Articolo 4 della Legge 3 aprile 1989, n. 123
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 aprile 1989
Art. 4. 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da:
a) il presidente dell'Istituto;
b) il sindaco di Parma o un suo delegato;
c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;
d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;
e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;
f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
i) il rettore dell'Universita' di Parma;
l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;
m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;
n) il presidente del Conservatorio di musica di Parma.
2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.
3. E' responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformita', per la parte scientifica, al programma presentato del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.
4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.
5. Il consiglio delibera su:
a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;
b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;
d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
e) i limiti di spesa entro i quali il presidente puo' procedere con propria ordinanza;
f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformita' alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni.
6. Il consiglio e' convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.
Nota all' art. 4:
La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
Entrata in vigore il 26 aprile 1989