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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1845 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1
Colabella, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Vasto a Chiaia n. 28 presso il suo studio.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in persona del suo Prefetto p.t. Controparte_1
APPELLATO ( contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di in materia di CP compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CP
in persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n.488/24, del
[...]
27/06/24, emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento CP
R.G. 2011/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto. Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per la , la quale veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 25/03/2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge una concreta ragione che abbia indotto il Giudice di Pace di a procedere CP alla compensazione delle spese, nonostante l'esito favorevole del giudizio in capo all'odierno appellante, se non un mero riferimento ad una presunta formula dubitativa, non collegabile al principio di soccombenza.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei confronti di parte appellante, sig. , nella somma complessiva di € 278,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, Pt_1 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 488/24 emessa dal Giudice di Pace di il 27/06/2024, condanna la CP
, in persona del suo Prefetto p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1 del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 278,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la predetta parte appellata, anche alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del secondo grado, che liquida in € 92,45 per esborsi, € 462,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione all'udienza del 25/03/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1845 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1
Colabella, giusta procura in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Vasto a Chiaia n. 28 presso il suo studio.
-APPELLANTE-
C O N T R O
in persona del suo Prefetto p.t. Controparte_1
APPELLATO ( contumace)
Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di in materia di CP compensazione spese giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la difesa della sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CP
in persona del suo Prefetto p.t., impugnando la sentenza n.488/24, del
[...]
27/06/24, emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento CP
R.G. 2011/23, proponendo come unico motivo di gravame la compensazione delle spese, nonostante la pronuncia favorevole emessa dal Giudice di primo grado nei suo confronti, con l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto opposto. Ne chiedeva quindi la riforma parziale, con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese del giudizio e delle spese del secondo grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per la , la quale veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 25/03/2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
L'appello si presenta fondato.
Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la facoltà di compensare le spese del giudizio può ritenersi legittimamente esercitata da parte del giudice solo quando risulti affermata e giustificata in sentenza la sussistenza dei presupposti cui tale facoltà è subordinata, ossia la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ai quali si deve aggiungere, secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la concorrenza di altri giusti motivi, che devono emergere in qualche modo, esplicitamente o implicitamente dalla motivazione.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge una concreta ragione che abbia indotto il Giudice di Pace di a procedere CP alla compensazione delle spese, nonostante l'esito favorevole del giudizio in capo all'odierno appellante, se non un mero riferimento ad una presunta formula dubitativa, non collegabile al principio di soccombenza.
Ne consegue quindi l'illegittima compensazione delle spese da parte del Giudice di Pace e quindi la riforma parziale della sentenza impugnata in merito a questo capo, con condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla condanna delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei confronti di parte appellante, sig. , nella somma complessiva di € 278,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, Pt_1 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge.
La soccombenza nell'odierno giudizio comporta la condanna anche alle spese di lite del secondo grado a carico sempre della parte appellata, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 488/24 emessa dal Giudice di Pace di il 27/06/2024, condanna la CP
, in persona del suo Prefetto p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1 del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 278,00 per compensi, € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sul compenso, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
2) Condanna la predetta parte appellata, anche alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del secondo grado, che liquida in € 92,45 per esborsi, € 462,00 per compensi professionali in favore di parte appellante, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione all'udienza del 25/03/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani