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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 26693/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAIORANO VERONICA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio in VIA ITALIA 28 20900 MONZA presso avv. MAIORANO VERONICA;
ATTRICE\OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ONEGLIA Controparte_1 C.F._2
MASSIMO, con elezione di domicilio in PIAZZA BERTARELLI, 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ONEGLIA MASSIMO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12\07\2024, la sig.ra proponeva opposizione, chiedendone la Parte_1
declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo N. 6268\2024, che le ingiungeva di pagare, in favore della ditta , la somma di 15.486,97 iva compresa, quale sorte capitale, oltre ad € CP_1 Controparte_1
995,50 più accessori, per spese e competenze di causa (doc. 1). Deduceva che la fattura elettronica n.7/2024, di pagina 1 di 12 euro 15.486,97, emessa a titolo di saldo per forniture e lavori asseritamente compiuti dal sig. presso la CP_1
sua abitazione, sita in Milano via Principe Eugenio n.22 (doc. 2), posta a fondamento dell'azione monitoria, fu fatta oggetto di specifica ed immediata contestazione da parte sua già in data 1\03\2024 (cfr. doc.3), atteso che le opere medio tempore eseguite non risultavano fatte a regola d'arte (doc. 4). Ciò aveva comportato, a luglio del 2023, su suo impulso, la risoluzione del contratto intercorso con la ditta , con CP_1
contestuale pagamento di quanto dovuto all'ES a titolo di corrispettivo per le opere effettivamente realizzate e per i materiali acquistati. Evidenziava quindi, che sin dall'agosto 2023, nulla era più dovuto al sig. di conseguenza l'azione monitoria da lui promossa è temeraria. L'opponente precisava che le CP_1
contestazioni mosse all'ES ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 cod. civ., sono CP_1
fondate su prova scritta e di pronta soluzione, atteso che risultano cristallizzate anche nella perizia di parte prodotta, a firma dell'arch. (cfr. doc. 5), ove sono elencate le evidenti carenze, i vizi e difetti Per_1
nelle lavorazioni eseguite (anche solo parzialmente) dalla odierna opposta presso la sua abitazione, nonché la descrizione dello stato dei luoghi al momento della riconsegna del cantiere alla proprietà. Evidenziava, ancora,
che l'ES, a fronte di esplicita richiesta in tal senso, ometteva di fornire, alla committenza, il contratto, e\o un preventivo tecnico dettagliato, nonchè le certificazioni di conformità necessarie ad attestare la correttezza delle opere dal medesimo eseguite nonché dei beni forniti all'interno dell'abitazione della signora Pt_1
costringendo, perciò, quest'ultima, a risolvere ogni rapporto con il sig. saldando quanto dovuto per le CP_1
lavorazioni sino ad allora eseguite. Produceva la documentazione sub all. 10, 11, 12 e 13, a supporto degli avvenuti pagamenti, per l'ammontare complessivo di euro 27.333,56; detta ultima circostanza risulta confermata anche dall'odierno opposto, in sede di propria costituzione;
a ciò consegue che l'asserito credito azionato non risulta essere né certo, né liquido, né esigibile. L'opponente precisava ancora che la fattura n.7 del 26/02/2024,
non era stata emessa sulla base di un “preventivo” prodotto sub doc.1 (fascicolo monitorio), bensì su assunti documenti successivi, mai prodotti;
eccepiva inoltre che detta fattura contiene delle correzioni\cancellazioni,
ed un erroneo importo, che la rendono inservibile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo che pertanto dovrà, necessariamente, essere revocato.
pagina 2 di 12 La sig.ra precisava ancora, che per ottenere la realizzazione delle opere commissionate al sig. e da Pt_1 CP_1
questo mai realizzate, dovette rivolgersi ad altra ES, che subentrava all'interno del cantiere (Cfr. doc.14),
epperò, le opere realizzate dalla nuova impresa furono, illegittimamente, fatto oggetto di fattura da parte del sig.
(n. 7\2024). Evidenziava ancora che, in questa sede, grava sull'opposta, l'onere di dimostrare CP_1
che l'importo oggetto di fatturazione, per complessivi euro 27.333,56 (e di cui alle fatture n. 3-11-26/2023 cfr sub doc. 10, 11 e 12), non solo fosse stato preventivato ed accettato dalla signora ma altresì, che attenga Pt_1
alle opere effettivamente eseguite dal sig. e che queste siano diverse da quelle elencate nella fattura CP_1
azionata in via monitoria.
Precisava ancora che, il presunto preventivo (cfr doc.1 fasc. monitorio), porta un complessivo importo di euro
38.072,00, mentre la somma algebrica di tutte le fatture emesse dal sig. (quelle già saldate e l'ultima CP_1
oggetto di monitorio), ammonta a complessivi euro 42.769,56, è evidente la differenza tra quanto asseritamene preventivato e quanto preteso in pagamento in via monitoria;
tanto più che è la medesima parte opposta, che dichiara, in sede di ricorso monitorio, (pag. 2): “i lavori non furono ultimati, in quanto le parti procedettero con
la risoluzione consensuale del rapporto”. È evidente, quindi, che il sig. ha chiesto in giudizio somme CP_1
non dovute, per lavorazioni e forniture già interamente saldate dalla signora A supporto del predetto Pt_1
assunto interviene anche l'indicazione contenuta nella causale delle fatture emesse dalla ove si legge: CP_1
1° acconto per lavori di ristrutturazione e fornitura serramenti (sub doc.10);
2° acconto per lavori di ristrutturazione e fornitura serramenti (sub doc.11) ;
3 saldo forniture–Opere edili per manutenzione straordinaria (sub doc.12).
Considerato quindi che la sig.ra ha provveduto a saldare tutte le opere realizzate dall'ES UN, e che, Pt_1
dal contenuto della relazione tecnica peritale in atti (cfr sub doc.5), si evince, chiaramente, che le lavorazioni realizzate da detta ES risultano in spregio alla regola dell'arte, tanto da aver generato, alla signora evidenti danni che hanno richiesto l'intervento di altra impresa, il decreto ingiuntivo opposto non potrà Pt_1
che essere dichiarato illegittimo e\o revocato. Ed invero la relazione tecnica prodotta, riporta lo stato di fatto del cantiere al momento dell'avvenuta risoluzione dei rapporti inter partes, e dalla stessa emerge che il sig. in CP_1
pagina 3 di 12 sede monitoria, ha chiesto il pagamento di opere e lavorazioni mai eseguite, ovvero eseguite in maniera erronea e non confacente alla regola d'arte, che, di fatto sono state realizzate\completate da altra ES.
Evidenziava ancora, che la fattura azionata nel monitorio porta la data del 26/02/2024, mentre l'opponente aveva conferito l'incarico alla nuova impresa sin dall' 8/09/2023 per le lavorazioni non ultimate dal ciò, CP_1
già di per sé, costituisce riprova della mala fede di quest'ultimo. La prodotta CTP faceva emergere anche i mancati interventi sull'impianto idrico, laddove, nella stessa si legge che: “In cucina l'impianto idrico non è
stato rifatto. In bagno non è possibile determinare con certezza quali impianti siano stati rifatti e quali
no. Presumibilmente per la doccia e la lavatrice sono state fatte delle derivazioni dall'impianto esistente,
per il wc la cassetta di scarico non è stata sostituita. I sanitari e le rubinetterie non sono stati installati”. E'
evidente quindi che anche le somme chieste per tali lavorazioni non sono dovute all'odierna opposta.
Nell'evidenziare infine, la sig.ra che ella aveva tempestivamente eccepito l'inadempimento della ditta di Pt_1
, per le inesatte, incomplete ed erronee lavorazioni eseguite e forniture consegnate all'odierna CP_1
esponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 cod. civ. (cfr sub doc.4), e che, in questa sede, le fatture azionate con il monitorio, non possono assurgere a prova del contratto, ma al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata;
ed ancora che aveva subito, a causa del comportamento dell'ES concretizzatosi nel mancato esatto adempimento alle obbligazioni CP_1
contrattuali assunte, dei danni risarcibili, per i quali spiegava opportuna domanda riconvenzionale, nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
• In via principale, nel merito, dato atto che la signora ha versato a titolo di corrispettivo tutto Parte_1
quanto dovuto a favore della ditta a mente delle opere effettivamente da quest'ultimo Controparte_1
eseguite presso la propria abitazione e, dall'altro, ha tempestivamente contestato i vizi e difetti delle pagina 4 di 12 lavorazioni che non rispettavano la regola dell'arte e la non conformità dei beni consegnati, il tutto anche tramite apposita perizia tecnica in atti, revocare o comunque annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.6268/2024 del Tribunale di Milano qui opposto e dichiarare comunque infondata sia in fatto che in diritto, ogni pretesa creditoria di cui al ricorso di ingiunzione, ovvero in esito alla presente opposizione, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• in subordine revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n.6268/2024 qui opposto e dichiarare comunque infondata sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria di cui al ricorso di ingiunzione, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• in via riconvenzionale: preso atto dei danni subiti dalla signora per le lavorazioni eseguite dalla Pt_1
ditta UN non rispondenti alla regola dell'arte e dei vizi accertati e riscontrati nel cantiere, come denunciati ed accertati in corso di causa;
dei ritardi nell'esecuzione delle opere;
interventi per risoluzione vizi e difetti delle opere eseguite dal condannare l'opposta al pagamento della somma di € 660,00 per l'intervento CP_1
riparativo delle tapparelle, oltre ad un ulteriore importo – prudenzialmente quantificato in euro 7.500,00,
ovvero quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa secondo il proprio apprezzamento per il combinato disposto dell'art.1226 e 1223 cod. civ., per il ritardo nell'esecuzione delle opere e per le difformità riscontrate nelle lavorazioni eseguite e non rispondenti alla regola dell'arte già
interamente saldate, oltre interessi legali ex art.1284, IV comma cod. civ. fino alla data dell'effettivo soddisfo,
con eventuale compensazione delle somme che risulteranno eventualmente dovute;
• In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge nonché tassa di registro sull'emananda sentenza da prenotarsi a debito di parte opposta, oltre alla refusione dei compensi professionali relativi al procedimento di negoziazione obbligatoria prodromica al presente giudizio.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto\opposto che, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente perché infondato in fatto ed in diritto, atteso che, contrariamente a quanto assume la IG.ra Pt_1
le parti concordarono un capitolato con relativi prezzi (all. sub doc. 1 fasc. mon.). Tale capitolato è firmato dalla
IG.ra e non è mai stata contestata la sottoscrizione ivi apposta;
è evidente quindi che l'assunto avverso, Pt_1
pagina 5 di 12 afferente all'inesistenza di un accordo tra le parti sui lavori da eseguire e sul relativo corrispettivo, è infondata.
Precisava l'opposta che le parti, non concordarono alcun termine per la fine lavori;
ed invero, solo con pec del
26/6/2023, quando i lavori erano praticamente terminati la IG.ra per il tramite del proprio Pt_1
procuratore, si determinava a procedere con la risoluzione del contratto di appalto con il IG. CP_1
comunicando che, fin dallo stesso 26/6/2023, il IG. non era più autorizzato ad accedere CP_1
all'appartamento della IG.ra (cfr. doc 7 opponente). Con pec del 4/7/2023 (doc. 8), il sig. a Pt_1 CP_1
mezzo del proprio procuratore, riscontrava la missiva di controparte, contestandola punto per punto ed evidenziando che - “il capitolato dei lavori, con il relativo preventivo, era stato condiviso per iscritto
con la IG.ra ed era stato da essa accettato e firmato;
- nessun termine poi, tantomeno “essenziale” era Pt_1
stato pattuito per la fine lavori;
a mero livello indicativo il IG. aveva ipotizzato la fine lavori tra la fine CP_1
di giugno e la metà di luglio 2023; - era stata la IG.ra ad intimare la sospensione dei lavori per il Pt_1
26/6/2023; - la direzione lavori NON era seguita dal IG. , che era il mero esecutore dei lavori sulla base CP_1
delle indicazioni fornire dalla IG.ra ; - il IG. ignorava (anche se dubitava) che per le opere Pt_1 CP_1
ad esso commissionate fosse necessaria una CILA;
in ogni caso era onere della IG.ra , se Pt_1
necessario, provvedere a detta CILA;
- il IG. precisava, peraltro, di non aver realizzato alcun CP_1
“impianto gas” e che quindi non doveva emettere alcuna certificazione al riguardo e che, per quanto di propria
conoscenza egli non doveva emettere alcuna certificazione in merito ai serramenti ed alla porta blindata;
- il
IG. si rendeva tuttavia disponibile alla risoluzione consensuale del rapporto all'ovvia condizione che CP_1
la IG.ra provvedesse al saldo dei lavori eseguiti (cfr. doc 8).” Precisava, il IG. di aver Pt_1 CP_1
ricevuto i tre acconti sopra menzionati, per complessivi € 24.848,69, oltre IVA (ovvero € 27.333,56, IVA
inclusa) e che detto importo è stato interamente considerato e detratto al fine dell'emissione della fattura azionata in sede monitoria ( n. 7/2024). Ad ogni modo, visto che la IG.ra aveva comunicato al IG. Pt_1
che dal 26/6/2023 non era più autorizzato ad accedere all'appartamento e che la stessa intendeva risolvere CP_1
il rapporto, il IG. si premurò di redigere, a fine luglio 2023, un capitolato a consuntivo con relativi CP_1
corrispettivi, (doc. 9), pari all'importo di € 38.993,75, oltre IVA (cfr. doc. 9), con delle minime differenze rispetto al capitolato inziale (cfr. doc. 1); per cui, deducendo i due pagamenti in acconto eseguiti dalla pagina 6 di 12 IG.ra per complessivi € 18.000,00 oltre IVA, si arrivava, a fine luglio 2023, ad un residuo credito, in Pt_1
favore del IG. di € 20.933,75, oltre IVA, (di cui € 6.848,69, oltre IVA, per i materiali, somma che a tale CP_1
data la IG.ra non aveva ancora corrisposto con il proprio terzo ed ultimo pagamento, relativo ai soli Pt_1
materiali, cfr. doc. 4). Deducendo dalla somma di cui sopra (€ 20.993,75) il terzo pagamento della IG.ra effettuato ad agosto 2023, di € 6.848,69, oltre IVA, relativo ai materiali, il residuo credito Pt_1
spettante al IG. è pari ad € 14.145,06, oltre IVA, che è la somma azionata in sede monitoria. Precisava, CP_1
in ogni caso, che a fronte di detto consuntivo (cfr. doc. 9), il procuratore di controparte inviò, in data 2/8/2023
le contestazioni ex art. 1667 cc, che, però, non contengono alcuna “denuncia di vizio”, bensì solo riferimenti a voci non eseguite o che non dovevano essere pagate (cfr. doc. 4 opponente), quantificate nel valore complessivo di € 4.015,00 rispetto al proprio maggior debito riportato nel capitolato a consuntivo pari a complessivi €
38.993,75 oltre IVA (cfr. doc. 9). Orbene, anche a voler considerare che le osservazioni di controparte fossero corrette, lo stesso procuratore della IG.ra quantificava il valore delle pretese opere non eseguite in € Pt_1
4.015,00, e tale somma dovrebbe essere decurtata dal complessivo importo richiesto a saldo (doc. 9), per cui,
secondo la stessa IG.ra il residuo credito del IG. è pari ad € 10.130,06, oltre IVA, che, benchè Pt_1 CP_1
dalla stessa riconosciuto, ad oggi, non è mai stato pagato.
Precisava l'opposto, che solo per meri fini transattivi, decise di emettere la propria fattura a saldo, n. 7/2024,
per un importo inferiore, rispetto al realmente dovuto (€ 14.145,06, oltre IVA), ossia per € 14.079,06, oltre
IVA (cfr. doc. 6), già “transattivamente assorbente” delle pretese contestazioni della IG.ra Pt_1
In ragione di quanto innanzi, nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di Euro 15.486,97 ovvero concedere ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c.,
ovvero ex art. 186 bis c.p.c., ovvero ex art. 186 quater c.p.c., per la somma di Euro 15.486,97, oltre interessi e spese;
pagina 7 di 12 In via preliminare e pregiudiziale subordinata, concedere ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c., ovvero ex art. 186 bis c.p.c., ovvero ex art. 186 quater c.p.c., per la somma di Euro 15.486,97
ovvero quantomeno per la somma di Euro 11.143,06, oltre interessi e spese;
Nel merito
Respingere l'avversa opposizione con reiezione di tutte le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio,
condannando controparte al pagamento in favore del IG. della somma capitale di Euro 15.486,97 CP_1
di cui in narrativa, oltre interessi ex Dlgs 231/2022, ovvero alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa.
Nelle spese
Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto, in parte accolta.
Rileva questo giudice che, è risultato documentato che, la IG.ra odierna opponente, aveva firmato un Pt_1
capitolato, con relativo corrispettivo per i lavori da essa affidati al IG. e per fornitura dei materiali, per CP_1
complessivi € 38.072,00 oltre IVA (cfr. doc. 1 fasc. mon.); vieppiù, la firma in calce a detto capitolato non è mai stata contestata dall'interessata. Altrettanto documentata (cfr. doc. 7 opponente) è la intervenuta revoca dell'incarico, da parte della sig.ra al sig. effettuata con PEC del 26\06\2023; parimenti Pt_1 CP_1
documentato è il capitolato a consuntivo redatto, in data 17\07\2023, dal sig. all'esito della intervenuta CP_1
revoca dell'incarico, trasmesso al procuratore della IG.ra (Cfr. doc. 9 opposta). Detto capitolato a Pt_1
consuntivo, afferente alle lavorazioni e forniture, è di complessivi € 38.933,75 oltre IVA (cfr. doc. 9),
pertanto, detratti i pagamenti effettuati dalla IG.ra pacifici tra le parti ed ammontanti a: € 5.000,00 oltre Pt_1
IVA (cfr. doc. 2), € 13.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 3), ed € 6.848,69, oltre IVA, (cfr. doc. 4), rimane la somma di € 14.085,06, oltre IVA;
risulta plausibile poi l'assunto di parte opposta, secondo cui, al solo fine di evitare contestazioni, ridusse la somma fatturata, indicandola in € 14.079,06 oltre IVA, cristallizzata poi nella fattura azionata in sede monitoria, n. 7/2024, (cfr. doc. 7).
pagina 8 di 12 Va ulteriormente dato atto, che già in sede di propria missiva del 02\08\2023 (cfr. doc. 4 opponente), la sig.ra riconosceva di essere debitrice della Ditta UN, di una somma inferiore a quella azionata in monitorio;
ed Pt_1
invero nella missiva si legge: “(…) rispetto alla somma indicata come ancora dovuta dal IG. nel proprio CP_1
capitolato a consuntivo (cfr. doc. 9) ossia € 20.993,75, oltre IVA, dovesse essere detratta “solo” la somma
di Euro 4.015,00 oltre IVA(…)” Va precisato, che la somma relativa alle forniture, a tale data (02\08\2023)
doveva essere ancora fatturata dal IG. e pagata da controparte. E' evidente quindi che, alla data del CP_1
2/8/2023, la IG.ra era debitrice, nei confronti dell'ES UN, della somma di € 16.978,75, oltre IVA Pt_1
(così emergente: € 20.993,75, oltre IVA [indicata in consuntivo] - € 4.015,00, oltre IVA).
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento della esattezza del capitolato a consuntivo redatto dall'ES Luini in data 17\07\2023 (cfr. doc 9 opposta), se lo stesso è stato accettato dalla committente, sig.ra e se le contestazioni mosse da quest'ultima, contenuta nella sua missiva del Pt_1
02\08\2023 (cfr. doc. 4 opponente) siano fondate o meno. Ebbene, dall'istruttoria è emerso che la IG.ra Pt_1
non aveva mai sollevato alcuna contestazione sui lavori eseguiti dal IG. e sul materiale fornito. Ed CP_1
invero, con la missiva del 26/6/2023 (cfr. doc. 7 opponente) il procuratore della IG.ra lamentava l'assenza Pt_1
di un contratto scritto, che però è smentito dal capitolato debitamente firmato dalla committente, (cfr. doc. 1), e l'esecuzione di lavori in ritardo, epperò nessun termine risulta pattuito tra le parti. Va poi dato atto che, con le missive del 24/7/2023 e del 2/8/2023 (cfr. doc. 4 opponente) il procuratore della IG.ra “contestava” Pt_1
solo alcune voci del capitolato a consuntivo, ammettendo, implicitamente, di essere debitrice del IG. e CP_1
riconoscendo la validità del medesimo capitolato a consuntivo. Va ulteriormente rilevato che, con comunicazione del 2/8/2023 (cfr. doc. 10 opposta) il procuratore del sig. replicava punto per punto, CP_1
sulle voci asserite come non realizzate, evidenziando che, alcune di esse non erano state realizzate perché mai ad essa incaricate ed altre perché intervenuta la revoca del cantiere con effetto immediato, che non permise,
all'ES, di completare i lavori. E' evidente quindi che l'opposta stessa ha riconosciuto di non aver realizzato alcune opere elencate nel capitolato a consuntivo. Riguardo il contenuto della perizia di parte prodotta dall'opponente, afferente gli asseriti rilevati vizi e difetti, va dato atto che la stessa risulta redatta in data
01\07\2024, quindi ad oltre un anno (26\06\2023) dall'allontanamento del sig. dal cantiere per cui è causa;
CP_1
pagina 9 di 12 inoltre molti dei vizi e difetti rilevati afferiscono ad opere non incaricate e non eseguite dal sig. (lamatura CP_1
e verniciatura del parquet,• rimozione delle doghe tagliate, • superficie di posa non preparata all'incollaggio; •
Bagno, sostituzione doghe e settori da riprendere). Riguardo le problematiche alle porte interne, il IG.
aveva ricevuto l'incarico di smontare le porte interne, i telai e le cornici coprifilo esistenti, CP_1
lasciandoli nell'appartamento avvolti con pellicola protettiva;
per cui non può rispondere del loro stato.
Riguardo l'impianto a gas, l'ES UN non fece alcun intervento perché non ricevette alcun incarico (cfr.
docc. 1 e 9). Riguardo l'impianto elettrico, è emerso che il sig. non lo completò perchè la IG.ra CP_1 Pt_1
gli aveva revocato l'autorizzazione ad accedere all'appartamento (cfr. doc. 7 opponente), ciò implicò la mancata emissione della certificazione atteso che l'impianto elettrico era incompleto. Riguardo le placche porta frutti, le stesse non furono fornite e non risultano addebitate da parte del sig. Le ulteriori opere CP_1
contestate come non eseguite (passaggi non effettuati, mancata previsione di linea dati/telefonica e la predisposizione per l'impianto di allarme, etc), non erano mai state incaricate, infatti non compaiono nei capitolati, e non sono mai state addebitate dal IG. alla IG.ra Riguardo l'impianto idrico, ivi CP_1 Pt_1
compreso il montaggio della cassetta del WC, evidenziava che alcun intervento allo stesso era previsto nel capitolato, ed infatti, non risulta addebitata alcuna voce di spesa. Mentre la mancata installazione dei sanitari e rubinetteria, fu conseguenza della intervenuta revoca dell'incarico con impossibilità per il sig. di accedere CP_1
all'appartamento; in ogni caso, la posa dei sanitari non risulta conteggiata nella fattura azionata come voce da pagare. Anche riguardo l'impianto di riscaldamento, il sig. riferisce che mancava solo l'allacciamento CP_1
delle valvole ai caloriferi, che non fu possibile completare a causa della intervenuta revoca dell'incarico da parte della committente. Riguardo altri difetti rilevate dalla CTP, in particolare alla porta blindata e ai serramenti, va dato atto che, per alcuni di essi, non è chiaro a cosa si riferiscono, ed altri non sono da considerare vizi o difetti.
Riguardo l'eccezione afferente alla mancata fornitura delle certificazioni, va dato atto che, in corso di causa è
emerso che le stesse furono consegnate dall'Avv. Maiorano, con mail dell'11/7/2023 (cfr. docc. 11, 12, 13 e
14 opposta). Riguardo, infine, le problematiche afferenti alla motorizzazione delle tapparelle, è emerso che i motori furono tutti collegati e funzionanti, mentre riguardo la caduta di una delle tapparelle, avvenuta il
6/6/2024, nulla può essere addebitato al IG. atteso che egli aveva lasciato il cantiere già dal 26\06\2023. CP_1
pagina 10 di 12 Va ulteriormente dato atto che, le risultanze istruttorie della raccolta prova orale, hanno dimostrato la parziale esecuzione dei lavori del IG. come da capitolato a consuntivo;
ed invero, il teste ha CP_1 Tes_1
confermato l'esecuzione di tutte le opere di cui al capitolato a consuntivo, tranne le sole voci n. 2, 6, 9, 38 e 41.
Il teste ha confermato l'esecuzione di tutte le opere di cui al capitolato a consuntivo tranne le Tes_2
sole voci n. 6, 28, 38, ha poi evidenziato l'esecuzione parziale della voce 44 e di non ricordate l'esecuzione delle voci n. 21, 33, 37, 41 e 43. Orbene, considerato che il valore delle opere inserite nella fattura azionata,
corrispondenti alle voci 2 e 38, è pari ad € 288,00 oltre IVA, detta somma va decurtata dalla pretesa azionata. A
ciò consegue che l'emesso decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna in capo all'opponente, della differenza tra l'importo azionato e quello di € 288,00 oltre IVA.
Va inoltre precisato che i testi di parte opponente, nulla hanno saputo riferire sulle domande loro formulate oppure sono intervenuti in un momento di molto successivo alle attività poste in essere dal sig. pertanto, CP_1
non risultano attendibili in ordine alla prova dei fatti per cui è causa (cfr. dichiarazioni rese dall'arch.
[...]
dal sig. e dal Ud. 10\04\2025). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Riguardo gli assunti danni lamentati come patiti dalla IG.ra in conseguenza delle lavorazioni non eseguite Pt_1
a regola d'arte dal sig. o non eseguite affatto, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti idonea a CP_1
collegare detti assunti danni all'operato del sig. né vi è prova del loro ammontare;
a ciò consegue che la CP_1
spiegata domanda riconvenzionale, volta al loro riconoscimento, deve essere rigettata.
In ragione di quanto sopra, rilevato che la pretesa creditoria vantata dal sig. è pari ad € CP_1
13.791,06 oltre IVA (così determinata € 14.079,06, oltre IVA - € 288,00 oltre IVA. = 13.791,06), il Decreto
Ingiuntivo contenente il diverso importo deve essere revocato, con condanna al pagamento, in capo all'opponente ed in favore dell'ES della somma di € 13.791,06 oltre Controparte_1
IVA.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
L'opponente, sig.ra rimane soccombente anche per le spese e competenze di questo giudizio, Parte_1
nella misura di 3\4 del complessivo importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Revoca, in ogni sua parte, il Decreto Ingiuntivo N. 6268\2024.
2) Condanna la sig.ra , al pagamento, in favore di di della Parte_1 CP_1 CP_1
somma di € 13.791,06 oltre IVA, ed oltre interessi come per legge.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente sig.ra Parte_2
4) Condanna la sig.ra al pagamento, in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese e competenze di causa, nella misura dei 3\4 dell'importo complessivamente liquidato, quest'ultimo pari ad € 3.000,00, per competenze, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Milano 27\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 26693/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAIORANO VERONICA, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio in VIA ITALIA 28 20900 MONZA presso avv. MAIORANO VERONICA;
ATTRICE\OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ONEGLIA Controparte_1 C.F._2
MASSIMO, con elezione di domicilio in PIAZZA BERTARELLI, 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ONEGLIA MASSIMO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12\07\2024, la sig.ra proponeva opposizione, chiedendone la Parte_1
declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo N. 6268\2024, che le ingiungeva di pagare, in favore della ditta , la somma di 15.486,97 iva compresa, quale sorte capitale, oltre ad € CP_1 Controparte_1
995,50 più accessori, per spese e competenze di causa (doc. 1). Deduceva che la fattura elettronica n.7/2024, di pagina 1 di 12 euro 15.486,97, emessa a titolo di saldo per forniture e lavori asseritamente compiuti dal sig. presso la CP_1
sua abitazione, sita in Milano via Principe Eugenio n.22 (doc. 2), posta a fondamento dell'azione monitoria, fu fatta oggetto di specifica ed immediata contestazione da parte sua già in data 1\03\2024 (cfr. doc.3), atteso che le opere medio tempore eseguite non risultavano fatte a regola d'arte (doc. 4). Ciò aveva comportato, a luglio del 2023, su suo impulso, la risoluzione del contratto intercorso con la ditta , con CP_1
contestuale pagamento di quanto dovuto all'ES a titolo di corrispettivo per le opere effettivamente realizzate e per i materiali acquistati. Evidenziava quindi, che sin dall'agosto 2023, nulla era più dovuto al sig. di conseguenza l'azione monitoria da lui promossa è temeraria. L'opponente precisava che le CP_1
contestazioni mosse all'ES ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 cod. civ., sono CP_1
fondate su prova scritta e di pronta soluzione, atteso che risultano cristallizzate anche nella perizia di parte prodotta, a firma dell'arch. (cfr. doc. 5), ove sono elencate le evidenti carenze, i vizi e difetti Per_1
nelle lavorazioni eseguite (anche solo parzialmente) dalla odierna opposta presso la sua abitazione, nonché la descrizione dello stato dei luoghi al momento della riconsegna del cantiere alla proprietà. Evidenziava, ancora,
che l'ES, a fronte di esplicita richiesta in tal senso, ometteva di fornire, alla committenza, il contratto, e\o un preventivo tecnico dettagliato, nonchè le certificazioni di conformità necessarie ad attestare la correttezza delle opere dal medesimo eseguite nonché dei beni forniti all'interno dell'abitazione della signora Pt_1
costringendo, perciò, quest'ultima, a risolvere ogni rapporto con il sig. saldando quanto dovuto per le CP_1
lavorazioni sino ad allora eseguite. Produceva la documentazione sub all. 10, 11, 12 e 13, a supporto degli avvenuti pagamenti, per l'ammontare complessivo di euro 27.333,56; detta ultima circostanza risulta confermata anche dall'odierno opposto, in sede di propria costituzione;
a ciò consegue che l'asserito credito azionato non risulta essere né certo, né liquido, né esigibile. L'opponente precisava ancora che la fattura n.7 del 26/02/2024,
non era stata emessa sulla base di un “preventivo” prodotto sub doc.1 (fascicolo monitorio), bensì su assunti documenti successivi, mai prodotti;
eccepiva inoltre che detta fattura contiene delle correzioni\cancellazioni,
ed un erroneo importo, che la rendono inservibile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo che pertanto dovrà, necessariamente, essere revocato.
pagina 2 di 12 La sig.ra precisava ancora, che per ottenere la realizzazione delle opere commissionate al sig. e da Pt_1 CP_1
questo mai realizzate, dovette rivolgersi ad altra ES, che subentrava all'interno del cantiere (Cfr. doc.14),
epperò, le opere realizzate dalla nuova impresa furono, illegittimamente, fatto oggetto di fattura da parte del sig.
(n. 7\2024). Evidenziava ancora che, in questa sede, grava sull'opposta, l'onere di dimostrare CP_1
che l'importo oggetto di fatturazione, per complessivi euro 27.333,56 (e di cui alle fatture n. 3-11-26/2023 cfr sub doc. 10, 11 e 12), non solo fosse stato preventivato ed accettato dalla signora ma altresì, che attenga Pt_1
alle opere effettivamente eseguite dal sig. e che queste siano diverse da quelle elencate nella fattura CP_1
azionata in via monitoria.
Precisava ancora che, il presunto preventivo (cfr doc.1 fasc. monitorio), porta un complessivo importo di euro
38.072,00, mentre la somma algebrica di tutte le fatture emesse dal sig. (quelle già saldate e l'ultima CP_1
oggetto di monitorio), ammonta a complessivi euro 42.769,56, è evidente la differenza tra quanto asseritamene preventivato e quanto preteso in pagamento in via monitoria;
tanto più che è la medesima parte opposta, che dichiara, in sede di ricorso monitorio, (pag. 2): “i lavori non furono ultimati, in quanto le parti procedettero con
la risoluzione consensuale del rapporto”. È evidente, quindi, che il sig. ha chiesto in giudizio somme CP_1
non dovute, per lavorazioni e forniture già interamente saldate dalla signora A supporto del predetto Pt_1
assunto interviene anche l'indicazione contenuta nella causale delle fatture emesse dalla ove si legge: CP_1
1° acconto per lavori di ristrutturazione e fornitura serramenti (sub doc.10);
2° acconto per lavori di ristrutturazione e fornitura serramenti (sub doc.11) ;
3 saldo forniture–Opere edili per manutenzione straordinaria (sub doc.12).
Considerato quindi che la sig.ra ha provveduto a saldare tutte le opere realizzate dall'ES UN, e che, Pt_1
dal contenuto della relazione tecnica peritale in atti (cfr sub doc.5), si evince, chiaramente, che le lavorazioni realizzate da detta ES risultano in spregio alla regola dell'arte, tanto da aver generato, alla signora evidenti danni che hanno richiesto l'intervento di altra impresa, il decreto ingiuntivo opposto non potrà Pt_1
che essere dichiarato illegittimo e\o revocato. Ed invero la relazione tecnica prodotta, riporta lo stato di fatto del cantiere al momento dell'avvenuta risoluzione dei rapporti inter partes, e dalla stessa emerge che il sig. in CP_1
pagina 3 di 12 sede monitoria, ha chiesto il pagamento di opere e lavorazioni mai eseguite, ovvero eseguite in maniera erronea e non confacente alla regola d'arte, che, di fatto sono state realizzate\completate da altra ES.
Evidenziava ancora, che la fattura azionata nel monitorio porta la data del 26/02/2024, mentre l'opponente aveva conferito l'incarico alla nuova impresa sin dall' 8/09/2023 per le lavorazioni non ultimate dal ciò, CP_1
già di per sé, costituisce riprova della mala fede di quest'ultimo. La prodotta CTP faceva emergere anche i mancati interventi sull'impianto idrico, laddove, nella stessa si legge che: “In cucina l'impianto idrico non è
stato rifatto. In bagno non è possibile determinare con certezza quali impianti siano stati rifatti e quali
no. Presumibilmente per la doccia e la lavatrice sono state fatte delle derivazioni dall'impianto esistente,
per il wc la cassetta di scarico non è stata sostituita. I sanitari e le rubinetterie non sono stati installati”. E'
evidente quindi che anche le somme chieste per tali lavorazioni non sono dovute all'odierna opposta.
Nell'evidenziare infine, la sig.ra che ella aveva tempestivamente eccepito l'inadempimento della ditta di Pt_1
, per le inesatte, incomplete ed erronee lavorazioni eseguite e forniture consegnate all'odierna CP_1
esponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 cod. civ. (cfr sub doc.4), e che, in questa sede, le fatture azionate con il monitorio, non possono assurgere a prova del contratto, ma al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata;
ed ancora che aveva subito, a causa del comportamento dell'ES concretizzatosi nel mancato esatto adempimento alle obbligazioni CP_1
contrattuali assunte, dei danni risarcibili, per i quali spiegava opportuna domanda riconvenzionale, nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
• In via principale, nel merito, dato atto che la signora ha versato a titolo di corrispettivo tutto Parte_1
quanto dovuto a favore della ditta a mente delle opere effettivamente da quest'ultimo Controparte_1
eseguite presso la propria abitazione e, dall'altro, ha tempestivamente contestato i vizi e difetti delle pagina 4 di 12 lavorazioni che non rispettavano la regola dell'arte e la non conformità dei beni consegnati, il tutto anche tramite apposita perizia tecnica in atti, revocare o comunque annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.6268/2024 del Tribunale di Milano qui opposto e dichiarare comunque infondata sia in fatto che in diritto, ogni pretesa creditoria di cui al ricorso di ingiunzione, ovvero in esito alla presente opposizione, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• in subordine revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n.6268/2024 qui opposto e dichiarare comunque infondata sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria di cui al ricorso di ingiunzione, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• in via riconvenzionale: preso atto dei danni subiti dalla signora per le lavorazioni eseguite dalla Pt_1
ditta UN non rispondenti alla regola dell'arte e dei vizi accertati e riscontrati nel cantiere, come denunciati ed accertati in corso di causa;
dei ritardi nell'esecuzione delle opere;
interventi per risoluzione vizi e difetti delle opere eseguite dal condannare l'opposta al pagamento della somma di € 660,00 per l'intervento CP_1
riparativo delle tapparelle, oltre ad un ulteriore importo – prudenzialmente quantificato in euro 7.500,00,
ovvero quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa secondo il proprio apprezzamento per il combinato disposto dell'art.1226 e 1223 cod. civ., per il ritardo nell'esecuzione delle opere e per le difformità riscontrate nelle lavorazioni eseguite e non rispondenti alla regola dell'arte già
interamente saldate, oltre interessi legali ex art.1284, IV comma cod. civ. fino alla data dell'effettivo soddisfo,
con eventuale compensazione delle somme che risulteranno eventualmente dovute;
• In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge nonché tassa di registro sull'emananda sentenza da prenotarsi a debito di parte opposta, oltre alla refusione dei compensi professionali relativi al procedimento di negoziazione obbligatoria prodromica al presente giudizio.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto\opposto che, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente perché infondato in fatto ed in diritto, atteso che, contrariamente a quanto assume la IG.ra Pt_1
le parti concordarono un capitolato con relativi prezzi (all. sub doc. 1 fasc. mon.). Tale capitolato è firmato dalla
IG.ra e non è mai stata contestata la sottoscrizione ivi apposta;
è evidente quindi che l'assunto avverso, Pt_1
pagina 5 di 12 afferente all'inesistenza di un accordo tra le parti sui lavori da eseguire e sul relativo corrispettivo, è infondata.
Precisava l'opposta che le parti, non concordarono alcun termine per la fine lavori;
ed invero, solo con pec del
26/6/2023, quando i lavori erano praticamente terminati la IG.ra per il tramite del proprio Pt_1
procuratore, si determinava a procedere con la risoluzione del contratto di appalto con il IG. CP_1
comunicando che, fin dallo stesso 26/6/2023, il IG. non era più autorizzato ad accedere CP_1
all'appartamento della IG.ra (cfr. doc 7 opponente). Con pec del 4/7/2023 (doc. 8), il sig. a Pt_1 CP_1
mezzo del proprio procuratore, riscontrava la missiva di controparte, contestandola punto per punto ed evidenziando che - “il capitolato dei lavori, con il relativo preventivo, era stato condiviso per iscritto
con la IG.ra ed era stato da essa accettato e firmato;
- nessun termine poi, tantomeno “essenziale” era Pt_1
stato pattuito per la fine lavori;
a mero livello indicativo il IG. aveva ipotizzato la fine lavori tra la fine CP_1
di giugno e la metà di luglio 2023; - era stata la IG.ra ad intimare la sospensione dei lavori per il Pt_1
26/6/2023; - la direzione lavori NON era seguita dal IG. , che era il mero esecutore dei lavori sulla base CP_1
delle indicazioni fornire dalla IG.ra ; - il IG. ignorava (anche se dubitava) che per le opere Pt_1 CP_1
ad esso commissionate fosse necessaria una CILA;
in ogni caso era onere della IG.ra , se Pt_1
necessario, provvedere a detta CILA;
- il IG. precisava, peraltro, di non aver realizzato alcun CP_1
“impianto gas” e che quindi non doveva emettere alcuna certificazione al riguardo e che, per quanto di propria
conoscenza egli non doveva emettere alcuna certificazione in merito ai serramenti ed alla porta blindata;
- il
IG. si rendeva tuttavia disponibile alla risoluzione consensuale del rapporto all'ovvia condizione che CP_1
la IG.ra provvedesse al saldo dei lavori eseguiti (cfr. doc 8).” Precisava, il IG. di aver Pt_1 CP_1
ricevuto i tre acconti sopra menzionati, per complessivi € 24.848,69, oltre IVA (ovvero € 27.333,56, IVA
inclusa) e che detto importo è stato interamente considerato e detratto al fine dell'emissione della fattura azionata in sede monitoria ( n. 7/2024). Ad ogni modo, visto che la IG.ra aveva comunicato al IG. Pt_1
che dal 26/6/2023 non era più autorizzato ad accedere all'appartamento e che la stessa intendeva risolvere CP_1
il rapporto, il IG. si premurò di redigere, a fine luglio 2023, un capitolato a consuntivo con relativi CP_1
corrispettivi, (doc. 9), pari all'importo di € 38.993,75, oltre IVA (cfr. doc. 9), con delle minime differenze rispetto al capitolato inziale (cfr. doc. 1); per cui, deducendo i due pagamenti in acconto eseguiti dalla pagina 6 di 12 IG.ra per complessivi € 18.000,00 oltre IVA, si arrivava, a fine luglio 2023, ad un residuo credito, in Pt_1
favore del IG. di € 20.933,75, oltre IVA, (di cui € 6.848,69, oltre IVA, per i materiali, somma che a tale CP_1
data la IG.ra non aveva ancora corrisposto con il proprio terzo ed ultimo pagamento, relativo ai soli Pt_1
materiali, cfr. doc. 4). Deducendo dalla somma di cui sopra (€ 20.993,75) il terzo pagamento della IG.ra effettuato ad agosto 2023, di € 6.848,69, oltre IVA, relativo ai materiali, il residuo credito Pt_1
spettante al IG. è pari ad € 14.145,06, oltre IVA, che è la somma azionata in sede monitoria. Precisava, CP_1
in ogni caso, che a fronte di detto consuntivo (cfr. doc. 9), il procuratore di controparte inviò, in data 2/8/2023
le contestazioni ex art. 1667 cc, che, però, non contengono alcuna “denuncia di vizio”, bensì solo riferimenti a voci non eseguite o che non dovevano essere pagate (cfr. doc. 4 opponente), quantificate nel valore complessivo di € 4.015,00 rispetto al proprio maggior debito riportato nel capitolato a consuntivo pari a complessivi €
38.993,75 oltre IVA (cfr. doc. 9). Orbene, anche a voler considerare che le osservazioni di controparte fossero corrette, lo stesso procuratore della IG.ra quantificava il valore delle pretese opere non eseguite in € Pt_1
4.015,00, e tale somma dovrebbe essere decurtata dal complessivo importo richiesto a saldo (doc. 9), per cui,
secondo la stessa IG.ra il residuo credito del IG. è pari ad € 10.130,06, oltre IVA, che, benchè Pt_1 CP_1
dalla stessa riconosciuto, ad oggi, non è mai stato pagato.
Precisava l'opposto, che solo per meri fini transattivi, decise di emettere la propria fattura a saldo, n. 7/2024,
per un importo inferiore, rispetto al realmente dovuto (€ 14.145,06, oltre IVA), ossia per € 14.079,06, oltre
IVA (cfr. doc. 6), già “transattivamente assorbente” delle pretese contestazioni della IG.ra Pt_1
In ragione di quanto innanzi, nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di Euro 15.486,97 ovvero concedere ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c.,
ovvero ex art. 186 bis c.p.c., ovvero ex art. 186 quater c.p.c., per la somma di Euro 15.486,97, oltre interessi e spese;
pagina 7 di 12 In via preliminare e pregiudiziale subordinata, concedere ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c., ovvero ex art. 186 bis c.p.c., ovvero ex art. 186 quater c.p.c., per la somma di Euro 15.486,97
ovvero quantomeno per la somma di Euro 11.143,06, oltre interessi e spese;
Nel merito
Respingere l'avversa opposizione con reiezione di tutte le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio,
condannando controparte al pagamento in favore del IG. della somma capitale di Euro 15.486,97 CP_1
di cui in narrativa, oltre interessi ex Dlgs 231/2022, ovvero alla minor somma che dovesse emergere in corso di causa.
Nelle spese
Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto, in parte accolta.
Rileva questo giudice che, è risultato documentato che, la IG.ra odierna opponente, aveva firmato un Pt_1
capitolato, con relativo corrispettivo per i lavori da essa affidati al IG. e per fornitura dei materiali, per CP_1
complessivi € 38.072,00 oltre IVA (cfr. doc. 1 fasc. mon.); vieppiù, la firma in calce a detto capitolato non è mai stata contestata dall'interessata. Altrettanto documentata (cfr. doc. 7 opponente) è la intervenuta revoca dell'incarico, da parte della sig.ra al sig. effettuata con PEC del 26\06\2023; parimenti Pt_1 CP_1
documentato è il capitolato a consuntivo redatto, in data 17\07\2023, dal sig. all'esito della intervenuta CP_1
revoca dell'incarico, trasmesso al procuratore della IG.ra (Cfr. doc. 9 opposta). Detto capitolato a Pt_1
consuntivo, afferente alle lavorazioni e forniture, è di complessivi € 38.933,75 oltre IVA (cfr. doc. 9),
pertanto, detratti i pagamenti effettuati dalla IG.ra pacifici tra le parti ed ammontanti a: € 5.000,00 oltre Pt_1
IVA (cfr. doc. 2), € 13.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 3), ed € 6.848,69, oltre IVA, (cfr. doc. 4), rimane la somma di € 14.085,06, oltre IVA;
risulta plausibile poi l'assunto di parte opposta, secondo cui, al solo fine di evitare contestazioni, ridusse la somma fatturata, indicandola in € 14.079,06 oltre IVA, cristallizzata poi nella fattura azionata in sede monitoria, n. 7/2024, (cfr. doc. 7).
pagina 8 di 12 Va ulteriormente dato atto, che già in sede di propria missiva del 02\08\2023 (cfr. doc. 4 opponente), la sig.ra riconosceva di essere debitrice della Ditta UN, di una somma inferiore a quella azionata in monitorio;
ed Pt_1
invero nella missiva si legge: “(…) rispetto alla somma indicata come ancora dovuta dal IG. nel proprio CP_1
capitolato a consuntivo (cfr. doc. 9) ossia € 20.993,75, oltre IVA, dovesse essere detratta “solo” la somma
di Euro 4.015,00 oltre IVA(…)” Va precisato, che la somma relativa alle forniture, a tale data (02\08\2023)
doveva essere ancora fatturata dal IG. e pagata da controparte. E' evidente quindi che, alla data del CP_1
2/8/2023, la IG.ra era debitrice, nei confronti dell'ES UN, della somma di € 16.978,75, oltre IVA Pt_1
(così emergente: € 20.993,75, oltre IVA [indicata in consuntivo] - € 4.015,00, oltre IVA).
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento della esattezza del capitolato a consuntivo redatto dall'ES Luini in data 17\07\2023 (cfr. doc 9 opposta), se lo stesso è stato accettato dalla committente, sig.ra e se le contestazioni mosse da quest'ultima, contenuta nella sua missiva del Pt_1
02\08\2023 (cfr. doc. 4 opponente) siano fondate o meno. Ebbene, dall'istruttoria è emerso che la IG.ra Pt_1
non aveva mai sollevato alcuna contestazione sui lavori eseguiti dal IG. e sul materiale fornito. Ed CP_1
invero, con la missiva del 26/6/2023 (cfr. doc. 7 opponente) il procuratore della IG.ra lamentava l'assenza Pt_1
di un contratto scritto, che però è smentito dal capitolato debitamente firmato dalla committente, (cfr. doc. 1), e l'esecuzione di lavori in ritardo, epperò nessun termine risulta pattuito tra le parti. Va poi dato atto che, con le missive del 24/7/2023 e del 2/8/2023 (cfr. doc. 4 opponente) il procuratore della IG.ra “contestava” Pt_1
solo alcune voci del capitolato a consuntivo, ammettendo, implicitamente, di essere debitrice del IG. e CP_1
riconoscendo la validità del medesimo capitolato a consuntivo. Va ulteriormente rilevato che, con comunicazione del 2/8/2023 (cfr. doc. 10 opposta) il procuratore del sig. replicava punto per punto, CP_1
sulle voci asserite come non realizzate, evidenziando che, alcune di esse non erano state realizzate perché mai ad essa incaricate ed altre perché intervenuta la revoca del cantiere con effetto immediato, che non permise,
all'ES, di completare i lavori. E' evidente quindi che l'opposta stessa ha riconosciuto di non aver realizzato alcune opere elencate nel capitolato a consuntivo. Riguardo il contenuto della perizia di parte prodotta dall'opponente, afferente gli asseriti rilevati vizi e difetti, va dato atto che la stessa risulta redatta in data
01\07\2024, quindi ad oltre un anno (26\06\2023) dall'allontanamento del sig. dal cantiere per cui è causa;
CP_1
pagina 9 di 12 inoltre molti dei vizi e difetti rilevati afferiscono ad opere non incaricate e non eseguite dal sig. (lamatura CP_1
e verniciatura del parquet,• rimozione delle doghe tagliate, • superficie di posa non preparata all'incollaggio; •
Bagno, sostituzione doghe e settori da riprendere). Riguardo le problematiche alle porte interne, il IG.
aveva ricevuto l'incarico di smontare le porte interne, i telai e le cornici coprifilo esistenti, CP_1
lasciandoli nell'appartamento avvolti con pellicola protettiva;
per cui non può rispondere del loro stato.
Riguardo l'impianto a gas, l'ES UN non fece alcun intervento perché non ricevette alcun incarico (cfr.
docc. 1 e 9). Riguardo l'impianto elettrico, è emerso che il sig. non lo completò perchè la IG.ra CP_1 Pt_1
gli aveva revocato l'autorizzazione ad accedere all'appartamento (cfr. doc. 7 opponente), ciò implicò la mancata emissione della certificazione atteso che l'impianto elettrico era incompleto. Riguardo le placche porta frutti, le stesse non furono fornite e non risultano addebitate da parte del sig. Le ulteriori opere CP_1
contestate come non eseguite (passaggi non effettuati, mancata previsione di linea dati/telefonica e la predisposizione per l'impianto di allarme, etc), non erano mai state incaricate, infatti non compaiono nei capitolati, e non sono mai state addebitate dal IG. alla IG.ra Riguardo l'impianto idrico, ivi CP_1 Pt_1
compreso il montaggio della cassetta del WC, evidenziava che alcun intervento allo stesso era previsto nel capitolato, ed infatti, non risulta addebitata alcuna voce di spesa. Mentre la mancata installazione dei sanitari e rubinetteria, fu conseguenza della intervenuta revoca dell'incarico con impossibilità per il sig. di accedere CP_1
all'appartamento; in ogni caso, la posa dei sanitari non risulta conteggiata nella fattura azionata come voce da pagare. Anche riguardo l'impianto di riscaldamento, il sig. riferisce che mancava solo l'allacciamento CP_1
delle valvole ai caloriferi, che non fu possibile completare a causa della intervenuta revoca dell'incarico da parte della committente. Riguardo altri difetti rilevate dalla CTP, in particolare alla porta blindata e ai serramenti, va dato atto che, per alcuni di essi, non è chiaro a cosa si riferiscono, ed altri non sono da considerare vizi o difetti.
Riguardo l'eccezione afferente alla mancata fornitura delle certificazioni, va dato atto che, in corso di causa è
emerso che le stesse furono consegnate dall'Avv. Maiorano, con mail dell'11/7/2023 (cfr. docc. 11, 12, 13 e
14 opposta). Riguardo, infine, le problematiche afferenti alla motorizzazione delle tapparelle, è emerso che i motori furono tutti collegati e funzionanti, mentre riguardo la caduta di una delle tapparelle, avvenuta il
6/6/2024, nulla può essere addebitato al IG. atteso che egli aveva lasciato il cantiere già dal 26\06\2023. CP_1
pagina 10 di 12 Va ulteriormente dato atto che, le risultanze istruttorie della raccolta prova orale, hanno dimostrato la parziale esecuzione dei lavori del IG. come da capitolato a consuntivo;
ed invero, il teste ha CP_1 Tes_1
confermato l'esecuzione di tutte le opere di cui al capitolato a consuntivo, tranne le sole voci n. 2, 6, 9, 38 e 41.
Il teste ha confermato l'esecuzione di tutte le opere di cui al capitolato a consuntivo tranne le Tes_2
sole voci n. 6, 28, 38, ha poi evidenziato l'esecuzione parziale della voce 44 e di non ricordate l'esecuzione delle voci n. 21, 33, 37, 41 e 43. Orbene, considerato che il valore delle opere inserite nella fattura azionata,
corrispondenti alle voci 2 e 38, è pari ad € 288,00 oltre IVA, detta somma va decurtata dalla pretesa azionata. A
ciò consegue che l'emesso decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna in capo all'opponente, della differenza tra l'importo azionato e quello di € 288,00 oltre IVA.
Va inoltre precisato che i testi di parte opponente, nulla hanno saputo riferire sulle domande loro formulate oppure sono intervenuti in un momento di molto successivo alle attività poste in essere dal sig. pertanto, CP_1
non risultano attendibili in ordine alla prova dei fatti per cui è causa (cfr. dichiarazioni rese dall'arch.
[...]
dal sig. e dal Ud. 10\04\2025). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Riguardo gli assunti danni lamentati come patiti dalla IG.ra in conseguenza delle lavorazioni non eseguite Pt_1
a regola d'arte dal sig. o non eseguite affatto, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti idonea a CP_1
collegare detti assunti danni all'operato del sig. né vi è prova del loro ammontare;
a ciò consegue che la CP_1
spiegata domanda riconvenzionale, volta al loro riconoscimento, deve essere rigettata.
In ragione di quanto sopra, rilevato che la pretesa creditoria vantata dal sig. è pari ad € CP_1
13.791,06 oltre IVA (così determinata € 14.079,06, oltre IVA - € 288,00 oltre IVA. = 13.791,06), il Decreto
Ingiuntivo contenente il diverso importo deve essere revocato, con condanna al pagamento, in capo all'opponente ed in favore dell'ES della somma di € 13.791,06 oltre Controparte_1
IVA.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
L'opponente, sig.ra rimane soccombente anche per le spese e competenze di questo giudizio, Parte_1
nella misura di 3\4 del complessivo importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Revoca, in ogni sua parte, il Decreto Ingiuntivo N. 6268\2024.
2) Condanna la sig.ra , al pagamento, in favore di di della Parte_1 CP_1 CP_1
somma di € 13.791,06 oltre IVA, ed oltre interessi come per legge.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente sig.ra Parte_2
4) Condanna la sig.ra al pagamento, in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese e competenze di causa, nella misura dei 3\4 dell'importo complessivamente liquidato, quest'ultimo pari ad € 3.000,00, per competenze, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Milano 27\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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