Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3805 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA
, (C.F. e P.IVA: ), , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
C.F.: , e , C.F.: tutti C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Abogado Raffaele Gambardella, il quale dichiara di agire d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. Simona Spiniello;
APPELLANTI E
Codice Fiscale n. Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Flavia Falcone, P.IVA_2
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ad essi notificato (quale debitrice principale la prima e quali garanti il secondo e la terza) da per il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 67.013,31 a titolo di saldo negativo di Euro 3.264,43 per il conto corrente n. 19808 sul quale operava anche l'anticipo fatture (stipulato il 6.2.17) nonché
Gli opponenti, a fondamento delle loro richieste, deducevano che sulla base della consulenza di parte depositata che la banca aveva applicato anatocismo, usura, tassi indeterminati e che non vi era prova del credito, oltre che eccepire la nullità delle fideiussioni per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1955 e 1956 C.C.
La banca opposta si costituiva resistendo alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Veniva adempiuta la mediazione obbligatoria e veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Innanzitutto, è infondato quanto dedotto da parte opponente circa l'inidoneità della documentazione prodotta da parte opposta a fondare la pretesa creditoria.
Ciò in quanto la banca ha prodotto i contratti, la lettera di fideiussione e gli estratti conto integrali del conto corrente che, contenendo tutti i movimenti effettuati attraverso il conto corrente e non essendo stati mai stati contestati dal correntista, sono idonei a fornire la prova della genesi e lo svolgimento del rapporto.
Per converso parte opponente non ha dato prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di parte opposta. Infatti, sia in relazione al contratto di mutuo sia riguardo al contratto di conto corrente le allegazioni relative alla pretesa applicazione degli interessi usurari e alla presenza di anatocismo nella capitalizzazione degli interessi sono generiche e smentite dalla stessa consulenza tecnica di parte.
Riguardo il presunto superamento della soglia usura degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, in realtà, il TEG pari al 6,24% risulta, come si evince, inoltre, dalla stessa consulenza di parte opponente, sotto la soglia usura prevista per il trimestre di riferimento pari al 16,7250%. Analoga considerazione va svolta per il tasso moratorio.
Parimenti risultano sotto la soglia usura prevista pari al 13,15% anche gli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente, in quanto, il TAEG entro il limite del fido era stato fissato nella misura del 7,74% e il TEG extra fido nella misura del 12,9%.
In relazione all'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi applicati al contratto di conto corrente ed il conseguente effetto anatocistico, quanto dedotto da parte opponente risulta generico e smentito da quanto previsto dallo stesso contratto stipulato dalle parti.
Infatti, l'art. 4 del contratto, circa il conteggio degli interessi, prevede che: “gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la capitalizzazione è avvenuta in condizioni di reciprocità, annualmente e non trimestralmente e, quindi, risulta conforme all'art. 120, comma 2, TUB, che ha previsto che la produzione di interessi sugli interessi maturati sulle operazioni bancarie è consentita, a condizione che sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori, sia creditori, demandandone al CICR la regolamentazione, cosa che è regolarmente avvenuta, per quanto concerne il conto corrente, con l'art. 2 della nota delibera del
9.2.2000.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti indicati in epigrafe contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione ex art. 283 CPC, “In via preliminare:
1. Dichiarare l'inefficacia, nullità, inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità delle fideiussioni con conseguente liberazione dal rapporto obbligatorio per violazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.;
Nel merito:
3. Previa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, sulla cui richiesta formulata nulla ha statuito il Giudice di primo grado,
3.1.ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al conto corrente n. 19808 e al contratto di mutuo chirografario n. 747579, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente;
3.2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente n. 19808, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società opponente;
3.3. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 747579, per l'illegittima applicazione di spese illegittime mai pattuite, e per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3.4. Ritenere e dichiarare la nullità di eventuali clausole con cui siano stati pattuiti interessi usurari, ed in ogni caso data l'illiceità della prassi suddetta, dichiarare non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente n. 19808 e al contratto di mutuo chirografario n. 747579, a titolo di illegittimo superamento del TEG rispetto al Tasso soglia usura e statuire la ripetizione delle stesse a favore della società opponente;
3.5. Accertare, mediante rideterminazione, il reale saldo dei conti alla luce delle eccezioni proposte in ordine agli interessi, alle commissioni, alle spese ed alla capitalizzazione, anche mediante la nomina di un consulente tecnico contabile;
3.6. Conseguentemente, condannare la convenuta allo storno di tutte le risultanze contabili CP_1 illegittime e/o illecite”.
In via istruttoria gli appellanti hanno chiesto “ la nomina di consulente tecnico – contabile al fine di determinare la reale situazione contabile dei rapporti bancari per cui è causa, nonché il reale saldo, depurato dell'importo degli interessi, commissioni e spese, illegittime e non dovute”.
Ha resistito la appellata eccependo la inammissibilità ex art. 342 CPC del gravame di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC formulata dagli appellanti.
Parte appellata ha depositato le note finali anticipate (composte di 27 pagine), come autorizzate.
Le parti appellanti hanno depositato solo le note di trattazione cartolare. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 36 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 10/12) le parti appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di Cont pronunciarsi sulla loro richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 , necessari per controdedurre alle difese della banca e per chiedere la nomina di CT, tenuto conto che la propria
CTP aveva già indicato l'esistenza di usura sopravvenuta nonché di anatocismo e che era necessario depositare una integrazione di perizia;
concludono che risulta leso il loro diritto di difesa.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 12/15) le parti appellanti si dolgono dell'errore della sentenza che non ha colto la non idoneità dei documenti depositati dalla banca a sostegno del credito azionato, dunque non provato sulla base del mero salda conto;
illustrano gli appellanti la normativa in materia.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 15/19) gli appellanti devolvono la questione dell'usura nell'ambito del contratto di mutuo e ricostruiscono il quadro normativo, indicando che il calcolo (ai fini del confronto con il tasso soglia) deve essere effettuato sommando commissioni, remunerazioni, spese e interessi di mora, nonché l'estinzione anticipata come da giurisprudenza di merito che sul punto citano.
Richiamano gli appellanti l'usura sopravvenuta (pag. 18) che riguarderebbe sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori e indicano la consulenza di parte contenente il nuovo piano di ammortamento, da cui pure emerge l'esistenza di spese iniziali illegittime (pari ad Euro 4.017,60) di cui chiedono la restituzione, oltre a tutti gli oneri per “verifica pagamenti” pari ad Euro 4.385,84 pure indicato come proprio credito nei confronti della banca.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 19/27) gli appellanti devolvono la questione della capitalizzazione trimestrale e richiamano tutto il quadro normativo in materia, compresa la delibera CICR del 2000,
l'adeguamento per i vecchi contratti solo mediante consenso espresso e infine il divieto assoluto post
1.1.14.
Deducono gli appellanti che non sarebbe sufficiente la reciprocità – citando Cass. N. 4321/22 – e che per i contratti post 2000 va tenuto conto del rapporto , concludendo che nel caso in esame CP_3 la reciprocità sarebbe in frode alla legge e che occorre una CT per depurare il conto dalla capitalizzazione.
Con ulteriore profilo di doglianza (v. pag. 27) gli appellanti devolvono la questione dei tassi ultralegali e, in particolare, dell'usura per la quale ricostruiscono quadro normativo e giurisprudenziale, per contestare poi la validità delle istruzioni della banca d'italia che escludono alcune voci nonostante detto organo non possa imporre il calcolo per la determinazione del TEG e del TAEG, sussistendo criteri dettati dalla legge. Cont Aggiungono gli appellanti che la CMS va inserita nel calcolo del per il conto corrente e sommata alla voce interessi , concludendo per l'ammissione di una CT.
§3.5 – Con l'ultimo motivo di appello (pag. 31) gli appellanti devolvono la questione della fideiussione , deducendo che la banca avrebbe tenuto un portamento non corretto peggiorando le condizioni di sofferenza della società; richiamati tutti i principi generali in materia, concludono che vi sarebbero stati profitti per tassi debitori superiori al dovuto con successivo recupero da parte della banca in danno della società e dei garanti.
§ 4 — In via preliminare, il Collegio deve dare atto che con le note di trattazione scritta le parti appellanti hanno reiterato la richiesta di sospensiva ex art. 283 CPC, che si appalesa inammissibile sotto un duplice profilo: non vi sono elementi nuovi allegati a sostegno di una richiesta che è stata già valutata dalla Corte e , in ogni caso, detta istanza cautelare è totalmente assorbita dall'assunzione della causa in decisione, circostanza di cui pare consapevole la parte appellante che, nelle dette note cartolari, così conclude: “ NEL MERITO Chiede il rigetto della sentenza n. 7906/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19.05.2022 RG n. 58018/2020 repertorio n. 9605/2022 del 20/05/2022 notificata il 23/05/2022 a mezzo pec nei confronti di tutti gli appellanti
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato”.
Passando all'esame del merito, i motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Per ordine logico va affrontata in primo luogo la questione relativa alla mancata concessione – o omessa pronuncia – dei termini ex art. 183 comma 6 cpc da parte del Tribunale.
Orbene, a parte il fatto che l'ordinanza con la quale il giudice ha ritenuto matura la causa per la decisione contiene implicitamente il rigetto della richiesta , è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale non vi è alcun obbligo da parte del giudicante di concedere detto termine mentre vi
è senz'altro l'obbligo di garantire una durata ragionevole del processo (v. Cass. N. 32577/23).
Peraltro, anche la lamentata violazione del diritto di difesa è meramente congetturale ed apodittica, atteso che in punto di anatocismo gli opponenti ben potevano, in ogni caso, anche con le note finali anticipate articolare difese pure attraverso una perizia di parte (che, ovviamente, è atto difensivo), mentre tale adempimento hanno ritenuto di non utilizzare, così come le controdeduzioni alle difese della banca (non identificate in alcun modo in questa sede) erano anch'esse spendibili in dette note.
Va, allora, sottolineata la contraddittorietà della condotta processuale degli originari opponenti che, pur avendo a disposizione termini anticipati per illustrare le loro posizioni all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno scelto una strategia difensiva (di cui oggi non possono dolersi) non solo di non redigere note finali anticipate, ma anche di non comparire alla detta udienza per precisare, appunto, le loro posizioni.
Di qui la infondatezza palese di tale doglianza.
Con riguardo, poi, alla prova del credito azionato dalla banca in via monitoria, dimenticano gli appellanti che essi stessi hanno, con l'opposizione, introdotto un giudizio ordinario di cognizione, sicchè la documentazione alla quale va fatto riferimento non è (solo) il saldaconto ex art. 50 TUB, bensì tutta complessivamente la documentazione , anche contabile, prodotta dalla banca. Vale a dire i contratti (di conto corrente, di anticipo fatture, di mutuo, di fideiussione) e gli estratti conto integrali sin dall'inizio del rapporto, rispetto ai quali – peraltro – gli odierni appellanti né in primo grado né tanto meno in questa sede hanno mai preso posizione con una contestazione specifica degli elaborati contabili, la cui comunicazione, peraltro, non è stata mai espressamente posta in dubbio.
Venendo ad esaminare la doglianza relativa all'usura nel mutuo chirografario – rispetto al quale risultano non pagate 59 rate su 69 – come ha già condivisibilmente esposto il Tribunale, è la stessa consulenza di parte a rilevare che se di usura si tratta, questa non è originaria ma solo sopravvenuta.
Ma tale “patologia” è ormai ritenuta del tutto irrilevante (v. Cass. N. 24743/23): nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Pertanto, tale aspetto non ha alcun rilievo, così come non si comprendono perché sono di difficile intellegibilità e sono argomentazioni del tutto generiche, tipiche del contenzioso seriale c.d. bancario, quelle relative alla sommatoria di tante voci genericamente indicate come spese, remunerazioni e commissioni, tra le quali – sembrerebbe – anche la penale per estinzione anticipata ormai esclusa dal conteggio alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. N. 23866/22; Cass. N. 7352/22).
Quindi, non è dato comprendere – rispetto al chiaro conteggio che il Tribunale ha redatto e che si evince dalla sopra riportata sentenza – quali siano le contestazioni e soprattutto le
contro
- argomentazioni avverso quel ragionamento anche matematico;
in realtà si tratta di proposizione di mere congetture e questioni di carattere generale, dalle quali poi viene fatta scaturire la richiesta di
CT (che in assenza di una pista probatoria resta pur sempre esplorativa) e addirittura la illegittimità di voci per spese (Euro 4.107,60) così come di altri oneri (euro 4.385,84) che però sono stati contrattualmente previsti.
E' da escludersi, dunque, la sussistenza di un credito in capo alla società mutuataria, per come rappresentato ma verosimilmente (in assenza di precisazioni) collegato ad una perizia di parte che, si ripete, è fondata su altra prospettiva e neppure riportata ex art. 342 CPC nel gravame.
In punto, poi, di capitalizzazione/anatocismo, pur essendo corretta la ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale svolta nel gravame, va dato atto che il Tribunale – proprio sulla base di tali elementi – ha ritenuto che non vi fosse alcuna “frode alla legge” (rectius, alcuna violazione delle norme succedutesi in materia) in ragione di quel principio di pari reciprocità che è stato dettato proprio dalla interpretazione giurisprudenziale alla luce della delibera CICR del 2000, operante anche dopo l'1.1.14.
Del resto è stato chiarito che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (v. Cass. 11014/24). Se, dunque, come sembra la doglianza attiene a questo profilo relativo alla asimmetria dei tassi, è evidente che non si tratta di anatocismo. Anche questa doglianza va respinta, con assorbimento della invocata CT.
Con l'ultimo motivo di impugnazione relativo ai rapporti bancari, gli appellanti devolvono la questione degli interessi ultralegali e dell'usura, con una certa confusione tra le due questioni stesse.
In primo luogo perché non viene in alcun modo contestato che nel contratto (in questo caso di conto corrente) vi fosse una espressa previsione della misura ultra-legale; in secondo luogo, anche la lamentata usura è pur sempre una congettura, perché riguarda in via generale ed astratta la
“metodologia” di computo della Banca d'Italia, senza però mai “declinare” in concreto un diverso metodo che conduca alla individuazione del superamento del tasso soglia.
Chiedere, cioè, che la CMS venga inserita nel TEG del conto corrente, senza tener conto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto una sua evoluzione sul punto, fino ad affermare la necessità di una commissione di massimo scoperto “soglia”, conferma che si tratta di mere argomentazioni dottrinarie che non offrono alcuna pista probatoria (non vi è traccia di un calcolo neppure esemplificativo sulla situazione oggetto di giudizio) idonea a portare all'ammissione di una CT che non sia meramente esplorativa.
Pertanto, anche questo profilo di doglianza va respinto.
E' poi palesemente inammissibile l'ultimo motivo di gravame con il quale viene invocata l'applicazione della liberazione dei fideiussori per scorrettezza della banca in punto di erogazione del credito ad una società già in evidente stato di sofferenza del quale, comunque, la banca era a conoscenza.
Orbene, non vi è alcun dettaglio temporale né alcuna spiegazione in concreto sullo stato di difficoltà della società di cui la banca era conoscenza;
il mero recupero di un credito – quale è quello ormai accertato in questo giudizio e formatosi in modo imputabile alla sola correntista/mutuataria – non può essere di certo considerato un comportamento sleale e violativo del combinato disposto di cui agli artt. 1955 e 1956 C.C., tenuto anche conto del legale dei garanti con la società correntista/mutuataria e dell'obbligo da essi assunto di informarsi sull'evoluzione del rapporto tra società e banca.
Di qui la reiezione di tutto il gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri massimi, in ragione delle questioni sollevate, e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 4.466,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.867,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 6.489,00
Fase decisionale, valore massimo: € 7.655,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 21.477,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3805/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che si liquidano in Euro 21.477,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti, in solido tra loro, tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore