Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4157 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
15 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4157/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti G. Scionti e A. Napoli;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Larussa, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
Resistente contumace
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.09.2023, il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239002883926000, notificata in data 25.07.2023, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09420070017942241000 e 09420090037865736000, aventi ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive anno 2005, rispettivamente per €
16.683,99 ed € 19.012,59.
In particolare ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti riportati dalle suindicate cartelle anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha altresì eccepito l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi richiesti.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto in via principale l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'intimazione opposta in relazione alle suindicate cartelle e, per l'effetto, l'annullamento di queste ultime in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti da esse riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95.
In subordine ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità delle predette cartelle per la parte concernente gli interessi e le sanzioni per la mancata indicazione e determinazione dei criteri di calcolo.
Si è costituita in giudizio che, oltre a rilevare l'avvenuta Controparte_4 notificazione delle cartelle di pagamento, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo rilevando la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Ha altresì contestato la fondatezza dell'ulteriore eccezione attorea, rappresentando – tra l'altro – come alcuna norma imponga l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda.
CP_ Pur essendo stati regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti l' e che, Controparte_3
pertanto, risultano contumaci.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
Ciò considerato, in omaggio al principio della ragione più liquida, che per esigenze di economia processuale suggerisce di valutare primariamente la questione assorbente, occorre valutare l'eccezione preliminare di merito, avente ad oggetto la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge come alcun valido atto interruttivo della prescrizione sia stato al ricorrente notificato nel quinquennio successivo alle cartelle di pagamento nn. 09420070017942241000 e 09420090037865736000, notificate rispettivamente l'8.09.2007 e il 29.12.2009.
Ed invero, a fronte di una pur cospicua produzione documentale, deve rilevarsi come la quasi totalità dei provvedimenti prodotti risalga ad un periodo posteriore al suindicato termine quinquennale (nel caso della prima cartella, la totalità), potendosi rinvenire l'unico atto potenzialmente valido ad interrompere la prescrizione (del solo credito riportato dalla seconda cartella) nell'avviso di intimazione n. 09420149016761513000, notificato in data 14.10.2014.
Sennonché la descritta valenza è a quest'ultimo preclusa in radice, essendosi limitata l'Agenzia resistente a produrne unicamente l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, omettendo invece il deposito dell'atto vero e proprio dal cui solo contenuto si sarebbe potuto desumere il riferimento agli specifici crediti quivi contestati.
Alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della opposizione, va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle citate.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
[...]
quale soggetto cui è concretamente imputabile l'estinzione del credito per Controparte_4
prescrizione successivamente alla data di notifica delle cartelle medesime.
Di contro vanno compensate verso i resistenti contumaci, stante l'assenza di responsabilità degli stessi in relazione alla prescrizione maturata in un periodo di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione, unico soggetto onerato di portare avanti la pretesa creditoria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 09420070017942241000 e 09420090037865736000, annullando in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420239002883926000.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 4.638,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione. CP_ Compensa nei confronti dell' e CP_3
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 15/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo