,77 in privilegio ed € 4.312,00 in chirografo.
Sebbene la contabilità consegnata dall'amministratore della sia parziale ed Controparte_1
incompleta, dall'unico bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 risultano ricavi per € 45.145,00, attività per € 20.318,00 e debiti per € 14.274,00.
Con riferimento all'esercizio 2022 sono state emesse fatture di vendita per € 60.742,00 e fatture di acquisto per € 2.846,34.
Nel 2024 LG ha emesso fatture di vendita relative anche agli incassi del 2023 estratte dal gestionale dell'Agenzia delle Entrate (doc. 12 di parte reclamante) che hanno reso necessaria l'emissione di fatture e note di credito in rettifica, dalle quali risulta che, per l'anno 2023, ha società ha conseguito ricavi per complessivi € 47.180,00.
Con riguardo all'esercizio 2024, risultano fatture di acquisto per € 143.552,00 e note di credito per €
47.180,00.
4. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/20222, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
pagina 2 di 3 5. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi e dati numerici sopra indicati e della circostanza che svolgeva, in concreto, attività di sola prestazione di manodopera senza fornitura di CP_1
materiali, deve ritenersi che detta società presenti le caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 17.9.2024, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di deve essere revocata. CP_1
6. In considerazione del fatto che l'accertamento dell'insussistenza dei limiti dimensionali è stata resa possibile soltanto successivamente all'apertura della procedura e tenuto conto della lacunosità delle scritture contabili, le spese di lite del reclamo debbono essere interamente compensate tra le parti.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società gli obblighi informativi periodici indicati in Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza in data 17.9.2024 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che provveda al deposito presso la Controparte_1
cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1545/2024 promossa da:
IN PROPRIO NONCHÉ QUALE LEG. RAPPRESENTANTE DI Pt_1 [...]
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PANIZZA SAMUEL RECLAMANTE contro
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. , in proprio nonché quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di Parte_2
ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Ferrara del 17.9.2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante, non costituitasi in primo grado, in seguito a istanza di ritenendo non Controparte_2
provato il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, d accertata un'esposizione debitoria superiore ad euro 30.000,00.
Ha dedotto parte reclamante, quale unico motivo, la presenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019 nel triennio rilevante, dovendo essere Controparte_1 considerata un'impresa minore, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 1 di 3 2. Il creditore istante e la procedura non si sono costituiti;
la curatrice ha peraltro depositato, su richiesta della Corte, una dettagliata relazione sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
3. Il reclamo è fondato.
Dalla relazione della curatrice emerge che la procedura è priva di attivo, ad eccezione di una Fiat
AN che l'amministratore ha dichiarato trovarsi abbandonata in un campo nei pressi Parte_2
della sua abitazione in Capannori (LU); né sono stati individuati eventuali crediti della società nei confronti di terzi.
All'esito dell'esame dello stato passivo delle insinuazioni tempestive tenutosi il 16.1.2025 sono stati ammessi crediti per complessivi € 70.378,77, di cui € 66.066,77 in privilegio ed € 4.312,00 in chirografo.
Sebbene la contabilità consegnata dall'amministratore della sia parziale ed Controparte_1
incompleta, dall'unico bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 risultano ricavi per € 45.145,00, attività per € 20.318,00 e debiti per € 14.274,00.
Con riferimento all'esercizio 2022 sono state emesse fatture di vendita per € 60.742,00 e fatture di acquisto per € 2.846,34.
Nel 2024 LG ha emesso fatture di vendita relative anche agli incassi del 2023 estratte dal gestionale dell'Agenzia delle Entrate (doc. 12 di parte reclamante) che hanno reso necessaria l'emissione di fatture e note di credito in rettifica, dalle quali risulta che, per l'anno 2023, ha società ha conseguito ricavi per complessivi € 47.180,00.
Con riguardo all'esercizio 2024, risultano fatture di acquisto per € 143.552,00 e note di credito per €
47.180,00.
4. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/20222, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
pagina 2 di 3 5. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi e dati numerici sopra indicati e della circostanza che svolgeva, in concreto, attività di sola prestazione di manodopera senza fornitura di CP_1
materiali, deve ritenersi che detta società presenti le caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 17.9.2024, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di deve essere revocata. CP_1
6. In considerazione del fatto che l'accertamento dell'insussistenza dei limiti dimensionali è stata resa possibile soltanto successivamente all'apertura della procedura e tenuto conto della lacunosità delle scritture contabili, le spese di lite del reclamo debbono essere interamente compensate tra le parti.
7. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società gli obblighi informativi periodici indicati in Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza in data 17.9.2024 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che provveda al deposito presso la Controparte_1
cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
pagina 3 di 3