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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente rel.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 novembre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE E
, generalizzata come in atti CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Cinzia Napolitano
APPELLATO
OGGETTO: Appello rito lavoro proposto con citazione ad udienza fissa. Notifica dell'appello e non del successivo decreto di fissazione dell'udienza. Costituzione dell'appellato. Improcedibilità. Esclusione. Opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di accertamento. Omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Rapporto di lavoro subordinato. Insussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 20.07.2021, CP_1
– in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, sezi o appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.153/2021 del 24.06.2021, Prot. n. 13065 del 28.06.2021, emessa dall'
[...]
(d'ora in poi ) e Parte_1 Controparte_2 era stata irro del verbale di accertamento e notificazione n. AV0001/2017-325 del 27.09.2017 – la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.532,50, per avere: 1) impiegato il lavoratore subordinato dal 20.04.2013 al 10.06.2013, per complessive n.7 Parte_3 giornate lav di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) omesso di consegnare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97; 3) omesso di inviare al Servizio Competente, la cessazione del rapporto di lavoro del suddetto lavoratore avvenuta in data 10.06.2013; 4) omesso di registrare sul libro unico del lavoro di luglio 2015 le giornate effettive di lavoro prestate dalla lavoratrice Parte_4
determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
[...]
A sostegno della opposizione deduceva la violazione degli artt.14, 18 e 28 della L.n.689/1981 e, nel merito, l'insussistenza della sua responsabilità (non essendo stato espressamente individuato il trasgressore nella sua persona né il titolo in base al quale egli era destinatario dell'atto impugnato), nonchè l'assenza di prova circa i fatti contestati.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) fissando con decreto l'udienza di comparizione delle parti, con ordine all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione, di cui l'opponente non è a conoscenza, pertanto riservandosi ogni conseguente contestazione, specificazione, istanza, controdeduzione e produzione istruttoria;
2) in via preliminare, sospendendo l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, concorrendo, per quanto detto, i gravi motivi ex art. 5, D.Lgs. n. 150/11, essendo l'atto impugnato viziato nella forma ed infondato nella sostanza;
3) accogliendo la presente opposizione e per l'effetto annullando, dichiarando integralmente nulla, inefficace, illegittima ed infondata la pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione de qua, nonché l'atto di contestazione/notificazione ex art. 14, L. n. 689/81 che ne costituisce presupposto, ove mai risultante notificato ed ogni eventuale atto successivo o collegato, per i motivi indicati in narrativa in via pregiudiziale e principale;
4) in via del tutto subordinata, comunque procedendo alla declaratoria di annullamento/nullità/inefficacia/illegittimità/infondatezza/ con riferimento agli atti di cui innanzi;
5) con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il Parte_1
2 quale, rilevando preliminarmente che per mero errore materiale nella impugnata ordinanza-ingiunzione al quarto punto delle contestazioni era stato erroneamente indicato quale lavoratore tale contestava le Parte_4 argomentazioni poste a fondamento del ricorso e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.1540/2023 del 13.10.2023, pubblicata in pari data e notificata l'01.12.2023, il giudice adito, ritenendo fondata nel merito la proposta opposizione, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Parte_1
con atto citazione, notificato in data 27.12.2023 e
[...]
chiedendo alla Corte d'appello di Napoli, sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da , perché infondata in fatto e in diritto, con CP_1 vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata, con comparsa depositata il 05.04.2024, che eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito con articolate motivazioni, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'08.05.2024, la Corte d'Appello di Napoli, sez. civile, rilevato che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione in oggetto era stata in primo grado correttamente trattata con il rito del lavoro e che anche l'appello andava proposto nella forma del ricorso e non in quella della citazione, ha disposto il mutamento del rito in quello speciale del lavoro, tenuto conto della tempestività del proposto gravame.
Successivamente, con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l' Controparte_3 della Corte d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza il collegio, all'esito della discussione, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art.435 c.p.c. sollevata dall'appellato, regolarmente costituito in giudizio;
ed, invero, va, innanzitutto, osservato che l'atto di appello, erroneamente introdotto con citazione ad udienza fissa, in luogo del ricorso ex art.433 c.p.c., è stato pacificamente notificato all'appellato in data 27.12.2023 e l'atto di appello è stato depositato (con conseguente iscrizione a ruolo) unitamente alla prova della
3 notifica, in data 2.1.2024 con la conseguenza che l'atto di appello ha prodotto gli effetti del ricorso, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643); in secondo luogo costituendosi in giudizio, l'appellato ha sanato con effetto "ex tunc" i vizi relativi alla "vocatio in ius" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", avendo il precedente Collegio disposto il mutamento di rito.
2. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata sul presupposto dell'asserita carenza dei requisiti prescritti dall'art.434 c.p.c..
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
3. Tanto premesso, con l'odierno gravame parte appellante, con diverse argomentazioni, censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto erroneamente non provati da parte dell' i presupposti di Controparte_2 fatto della ordinanza-ingiunzione opposta.
4. Come noto, nel giudizio ad opposizione a sanzione amministrativa all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. ord.n.1921/2019).
4 5. Nella specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dall'esame degli atti di causa si evince chiaramente che l' di non Pt_1 abbia fornito alcuna prova circa l'asserito rapporto di la su “in nero” tra l'odierno appellato e il lavoratore nel periodo dal Parte_3
20.04.2013 al 10.06.2023, presupposto dell'or ne impugnata in primo grado.
6. Innanzitutto, giova precisare che in seno al sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0001/2017-325 del 27.09.2017, prot. n.19747 del 02.10.2017, si legge in maniera del tutto generica che: “il presente accertamento ha origine dalle richieste d'intervento pervenuta dal lavoratore” pertanto “…non si provvederà a verificare l'intera posizione aziendale nell'ambito del periodo di prescrizione fissato dalla legge”.
6.1. Invero, il predetto verbale non specifica che l'intervento richiesto dal lavoratore, era rivolto alla ditta così come Parte_3 Parte_5 dichiarato, pettiva dal medesimo ichiarazione riportata dal verbale di sommarie informazioni del 04.08.2017, versato in atti, ove si legge testualmente: “In merito alla richiesta di intervento da me presentata contro il sig. di RT PI…”; ed ancora: “Tale prestazione di lavoro subordinato Parte_5
è st volto nel periodo dal 20/4/13 al 10/6/13 per complessive 7 giornate di effettivo lavoro per la durata di n.8 ore al giorno, per cui ho lavorato complessivamente 56 ore. Per tale prestazione lavorativa ho ricevuto in sede di conciliazione tenutasi presso l di la somma in contanti di €.500,00, per cui non ho più nulla da reclamar ché Pt_1 soddisfatto nelle mie spettanze.”
6.2. Ed effettivamente, le dichiarazioni del trovano riscontro anche nel Pt_3 verbale di conciliazione monocratica ex art. 11 D Lgs n. 124/04 dell'01.03.2017 (prodotto fin dal primo grado del giudizio) in cui lo stesso lavoratore aveva confermato, presso la medesima Direzione Territoriale di Avellino, la sussistenza di mere prestazioni occasionali richiestegli da per piccoli Parte_5 lavori svolti, in quanto operatore intonaco specializzato, a beneficio di
, nella sua abitazione di in RT PI (AV) alla Via Parte_6 rapporto di amicizia esistente tra quest'ultimo e Parte_5
In esecuzione della conciliazione quest'ultimo aveva, poi, versato e titolo di spettanze, con riserva di regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore.
7. Le superiori circostanze sono state, poi, ribadite anche in sede di prova testimoniale espletata in primo grado, laddove ha dichiarato che: “La Parte_5 prestazione lavorativa di cui al verbale di conciliazi .2017 non rientrava nei rapporti tra il e la , atteso che la lavorazione richiesta da me Pt_3 Parte_2 personalmente riguardava un'attività che esula da quella della che si occupa di Parte_2 altro….ho messo in relazione il con il c e era peraltro un Pt_3 Parte_6 mezzo parente”; e il teste nfermato che: “Quello che so e Testimone_1 che e nsieme e hanno eseguito lavori presso la Parte_5 Parte_3 mia abitazione”.
5 8. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è priva di pregio la censura sollevata da parte appellante secondo cui il giudice di prime cure ha assunto la propria decisione dando prevalenza alle dichiarazioni testimoniali anziché a quelle più spontanee assunte in fase ispettiva, in quanto il primo giudice ha ritenuto prevalente quanto dichiarato dal lavoratore in sede ispettiva, risultante anche dal verbale di conciliazione monocratica dell'01.03.2017 oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio.
9. In merito al predetto verbale di conciliazione, parte appellante lamenta, poi, che il primo giudice abbia riconosciuto ad esso valore probatorio nonostante fosse vincolante solo tra le parti e non avesse alcuna rilevanza nei confronti di
, odierno appellato. CP_1
9.1. Tale censura non può trovare accoglimento.
9.2. Si rammenti che “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile
“ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass. – ordinanza 14 settembre 2022, n. 27128).
9.2.1. In altre parole, il giudice deve verificare se l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa correttamente e se la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione è giustificata alla luce delle prove presentate. Anche se il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, il giudice non può limitarsi a questo, dovendo valutare anche le contestazioni mosse dalla parte opponente e le prove che essa eventualmente presenta.
9.3. Nella specie, dunque, il giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della sua decisione il complessivo materiale probatorio prodotto dalle parti - compreso il sopra-menzionato verbale di conciliazione monocratica - dal quale emerge chiaramente la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale nel periodo dal 20.04.2013 al 10.06.2013 tra e Parte_3 ma nessuna prova circa l'asserito rapporto d Parte_5 [...]
e , invece sanzionato. Pt_3 CP_1
10. A nulla vale l'eccezione di parte appellante secondo cui il primo giudice non ha tenuto conto dell'attività svolta dal lavoratore al momento della visita ispettiva, così come riportato dal verbale di primo accesso.
6 10.1. Sul punto, si rammenti che i “rilievi visivi” dei verbalizzanti, risolvendosi in apprezzamenti personali mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, così come non partecipano del valore di piena prova, fino a querela di falso, le valutazioni o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sez. L., n. 23800/2014; Cass. n. 11012/2013; Cass. n. 3705/2013; Cass. n. 25842/2008; Cass. n. 20441/2006; Cass. n. 11751/2004; Cass. n. 17106/2002; Cass. n. 3350/2001).
11. Ad ogni buon conto è di palmare evidenza che dal predetto verbale di primo accesso, così come dal restante materiale probatorio, non emerge che il lavoratore stesse svolgendo attività lavorativa al momento dell'accesso ispettivo e non emerge alcun elemento che possa far ritenere che
[...] prestasse la sua attività lavorativa, con un rapporto di tipo Pt_3 to, a favore di e di conseguenza della CP_1 Parte_2
tale da far ritenere l ni irrogategli.
[...]
12. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure “elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.”(Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883).
12.1.L'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato. Esso ne costituisce l'essenza.
12.2. Non vi è dubbio che in relazione alla tipologia del rapporto tale esercizio possa manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare.
13. Ebbene, nella specie, la sussistenza di un potere direttivo da parte di nei confronti del lavoratore è sconfessata CP_1 Parte_3 oratore che in sede ispet le seguenti
7 dichiarazioni, riportate nel verbale di sommarie informazioni del 04.08.2017 :
“In effetti ho svolto attività lavorativa alle sue dipendenze (di consistenti nelle Parte_5 effettuazioni di rappezzi e intonaco a seguito delle siste infissi effettuate personalmente dal Tali lavori sono stati da me eseguiti alle dirette dipendenze Parte_5 del sig. ava il lavoro da fare…”. Parte_5
13.1. Alla luce di tali dichiarazioni, da ritenersi spontanee perché rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, risulta evidente l'esistenza di un rapporto lavorativo diretto solo tra e che dava le Parte_3 Parte_5 direttive al lavoratore e le indicazio tà
14. Tra l'altro, dalla lettura complessiva degli atti di causa non emergono ulteriori elementi univoci atti a qualificare quale subordinazione l'asserito rapporto tra il lavoratore e;
in particolare, Parte_3 CP_1 alcuna prova si ricava ci de sintomatici del rapporto di lavoro subordinato con l'odierno appellato quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
15. A fronte di quanto finora rappresentato, nessuna rilevanza ha l'eccezione sollevata da parte appellante secondo cui si era dichiarato Parte_5 inizialmente amministratore della e poi aveva rettificato tale Parte_2 dichiarazione affermando di e ell'amministratore,
[...]
, di tale società. CP_1 hiarazione, infatti, non è idonea a rendere responsabile la società sanzionata e il suo amministratore, così come – nella specie - l'adempimento tardivo delle prescrizioni richieste dall'Amministrazione alla Parte_2 nei confronti di non può rappresentare Parte_3 responsabilità d ionato considerato quanto emerso dal complessivo quadro probatorio. Infatti, la regolarizzazione tardiva così come non impedisce di fare opposizione, non è di per sé un'ammissione di responsabilità, posto che il giudice è chiamato a valutare nel merito la legittimità della sanzione irrogata.
16. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, posto che a mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011 il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e tenuto conto che l' non ha fornito prova Controparte_2 della fondatezza della sua pretesa ne e della CP_1
la Corte rigetta l'appello e, p rma la Parte_2
.
8 17. Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
18. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
Così deciso in Napoli in data 10 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Sebastiano Napolitano
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente rel.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 novembre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE E
, generalizzata come in atti CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Cinzia Napolitano
APPELLATO
OGGETTO: Appello rito lavoro proposto con citazione ad udienza fissa. Notifica dell'appello e non del successivo decreto di fissazione dell'udienza. Costituzione dell'appellato. Improcedibilità. Esclusione. Opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di accertamento. Omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Rapporto di lavoro subordinato. Insussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 20.07.2021, CP_1
– in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Parte_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, sezi o appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.153/2021 del 24.06.2021, Prot. n. 13065 del 28.06.2021, emessa dall'
[...]
(d'ora in poi ) e Parte_1 Controparte_2 era stata irro del verbale di accertamento e notificazione n. AV0001/2017-325 del 27.09.2017 – la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.532,50, per avere: 1) impiegato il lavoratore subordinato dal 20.04.2013 al 10.06.2013, per complessive n.7 Parte_3 giornate lav di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) omesso di consegnare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.lgs. 152/97; 3) omesso di inviare al Servizio Competente, la cessazione del rapporto di lavoro del suddetto lavoratore avvenuta in data 10.06.2013; 4) omesso di registrare sul libro unico del lavoro di luglio 2015 le giornate effettive di lavoro prestate dalla lavoratrice Parte_4
determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
[...]
A sostegno della opposizione deduceva la violazione degli artt.14, 18 e 28 della L.n.689/1981 e, nel merito, l'insussistenza della sua responsabilità (non essendo stato espressamente individuato il trasgressore nella sua persona né il titolo in base al quale egli era destinatario dell'atto impugnato), nonchè l'assenza di prova circa i fatti contestati.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) fissando con decreto l'udienza di comparizione delle parti, con ordine all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione, di cui l'opponente non è a conoscenza, pertanto riservandosi ogni conseguente contestazione, specificazione, istanza, controdeduzione e produzione istruttoria;
2) in via preliminare, sospendendo l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, concorrendo, per quanto detto, i gravi motivi ex art. 5, D.Lgs. n. 150/11, essendo l'atto impugnato viziato nella forma ed infondato nella sostanza;
3) accogliendo la presente opposizione e per l'effetto annullando, dichiarando integralmente nulla, inefficace, illegittima ed infondata la pretesa sanzionatoria di cui all'ordinanza ingiunzione de qua, nonché l'atto di contestazione/notificazione ex art. 14, L. n. 689/81 che ne costituisce presupposto, ove mai risultante notificato ed ogni eventuale atto successivo o collegato, per i motivi indicati in narrativa in via pregiudiziale e principale;
4) in via del tutto subordinata, comunque procedendo alla declaratoria di annullamento/nullità/inefficacia/illegittimità/infondatezza/ con riferimento agli atti di cui innanzi;
5) con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il Parte_1
2 quale, rilevando preliminarmente che per mero errore materiale nella impugnata ordinanza-ingiunzione al quarto punto delle contestazioni era stato erroneamente indicato quale lavoratore tale contestava le Parte_4 argomentazioni poste a fondamento del ricorso e concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.1540/2023 del 13.10.2023, pubblicata in pari data e notificata l'01.12.2023, il giudice adito, ritenendo fondata nel merito la proposta opposizione, accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Parte_1
con atto citazione, notificato in data 27.12.2023 e
[...]
chiedendo alla Corte d'appello di Napoli, sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da , perché infondata in fatto e in diritto, con CP_1 vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata, con comparsa depositata il 05.04.2024, che eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, nel merito con articolate motivazioni, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'08.05.2024, la Corte d'Appello di Napoli, sez. civile, rilevato che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione in oggetto era stata in primo grado correttamente trattata con il rito del lavoro e che anche l'appello andava proposto nella forma del ricorso e non in quella della citazione, ha disposto il mutamento del rito in quello speciale del lavoro, tenuto conto della tempestività del proposto gravame.
Successivamente, con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l' Controparte_3 della Corte d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza il collegio, all'esito della discussione, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art.435 c.p.c. sollevata dall'appellato, regolarmente costituito in giudizio;
ed, invero, va, innanzitutto, osservato che l'atto di appello, erroneamente introdotto con citazione ad udienza fissa, in luogo del ricorso ex art.433 c.p.c., è stato pacificamente notificato all'appellato in data 27.12.2023 e l'atto di appello è stato depositato (con conseguente iscrizione a ruolo) unitamente alla prova della
3 notifica, in data 2.1.2024 con la conseguenza che l'atto di appello ha prodotto gli effetti del ricorso, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643); in secondo luogo costituendosi in giudizio, l'appellato ha sanato con effetto "ex tunc" i vizi relativi alla "vocatio in ius" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", avendo il precedente Collegio disposto il mutamento di rito.
2. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata sul presupposto dell'asserita carenza dei requisiti prescritti dall'art.434 c.p.c..
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
3. Tanto premesso, con l'odierno gravame parte appellante, con diverse argomentazioni, censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto erroneamente non provati da parte dell' i presupposti di Controparte_2 fatto della ordinanza-ingiunzione opposta.
4. Come noto, nel giudizio ad opposizione a sanzione amministrativa all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. ord.n.1921/2019).
4 5. Nella specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dall'esame degli atti di causa si evince chiaramente che l' di non Pt_1 abbia fornito alcuna prova circa l'asserito rapporto di la su “in nero” tra l'odierno appellato e il lavoratore nel periodo dal Parte_3
20.04.2013 al 10.06.2023, presupposto dell'or ne impugnata in primo grado.
6. Innanzitutto, giova precisare che in seno al sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0001/2017-325 del 27.09.2017, prot. n.19747 del 02.10.2017, si legge in maniera del tutto generica che: “il presente accertamento ha origine dalle richieste d'intervento pervenuta dal lavoratore” pertanto “…non si provvederà a verificare l'intera posizione aziendale nell'ambito del periodo di prescrizione fissato dalla legge”.
6.1. Invero, il predetto verbale non specifica che l'intervento richiesto dal lavoratore, era rivolto alla ditta così come Parte_3 Parte_5 dichiarato, pettiva dal medesimo ichiarazione riportata dal verbale di sommarie informazioni del 04.08.2017, versato in atti, ove si legge testualmente: “In merito alla richiesta di intervento da me presentata contro il sig. di RT PI…”; ed ancora: “Tale prestazione di lavoro subordinato Parte_5
è st volto nel periodo dal 20/4/13 al 10/6/13 per complessive 7 giornate di effettivo lavoro per la durata di n.8 ore al giorno, per cui ho lavorato complessivamente 56 ore. Per tale prestazione lavorativa ho ricevuto in sede di conciliazione tenutasi presso l di la somma in contanti di €.500,00, per cui non ho più nulla da reclamar ché Pt_1 soddisfatto nelle mie spettanze.”
6.2. Ed effettivamente, le dichiarazioni del trovano riscontro anche nel Pt_3 verbale di conciliazione monocratica ex art. 11 D Lgs n. 124/04 dell'01.03.2017 (prodotto fin dal primo grado del giudizio) in cui lo stesso lavoratore aveva confermato, presso la medesima Direzione Territoriale di Avellino, la sussistenza di mere prestazioni occasionali richiestegli da per piccoli Parte_5 lavori svolti, in quanto operatore intonaco specializzato, a beneficio di
, nella sua abitazione di in RT PI (AV) alla Via Parte_6 rapporto di amicizia esistente tra quest'ultimo e Parte_5
In esecuzione della conciliazione quest'ultimo aveva, poi, versato e titolo di spettanze, con riserva di regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore.
7. Le superiori circostanze sono state, poi, ribadite anche in sede di prova testimoniale espletata in primo grado, laddove ha dichiarato che: “La Parte_5 prestazione lavorativa di cui al verbale di conciliazi .2017 non rientrava nei rapporti tra il e la , atteso che la lavorazione richiesta da me Pt_3 Parte_2 personalmente riguardava un'attività che esula da quella della che si occupa di Parte_2 altro….ho messo in relazione il con il c e era peraltro un Pt_3 Parte_6 mezzo parente”; e il teste nfermato che: “Quello che so e Testimone_1 che e nsieme e hanno eseguito lavori presso la Parte_5 Parte_3 mia abitazione”.
5 8. Pertanto, alla luce di quanto sopra, è priva di pregio la censura sollevata da parte appellante secondo cui il giudice di prime cure ha assunto la propria decisione dando prevalenza alle dichiarazioni testimoniali anziché a quelle più spontanee assunte in fase ispettiva, in quanto il primo giudice ha ritenuto prevalente quanto dichiarato dal lavoratore in sede ispettiva, risultante anche dal verbale di conciliazione monocratica dell'01.03.2017 oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio.
9. In merito al predetto verbale di conciliazione, parte appellante lamenta, poi, che il primo giudice abbia riconosciuto ad esso valore probatorio nonostante fosse vincolante solo tra le parti e non avesse alcuna rilevanza nei confronti di
, odierno appellato. CP_1
9.1. Tale censura non può trovare accoglimento.
9.2. Si rammenti che “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile
“ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass. – ordinanza 14 settembre 2022, n. 27128).
9.2.1. In altre parole, il giudice deve verificare se l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa correttamente e se la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione è giustificata alla luce delle prove presentate. Anche se il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, il giudice non può limitarsi a questo, dovendo valutare anche le contestazioni mosse dalla parte opponente e le prove che essa eventualmente presenta.
9.3. Nella specie, dunque, il giudice di prime cure ha correttamente posto a fondamento della sua decisione il complessivo materiale probatorio prodotto dalle parti - compreso il sopra-menzionato verbale di conciliazione monocratica - dal quale emerge chiaramente la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale nel periodo dal 20.04.2013 al 10.06.2013 tra e Parte_3 ma nessuna prova circa l'asserito rapporto d Parte_5 [...]
e , invece sanzionato. Pt_3 CP_1
10. A nulla vale l'eccezione di parte appellante secondo cui il primo giudice non ha tenuto conto dell'attività svolta dal lavoratore al momento della visita ispettiva, così come riportato dal verbale di primo accesso.
6 10.1. Sul punto, si rammenti che i “rilievi visivi” dei verbalizzanti, risolvendosi in apprezzamenti personali mediati attraverso la percezione sensoriale, non godono di fede privilegiata, così come non partecipano del valore di piena prova, fino a querela di falso, le valutazioni o i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass., sez. L., n. 23800/2014; Cass. n. 11012/2013; Cass. n. 3705/2013; Cass. n. 25842/2008; Cass. n. 20441/2006; Cass. n. 11751/2004; Cass. n. 17106/2002; Cass. n. 3350/2001).
11. Ad ogni buon conto è di palmare evidenza che dal predetto verbale di primo accesso, così come dal restante materiale probatorio, non emerge che il lavoratore stesse svolgendo attività lavorativa al momento dell'accesso ispettivo e non emerge alcun elemento che possa far ritenere che
[...] prestasse la sua attività lavorativa, con un rapporto di tipo Pt_3 to, a favore di e di conseguenza della CP_1 Parte_2
tale da far ritenere l ni irrogategli.
[...]
12. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure “elemento indefettibile – quindi — del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.”(Cass.civ. Ord. del 06.04.2017 n.8883).
12.1.L'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato. Esso ne costituisce l'essenza.
12.2. Non vi è dubbio che in relazione alla tipologia del rapporto tale esercizio possa manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare.
13. Ebbene, nella specie, la sussistenza di un potere direttivo da parte di nei confronti del lavoratore è sconfessata CP_1 Parte_3 oratore che in sede ispet le seguenti
7 dichiarazioni, riportate nel verbale di sommarie informazioni del 04.08.2017 :
“In effetti ho svolto attività lavorativa alle sue dipendenze (di consistenti nelle Parte_5 effettuazioni di rappezzi e intonaco a seguito delle siste infissi effettuate personalmente dal Tali lavori sono stati da me eseguiti alle dirette dipendenze Parte_5 del sig. ava il lavoro da fare…”. Parte_5
13.1. Alla luce di tali dichiarazioni, da ritenersi spontanee perché rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo, risulta evidente l'esistenza di un rapporto lavorativo diretto solo tra e che dava le Parte_3 Parte_5 direttive al lavoratore e le indicazio tà
14. Tra l'altro, dalla lettura complessiva degli atti di causa non emergono ulteriori elementi univoci atti a qualificare quale subordinazione l'asserito rapporto tra il lavoratore e;
in particolare, Parte_3 CP_1 alcuna prova si ricava ci de sintomatici del rapporto di lavoro subordinato con l'odierno appellato quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
15. A fronte di quanto finora rappresentato, nessuna rilevanza ha l'eccezione sollevata da parte appellante secondo cui si era dichiarato Parte_5 inizialmente amministratore della e poi aveva rettificato tale Parte_2 dichiarazione affermando di e ell'amministratore,
[...]
, di tale società. CP_1 hiarazione, infatti, non è idonea a rendere responsabile la società sanzionata e il suo amministratore, così come – nella specie - l'adempimento tardivo delle prescrizioni richieste dall'Amministrazione alla Parte_2 nei confronti di non può rappresentare Parte_3 responsabilità d ionato considerato quanto emerso dal complessivo quadro probatorio. Infatti, la regolarizzazione tardiva così come non impedisce di fare opposizione, non è di per sé un'ammissione di responsabilità, posto che il giudice è chiamato a valutare nel merito la legittimità della sanzione irrogata.
16. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, posto che a mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011 il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e tenuto conto che l' non ha fornito prova Controparte_2 della fondatezza della sua pretesa ne e della CP_1
la Corte rigetta l'appello e, p rma la Parte_2
.
8 17. Le spese del presente grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
18. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
Così deciso in Napoli in data 10 novembre 2025
Il Presidente est
Dott. Sebastiano Napolitano
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