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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 403/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina e domiciliato per legge in Messina, via dei Mille n. 65, ricorrente, contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati Messina, via C.F._2
Francesco Crispi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Ingrao che li rappresenta e difende per procura in atti, resistenti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 ottobre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 aprile 2025 il Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza n. 66/2025, con
[...] la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento dell'opposizione proposta da e da Controparte_1 , aveva annullato il verbale n. 35/2024 elevato dalla CP_2
Guardia di Finanza il 24 novembre 2024.
Il rilevava in primo luogo la nullità della sentenza per Parte_1 mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Precisava di non aver mai avuto notizia dell'opposizione, avendone avuto conoscenza solo con la notifica della sentenza.
In secondo luogo, sosteneva che il verbale era stato elevato dalla
Guardia di Finanza e che, pertanto, il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti della , quale Controparte_3 unico soggetto legittimato ai sensi dell'art. 7, comma 5, D. Lgs. n.
150/2011.
Eccepiva poi che erroneamente il Giudice di primo grado non aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
Infine impugnava il capo sulle spese, chiedendo la riforma della condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Nella resistenza di e , all'udienza del Controparte_1 CP_2
14 ottobre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Va osservato, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado costituisce la prima delle ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice previste dall'art. 354 c. p. c., essendo inficiata ab origine la validità della vocatio in ius.
Nel caso di specie è indubbiamente sussistente la denunziata nullità, dal momento che dagli atti del fascicolo di primo grado non risulta che il ricorso sia stato notificato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 9, D. Lgs. n.
150/2011.
Il caso in esame ha ad oggetto una opposizione avverso un verbale di contestazione di violazione del codice della strada, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a cura della Cancelleria del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Inoltre, nessuna costituzione sanante vi è stata, dato che con la sentenza gravata l'amministrazione è stata reputata contumace (cfr. sentenza impugnata).
Per cui si impone l'adozione di una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio conseguente alla mancata notifica del ricorso all'amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la causa va rimessa dinanzi al primo giudice, con onere delle parti alla riassunzione a mente dell'art. 353, comma 2, c.p.c.
L'accoglimento del presente motivo di appello induce a ritenere assorbiti gli ulteriori profili di censura formulati alla pronuncia appellata.
In particolare, risulta inammissibile statuire in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva e nel merito della controversia in quanto significherebbe, da un lato, privare le parti del doppio grado di giudizio e, dall'altro, disporre una anticipazione di giudizio dovendosi comunque procedere alla rimessione al primo giudice.
Stante la rimessione degli atti al giudice a quo, si ritiene di dover decidere sulle sole spese del grado di appello, posto che, per condivisibili principi giurisprudenziali, 'il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice, può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio, ma per iniziativa della parte interessata' (Cass. sez. III 12.06.2006 n. 13550).
Le spese vanno interamente compensate, considerato che la rimessione al primo giudice è stata determinata da un'omissione imputabile all'Ufficio di Cancelleria e dalla mancata verifica da parte del Giudice di Pace in ordine all'effettiva instaurazione del contraddittorio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette la causa dinanzi al primo giudice, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino