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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 237/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 622/2023 (R.G. n. 14415/2023)
TRA
, , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giancluca Corriere, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Garzilli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 622/2023 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 14415/2023 R.G. e notificatole in data 29.11.2023, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 177.966,62 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal
2002 al 2021, oltre interessi e sanzioni come da Statuto della CP_1
1 Nello specifico, ha in via preliminare formulato querela di falso incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avverso la relata di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione inviato dalla a mezzo raccomandata a/r, spedita dalla società di poste private CP_1
Sail Post – Agenzia Caserta 1 in data 11.11.2022 in quanto effettuata da operatore sconosciuto nonché sprovvisto di titolo abilitativo e pertanto privo di poteri certificativi.
Ha eccepito, di conseguenza, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in CP_1 particolare l'inammissibilità della querela di falso in quanto sprovvista degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. nonché il mancato decorso del termine di prescrizione per non aver l'assicurato inoltrato le dichiarazioni reddituali previste dalla normativa vigente.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo
2 specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione si sostanziano nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla rispetto alla quale l'istanza di querela CP_1
di falso incidentale assume carattere strumentale, in quanto avente a oggetto un atto interruttivo della medesima prescrizione.
Parte opponente non contesta in alcun modo il diritto della al recupero dei CP_1
contributi omessi, né, viceversa, contesta il proprio obbligo al versamento degli stessi.
Pertanto, lasciando in disparte l'ormai riconosciuta applicabilità dell'art. 635, comma 2,
c.p.c., anche alle Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 21735 del 2015 e n. 23616 del 2020), nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito ex art. 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale non assume alcun rilievo, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, neppure contestata, bensì della mera persistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, o meglio, dell'estinzione dello stesso per prescrizione.
Sotto tale profilo, la ha eccepito il mancato decorso del termine di CP_1 prescrizione come disciplinato dagli artt. 19, L. 773/1982 e dall'art. 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di CP_1 trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17 CP_1
della stessa Legge.
L'opponente nulla ha allegato e provato circa l'invio delle predette dichiarazioni annuali per gli anni in rilievo - espressamente contestato dalla - insistendo, quanto alla CP_1 decorrenza del termine di prescrizione, per l'individuazione dello stesso “dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi” (cfr. CP_1 note sostitutive d'udienza).
L'eccezione sollevata dalla risulta fondata. CP_1
3 L'exordium praescriptionis, infatti, risulta ancorato alla presentazione dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 17, L. 773/1982.
In base all'art. 19, co. 2, L. cit., infatti, “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Su tale aspetto si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, confermando invero un orientamento già espresso, ribadendo quanto segue: “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima
[...]
della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale
4 da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo CP_1
poteri assimilabili a quelli dell' ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. CP_2
17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15787 del 2023).
Applicando i principi appena richiamati al caso in esame, dunque, si evidenzia come parte opponente non abbia contestato l'inadempimento degli obblighi comunicativi in merito ai redditi prodotti nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio, e come il disposto normativo richiamato, da qualificarsi quale legge speciale rispetto alla disciplina generale di cui agli art. 2943 e ss. c.c., e pertanto derogatoria rispetto alla stessa, non consenta di individuare a carico della un onere di attivazione presso CP_1 altre fonti di conoscenza dei redditi del ricorrente, ad esempio attraverso l'accesso alle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate.
Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso.
Di conseguenza, la questione relativa all'autorizzazione a proporre querela di falso incidentale deve ritenersi assorbita, assumendo carattere strumentale rispetto all'eccezione di prescrizione, in quanto volta a inficiare la validità della notifica di un atto interruttivo il quale non assume alcun rilievo in ragione del mancato esordio del termine nel senso appena precisato.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
5 b) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in €
4.201,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 21.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 237/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 622/2023 (R.G. n. 14415/2023)
TRA
, , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giancluca Corriere, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Garzilli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 622/2023 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 14415/2023 R.G. e notificatole in data 29.11.2023, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 177.966,62 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal
2002 al 2021, oltre interessi e sanzioni come da Statuto della CP_1
1 Nello specifico, ha in via preliminare formulato querela di falso incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avverso la relata di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione inviato dalla a mezzo raccomandata a/r, spedita dalla società di poste private CP_1
Sail Post – Agenzia Caserta 1 in data 11.11.2022 in quanto effettuata da operatore sconosciuto nonché sprovvisto di titolo abilitativo e pertanto privo di poteri certificativi.
Ha eccepito, di conseguenza, la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in CP_1 particolare l'inammissibilità della querela di falso in quanto sprovvista degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. nonché il mancato decorso del termine di prescrizione per non aver l'assicurato inoltrato le dichiarazioni reddituali previste dalla normativa vigente.
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo
2 specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione si sostanziano nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla rispetto alla quale l'istanza di querela CP_1
di falso incidentale assume carattere strumentale, in quanto avente a oggetto un atto interruttivo della medesima prescrizione.
Parte opponente non contesta in alcun modo il diritto della al recupero dei CP_1
contributi omessi, né, viceversa, contesta il proprio obbligo al versamento degli stessi.
Pertanto, lasciando in disparte l'ormai riconosciuta applicabilità dell'art. 635, comma 2,
c.p.c., anche alle Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 21735 del 2015 e n. 23616 del 2020), nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito ex art. 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale non assume alcun rilievo, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, neppure contestata, bensì della mera persistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, o meglio, dell'estinzione dello stesso per prescrizione.
Sotto tale profilo, la ha eccepito il mancato decorso del termine di CP_1 prescrizione come disciplinato dagli artt. 19, L. 773/1982 e dall'art. 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di CP_1 trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17 CP_1
della stessa Legge.
L'opponente nulla ha allegato e provato circa l'invio delle predette dichiarazioni annuali per gli anni in rilievo - espressamente contestato dalla - insistendo, quanto alla CP_1 decorrenza del termine di prescrizione, per l'individuazione dello stesso “dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi” (cfr. CP_1 note sostitutive d'udienza).
L'eccezione sollevata dalla risulta fondata. CP_1
3 L'exordium praescriptionis, infatti, risulta ancorato alla presentazione dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 17, L. 773/1982.
In base all'art. 19, co. 2, L. cit., infatti, “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Su tale aspetto si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, confermando invero un orientamento già espresso, ribadendo quanto segue: “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima
[...]
della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale
4 da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo CP_1
poteri assimilabili a quelli dell' ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. CP_2
17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15787 del 2023).
Applicando i principi appena richiamati al caso in esame, dunque, si evidenzia come parte opponente non abbia contestato l'inadempimento degli obblighi comunicativi in merito ai redditi prodotti nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio, e come il disposto normativo richiamato, da qualificarsi quale legge speciale rispetto alla disciplina generale di cui agli art. 2943 e ss. c.c., e pertanto derogatoria rispetto alla stessa, non consenta di individuare a carico della un onere di attivazione presso CP_1 altre fonti di conoscenza dei redditi del ricorrente, ad esempio attraverso l'accesso alle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate.
Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso.
Di conseguenza, la questione relativa all'autorizzazione a proporre querela di falso incidentale deve ritenersi assorbita, assumendo carattere strumentale rispetto all'eccezione di prescrizione, in quanto volta a inficiare la validità della notifica di un atto interruttivo il quale non assume alcun rilievo in ragione del mancato esordio del termine nel senso appena precisato.
La domanda va, quindi, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
5 b) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in €
4.201,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 21.02.2025
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Dott.ssa Rosa Pacelli
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