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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ), Via S. Miceli n. 24/O, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cristiano, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
-Opponente-
CONTRO
, c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via G. Grezar, elettivamente domiciliata in Via Giacontesi n. 12, Paola (CS), presso lo studio dell'avv. Sabrina Palmieri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
NONCHE'
c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Controparte_2 P.IVA_2
di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma (RM), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via G. Matteotti n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 2018 00105908 19 000, notificatagli in data 13.12.2018 deducendo: a) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito;
b) la nullità della notifica in quanto eseguita a mezzo posta;
c) la nullità della cartella per mancanza dell'indicazione del calcolo degli interessi;
d) la nullità della cartella per mancata notifica dell'invito ex art. 10 l. 425/96; e) il mancato rispetto dei termini di decadenza;
f) la nullità della cartella per omissione della firma, anche a stampa, del responsabile del procedimento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio le parti convenute/opposte, le quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, l'opposizione de qua deve necessariamente essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., posto che l'opponente contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla convenuta . Controparte_1
2. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla convenuta Controparte_2
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di c.d. opposizione esecutiva, come quella de qua, l'unico legittimato passivo è l'Incaricato alla riscossione (cfr. Cassazione civile n. 3870/2024).
Ne consegue l'estromissione dal giudizio della convenuta Controparte_2
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3.1. La doglianza inerente all'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito è infondata, in quanto la cartella di pagamento risulta essere stata notificata sulla base di un credito regolarmente iscritto a ruolo (non impugnato) e divenuto esecutivo.
Dalla disamina della cartella risultano essere chiare le ragioni per la sua emanazione e, quanto al compenso di riscossione, c.d. aggio, è determinato in applicazione delle disposizioni normative vigenti.
L'aggio, la cui funzione è quella di remunerare l'agente di riscossione per il servizio prestato, è determinato assumendo, in forza di quanto previsto dall'art. 17 d. lgs. n.
112/1999, quale base di calcolo le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le sanzioni, con la sola esclusione delle spese di notifica.
Per tale ragione, l'assunto è privo di pregio.
3.2. Altrettanto infondata è la doglianza per la quale la cartella impugnata sarebbe nulla poiché notificata direttamente a mezzo posta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (di cui risulta documentazione versata in atti).
Tra l'altro, deve in questa sede evidenziarsi che, secondo il c.d. principio del raggiungimento dello scopo, ogni eventuale vizio inerente alla notifica della cartella è stato sanato dalla proposizione della tempestiva opposizione, in quanto è evidente che la notifica medesima, anche se eventualmente viziata, abbia comunque raggiunto lo scopo al quale l'atto notificato era destinato.
Di qui l'infondatezza della lagnanza.
3.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Come è noto, nella cartella esattoriale devono essere riportati gli estremi indicativi e la descrizione del ruolo.
Sulla base dell'art. 11, D.P.R. n. 602/1973, nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
Pertanto, gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo direttamente dall'Ente impositore e meramente riportati dall' CP_3
nella cartella di pagamento.
[...]
Inoltre, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, né nei successivi atti, delle modalità di calcolo degli interessi e/o delle sanzioni, tanto più che le stesse sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. Ne consegue il rigetto della lagnanza.
3.4. Priva di fondamento giuridico è la doglianza circa la nullità della cartella per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. 425/96.
La norma de qua riguarda, con carattere di esclusività, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro, quelle sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali.
Dunque, non anche le spese di giustizia, con nel caso de quo.
Ne consegue il rigetto della lagnanza.
3.5 Anche avuto riguardo alla doglianza di mancato rispetto dei termini decadenziali, non può che concludersi con l'inammissibilità della doglianza.
Infatti, dalla disamina dell'atto introduttivo è agevole comprendere come parte attrice abbia impugnato solamente la cartella di pagamento e non anche il ruolo, quale atto presupposto, il quale è divenuto esecutivo.
Ne può assumersi quale impugnativa del ruolo la locuzione “e dell'esecuzione dei ruoli ad essa sottesi e relativi a presunti crediti per recupero multe e ammende” utilizzata da parte attrice (atto di citazione, pag. 2), in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, essa costituisce una mera clausola di stile, dovendo invece l'impugnazione del ruolo essere spiegata in modo concreto e specifico.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della doglianza.
3.6. Infine, parimenti infondata è la doglianza inerente alla nullità della cartella per omessa indicazione, anche a stampa, del nominativo del responsabile del procedimento.
Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, ormai consolidata, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25773; Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872), circostanza che risulta essere evidente nel caso de quo.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto della doglianza.
Le altre questioni restano assorbite.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, fasi studio, introduttiva e decisionale attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 245/2019, pendente tra – opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., nonché in persona del
[...] Controparte_2
l.r.p.t., -opposte- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva con riferimento ad Controparte_2
con conseguente estromissione di questa dal giudizio;
b) per l'effetto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte estromessa che liquida complessivamente in euro 4.217,00 Controparte_2
per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta;
c) nel merito, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata n. 030 2018 00105908 19 000;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'
[...]
, che liquida complessivamente in euro 4.217,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 23.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Lamezia Terme (CZ), Via S. Miceli n. 24/O, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cristiano, che lo rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
-Opponente-
CONTRO
, c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via G. Grezar, elettivamente domiciliata in Via Giacontesi n. 12, Paola (CS), presso lo studio dell'avv. Sabrina Palmieri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
NONCHE'
c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Controparte_2 P.IVA_2
di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma (RM), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla via G. Matteotti n. 74, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 2018 00105908 19 000, notificatagli in data 13.12.2018 deducendo: a) l'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito;
b) la nullità della notifica in quanto eseguita a mezzo posta;
c) la nullità della cartella per mancanza dell'indicazione del calcolo degli interessi;
d) la nullità della cartella per mancata notifica dell'invito ex art. 10 l. 425/96; e) il mancato rispetto dei termini di decadenza;
f) la nullità della cartella per omissione della firma, anche a stampa, del responsabile del procedimento.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio le parti convenute/opposte, le quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, l'opposizione de qua deve necessariamente essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., posto che l'opponente contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla convenuta . Controparte_1
2. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla convenuta Controparte_2
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di c.d. opposizione esecutiva, come quella de qua, l'unico legittimato passivo è l'Incaricato alla riscossione (cfr. Cassazione civile n. 3870/2024).
Ne consegue l'estromissione dal giudizio della convenuta Controparte_2
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3.1. La doglianza inerente all'assenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito è infondata, in quanto la cartella di pagamento risulta essere stata notificata sulla base di un credito regolarmente iscritto a ruolo (non impugnato) e divenuto esecutivo.
Dalla disamina della cartella risultano essere chiare le ragioni per la sua emanazione e, quanto al compenso di riscossione, c.d. aggio, è determinato in applicazione delle disposizioni normative vigenti.
L'aggio, la cui funzione è quella di remunerare l'agente di riscossione per il servizio prestato, è determinato assumendo, in forza di quanto previsto dall'art. 17 d. lgs. n.
112/1999, quale base di calcolo le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le sanzioni, con la sola esclusione delle spese di notifica.
Per tale ragione, l'assunto è privo di pregio.
3.2. Altrettanto infondata è la doglianza per la quale la cartella impugnata sarebbe nulla poiché notificata direttamente a mezzo posta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (di cui risulta documentazione versata in atti).
Tra l'altro, deve in questa sede evidenziarsi che, secondo il c.d. principio del raggiungimento dello scopo, ogni eventuale vizio inerente alla notifica della cartella è stato sanato dalla proposizione della tempestiva opposizione, in quanto è evidente che la notifica medesima, anche se eventualmente viziata, abbia comunque raggiunto lo scopo al quale l'atto notificato era destinato.
Di qui l'infondatezza della lagnanza.
3.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Come è noto, nella cartella esattoriale devono essere riportati gli estremi indicativi e la descrizione del ruolo.
Sulla base dell'art. 11, D.P.R. n. 602/1973, nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
Pertanto, gli interessi richiamati in cartella altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo direttamente dall'Ente impositore e meramente riportati dall' CP_3
nella cartella di pagamento.
[...]
Inoltre, alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, né nei successivi atti, delle modalità di calcolo degli interessi e/o delle sanzioni, tanto più che le stesse sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. Ne consegue il rigetto della lagnanza.
3.4. Priva di fondamento giuridico è la doglianza circa la nullità della cartella per mancata notifica dell'invito ex art. 10 L. 425/96.
La norma de qua riguarda, con carattere di esclusività, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro, quelle sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali.
Dunque, non anche le spese di giustizia, con nel caso de quo.
Ne consegue il rigetto della lagnanza.
3.5 Anche avuto riguardo alla doglianza di mancato rispetto dei termini decadenziali, non può che concludersi con l'inammissibilità della doglianza.
Infatti, dalla disamina dell'atto introduttivo è agevole comprendere come parte attrice abbia impugnato solamente la cartella di pagamento e non anche il ruolo, quale atto presupposto, il quale è divenuto esecutivo.
Ne può assumersi quale impugnativa del ruolo la locuzione “e dell'esecuzione dei ruoli ad essa sottesi e relativi a presunti crediti per recupero multe e ammende” utilizzata da parte attrice (atto di citazione, pag. 2), in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, essa costituisce una mera clausola di stile, dovendo invece l'impugnazione del ruolo essere spiegata in modo concreto e specifico.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della doglianza.
3.6. Infine, parimenti infondata è la doglianza inerente alla nullità della cartella per omessa indicazione, anche a stampa, del nominativo del responsabile del procedimento.
Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, ormai consolidata, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25773; Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872), circostanza che risulta essere evidente nel caso de quo.
Ne consegue, in definitiva, il rigetto della doglianza.
Le altre questioni restano assorbite.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, fasi studio, introduttiva e decisionale attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 245/2019, pendente tra – opponente- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., nonché in persona del
[...] Controparte_2
l.r.p.t., -opposte- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva con riferimento ad Controparte_2
con conseguente estromissione di questa dal giudizio;
b) per l'effetto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte estromessa che liquida complessivamente in euro 4.217,00 Controparte_2
per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta;
c) nel merito, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata n. 030 2018 00105908 19 000;
d) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'
[...]
, che liquida complessivamente in euro 4.217,00, oltre rimborso Controparte_1
forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 23.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone