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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8901 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17127/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza del 6/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronuncia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 17127 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
– già Parte_1 [...]
(P.IVA/CF: , in persona del legale rappr. Parte_2 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Marano di Napoli, alla Via M. Morelli n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Agliano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E in Napoli – CF: – in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. Morgantini
n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Bruno Mantovani, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in in atti
CONVENUTO
Oggetto: appalto
Conclusioni: le parti, con le note autorizzate in sostituzione dell'udienza del 6 ottobre 2025, concludevano riportandosi agli atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. oggi a seguito di cambio di ragione Controparte_2 sociale “ ( da ora, per brevità, anche solo Parte_1
Con a) con ricorso ex art 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Napoli di:
a) accertare e dichiarare il diritto di credito della ricorrente nei confronti del sito in Napoli alla CP_1
(C.F.: ) in persona dell'amministratore p.t. Dott. nato a [...]_1 P.IVA_2 CP_4 il 14.03.1960 (CF: ) con studio in Napoli al Centro Direzionale, Torre Giulia, Is.. CodiceFiscale_1
2 C/19, 80143 - Napoli, a titolo di corrispettivo per le opere descritte al punto 4 del presente ricorso, nella misura di
€ 71.319,92 (oltre IVA al 10 %) oltre rivalutazioni e interessi moratori dal 31.03.2021 (data di accettazione delle opere); b) per l'effetto, condannare il sito in Napoli alla (C.F.: CP_1 Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t. Dott. nato a [...] il [...] (CF: P.IVA_2 CP_4
) con studio in Napoli al Centro Direzionale, Torre Giulia, Is.. C/19, 80143 - CodiceFiscale_1
Napoli, al pagamento immediato e diretto all'istante della somma di € 71.319,92 (oltre IVA al 10 %), oltre rivalutazioni e interessi moratori dal 31.03.2021 (data di accettazione delle opere); c) Con vittoria di spese, diritti
e compensi legali
2. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il si Controparte_1 costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo, in via preliminare, il frazionamento del credito e, nel merito, resistendo all'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, con domanda in via riconvenzionale e gradata di dichiarare che la debba manlevare e/o tenere indenne Parte_1 il resistente da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dall'esecuzione dei lavori di cui all'originario CP_1 contratto di appalto e/o alle successive opere commissionate il tutto sempre con vittoria di esborsi e compensi professionali dell'intrapreso giudizio.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione. Concessi successivamente i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa la prova orale, richiesta dalla parte attrice, nei limiti di cui all'ordinanza del 19/01/2023. Istruita conseguenzialmente la causa a mezzo di interrogatorio formale dell'Amministratore del e ascoltato il teste Controparte_1 di parte ricorrente ( v. verbali di udienza del 14/12/2023), successivamente il Testimone_1
Giudice, allora assegnatario del fascicolo, formulava proposta transattiva al fine di definire bonariamente la lite ( v. ordinanza del 19/12/2023). Atteso l'esito infruttuoso di tale tentativo ( risultando la sola adesione del ricorrente alla proposta) la causa veniva di seguito rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 29.01.2026.
Nelle more di tale rinvio, la causa, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice a decorrere dal 16 aprile 2025. Anticipata, quindi, la trattazione della causa all'udienza del 6 ottobre 2025, fissata per tale data la discussione della stessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. e sostituita l'udienza dal deposito di note scritte, la causa viene, quindi, decisa con al presente sentenza.
4. L'esistenza dei rapporti tre le parti è documentata ed, invero, può ritenersi anche pacifica, atteso che il non contesta l'intercorrenza del rapporto di appalto e Controparte_1
3 nemmeno l'esecuzione dei lavori extra contrattuali, per cui la ricorrente ha agito, incentrando le proprie contestazioni su questioni inerenti alla quantificazione degli stessi.
4.1 Con l'odierna domanda Le.pa ha, infatti, dedotto che con delibera condominiale dell'11.06.2019 e successivo contratto di appalto del 07.10.2019 il Controparte_1
[..
le aveva commissionato i lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale per un corrispettivo di euro 126.522,69 oltre iva al 10 %, pagamento che, a seguito della morosità del
Condominio, veniva dilazionato in plurime rate.
In particolare, i lavori originariamente previsti in contratto erano i seguenti:
- Lavori di ristrutturazione della facciata principale (facciata 1)
- Rifacimento del tetto in legno lamellare
- Rifacimento area cortile.
Oltre a tali lavori, il , in corso d'opera, aveva anche commissionato alla CP_1 medesima impresa l'esecuzione di ulteriori lavori straordinari e imprevisti (anche di somma urgenza) per il corrispettivo di euro 71.319,92 oltre IVA al 10%. L'esecuzione di tali lavori extra contratto veniva disposta con ordini di servizio del Direttore dei lavori, ove veniva riportata la quantificazione dei relativi costi. Costi e entità dei lavori extra contratto era, dunque, la seguente:
a) Rifacimento solaio in legno…………………………………….€ 30.000,00
b) Rifacimento Facciata n. 3 (somma urgenza).…………………..€ 5.137,11
c) Facciata n. 3 finitura……………………………………………€ 3.491,92
d) Facciata n. 4 (somma urgenza).………………………………..€ 12.200,58
e) Facciata n. 4 finitura …………………………………………..€ 13.888,31
f) Lavorazioni extra (controsoffitto – frontalini balc. facc. 2)…...€ 6.602,00.
La ricorrente lamenta ,quindi, che nonostante l'esecuzione a regola d'arte di tali nuove opere, come contabilizzate dal Direttore dei Lavori, e nonostante l'accettazione delle stesse il committente non aveva provveduto al pagamento delle stesse.
4.2 Orbene, osserva il Tribunale Le. ha fornito prova del rapporto sulla Controparte_5 base del quale agisce e dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, di cui chiede il pagamento, attraverso la produzione della seguente documentazione: ordini di servizio del direttore dei lavori, computi metrici consuntivi, certificato di ultimazione dei lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, contabilità dei lavori redatta su carta intestata del Direttore dei lavori , che riprende i costi dei lavori extra già indicati negli ordini di servizio ( v fasc. parte ricorrente, doc. n. 5,6, 7, 9,
10. 11, 12 ).
4 A fronte di tale documentazione, di certo idonea a fondate la prova nell'an del credito vantato dall'impresa per l'esecuzione di detti lavori, le contestazioni del convenuto si CP_1 incentrano innanzitutto su di una assunta errata quantificazione del corrispettivo dovuto, posto che i costi dei lavori extra contratto, di cui trattasi, avrebbero implicato delle mere modifiche dei lavori già concordati. Tanto, in particolare, varrebbe con riguardo al rifacimento del tetto
(originariamente previsto in acciaio e solo successivamente in legno lamellare). Per gli altri lavori i prezzi sarebbero stati accordati alle rate già previste per il pagamento dei lavori contrattuali, come dovrebbe emergere dalla delibera condominiale del 21.12.2020.
Rileva tuttavia il Tribunale che natura ed entità di dette opere lascia di certo escludere che esse costituiscano delle mere varianti di quelle originariamente previste in contratto, mentre gli assunti del sono chiaramente smentiti dalle risultanze della contabilità dell'appalto CP_1 redatta dal Direttore dei Lavori.
Nessuna duplicazione emerge con riguardo alla richiesta di pagamento dei lavori di rifacimento del solaio in legno, avuto riguardo alle emergenze della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori ( documento non oggetto di contestazione alcuna da parte del ), ove è chiara CP_1 la distinzione tra lavori del solaio e del tetto e la non sovrapponibilità dei costi che riguardano i relativi rifacimenti ( v. doc. n.12). Allo stesso tempo emerge da tali documenti la corretta contabilizzazione anche degli ulteriori lavori exracontrattuali, non sovrapponibili a quelli contrattuali.
A fronte di tali emergenze, assolutamente priva di rilievo è la pretesa del di CP_1 ritenere accordate alle rate già stabilite il pagamento dei lavori extra contratto, sulla base di quanto riportato nella delibera condominiale del 21.12.2020 , atteso che essa è atto di provenienza unilaterale, solo messo in visione all'impresa, che non ha mai quindi accordato di accorpare il prezzo di tali lavorazioni al rateizzo già stabilito.
Peraltro, la contabilità dei lavori redatta dal Direttore di Lavori, successiva alla predetta delibera condominiale, smentisce in parte de qua l'assunto del , non lasciando CP_1 emergere l'esistenza alcun accordo nel senso del preteso accorpamento dei costi delle opere extra contrattuali con quelle contrattuali, cui solo può riferirsi, quindi, il rateizzo e la dilazione concessa.
5. Constatata, quindi, la fondatezza della pretesa dell'attrice, sia nell'an che nel quantum, va poi rigettata l'eccezione di frazionamento del credito, posto che la scelta processuale dell'attrice di agire separatamente per il pagamento dei lavori extracontrattuali, e non nell'ambito delle procedure monitorie azionate per il pagamento dei lavori contrattuali, appare processualmente giustificata dal
5 fatto che, con riguardo ai lavori contrattuali, si palesava una sveltezza probatoria, data dalla pronta prova della liquidità del credito trovante riconoscimento in un accordo di rateizzazione.
6. Quanto alla domanda riconvenzionale, proposta dal Condominio, osserva il Tribunale che con la stessa tale parte vorrebbe essere manlevata da danni che sarebbero stati a terzi causati dalla eccessiva durata dei lavori e privazione dei terrazzi. A tal proposito il deduce di CP_1 essere stato citato in giudizio per il pagamento di tali danni.
Tuttavia non è stato nemmeno dedotto un ritardo di rilievo contrattuale tale da determinare una eventuale responsabilità dell' impresa né elementi per ritenere effettivamente ingiustificata a protrazione dei lavori oltre il tempo necessario all'esecuzione delle opere appaltate.
Ciò impedisce qualsiasi verifica della addotta responsabilità della impresa.
Vi è poi da dire che nemmeno l'espletata istruttoria consente la formazione di un diverso convincimento. Dall'interrogatorio formale dell'amministratore di , così come CP_1 dall'audizione del teste amministratore di ) emerge, in sostanza, che Testimone_1 CP_1 la scelta di lasciare montata l'impalcatura fu concordata con il direttore dei lavori ( v, verbali di udienza del 14.12.2023)
7. Alla luce delle osservazioni che precedono, non avendo il provato alcun CP_1 fatto estintivo o impeditivo del credito, come testé accertato, né la non imputabilità dell'inadempimento, si impone l'accoglimento della domanda attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Va, quindi, disposta la condanna del al pagamento in Controparte_1 favore di (già Parte_1 Controparte_2
al pagamento di € 71.319,92 (oltre IVA).
[...]
Non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore e non essendo stata allegata la prova del maggior danno ex art 1224 comma 2 c.p.c.
Spettano gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 2.07.2021
( data del deposito del ricorso), come da richiesta precisata in sede di conclusioni dall'attrice. Si precisa che nel riconoscimento di tali interessi non viene in rilievo il d.lgs n. 231/2002 ( oggetto di mero richiamo da tale disposizione), sicché non rileva la qualità di consumatore del . CP_1
8. Le spese di lite devono seguire la soccombenza del convenuto. La CP_1 liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri introdotti dal D.M. n. 147/2022, in vigore anche per le prestazioni esaurite dopo la data della sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale espletata e della media complessità delle questioni controverse.
6 Sussistono i presupposti per disporre condanna del ai sensi dell'art 96 comma CP_1
3 c.p.c. Tanto tenuto conto dell'ingiustificata mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale da parte del convenuto ( v. Cass n. 16601/2017; 27623/2017; 21943/2018) e dell'inconsistente tenore fattuale e giuridico delle difese da tale parte apprestate.
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza ( Cass n. 21570/2012).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella misura della metà di quella espressa ai sensi dell'art 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto condanna il
[...] al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
(già di €
[...] Controparte_2
71.319,92, oltre IVA di legge ed oltre interessi ex art 1284, comma 4, c.c. dal 2.07.2021
e sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_6
[...]
3) condanna il al pagamento in favore di Controparte_6 [...]
(già Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in euro € 14.103,00 per compensi di
[...] avvocato, € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA di legge e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso;
4) condanna ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c. il Controparte_6 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 già dell'ulteriore importo di euro
[...] Controparte_2
7.051,50
Napoli, 8.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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