Art. 29.
L'Amministrazione ha facolta' di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 della presente legge a chiunque e' stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.
La licenza puo' essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
L'Amministrazione ha facolta' di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 della presente legge a chiunque e' stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.
La licenza puo' essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.