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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
SC La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 134/2025 R.G.L., promossa, da rappresentata e difesa dagli avv.ti DE BERNOCHI Parte_1
IE e AU OB ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
Contro
, in persona del Direttore Generale degli affari Controparte_1
giuridici e legali, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Teresa Cassano e dalla
Dott.ssa Michela Romiti ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
1 Oggetto: Pubblico Impiego, scorrimento ex art. 21 quater D.L. n. 83/2015; riconoscimento inquadramento contrattuale e differenze retributive;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente ed iscritto al ruolo generale in data 28.01.2025, la ricorrente ha esposto di essere dipendente del dal 19.12.2000, in servizio presso il Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, in qualità di funzionario giudiziario e, lamentando in particolare la violazione dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015, nonché dell'accordo sindacale del 26.4.2017 recepito dal d.m. 9.11.2017, con conseguente inquadramento tardivo nella III Area, qualifica di Funzionario, posizione economica F1 del CCNL Funzioni Centrali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area, posizione economica F1 o in quella in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse nelle more essere attuato, dal 1° luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, in luogo di quello effettivamente avvenuto nelle date indicate in atti, e per l'effetto - dichiarare tenuto e condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ad inquadrare la ricorrente nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale, così sostituendo alla data della presa di servizio effettivo risultante dai verbali la precedente data del 1° luglio 2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico - economico, inerente il rapporto di lavoro nonché previdenziale;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, il diritto della ricorrente alla corresponsione delle relative differenze retributive con
2 riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e/o al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale quantificato in misura pari alle differenze tabellari tra i due livelli di inquadramento correlato all'omesso inquadramento nella III° Area, posizione economica F1, dal 1° luglio
2019 alla data di effettiva riqualificazione e, per l'effetto - dichiarare tenuto e condannare il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
all'immediato pagamento, per le ragioni e come da conteggi di cui in atti, o maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre accessori secondo il d.m. 352/1998, le seguenti somme lorde a: - sig.ra : € 1.159,67 Parte_1 lordi con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. e rimborso forfetario ex lege con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, d.m. 55/2014, come novellato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, e dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2024, oltre al rimborso del contributo unificato, per cui si chiede la distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.c..”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1
assunti avversari e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 16.09.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate dalle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato, aderendo questo Giudice alla recente ordinanza n.
13656/2025 del 21 maggio 2025 della Corte di Cassazione, intervenuta a seguito di ampio contenzioso, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., che ha definitivamente statuito sul carattere programmatico d
3 attribuirsi all'accordo sindacale del 26 aprile 2017, con relative conseguenze in tema di obblighi dell'Amministrazione e diritti del dipendente pubblico.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
Con il precipuo fine di procedere ad una opportuna unificazione dei profili professionali dell'ex cancelliere e dell'ex ufficiale giudiziario e nell'ottica di una più efficiente organizzazione degli uffici, il legislatore ha emanato il D.L. n.
83/2015, conv. nella legge n. 132/2015 (come modificata dalla L. n. 208/2020) che, all'art. 21 quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria), dispone: “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui CP_3
agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 Controparte_1
luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari CP_1
in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni Controparte_1
disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto CP_3
economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle
4 previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno
è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Controparte_1
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle
[...]
procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
In attuazione della suddetta previsione, con bando del 19 settembre 2016, n.
7356, il ha indetto una “Procedura selettiva interna per Controparte_1
il passaggio al profilo professionale di Funzionario Giudiziario – Area III F1 – riservata ai Cancellieri in servizio alla data del 14 novembre 2009 nella II Area”, per la copertura di 1.148 posti.
Successivamente, con Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, “Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e
5 promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria”, le parti hanno concordato una “rimodulazione profili esistenti” (art. 1), specificando in particolare – “in relazione ad alcuni profili e in ordine alla programmazione dei passaggi giuridici del personale dipendente” – che “…d) il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83” (art. 2). Nel medesimo accordo, quanto alla “programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, l'Amministrazione si è impegnata a “…Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015. n. 132 e dal presente accordo” (art. 6). Il suddetto accordo è stato recepito dal Decreto
Ministeriale del 9 novembre 2017.
La graduatoria generale di merito è stata approvata con provvedimento del 26 luglio 2017, n. 6822, mentre la graduatoria rettificata è stata definitivamente approvata con provvedimento del 3 novembre 2017, n. 9587 e il ha CP_1
provveduto all'assunzione dei vincitori.
Dalla formulazione letterale della indicata normativa, non può ritenersi che il abbia assunto l'impegno di provvedere - entro e non oltre il 30 giugno CP_1
2019 - a sanare le posizioni di tutti gli idonei inquadrandoli, entro il suddetto
6 termine, nella III Area Funzionale. Emerge, piuttosto, come l'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 fosse subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del D.L. 83/2015 (“… nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 …”, così artt. 3
e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento…”.
Pertanto, pur se - ex art. 21 quater, comma 3, del D.L. n. 83/2015 - “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato dai limiti sopra indicati.
Come chiaramente statuito dalla richiamata sentenza della Corte di
Cassazione, “l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto
7 previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”. Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico. Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del
2023), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso” (Cass. Ord. 13656/2025).
E ciò condividendo pienamente i principi già espressi con l'ordinanza n. 16999 del 2023, secondo la quale: “l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
“Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile
2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”
8 Sulla base di queste considerazioni la Corte, con l'ordinanza n. 13656/2025 sopra richiamata, ha fissato il principio secondo il quale “all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico. Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n.
16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso”.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia dal 19.12.2000 quando è assunta, a seguito di concorso pubblico, in qualità di “cancelliere, posizione economica B3” (doc. 1 parte ricorrente). La stessa ha poi partecipato alla “Procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di
Funzionario UNEP – Area III F1 – riservata agli Ufficiali Giudiziari dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'art. 21 quater del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132”, risultando tra gli idonei e posizionandosi al n. 1995 della graduatoria (doc. 13 parte ricorrente).
A seguito di vari scorrimenti della medesima graduatoria, il CP_1
provvedeva ad inquadrare la ricorrente nella III Area Funzionale, posizione economica F1 dall'1.10.2020, con effettivo inquadramento dall'1.12.2020. (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
Tuttavia, secondo la ricorrente, il , con accordo sindacale del 26 aprile CP_1
2017, poi recepito dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2017, si sarebbe impegnato a procedere allo scorrimento dell'intera graduatoria entro e non oltre il 30 giugno 2019 e, sulla base del suddetto assunto, la stessa ha richiesto l'attribuzione della suddetta qualifica, con conseguente riconoscimento
9 dell'inquadramento contrattuale e delle differenze retributive, a decorrere dal
1.07.2019, ciò anche in considerazione del fatto che, stando a quanto rilevato dalla stessa, a seguito di ricostruzione effettuata sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021 emanato dal , nonché dai CP_1
bandi medio tempore pubblicati in G.U., a tale data sussisteva una scopertura di organico, relativa al profilo di funzionario giudiziario, di ben 5.090 posti, tali da consentire di inquadrare tutti coloro che erano risultati idonei nella procedura selettiva interna del 19.9.2016, ma non ancora riqualificati.
Per come sopra indicato, tuttavia, tale interpretazione, si pone in contrasto con il dato letterale delle disposizioni normative richiamate, nonché con l'indicata giurisprudenza.
Deve, inoltre, evidenziarsi come la ricorrente non ha lamentato errori nello scorrimento della graduatoria, né il mancato rispetto di una posizione ottenuta all'esito del concorso;
neppure è stato dedotto che altri abbiano occupato posti ad essa riservati o che l'amministrazione abbia violato i limiti dei posti riservati agli esterni.
Ne consegue che al convenuto non risulta imputabile nessun CP_1
inadempimento, nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede e nessuna lesione del principio dell'affidamento come contestato dalla ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto, non può, dunque, riconoscersi in capo all'odierna ricorrente alcun diritto soggettivo ad ottenere l'inquadramento nella
Terza Area sin dal 1° luglio 2019, avendo l'amministrazione, con l'accordo sindacale del 26 giugno 2017, assunto un mero impegno di tipo programmatico che non poteva porsi in contrasto con i criteri dettati dall'art. 21 quater del D.L.
n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
10 Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
Atteso il successivo intervento della pronuncia di questa Corte sopra richiamata
(Cass. n. 16999 del 2023), rispetto al sorgere della controversia,
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa SC La SS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
SC La SS ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 134/2025 R.G.L., promossa, da rappresentata e difesa dagli avv.ti DE BERNOCHI Parte_1
IE e AU OB ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente
Contro
, in persona del Direttore Generale degli affari Controparte_1
giuridici e legali, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Teresa Cassano e dalla
Dott.ssa Michela Romiti ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
1 Oggetto: Pubblico Impiego, scorrimento ex art. 21 quater D.L. n. 83/2015; riconoscimento inquadramento contrattuale e differenze retributive;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente ed iscritto al ruolo generale in data 28.01.2025, la ricorrente ha esposto di essere dipendente del dal 19.12.2000, in servizio presso il Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio, in qualità di funzionario giudiziario e, lamentando in particolare la violazione dell'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015, nonché dell'accordo sindacale del 26.4.2017 recepito dal d.m. 9.11.2017, con conseguente inquadramento tardivo nella III Area, qualifica di Funzionario, posizione economica F1 del CCNL Funzioni Centrali, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, il diritto della ricorrente all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area, posizione economica F1 o in quella in cui tale profilo dovesse confluire per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale che dovesse nelle more essere attuato, dal 1° luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, in luogo di quello effettivamente avvenuto nelle date indicate in atti, e per l'effetto - dichiarare tenuto e condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ad inquadrare la ricorrente nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario p.e. F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale, così sostituendo alla data della presa di servizio effettivo risultante dai verbali la precedente data del 1° luglio 2019 o altra data che si riterrà di giustizia ad ogni effetto giuridico - economico, inerente il rapporto di lavoro nonché previdenziale;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, il diritto della ricorrente alla corresponsione delle relative differenze retributive con
2 riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e/o al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale quantificato in misura pari alle differenze tabellari tra i due livelli di inquadramento correlato all'omesso inquadramento nella III° Area, posizione economica F1, dal 1° luglio
2019 alla data di effettiva riqualificazione e, per l'effetto - dichiarare tenuto e condannare il , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
all'immediato pagamento, per le ragioni e come da conteggi di cui in atti, o maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre accessori secondo il d.m. 352/1998, le seguenti somme lorde a: - sig.ra : € 1.159,67 Parte_1 lordi con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. e rimborso forfetario ex lege con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, d.m. 55/2014, come novellato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, e dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2024, oltre al rimborso del contributo unificato, per cui si chiede la distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.c..”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato gli Controparte_1
assunti avversari e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 16.09.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate dalle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato, aderendo questo Giudice alla recente ordinanza n.
13656/2025 del 21 maggio 2025 della Corte di Cassazione, intervenuta a seguito di ampio contenzioso, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., che ha definitivamente statuito sul carattere programmatico d
3 attribuirsi all'accordo sindacale del 26 aprile 2017, con relative conseguenze in tema di obblighi dell'Amministrazione e diritti del dipendente pubblico.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
Con il precipuo fine di procedere ad una opportuna unificazione dei profili professionali dell'ex cancelliere e dell'ex ufficiale giudiziario e nell'ottica di una più efficiente organizzazione degli uffici, il legislatore ha emanato il D.L. n.
83/2015, conv. nella legge n. 132/2015 (come modificata dalla L. n. 208/2020) che, all'art. 21 quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria), dispone: “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui CP_3
agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 Controparte_1
luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari CP_1
in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni Controparte_1
disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto 1998/2001. Ogni effetto CP_3
economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle
4 previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno
è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il Controparte_1
procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle
[...]
procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
In attuazione della suddetta previsione, con bando del 19 settembre 2016, n.
7356, il ha indetto una “Procedura selettiva interna per Controparte_1
il passaggio al profilo professionale di Funzionario Giudiziario – Area III F1 – riservata ai Cancellieri in servizio alla data del 14 novembre 2009 nella II Area”, per la copertura di 1.148 posti.
Successivamente, con Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, “Accordo su programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e
5 promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria”, le parti hanno concordato una “rimodulazione profili esistenti” (art. 1), specificando in particolare – “in relazione ad alcuni profili e in ordine alla programmazione dei passaggi giuridici del personale dipendente” – che “…d) il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83” (art. 2). Nel medesimo accordo, quanto alla “programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, l'Amministrazione si è impegnata a “…Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015. n. 132 e dal presente accordo” (art. 6). Il suddetto accordo è stato recepito dal Decreto
Ministeriale del 9 novembre 2017.
La graduatoria generale di merito è stata approvata con provvedimento del 26 luglio 2017, n. 6822, mentre la graduatoria rettificata è stata definitivamente approvata con provvedimento del 3 novembre 2017, n. 9587 e il ha CP_1
provveduto all'assunzione dei vincitori.
Dalla formulazione letterale della indicata normativa, non può ritenersi che il abbia assunto l'impegno di provvedere - entro e non oltre il 30 giugno CP_1
2019 - a sanare le posizioni di tutti gli idonei inquadrandoli, entro il suddetto
6 termine, nella III Area Funzionale. Emerge, piuttosto, come l'impegno assunto dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017 fosse subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quater del D.L. 83/2015 (“… nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 …”, così artt. 3
e 6), che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno […] fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento…”.
Pertanto, pur se - ex art. 21 quater, comma 3, del D.L. n. 83/2015 - “le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3”, con la conseguenza che tutti gli idonei delle suddette procedure andranno a confluire nella III Area Funzionale, è parimenti vero che il termine di cui all'Accordo del 26 aprile 2017 non può essere perentorio, risultando l'esaurimento della II Area Funzionale vincolato dai limiti sopra indicati.
Come chiaramente statuito dalla richiamata sentenza della Corte di
Cassazione, “l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile 2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto
7 previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”. Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico. Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del
2023), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso” (Cass. Ord. 13656/2025).
E ciò condividendo pienamente i principi già espressi con l'ordinanza n. 16999 del 2023, secondo la quale: “l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della
P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
“Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile
2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”
8 Sulla base di queste considerazioni la Corte, con l'ordinanza n. 13656/2025 sopra richiamata, ha fissato il principio secondo il quale “all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico. Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n.
16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso”.
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia dal 19.12.2000 quando è assunta, a seguito di concorso pubblico, in qualità di “cancelliere, posizione economica B3” (doc. 1 parte ricorrente). La stessa ha poi partecipato alla “Procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di
Funzionario UNEP – Area III F1 – riservata agli Ufficiali Giudiziari dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009, in attuazione dell'art. 21 quater del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132”, risultando tra gli idonei e posizionandosi al n. 1995 della graduatoria (doc. 13 parte ricorrente).
A seguito di vari scorrimenti della medesima graduatoria, il CP_1
provvedeva ad inquadrare la ricorrente nella III Area Funzionale, posizione economica F1 dall'1.10.2020, con effettivo inquadramento dall'1.12.2020. (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
Tuttavia, secondo la ricorrente, il , con accordo sindacale del 26 aprile CP_1
2017, poi recepito dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2017, si sarebbe impegnato a procedere allo scorrimento dell'intera graduatoria entro e non oltre il 30 giugno 2019 e, sulla base del suddetto assunto, la stessa ha richiesto l'attribuzione della suddetta qualifica, con conseguente riconoscimento
9 dell'inquadramento contrattuale e delle differenze retributive, a decorrere dal
1.07.2019, ciò anche in considerazione del fatto che, stando a quanto rilevato dalla stessa, a seguito di ricostruzione effettuata sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019-2021 emanato dal , nonché dai CP_1
bandi medio tempore pubblicati in G.U., a tale data sussisteva una scopertura di organico, relativa al profilo di funzionario giudiziario, di ben 5.090 posti, tali da consentire di inquadrare tutti coloro che erano risultati idonei nella procedura selettiva interna del 19.9.2016, ma non ancora riqualificati.
Per come sopra indicato, tuttavia, tale interpretazione, si pone in contrasto con il dato letterale delle disposizioni normative richiamate, nonché con l'indicata giurisprudenza.
Deve, inoltre, evidenziarsi come la ricorrente non ha lamentato errori nello scorrimento della graduatoria, né il mancato rispetto di una posizione ottenuta all'esito del concorso;
neppure è stato dedotto che altri abbiano occupato posti ad essa riservati o che l'amministrazione abbia violato i limiti dei posti riservati agli esterni.
Ne consegue che al convenuto non risulta imputabile nessun CP_1
inadempimento, nessuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede e nessuna lesione del principio dell'affidamento come contestato dalla ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto, non può, dunque, riconoscersi in capo all'odierna ricorrente alcun diritto soggettivo ad ottenere l'inquadramento nella
Terza Area sin dal 1° luglio 2019, avendo l'amministrazione, con l'accordo sindacale del 26 giugno 2017, assunto un mero impegno di tipo programmatico che non poteva porsi in contrasto con i criteri dettati dall'art. 21 quater del D.L.
n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
10 Dal momento che l'intervento della Corte di Cassazione è recente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
Atteso il successivo intervento della pronuncia di questa Corte sopra richiamata
(Cass. n. 16999 del 2023), rispetto al sorgere della controversia,
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa SC La SS
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