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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 577/2025
UDIENZA del 23/10/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 13:05 compaiono:
l'avv. SARA BIFFONI per Controparte_1 nessuno compare per Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto il primo teste, identificato a mezzo C.I.E. n. Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 23.2.2031 il quale, letta la formula di rito, dichiara:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente a Testimone_1
Pistoia, sono figlio di Controparte_1
Confermo, noi abbiamo abitato lì fin dal 1979, è stata la nostra abitazione di famiglia, io ho abitato lì fino al 2011-2012 quando mi sono trasferito a Pistoia.
Preciso che di professione sono architetto e mi sono occupato della identificazione catastale del bene, la part. A in pratica è la stanza dell'immobile oggi adibita a sala”.
Del verbale viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotto altro teste, identificato a mezzo C.I. n. rilasciata Numero_2 da Comune di MP con scadenza 2.1.2026 il quale, letta la formula di rito, dichiara:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente a Testimone_2
MP (PT), sono amico di Controparte_1
Confermo, noi siamo amici di famiglia dagli anni Ottanta e da quell'epoca ho frequentato la casa di , la particella A di cui si parla è un vano adibito CP_1
a soggiorno, posso dirlo in quanto di professione faccio il geometra e sto seguendo la pratica catastale del bene, per cui lo conosco anche sotto questo profilo”.
Del verbale viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c.. A questo punto l'avv. Biffoni insiste nelle domande di cui all'atto di citazione;
quini si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 23/10/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 577/2025 tra le parti:
Attore: Controparte_1 con l'avv. BIFFONI SARA ( ) C.F._1
Convenuti: Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
Ritenuto in fatto ed in diritto
È in decisione la domanda di usucapione avanzata da nei Controparte_1 confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 con riguardo a porzione di immobile sito in MP (PT) via
[...]
Giugnano n. 93 e, in particolare, a quanto catastalmente individuato al Foglio
5 part. A, già sez. Q part. 549: rappresenta l'attore di aver acquistato, con atto notarile 28.6.1974, il podere sito in MP (PT) via Giugnano n. 93, id. cat. foglio 5 mappale 29 compresa anche la suddetta particella A la quale, tuttavia, essendo unita al mappale 29 ma non in esso ricompresa, non compare indicata nel passaggio dal vecchio catasto al nuovo catasto ragion per cui, non risultando la stessa claris nell'atto di compravendita immobiliare, onde provvedere alla rettifica della trascrizione del proprio diritto di proprietà
l'odierno attore si è risolto a svolgere domanda di usucapione nei confronti degli originari titolari della particella in discorso - e suoi danti causa in occasione dell'atto notarile 28.6.1974 - ovvero, per essi, i rispettivi eredi.
La notifica dell'atto di citazione risulta andata a buon fine, pertanto non avendo i convenuti curato la costituzione nel presente giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
V'è evidenza documentale sia della legittimazione attiva di parte attrice (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), sia della legittimazione passiva dei convenuti quali eredi
(cfr. docc. 8, 9, 10, 11, 12 fasc. attoreo) dei danti causa dell'attore (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), precedenti proprietari della porzione di immobile di cui trattasi.
Parimenti per tabulas è stato provato l'avvenuto compimento, a opera dell'attore, di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo, ivi compresa la citata particella A (cfr. docc. 13-14-15 fasc. attoreo pratica edilizia risalente al 1977: docc. 16-17-18 fasc. attoreo richiesta di sanatoria edilizia dell'1.4.1986), così manifestando comportamenti di relazione con il bene in questione quale vero e proprio titolare del diritto di proprietà sullo stesso a esclusione di altri, cd. uti dominus: i testi escussi all'odierna udienza hanno confermato il possesso continuo e ininterrotto della porzione di immobile per cui è giudizio, avendo avuto entrambi cura di specificare che essa corrisponde al vano adibito a salotto/soggiorno dell'abitazione, tale da rendere a livello pratico del tutto inverosimile, se non impossibile, sia che tale vano non sia stato oggetto di trasferimento con il suddetto atto notarile di compravendita 28.6.1974 sia che, in ogni caso, lo stesso non sia stato compreso nel possesso uti dominus che l'attore esercita sull'immobile de quo sin dal 1974, avendo ivi stabilito la propria residenza e avendo adibito l'immobile a casa familiare (cfr. al riguardo teste figlio Testimone_1 dell'attorea, che ha dichiarato di aver abitato nell'immobile da poco dopo la nascita agli anni 2011-2012 essendo quella la casa di famiglia).
Questo il contesto, da un lato appare effettivamente credibile che la mancata indicazione della part. A nel nuovo catasto sia frutto di errore materiale per omissione, dall'altro lato che in ogni caso in relazione a essa sia maturata l'usucapione ultraventennale in favore dell'attore, con conseguente accoglimento in parte qua della domanda e ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della sentenza, in modo da porre termine all'errone rappresentazione catastale verificatasi.
Nulla è da disporre in ordine alle spese di lite, non avendo l'attore formulato domanda di condanna dei convenuti alla refusione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che ( , nato a Controparte_1 C.F._2
Carmignano il 5.5.1938 e residente a [...], è proprietario esclusivo in virtù di maturata usucapione acquisitiva ex art. 1158
c.c. dell'immobile sito in Comune di MP (PT), via Giugnano n. 93 distinto al Catasto Edilizio NCT al foglio 5, particella A, già sez. Q part. 549;
2) ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento (ovvero, per quanto di competenza, alle necessarie variazioni ipocatastali), con esonero da responsabilità.
Il giudice dr. Lucia Leoncini
UDIENZA del 23/10/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 13:05 compaiono:
l'avv. SARA BIFFONI per Controparte_1 nessuno compare per Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto il primo teste, identificato a mezzo C.I.E. n. Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 23.2.2031 il quale, letta la formula di rito, dichiara:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente a Testimone_1
Pistoia, sono figlio di Controparte_1
Confermo, noi abbiamo abitato lì fin dal 1979, è stata la nostra abitazione di famiglia, io ho abitato lì fino al 2011-2012 quando mi sono trasferito a Pistoia.
Preciso che di professione sono architetto e mi sono occupato della identificazione catastale del bene, la part. A in pratica è la stanza dell'immobile oggi adibita a sala”.
Del verbale viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotto altro teste, identificato a mezzo C.I. n. rilasciata Numero_2 da Comune di MP con scadenza 2.1.2026 il quale, letta la formula di rito, dichiara:
“Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente a Testimone_2
MP (PT), sono amico di Controparte_1
Confermo, noi siamo amici di famiglia dagli anni Ottanta e da quell'epoca ho frequentato la casa di , la particella A di cui si parla è un vano adibito CP_1
a soggiorno, posso dirlo in quanto di professione faccio il geometra e sto seguendo la pratica catastale del bene, per cui lo conosco anche sotto questo profilo”.
Del verbale viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c.. A questo punto l'avv. Biffoni insiste nelle domande di cui all'atto di citazione;
quini si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 23/10/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 577/2025 tra le parti:
Attore: Controparte_1 con l'avv. BIFFONI SARA ( ) C.F._1
Convenuti: Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
Ritenuto in fatto ed in diritto
È in decisione la domanda di usucapione avanzata da nei Controparte_1 confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 con riguardo a porzione di immobile sito in MP (PT) via
[...]
Giugnano n. 93 e, in particolare, a quanto catastalmente individuato al Foglio
5 part. A, già sez. Q part. 549: rappresenta l'attore di aver acquistato, con atto notarile 28.6.1974, il podere sito in MP (PT) via Giugnano n. 93, id. cat. foglio 5 mappale 29 compresa anche la suddetta particella A la quale, tuttavia, essendo unita al mappale 29 ma non in esso ricompresa, non compare indicata nel passaggio dal vecchio catasto al nuovo catasto ragion per cui, non risultando la stessa claris nell'atto di compravendita immobiliare, onde provvedere alla rettifica della trascrizione del proprio diritto di proprietà
l'odierno attore si è risolto a svolgere domanda di usucapione nei confronti degli originari titolari della particella in discorso - e suoi danti causa in occasione dell'atto notarile 28.6.1974 - ovvero, per essi, i rispettivi eredi.
La notifica dell'atto di citazione risulta andata a buon fine, pertanto non avendo i convenuti curato la costituzione nel presente giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
V'è evidenza documentale sia della legittimazione attiva di parte attrice (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), sia della legittimazione passiva dei convenuti quali eredi
(cfr. docc. 8, 9, 10, 11, 12 fasc. attoreo) dei danti causa dell'attore (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), precedenti proprietari della porzione di immobile di cui trattasi.
Parimenti per tabulas è stato provato l'avvenuto compimento, a opera dell'attore, di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile de quo, ivi compresa la citata particella A (cfr. docc. 13-14-15 fasc. attoreo pratica edilizia risalente al 1977: docc. 16-17-18 fasc. attoreo richiesta di sanatoria edilizia dell'1.4.1986), così manifestando comportamenti di relazione con il bene in questione quale vero e proprio titolare del diritto di proprietà sullo stesso a esclusione di altri, cd. uti dominus: i testi escussi all'odierna udienza hanno confermato il possesso continuo e ininterrotto della porzione di immobile per cui è giudizio, avendo avuto entrambi cura di specificare che essa corrisponde al vano adibito a salotto/soggiorno dell'abitazione, tale da rendere a livello pratico del tutto inverosimile, se non impossibile, sia che tale vano non sia stato oggetto di trasferimento con il suddetto atto notarile di compravendita 28.6.1974 sia che, in ogni caso, lo stesso non sia stato compreso nel possesso uti dominus che l'attore esercita sull'immobile de quo sin dal 1974, avendo ivi stabilito la propria residenza e avendo adibito l'immobile a casa familiare (cfr. al riguardo teste figlio Testimone_1 dell'attorea, che ha dichiarato di aver abitato nell'immobile da poco dopo la nascita agli anni 2011-2012 essendo quella la casa di famiglia).
Questo il contesto, da un lato appare effettivamente credibile che la mancata indicazione della part. A nel nuovo catasto sia frutto di errore materiale per omissione, dall'altro lato che in ogni caso in relazione a essa sia maturata l'usucapione ultraventennale in favore dell'attore, con conseguente accoglimento in parte qua della domanda e ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della sentenza, in modo da porre termine all'errone rappresentazione catastale verificatasi.
Nulla è da disporre in ordine alle spese di lite, non avendo l'attore formulato domanda di condanna dei convenuti alla refusione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che ( , nato a Controparte_1 C.F._2
Carmignano il 5.5.1938 e residente a [...], è proprietario esclusivo in virtù di maturata usucapione acquisitiva ex art. 1158
c.c. dell'immobile sito in Comune di MP (PT), via Giugnano n. 93 distinto al Catasto Edilizio NCT al foglio 5, particella A, già sez. Q part. 549;
2) ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento (ovvero, per quanto di competenza, alle necessarie variazioni ipocatastali), con esonero da responsabilità.
Il giudice dr. Lucia Leoncini