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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36726/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36726/2024
Oggi 4 marzo 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. CARRARA Parte_1
Anna, anche in sostituzione dell'avv. MAZZOLANI OLGA;
per l'avv. GUARINI Paola, in sostituzione dell'avv. FRASCAROLI Controparte_1
ANDREA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previ i più opportuni accertamenti e le declaratorie di legge:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo a Controparte_2
In via principale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso depositato da e Controparte_1 conseguentemente e per l'effetto,
-dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di effetti e/o inesistente e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, emesso dal Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Massari, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 39609/2024 in data 12.08.2024, depositato in Cancelleria in data 29.08.2024 e notificato all'opponente in data 29.08.2024;
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 6 -accertare e dichiarare come non dovute e, comunque, inesigibili, le somme richieste con il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, emesso dal Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Massari, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 39609/2024 in data 12.08.2024, depositato in Cancelleria in data 29.08.2024 e notificato all'opponente in data 29.08.2024.
In via subordinata:
-compensare ogni eventuale e preteso credito di con quanto dalla stessa Controparte_1 dovuto ad;
Parte_1
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spettanze per l'attività stragiudiziale svolta, oltre al rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Salvo ogni altro diritto.
Conclusioni di parte convenuta opposta
- In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettarsi in toto ogni domanda avversaria, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Milano, n° 11919/2024 del 29.08.2024 (R.G.
39609/2024), limitatamente all'importo di € 1.784,40 e condannare l'odierna opponente al pagamento di detta somma, maggiorata degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto.
- In subordine:
Condannare la al pagamento, in favore della Controparte_3 CP_1
per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 1.784,40, o di quella,
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto.
Con vittoria di spese e competenze di lite come per legge.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
L'avv. CARRARA Anna insiste sulla validità del rifiuto alla cessione del credito sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
ribadisce, pertanto, la carenza di legittimazione attiva della controparte;
in subordine, insiste sulla carenza del titolo non essendo stati prodotti i contratti sottesi alle fatture emesse;
L'avv. GUARINI Paola rileva che controparte non ha provato la notifica dell'atto di rifiuto della cessione del credito;
ribadisce che la disciplina del Codice dei contratti pubblici non è applicabile all'azienda ospedaliera, riportandosi quindi a tutti i propri atti.
pagina 2 di 6 Il giudice, dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36726/2024 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 2.446,18, oltre interessi legali di mora, vantato da quale cessionaria del credito da nei confronti della azienda Controparte_1 Controparte_4
ospedaliera Pt_1
pagina 4 di 6 Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, qui tempestivamente opposto.
Va tenuto presente che l'originaria domanda monitoria è stata formulata per la somma capitale di euro 26.713,93; nelle more dell'emissione del provvedimento la ricorrente ha dato atto del “rimborso” di 18 fatture tra quelle cedute, con conseguente riduzione della domanda.
2. In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che l'opponente ha allegato di aver rifiutato la cessione del credito, come consentito dall'art. 106, comma 13, del codice degli appalti pubblici, e la circostanza è documentata dalla PEC del 23/5/2022
(v. doc. 6 att.). All'odierna udienza la difesa dell'opposta ha contestato la prova della ricezione della PEC, ma si tratta di una circostanza di fatto non specificatamente contestata nella comparsa di risposta e quindi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Inoltre, si osserva che l'opponente ha effettivamente prodotto, anche se in formato PDF, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC con il n. identificativo del messaggio, fornendo così adeguata prova dell'invio e ricezione della comunicazione.
Le ulteriori difese svolte dall'opposta, volte a sostenere l'inefficacia del rifiuto, non sono fondate.
In primo luogo, il codice degli appalti all'epoca vigente (d. lgs. n. 50/2016) si applica anche agli ospedali. Infatti, ai sensi dell'art. 3, sono amministrazioni aggiudicatrici, tra l'altro, gli organismi di diritto pubblico e lo stesso art. 3 definisce come tale l'organismo:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Le aziende ospedaliere rispettano tutti e tre i criteri indicati e sono quindi organismi pubblici.
pagina 5 di 6 Inoltre, il rifiuto della cessione è stato comunicato dall'ospedale in data 23/5/2022 e
Co all'epoca il contratto di fornitura ad opera di era ancora in corso, come risulta dalle date dei DDT, prodotti da parte convenuta sub docc. 3, 4 e 5, che sono tutte successive, di modo che nella fattispecie ricorre la ratio dell'istituto in questione che è quella di evitare che durante l'esecuzione della prestazione contrattuale possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto privato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
Ne deriva che il rifiuto della cessione comunicato dall'ospedale è valido ed efficace e, quindi, l'opposta non è divenuta titolare del credito, che è rimasto in capo a Controparte_4
pertanto, il decreto ingiuntivo da essa ottenuto deve essere revocato.
Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 11919/2024;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 76,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36726/2024
Oggi 4 marzo 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. CARRARA Parte_1
Anna, anche in sostituzione dell'avv. MAZZOLANI OLGA;
per l'avv. GUARINI Paola, in sostituzione dell'avv. FRASCAROLI Controparte_1
ANDREA.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previ i più opportuni accertamenti e le declaratorie di legge:
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo a Controparte_2
In via principale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso depositato da e Controparte_1 conseguentemente e per l'effetto,
-dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di effetti e/o inesistente e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, emesso dal Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Massari, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 39609/2024 in data 12.08.2024, depositato in Cancelleria in data 29.08.2024 e notificato all'opponente in data 29.08.2024;
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 6 -accertare e dichiarare come non dovute e, comunque, inesigibili, le somme richieste con il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, emesso dal Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Massari, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 39609/2024 in data 12.08.2024, depositato in Cancelleria in data 29.08.2024 e notificato all'opponente in data 29.08.2024.
In via subordinata:
-compensare ogni eventuale e preteso credito di con quanto dalla stessa Controparte_1 dovuto ad;
Parte_1
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, ivi comprese le spettanze per l'attività stragiudiziale svolta, oltre al rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Salvo ogni altro diritto.
Conclusioni di parte convenuta opposta
- In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della presente opposizione, rigettarsi in toto ogni domanda avversaria, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Milano, n° 11919/2024 del 29.08.2024 (R.G.
39609/2024), limitatamente all'importo di € 1.784,40 e condannare l'odierna opponente al pagamento di detta somma, maggiorata degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto.
- In subordine:
Condannare la al pagamento, in favore della Controparte_3 CP_1
per i titoli di cui al decreto opposto, della somma di € 1.784,40, o di quella,
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto.
Con vittoria di spese e competenze di lite come per legge.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
L'avv. CARRARA Anna insiste sulla validità del rifiuto alla cessione del credito sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo;
ribadisce, pertanto, la carenza di legittimazione attiva della controparte;
in subordine, insiste sulla carenza del titolo non essendo stati prodotti i contratti sottesi alle fatture emesse;
L'avv. GUARINI Paola rileva che controparte non ha provato la notifica dell'atto di rifiuto della cessione del credito;
ribadisce che la disciplina del Codice dei contratti pubblici non è applicabile all'azienda ospedaliera, riportandosi quindi a tutti i propri atti.
pagina 2 di 6 Il giudice, dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36726/2024 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZOLANI OLGA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 2.446,18, oltre interessi legali di mora, vantato da quale cessionaria del credito da nei confronti della azienda Controparte_1 Controparte_4
ospedaliera Pt_1
pagina 4 di 6 Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11919/2024, qui tempestivamente opposto.
Va tenuto presente che l'originaria domanda monitoria è stata formulata per la somma capitale di euro 26.713,93; nelle more dell'emissione del provvedimento la ricorrente ha dato atto del “rimborso” di 18 fatture tra quelle cedute, con conseguente riduzione della domanda.
2. In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che l'opponente ha allegato di aver rifiutato la cessione del credito, come consentito dall'art. 106, comma 13, del codice degli appalti pubblici, e la circostanza è documentata dalla PEC del 23/5/2022
(v. doc. 6 att.). All'odierna udienza la difesa dell'opposta ha contestato la prova della ricezione della PEC, ma si tratta di una circostanza di fatto non specificatamente contestata nella comparsa di risposta e quindi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Inoltre, si osserva che l'opponente ha effettivamente prodotto, anche se in formato PDF, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC con il n. identificativo del messaggio, fornendo così adeguata prova dell'invio e ricezione della comunicazione.
Le ulteriori difese svolte dall'opposta, volte a sostenere l'inefficacia del rifiuto, non sono fondate.
In primo luogo, il codice degli appalti all'epoca vigente (d. lgs. n. 50/2016) si applica anche agli ospedali. Infatti, ai sensi dell'art. 3, sono amministrazioni aggiudicatrici, tra l'altro, gli organismi di diritto pubblico e lo stesso art. 3 definisce come tale l'organismo:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Le aziende ospedaliere rispettano tutti e tre i criteri indicati e sono quindi organismi pubblici.
pagina 5 di 6 Inoltre, il rifiuto della cessione è stato comunicato dall'ospedale in data 23/5/2022 e
Co all'epoca il contratto di fornitura ad opera di era ancora in corso, come risulta dalle date dei DDT, prodotti da parte convenuta sub docc. 3, 4 e 5, che sono tutte successive, di modo che nella fattispecie ricorre la ratio dell'istituto in questione che è quella di evitare che durante l'esecuzione della prestazione contrattuale possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto privato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
Ne deriva che il rifiuto della cessione comunicato dall'ospedale è valido ed efficace e, quindi, l'opposta non è divenuta titolare del credito, che è rimasto in capo a Controparte_4
pertanto, il decreto ingiuntivo da essa ottenuto deve essere revocato.
Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 11919/2024;
2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 76,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6