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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente tra
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), n.q. di eredi accettanti con beneficio d'inventario del de cuius
[...] C.F._4
, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Franco Persona_1
Bracciale e dall'Avv. Cosimo Bisbiglia presso il cui studio e indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati -Opponenti nonché
, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 [...]
(CF: ), erede con beneficio d'inventario del de cuius Persona_2 C.F._5
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Gabriele presso il cui studio e Persona_1
indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Altro Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. Andrea Iannarilli presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato - Opposta nonché
1 (c.f ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Picone Carime presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata come da mandato in atti - Terza intervenuta ex art. 111 cpc
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 giugno 2024 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/4/2015, proponeva opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo n. 1153/2014, emesso da questo Tribunale di Cassino il 19/11/2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 46.760,39, oltre interessi e spese su ricorso di . CP_2
Chiedeva l'opponente, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine perentorio per la sua notificazione, ex art. 644 cpc e per difetto di prova scritta in violazione degli artt. 633 n.1 cpc e 50 TUB nonché la sua revoca nel merito.
Incardinata la procedura, si costituiva chiedendo il rigetto integrale della opposizione CP_2
perché asseritamente infondata sia in fatto che in diritto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. il precedente G.I. Dott. Per_3 nominava C.T.U. il dott. al fine di accertare l'esatto importo delle partite di dare/avere Persona_4
tra le parti il cui elaborato finale, depositato in data 6 aprile 2017, veniva integrato con note di chiarimento depositate il 6 febbraio 2018.
Successivamente alla interruzione per decesso dell'originario opponente di , il Per_1 Per_1
procedimento, riassunto con atto del 13 settembre 2018 dagli eredi accettanti con beneficio di inventario dell'originario opponente, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2019 per la prosecuzione del giudizio.
Per tale udienza si costituiva, con atto di intervento ex art. 111 cpc, la quale Controparte_4
titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto a seguito di operazione di cartolarizzazione e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 Persona_2
coerede dell'originario opponente . Persona_1
La causa veniva quindi assegnata alla scrivente che provvedeva sulla regolarizzazione degli atti di autorizzazione alla costituzione in giudizio del minore e sulla richiesta di provvisoria esecutività del
2 decreto ingiuntivo opposto, che veniva respinta come pure quella concernente i provvedimenti ex art. 186 ter e quater c.p.c. Valutata la natura della causa e la qualità delle parti nonché la intervenuta cartolarizzazione del credito, che, come noto, agevola la definizione stante i prezzi di acquisto dei crediti cartolarizzati notoriamente ben al di sotto del loro valore nominale , veniva disposta mediazione d'ufficio con ordinanza del 23 luglio 2021 e rinvio alla successiva udienza del 27 gennaio
2022. Seguivano altri rinvii avendo dovuto chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare CP_1
per partecipare alla mediazione quale titolare della responsabilità genitoriale del minore oltre che per un problema tecnico occorso presso la sede dell'Organismo di ADR adito.
Alla successiva udienza del 19 ottobre 2023, fissata per la verifica della mediazione d'ufficio, valutato il verbale negativo prodotto dalla terza intervenuta – da cui si evince che le parti opponenti avevano formulato proposta transattiva di pagamento rateale per € 16.000,00 e spese di lite compensate, pur senza riconoscimento alcuno – l'avv. Bisbiglia, per conto degli opponenti sollevava, tra l'altro, eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non aver la terza intervenuta, nemmeno entrata in mediazione, invitato a partecipare alla mediazione CP_2
Alla udienza del 7 giugno 2024 gli opponenti e la parte intervenuta ex art. 111 cpc, assente dunque precisavano le rispettive conclusioni come riportate nel verbale di udienza in atti qui da CP_2
intendersi integralmente richiamato e trascritto. Come richiesto, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche, ex art. 190 cpc all'esito della cui scadenza, in data 3 ottobre 2024, il fascicolo veniva rimesso alla scrivente per la decisione.
Secondo questo Giudice la domanda di cui al monitorio va preliminarmente dichiarata improcedibile: appare fondata l'eccezione tempestivamente formulata dagli opponenti in ordine al mancato valido esperimento della mediazione d'ufficio.
Leggendo le difese di cui alla comparsa conclusionale in atti si evince che la terza intervenuta, , CP_4
sembra confondere la mediazione iniziale, che nel caso di specie è stata disposta ed esperita trattandosi di mediazione obbligatoria per materia, con la mediazione delegata o d'ufficio, disposta successivamente, come sopra rilevato nel ripercorrere l'excursus processuale.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente (previsione successivamente trasfusa nell'art. 5 quater del medesimo decreto), può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. Tale
3 valutazione discrezionale è indubbiamente stata effettuata, nel caso di specie, con il menzionato provvedimento reso all'esito della costituzione degli eredi e della terza intervenuta, circostanza che le parti non hanno invero nemmeno messo in discussione.
L'osservazione che si rinviene nella comparsa conclusionale della terza intervenuta che nega che la società opposta dovesse essere invitata in mediazione essendosi spogliata del credito Controparte_2
per averlo ceduto non ha pregio. L'art. 111 1° comma, cpc prevede che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” mentre il terzo comma della medesima norma dispone che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso “. Non è revocabile in dubbio che la cessione di credito operata a seguito di cartolarizzazione attui un trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare e che tale subentro non faccia venir meno la qualità di parte del processo in capo al cedente fintanto che non ne venga disposta la estromissione, con il consenso di tutte le parti. Nel caso di specie la estromissione di non è mai stata nemmeno chiesta e, CP_2
pertanto, essa è parte del processo. Per cui è di conseguenza vero che senza di essa nessuna conciliazione si sarebbe mai potuta concludere salvo a non voler illegittimamente ritenere che una parte possa essere estromessa dal processo senza la emanazione del provvedimento del Giudice cui viene attribuito tale potere discrezionale che implica, secondo il proprio prudente apprezzamento da esercitarsi previo necessario consenso delle parti, la valutazione degli interessi, di stampo pubblicistico, al persistente coinvolgimento della parte cedente nel giudizio. Si tratta di un esito niente affatto scontato se si considera che (come peraltro ammesso dalla nei propri atti, sebbene al CP_4
fine di escludere la propria responsabilità per domande aventi titolo nel contratto e non anche nella mera titolarità del credito) cessione del credito e cessione del contratto sono figure del tutto distinte.
Ciò chiarito, giova affrontarsi il problema della individuazione della parte processuale onerata di esperire la mediazione delegata nella opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione, oggetto di un risalente acceso contrasto giurisprudenziale circa l'onere di attivazione della mediazione obbligatoria, è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 8.09.2020 che ha posto l'onere in esame a carico della parte opposta con conseguente declaratoria di improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo. Tale scelta, come evidenziato nella sopra menzionata sentenza ai cui principi si intende dare seguito, si fonda sull'esame logico\giuridico di alcune norme del più volte citato decreto legislativo n. 28\2010 nella versione pro-
4 tempore vigente. E' stato osservato dal Supremo consesso che la revoca conseguente alla improcedibilità per mancata attivazione della mediazione ad opera della parte opposta, determina un effetto provvisorio, che non impedisce alla parte creditrice di riproporre la domanda mentre nel caso in cui l'onere fosse stato posto a carico della parte opponente, formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta rispetto alla domanda ex art. 633 cpc, si determinerebbe l'effetto, reputato giustamente inaccettabile, di rendere definitivo il decreto ingiuntivo, compromettendo irrimediabilmente il diritto della parte presunta debitrice. Tale principio, espressamente affermato dalle Sezioni unite per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. 28\2010 non può non trovare applicazione anche per le ipotesi, come quella in esame, di mediazione delegata dal giudice, ove il mancato esperimento è identicamente sanzionato con l'improcedibilità della domanda come pure di recente acclarato anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. (Cass. 38271\2021).
Giova altresì precisare che nessuna norma impedisce che anche la parte non onerata per legge, come nel caso del terzo intervenuto, si attivi ma anche in tal caso l'attivazione della procedura, per poter superare il vaglio di procedibilità, deve avvenire legittimamente, cioè coinvolgendo tutte le parti del giudizio, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Va pertanto dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non è irrilevante la circostanza che la citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sia intervenuta prima dell'invio delle parti a mediazione disposta d'ufficio. Pertanto, in forza del c.d. principio di causazione le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte opposta, che sebbene formalmente convenuta è da intendersi quale parte attrice in senso sostanziale in solido con la parte intervenuta, ex art. 111 cpc, che ha impedito l'avveramento della condizione di procedibilità, pur avendo essa assunto l'iniziativa di instaurare la mediazione al posto della opposta, come in precedenza rilevato. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti minimi delle fasi svolte, con la ulteriore riduzione prevista per la sentenza in rito e, in ogni caso, tenendo conto dei precedenti contrasti giurisprudenziali risolti dalle Sezioni Unite nel 2020. Le spese della consulenza tecnica, disposta su richiesta dell'opponente, vengono integralmente compensate tra le parti, essendo ciò possibile secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 16074\2023), trattandosi non di mezzo di prova in senso stretto e tenuto conto che di tale accertamento tecnico si potranno giovare,
5 in futuro, tutte le parti coinvolte nella vicenda anche al fine di tentare previamente la conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1369 2015 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o preclusa - così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande di cui al monitorio e, per l'effetto
• Revoca il decreto ingiuntivo in atti;
• Condanna la parte opposta in solido con la parte intervenuta, ex art 111 cpc, alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido, che liquida in € 1904,50 per totale compensi, oltre al rimborso delle spese vive per € 286,00, ed al 15 per cento per spese generali forfettarie sul totale dei compensi, nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di CTU.
• Si eseguano le formalità di legge, ivi incluso l'aggiornamento dei dati relativi alle parti di cui al fascicolo telematico.
Così deciso in Cassino,27\12\2024.
Il Giudice
Daniela Trotta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente tra
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), n.q. di eredi accettanti con beneficio d'inventario del de cuius
[...] C.F._4
, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Franco Persona_1
Bracciale e dall'Avv. Cosimo Bisbiglia presso il cui studio e indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati -Opponenti nonché
, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 [...]
(CF: ), erede con beneficio d'inventario del de cuius Persona_2 C.F._5
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Di Gabriele presso il cui studio e Persona_1
indirizzo telematico è elettivamente domiciliata come da mandato in atti
Altro Opponente
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, dall' Avv. Andrea Iannarilli presso il cui studio e indiritto telematico in atti è elettivamente domiciliata giusta mandato - Opposta nonché
1 (c.f ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Picone Carime presso il cui studio e indirizzo telematico
è elettivamente domiciliata come da mandato in atti - Terza intervenuta ex art. 111 cpc
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 giugno 2024 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/4/2015, proponeva opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo n. 1153/2014, emesso da questo Tribunale di Cassino il 19/11/2014 con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 46.760,39, oltre interessi e spese su ricorso di . CP_2
Chiedeva l'opponente, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine perentorio per la sua notificazione, ex art. 644 cpc e per difetto di prova scritta in violazione degli artt. 633 n.1 cpc e 50 TUB nonché la sua revoca nel merito.
Incardinata la procedura, si costituiva chiedendo il rigetto integrale della opposizione CP_2
perché asseritamente infondata sia in fatto che in diritto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. il precedente G.I. Dott. Per_3 nominava C.T.U. il dott. al fine di accertare l'esatto importo delle partite di dare/avere Persona_4
tra le parti il cui elaborato finale, depositato in data 6 aprile 2017, veniva integrato con note di chiarimento depositate il 6 febbraio 2018.
Successivamente alla interruzione per decesso dell'originario opponente di , il Per_1 Per_1
procedimento, riassunto con atto del 13 settembre 2018 dagli eredi accettanti con beneficio di inventario dell'originario opponente, perveniva all'udienza del 4 febbraio 2019 per la prosecuzione del giudizio.
Per tale udienza si costituiva, con atto di intervento ex art. 111 cpc, la quale Controparte_4
titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto a seguito di operazione di cartolarizzazione e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 Persona_2
coerede dell'originario opponente . Persona_1
La causa veniva quindi assegnata alla scrivente che provvedeva sulla regolarizzazione degli atti di autorizzazione alla costituzione in giudizio del minore e sulla richiesta di provvisoria esecutività del
2 decreto ingiuntivo opposto, che veniva respinta come pure quella concernente i provvedimenti ex art. 186 ter e quater c.p.c. Valutata la natura della causa e la qualità delle parti nonché la intervenuta cartolarizzazione del credito, che, come noto, agevola la definizione stante i prezzi di acquisto dei crediti cartolarizzati notoriamente ben al di sotto del loro valore nominale , veniva disposta mediazione d'ufficio con ordinanza del 23 luglio 2021 e rinvio alla successiva udienza del 27 gennaio
2022. Seguivano altri rinvii avendo dovuto chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare CP_1
per partecipare alla mediazione quale titolare della responsabilità genitoriale del minore oltre che per un problema tecnico occorso presso la sede dell'Organismo di ADR adito.
Alla successiva udienza del 19 ottobre 2023, fissata per la verifica della mediazione d'ufficio, valutato il verbale negativo prodotto dalla terza intervenuta – da cui si evince che le parti opponenti avevano formulato proposta transattiva di pagamento rateale per € 16.000,00 e spese di lite compensate, pur senza riconoscimento alcuno – l'avv. Bisbiglia, per conto degli opponenti sollevava, tra l'altro, eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non aver la terza intervenuta, nemmeno entrata in mediazione, invitato a partecipare alla mediazione CP_2
Alla udienza del 7 giugno 2024 gli opponenti e la parte intervenuta ex art. 111 cpc, assente dunque precisavano le rispettive conclusioni come riportate nel verbale di udienza in atti qui da CP_2
intendersi integralmente richiamato e trascritto. Come richiesto, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche, ex art. 190 cpc all'esito della cui scadenza, in data 3 ottobre 2024, il fascicolo veniva rimesso alla scrivente per la decisione.
Secondo questo Giudice la domanda di cui al monitorio va preliminarmente dichiarata improcedibile: appare fondata l'eccezione tempestivamente formulata dagli opponenti in ordine al mancato valido esperimento della mediazione d'ufficio.
Leggendo le difese di cui alla comparsa conclusionale in atti si evince che la terza intervenuta, , CP_4
sembra confondere la mediazione iniziale, che nel caso di specie è stata disposta ed esperita trattandosi di mediazione obbligatoria per materia, con la mediazione delegata o d'ufficio, disposta successivamente, come sopra rilevato nel ripercorrere l'excursus processuale.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente (previsione successivamente trasfusa nell'art. 5 quater del medesimo decreto), può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. Tale
3 valutazione discrezionale è indubbiamente stata effettuata, nel caso di specie, con il menzionato provvedimento reso all'esito della costituzione degli eredi e della terza intervenuta, circostanza che le parti non hanno invero nemmeno messo in discussione.
L'osservazione che si rinviene nella comparsa conclusionale della terza intervenuta che nega che la società opposta dovesse essere invitata in mediazione essendosi spogliata del credito Controparte_2
per averlo ceduto non ha pregio. L'art. 111 1° comma, cpc prevede che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” mentre il terzo comma della medesima norma dispone che “In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso “. Non è revocabile in dubbio che la cessione di credito operata a seguito di cartolarizzazione attui un trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare e che tale subentro non faccia venir meno la qualità di parte del processo in capo al cedente fintanto che non ne venga disposta la estromissione, con il consenso di tutte le parti. Nel caso di specie la estromissione di non è mai stata nemmeno chiesta e, CP_2
pertanto, essa è parte del processo. Per cui è di conseguenza vero che senza di essa nessuna conciliazione si sarebbe mai potuta concludere salvo a non voler illegittimamente ritenere che una parte possa essere estromessa dal processo senza la emanazione del provvedimento del Giudice cui viene attribuito tale potere discrezionale che implica, secondo il proprio prudente apprezzamento da esercitarsi previo necessario consenso delle parti, la valutazione degli interessi, di stampo pubblicistico, al persistente coinvolgimento della parte cedente nel giudizio. Si tratta di un esito niente affatto scontato se si considera che (come peraltro ammesso dalla nei propri atti, sebbene al CP_4
fine di escludere la propria responsabilità per domande aventi titolo nel contratto e non anche nella mera titolarità del credito) cessione del credito e cessione del contratto sono figure del tutto distinte.
Ciò chiarito, giova affrontarsi il problema della individuazione della parte processuale onerata di esperire la mediazione delegata nella opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione, oggetto di un risalente acceso contrasto giurisprudenziale circa l'onere di attivazione della mediazione obbligatoria, è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 8.09.2020 che ha posto l'onere in esame a carico della parte opposta con conseguente declaratoria di improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo. Tale scelta, come evidenziato nella sopra menzionata sentenza ai cui principi si intende dare seguito, si fonda sull'esame logico\giuridico di alcune norme del più volte citato decreto legislativo n. 28\2010 nella versione pro-
4 tempore vigente. E' stato osservato dal Supremo consesso che la revoca conseguente alla improcedibilità per mancata attivazione della mediazione ad opera della parte opposta, determina un effetto provvisorio, che non impedisce alla parte creditrice di riproporre la domanda mentre nel caso in cui l'onere fosse stato posto a carico della parte opponente, formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta rispetto alla domanda ex art. 633 cpc, si determinerebbe l'effetto, reputato giustamente inaccettabile, di rendere definitivo il decreto ingiuntivo, compromettendo irrimediabilmente il diritto della parte presunta debitrice. Tale principio, espressamente affermato dalle Sezioni unite per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. 28\2010 non può non trovare applicazione anche per le ipotesi, come quella in esame, di mediazione delegata dal giudice, ove il mancato esperimento è identicamente sanzionato con l'improcedibilità della domanda come pure di recente acclarato anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. (Cass. 38271\2021).
Giova altresì precisare che nessuna norma impedisce che anche la parte non onerata per legge, come nel caso del terzo intervenuto, si attivi ma anche in tal caso l'attivazione della procedura, per poter superare il vaglio di procedibilità, deve avvenire legittimamente, cioè coinvolgendo tutte le parti del giudizio, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Va pertanto dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non è irrilevante la circostanza che la citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sia intervenuta prima dell'invio delle parti a mediazione disposta d'ufficio. Pertanto, in forza del c.d. principio di causazione le spese del presente giudizio vengono poste a carico della parte opposta, che sebbene formalmente convenuta è da intendersi quale parte attrice in senso sostanziale in solido con la parte intervenuta, ex art. 111 cpc, che ha impedito l'avveramento della condizione di procedibilità, pur avendo essa assunto l'iniziativa di instaurare la mediazione al posto della opposta, come in precedenza rilevato. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti minimi delle fasi svolte, con la ulteriore riduzione prevista per la sentenza in rito e, in ogni caso, tenendo conto dei precedenti contrasti giurisprudenziali risolti dalle Sezioni Unite nel 2020. Le spese della consulenza tecnica, disposta su richiesta dell'opponente, vengono integralmente compensate tra le parti, essendo ciò possibile secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 16074\2023), trattandosi non di mezzo di prova in senso stretto e tenuto conto che di tale accertamento tecnico si potranno giovare,
5 in futuro, tutte le parti coinvolte nella vicenda anche al fine di tentare previamente la conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1369 2015 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o preclusa - così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande di cui al monitorio e, per l'effetto
• Revoca il decreto ingiuntivo in atti;
• Condanna la parte opposta in solido con la parte intervenuta, ex art 111 cpc, alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido, che liquida in € 1904,50 per totale compensi, oltre al rimborso delle spese vive per € 286,00, ed al 15 per cento per spese generali forfettarie sul totale dei compensi, nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di CTU.
• Si eseguano le formalità di legge, ivi incluso l'aggiornamento dei dati relativi alle parti di cui al fascicolo telematico.
Così deciso in Cassino,27\12\2024.
Il Giudice
Daniela Trotta
6