Articolo 1 della Legge 8 novembre 1961, n. 1280
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1961
Art. 1.
Il contributo annuo concesso con la legge 27 dicembre 1956, n. 1455 , a favore dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare e' portato da lire 10 milioni a lire 20 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1961