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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1686/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1686 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 15/07/2025 con fascicolo rimesso al Giudice o al Collegio per la decisione in data 13/11/2025
e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 successore ex lege della defunta Sig.ra [nata a [...], il Persona_1
19.01.1948 (C.F. ), deceduta in Civita Castellana (VT), il C.F._2
10.03.2023], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Terribile
parte attrice
E
(Codice Fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Codice Fiscale ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
(Codice Fiscale ), Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giordano Di OR
parti convenute
Oggetto: revocatoria ex art. 2901 c.c. Alla udienza cartolare del dì 15/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Gli attori Sigg.ri e convenivano in giudizio dinanzi Persona_1 Parte_1
a codesto Tribunale i Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 [...] per sentir accogliere queste conclusioni: “revocare e, per l'effetto, CP_2 dichiarare inefficace nei confronti dei signori e , la cessione Persona_1 Parte_1 del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. notaio in Todi, rep. 39231, con la quale il sig. Persona_2 ha trasferito ai suoi figli, e la propria quota Controparte_1 CP_3 Controparte_2 di partecipazione nella società Parte_2 on sede in Rignano Flaminio n. 136 C.F. e P.IVA e per l'effetto dichiarare
[...] P.IVA_1 che i Sig.ri e hanno diritto di soddisfarsi esecutivamente Persona_1 Parte_1 su detta quota di partecipazione nella società o sui diritti Parte_2 spettanti al sig. su di essa;
con rifusione delle spese di lite.”. Controparte_1
Deducevano gli attori che i sig.ri e , nella loro qualità di Persona_1 Parte_1 Par eredi del sig. nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab Persona_3 intestato il 26 agosto 1989, rispettivamente coniuge e genitore dei primi, hanno promosso nei confronti del sig. il giudizio R.G. n. 200223/2005 già pendente innanzi a Controparte_1
Codesto Tribunale, affinché venisse accertato il loro diritto di credito derivante dallo Par scioglimento della società di e Parte_3 Controparte_1 Controparte_4 oltre al risarcimento del danno;
che all'esito di detto giudizio il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 553 del 7 marzo 2015 ha condannato il sig. al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori della somma di € 325.256,50 oltre interessi legali ponendo a carico dello stesso le spese di giudizio liquidate in € 358,91 per esborsi ed in € 10.693,50 per onorari;
che alla data del deposito della sentenza il sig. era titolare della quota di partecipazione Controparte_1 nella società Agenzia Funebre di Di OR s.n.c. di Di OR IR e C. con sede in Rignano Flaminio n. 134 (C.F. e P.IVA ) del valore nominale di € 500,00; che in data 6 maggio P.IVA_2
2015, a soli due mesi dal deposito della sentenza, con atto ai rogiti del dott. notaio Persona_2 in Todi, rep. 39231 e iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 11 maggio 2015, il sig. ha ceduto ai suoi figli, ed la propria quota di Controparte_1 CP_3 Controparte_2 partecipazione nella società Agenzia Funebre di Di OR s.n.c. di Di OR IR e C. per l'irrisorio importo di € 500,00; che il prezzo della cessione risultava essere particolarmente irrisorio poiché pari all'esiguo valore nominale della quota, di gran lunga inferiore al valore reale della stessa attesa la rilevante attività svolta dalla società; che avverso la sentenza n 553 del 7 marzo 2015 emessa da Codesto Tribunale, il Sig. aveva proposto appello Controparte_1 innanzi alla Corte di Appello di Roma concluso con la sentenza n. 2439/2021 del 2 aprile 2021 (non impugnata) con cui è stata rigettata l'impugnazione, confermando la sentenza di condanna n. 533/2015 inflitta al primo dal Tribunale di Tivoli;
che pertanto, l'odierno attore ha attuato numerosi e vari tentativi al fine di escutere il patrimonio mobiliare e immobiliare del Sig.
[...] che tuttavia sono o comunque risulteranno infruttuosi. CP_1
Rappresentavano che a seguito della notifica dell'atto introduttivo di cui al presente giudizio, il Tribunale di Tivoli ha concesso il sequestro conservativo delle quote ex art. 671 cpc ritenendo, in merito all'esistenza di una ragione di credito, che: “quanto al primo profilo, che l'art. 2901 c.c. accolga una nozione lata di credito, non occorrendo necessariamente che esso sia certo, liquido ed esigibile o accertato in sede giudiziale e ben potendo anche il credito litigioso determinare l'insorgere della qualità di creditore;
ritenuto, sotto questo aspetto, che il credito oggetto di causa possa ritenersi sussistente, essendo lo stesso contenuto in una sentenza di condanna, sia pure allo stato appellata, emessa, peraltro, in data antecedente la cessione oggetto di revocatoria”; e precisando, in merito alla sussistenza dell'effettivo danno arrecato alle ragioni del creditore, cagionato dall'atto dispositivo del patrimonio del debitore, che:
“l'eventus damni ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ritenuto, inoltre, che mentre sul creditore gravi l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, sia onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
ritenuto che
nel caso in esame vi sia prova documentale della cessione delle quote sociali in favore dei resistenti
[...]
e , mentre, allo stato, non possa ritenersi dimostrata la CP_2 Controparte_3 capienza del patrimonio del debitore cedente (se è vero che il c.t.u. ha Controparte_1 stimato in oltre 600.000,00 euro il valore dell'immobile citato dai resistenti, appartenente, però, solo pro quota al debitore convenuto, è altrettanto vero che lo stesso c.t.u. ha affermato che detto immobile è di fatto incommerciabile”.
I convenuti Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 si costituivano in giudizio, eccependo in comparsa di risposta l'infondatezza della
[...] domanda attrice, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale in epigrafe, contrariis rejectis, accertato e dichiarato tutto quanto esposto nel presente atto, ed in particolare, accertata e dichiarata l'assoluta insussistenza sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo relativi alla spiegata azione revocatoria in confronto dell'atto di trasferimento della quota del 5 % e, per l'effetto, previamente dichiarato che il trasferimento effettuato dal Sig. in CP_1 relazione alla quota del 5 % del capitale sociale della “ Parte_2
non ha arrecato pregiudizio alle ragioni di parte attrice,
[...] rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed Iva come per legge”.
Deducevano i convenuti che cessionari della quota altro non abbiano potuto fare se non assecondare la decisione dell'ormai ottantenne Sig. di cessare dalla carica di Controparte_1 amministratore della “ ; Parte_2 Controparte_2 che nel caso in cui il trasferimento della predetta quota fosse stato effettivamente effettuato al fine di sottrarla alla garanzia patrimoniale del Sig. assurdo sarebbe stato Controparte_1 effettuarlo in favore dei propri figli e non, invece, in favore di terzo soggetto estraneo;
che risulta documentalmente provato che il capitale della società in parola sia stato, sin dall'avvenuta costituzione in data 01.06.2011, sempre pari ad Euro 10.000,00 e come lo stesso non sia un mero valore nominale, ma rappresenti la fedele e reale rappresentazione dell'effettivo patrimonio societario;
che la è una Parte_2 compagine societaria nell'ambito della quale risulta di fondamentale importanza l'apporto di lavoro dei propri soci al fine di poter conseguire l'oggetto sociale;
che anche la cessione da parte del Sig. della quota pari al 5 % del capitale sociale sia stata effettuata Controparte_1 al valore nominale e per l'importo pari ad Euro 500,00; che pertanto è insussistente qualsivoglia presupposto di cui alla spiegata domanda revocatoria ex art 2901 c.c. e come, per l'effetto, risulti di solare evidenza l'assoluto difetto anche del richiesto requisito soggettivo della scientia damni.
All'udienza del 15/09/2021 il Giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane rinviava, su richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/9/22 ore 9.30, poi differita, con provvedimento reso fuori udienza il 30/05/2022, al 18/1/23. In data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario della causa, che infine all'udienza del 15/07/2025 tratteneva in decisione. All'esito depositava comparsa conclusionale il solo attore, mentre i convenuti Sigg.ri ed in data Controparte_3 Controparte_2
29/07/2025 si limitavano a depositare una “Relazione I semestre 2025” e relativa alla gestione della “ , richiesta loro dal Parte_2
G.U. designato, Dott.ssa , nell'alveo del giudizio ex art. 671 c.p.c. al R.G.A.C. Persona_4
n. 1686/2020-1.
La domanda attrice è suffragata da riscontri probatori documentali. A seguito della notifica dell'atto introduttivo di cui al presente giudizio, il Tribunale di Tivoli ha motivatamente concesso il sequestro conservativo delle quote ex art. 671 c.p.c.. Va ritenuta la sussistenza dell'elemento oggettivo (cd. eventus damni), giacché la cessione della quota di partecipazione alla società da parte del sig. a favore dei suoi figli ed ha Controparte_1 CP_3 Controparte_2 comportato una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione da parte dei sig.ri Per_1
e del diritto di credito pari € 325.256,50. Va ritenuta altresì la
[...] Parte_1 sussistenza dell'elemento soggettivo (cd. scientia damni), in quanto il Sig. Controparte_1 alla data della cessione era consapevole, così come i due suoi figli, del pregiudizio che stavano arrecando ai creditori.
Va pertanto revocata e dichiarata inefficace nei confronti del Sig. , anche Parte_1 quale erede unico della Sig.ra la cessione del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. Persona_1
notaio in Todi, rep. 39231. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono Persona_2 liquidate nella complessiva misura di € 8.714,00, di cui € 1.214,00 per C.U. ed € 7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dei signori e Persona_1 [...]
la cessione del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. notaio in Parte_1 Persona_2
Todi, rep. 39231, con la quale il sig. ha trasferito ai suoi figli, Controparte_1
ed la propria quota di partecipazione nella società CP_3 Controparte_2 [...]
con sede in Rignano Parte_2 CP_1
Flaminio n. 136 C.F. e P.IVA ; P.IVA_1 2) Condanna i convenuti Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore CP_2
, in proprio e in qualità di successore ex lege della Sig.ra Parte_1 Per_1
, che vengono liquidate nella complessiva misura di € 8.714,00, di cui € 1.214,00
[...] per C.U. ed € 7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, 14/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1686 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 15/07/2025 con fascicolo rimesso al Giudice o al Collegio per la decisione in data 13/11/2025
e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 successore ex lege della defunta Sig.ra [nata a [...], il Persona_1
19.01.1948 (C.F. ), deceduta in Civita Castellana (VT), il C.F._2
10.03.2023], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Terribile
parte attrice
E
(Codice Fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Codice Fiscale ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
(Codice Fiscale ), Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Giordano Di OR
parti convenute
Oggetto: revocatoria ex art. 2901 c.c. Alla udienza cartolare del dì 15/07/2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Gli attori Sigg.ri e convenivano in giudizio dinanzi Persona_1 Parte_1
a codesto Tribunale i Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 [...] per sentir accogliere queste conclusioni: “revocare e, per l'effetto, CP_2 dichiarare inefficace nei confronti dei signori e , la cessione Persona_1 Parte_1 del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. notaio in Todi, rep. 39231, con la quale il sig. Persona_2 ha trasferito ai suoi figli, e la propria quota Controparte_1 CP_3 Controparte_2 di partecipazione nella società Parte_2 on sede in Rignano Flaminio n. 136 C.F. e P.IVA e per l'effetto dichiarare
[...] P.IVA_1 che i Sig.ri e hanno diritto di soddisfarsi esecutivamente Persona_1 Parte_1 su detta quota di partecipazione nella società o sui diritti Parte_2 spettanti al sig. su di essa;
con rifusione delle spese di lite.”. Controparte_1
Deducevano gli attori che i sig.ri e , nella loro qualità di Persona_1 Parte_1 Par eredi del sig. nato a [...] il [...] e ivi deceduto ab Persona_3 intestato il 26 agosto 1989, rispettivamente coniuge e genitore dei primi, hanno promosso nei confronti del sig. il giudizio R.G. n. 200223/2005 già pendente innanzi a Controparte_1
Codesto Tribunale, affinché venisse accertato il loro diritto di credito derivante dallo Par scioglimento della società di e Parte_3 Controparte_1 Controparte_4 oltre al risarcimento del danno;
che all'esito di detto giudizio il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 553 del 7 marzo 2015 ha condannato il sig. al pagamento in favore degli Controparte_1 odierni attori della somma di € 325.256,50 oltre interessi legali ponendo a carico dello stesso le spese di giudizio liquidate in € 358,91 per esborsi ed in € 10.693,50 per onorari;
che alla data del deposito della sentenza il sig. era titolare della quota di partecipazione Controparte_1 nella società Agenzia Funebre di Di OR s.n.c. di Di OR IR e C. con sede in Rignano Flaminio n. 134 (C.F. e P.IVA ) del valore nominale di € 500,00; che in data 6 maggio P.IVA_2
2015, a soli due mesi dal deposito della sentenza, con atto ai rogiti del dott. notaio Persona_2 in Todi, rep. 39231 e iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data 11 maggio 2015, il sig. ha ceduto ai suoi figli, ed la propria quota di Controparte_1 CP_3 Controparte_2 partecipazione nella società Agenzia Funebre di Di OR s.n.c. di Di OR IR e C. per l'irrisorio importo di € 500,00; che il prezzo della cessione risultava essere particolarmente irrisorio poiché pari all'esiguo valore nominale della quota, di gran lunga inferiore al valore reale della stessa attesa la rilevante attività svolta dalla società; che avverso la sentenza n 553 del 7 marzo 2015 emessa da Codesto Tribunale, il Sig. aveva proposto appello Controparte_1 innanzi alla Corte di Appello di Roma concluso con la sentenza n. 2439/2021 del 2 aprile 2021 (non impugnata) con cui è stata rigettata l'impugnazione, confermando la sentenza di condanna n. 533/2015 inflitta al primo dal Tribunale di Tivoli;
che pertanto, l'odierno attore ha attuato numerosi e vari tentativi al fine di escutere il patrimonio mobiliare e immobiliare del Sig.
[...] che tuttavia sono o comunque risulteranno infruttuosi. CP_1
Rappresentavano che a seguito della notifica dell'atto introduttivo di cui al presente giudizio, il Tribunale di Tivoli ha concesso il sequestro conservativo delle quote ex art. 671 cpc ritenendo, in merito all'esistenza di una ragione di credito, che: “quanto al primo profilo, che l'art. 2901 c.c. accolga una nozione lata di credito, non occorrendo necessariamente che esso sia certo, liquido ed esigibile o accertato in sede giudiziale e ben potendo anche il credito litigioso determinare l'insorgere della qualità di creditore;
ritenuto, sotto questo aspetto, che il credito oggetto di causa possa ritenersi sussistente, essendo lo stesso contenuto in una sentenza di condanna, sia pure allo stato appellata, emessa, peraltro, in data antecedente la cessione oggetto di revocatoria”; e precisando, in merito alla sussistenza dell'effettivo danno arrecato alle ragioni del creditore, cagionato dall'atto dispositivo del patrimonio del debitore, che:
“l'eventus damni ricorra non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
ritenuto, inoltre, che mentre sul creditore gravi l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, sia onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;
ritenuto che
nel caso in esame vi sia prova documentale della cessione delle quote sociali in favore dei resistenti
[...]
e , mentre, allo stato, non possa ritenersi dimostrata la CP_2 Controparte_3 capienza del patrimonio del debitore cedente (se è vero che il c.t.u. ha Controparte_1 stimato in oltre 600.000,00 euro il valore dell'immobile citato dai resistenti, appartenente, però, solo pro quota al debitore convenuto, è altrettanto vero che lo stesso c.t.u. ha affermato che detto immobile è di fatto incommerciabile”.
I convenuti Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 si costituivano in giudizio, eccependo in comparsa di risposta l'infondatezza della
[...] domanda attrice, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale in epigrafe, contrariis rejectis, accertato e dichiarato tutto quanto esposto nel presente atto, ed in particolare, accertata e dichiarata l'assoluta insussistenza sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo relativi alla spiegata azione revocatoria in confronto dell'atto di trasferimento della quota del 5 % e, per l'effetto, previamente dichiarato che il trasferimento effettuato dal Sig. in CP_1 relazione alla quota del 5 % del capitale sociale della “ Parte_2
non ha arrecato pregiudizio alle ragioni di parte attrice,
[...] rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed Iva come per legge”.
Deducevano i convenuti che cessionari della quota altro non abbiano potuto fare se non assecondare la decisione dell'ormai ottantenne Sig. di cessare dalla carica di Controparte_1 amministratore della “ ; Parte_2 Controparte_2 che nel caso in cui il trasferimento della predetta quota fosse stato effettivamente effettuato al fine di sottrarla alla garanzia patrimoniale del Sig. assurdo sarebbe stato Controparte_1 effettuarlo in favore dei propri figli e non, invece, in favore di terzo soggetto estraneo;
che risulta documentalmente provato che il capitale della società in parola sia stato, sin dall'avvenuta costituzione in data 01.06.2011, sempre pari ad Euro 10.000,00 e come lo stesso non sia un mero valore nominale, ma rappresenti la fedele e reale rappresentazione dell'effettivo patrimonio societario;
che la è una Parte_2 compagine societaria nell'ambito della quale risulta di fondamentale importanza l'apporto di lavoro dei propri soci al fine di poter conseguire l'oggetto sociale;
che anche la cessione da parte del Sig. della quota pari al 5 % del capitale sociale sia stata effettuata Controparte_1 al valore nominale e per l'importo pari ad Euro 500,00; che pertanto è insussistente qualsivoglia presupposto di cui alla spiegata domanda revocatoria ex art 2901 c.c. e come, per l'effetto, risulti di solare evidenza l'assoluto difetto anche del richiesto requisito soggettivo della scientia damni.
All'udienza del 15/09/2021 il Giudice già assegnatario Dott.ssa Adriana Mazzacane rinviava, su richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/9/22 ore 9.30, poi differita, con provvedimento reso fuori udienza il 30/05/2022, al 18/1/23. In data 21/04/2023 questo giudice diveniva assegnatario della causa, che infine all'udienza del 15/07/2025 tratteneva in decisione. All'esito depositava comparsa conclusionale il solo attore, mentre i convenuti Sigg.ri ed in data Controparte_3 Controparte_2
29/07/2025 si limitavano a depositare una “Relazione I semestre 2025” e relativa alla gestione della “ , richiesta loro dal Parte_2
G.U. designato, Dott.ssa , nell'alveo del giudizio ex art. 671 c.p.c. al R.G.A.C. Persona_4
n. 1686/2020-1.
La domanda attrice è suffragata da riscontri probatori documentali. A seguito della notifica dell'atto introduttivo di cui al presente giudizio, il Tribunale di Tivoli ha motivatamente concesso il sequestro conservativo delle quote ex art. 671 c.p.c.. Va ritenuta la sussistenza dell'elemento oggettivo (cd. eventus damni), giacché la cessione della quota di partecipazione alla società da parte del sig. a favore dei suoi figli ed ha Controparte_1 CP_3 Controparte_2 comportato una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione da parte dei sig.ri Per_1
e del diritto di credito pari € 325.256,50. Va ritenuta altresì la
[...] Parte_1 sussistenza dell'elemento soggettivo (cd. scientia damni), in quanto il Sig. Controparte_1 alla data della cessione era consapevole, così come i due suoi figli, del pregiudizio che stavano arrecando ai creditori.
Va pertanto revocata e dichiarata inefficace nei confronti del Sig. , anche Parte_1 quale erede unico della Sig.ra la cessione del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. Persona_1
notaio in Todi, rep. 39231. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono Persona_2 liquidate nella complessiva misura di € 8.714,00, di cui € 1.214,00 per C.U. ed € 7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dei signori e Persona_1 [...]
la cessione del 6 maggio 2015 ai rogiti del dott. notaio in Parte_1 Persona_2
Todi, rep. 39231, con la quale il sig. ha trasferito ai suoi figli, Controparte_1
ed la propria quota di partecipazione nella società CP_3 Controparte_2 [...]
con sede in Rignano Parte_2 CP_1
Flaminio n. 136 C.F. e P.IVA ; P.IVA_1 2) Condanna i convenuti Sig.ri , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore CP_2
, in proprio e in qualità di successore ex lege della Sig.ra Parte_1 Per_1
, che vengono liquidate nella complessiva misura di € 8.714,00, di cui € 1.214,00
[...] per C.U. ed € 7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Tivoli, 14/12/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano