Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12451/2022
Promossa da
C.F. 1(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1
DEBORAH MARIA COSTANTINO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Acquedotto
Greco, 186
-ricorrente-
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
Controparte_2 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MERLINI, nel cui studio in Grammichele ha eletto domicilio, via Ruggero Settimo, 147
-resistenti-
Con ricorso del 20/12/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320220013608020000 notificata il 20/10/2022 e avente ad oggetto contributi dovuti alla [...]
relativi all'anno 2018 e, precisamente, sanzioni perControparte_1
irregolare dichiarazione ex art. 9 L. 141/92, dell'importo di euro 450,48. Lamentava che la cartella non fosse stata preceduta da alcuna notifica relativa all'accertamento eseguito per quell'anno né gli fossero state indicate le violazioni asseritamente commesse, impedendogli in tal modo di contestate alla CP 1 gli errori nei quali fosse incorsa. Eccepiva pertanto la nullità dell'atto impugnato e la non dovutezza delle somme richieste, riportando quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'irrogazione di sanzioni dovesse essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, nonchè
quanto previsto dalla legge n. 689/1981, a norma della quale l'emissione e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione dovesse essere preceduta dalla suddetta contestazione. Rilevava che,
essendo mancato nella specie il necessario avviso bonario, la cartella dovesse ritenersi nulla e priva di effetti.
Eccepiva altresì la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999, evidenziando che nella specie, pur essendo i contributi richiesti inerenti all'anno 2018, il ruolo fosse stato reso esecutivo in data 30/11/2021 e consegnato all' [...]
Controparte 3 in data 25/12/2021. Alla luce di quanto detto chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della cartella e, in via principale, l'annullamento della stessa in quanto illegittima per le ragioni spiegate.
Con decreto del 6/1/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs.
46/99, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 3/7/2023, si costituiva in giudizio 1 [...]
Controparte_2 , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle doglianze di omessa notifica di atti antecedenti all'iscrizione a ruolo e di intervenuta decadenza ex art. 25 del
D.Lgs. 46/1999, da considerarsi di esclusiva competenza dell'ente impositore. Al riguardo puntualizzava che il concessionario, una volta ricevuto l'incarico dall'ente impositore di riscuotere la somma iscritta a ruolo, avesse l'obbligo di provvedere alla notifica della cartella e di compiere tutti i successivi atti esecutivi per il recupero del credito, senza poter in alcun modo sindacare l'operato dell'ente stesso.
Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della data di notifica della cartella
(20/10/2022) e della data di deposito del ricorso (20/12/2022). Eccepiva anche la tardività
dell'opposizione agli atti esecutivi, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Evidenziava sul punto che l'opponente avesse denunciato vizi attinenti al quomodo dell'esecuzione (quali l'omessa notifica di atti prodromici alla cartella e l'intervenuta decadenza) e dunque vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale,
che l'opposizione proposta dovesse qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e che non fosse stato rispettato il termine previsto per la proposizione della stessa, di cui agli artt. 29 del D.Lgs.
46/1999 e 617 c.p.c.
Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, deduceva che lo stesso fosse un adempimento meramente eventuale e facoltativo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 e che la sua assenza non inficiasse il procedimento di iscrizione a ruolo. Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione e la condanna alle spese.
Sebbene evocata in giudizio, non si costituiva invece la Controparte_1
[...]
Le parti depositavano note di trattazione e, in particolare, l' CP_4 depositava memoria conclusiva del
7/5/2024 con la quale insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva sulla base della considerazione che i motivi di opposizione afferissero esclusivamente all'operato dell'ente impositore e sulla base della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 7514 del 2022) che aveva affermato l'esclusiva legittimazione a contraddire del suddetto ente,
quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva del concessionario, quale mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. Insisteva inoltre nella tardività ed infondatezza del rilievo di omessa notifica dell'avviso di accertamento e nell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del
D.Lgs 46/1999; riproponeva pertanto le medesime conclusioni rassegnate in memoria.
Con ordinanza del 23/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti,
questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 30 aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della Controparte_1
la quale, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha curato la costituzione.
Venendo al merito della controversia, allo scopo di delineare - in ragione delle doglienze formulate dall'opponente la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere in generale che,
ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum;
eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/95, riduzione per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es.
rimessione in termini per eventi sismici, etc;
eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo,
impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es. prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Il ricorrente, nel caso in esame, ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, eccependo la sussistenza di un vizio del procedimento (consistente nell'omessa notifica di atti prodromici alla cartella contenenti l'accertamento delle somme richieste e la contestazione dell'addebito) e l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Con riguardo a detta ultima, la Cassazione ha affermato che "l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e,
come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi". Lo stesso principio è certamente applicabile all'avviso di addebito che, nell'ipotesi di crediti dell' CP_5, costituisce titolo esecutivo allo stesso modo della cartella di pagamento.
Ed ancora, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d.lgs. 46/1999, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' CP_5 di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013; Cass. 3486/2016).
L'inosservanza del termine previsto dall'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma
2 d.lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica della cartella.
Ciò premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' Controparte_2 A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
27.2.2007 n. 4506; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. Cass. n. 8765/1997; Cass. n.
9912/2001; Cass. n. 17460/2007, Cass. n. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999
stabilisce che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 del medesimo d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto" (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Ai fini della verifica della tempestività ed ammissibilità dell'opposizione, occorre pertanto accertare l'effettiva data e la regolarità della notifica della cartella impugnata n. 29320220013608020000.
Orbene, l' Controparte_2 ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica a mezzo posta elettronica certificata, dalla quale si evince che detta notifica sia stata regolarmente eseguita in data 20/10/2022.
Dalla regolarità della notifica consegue l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta nella specie e riguardante unicamente eccezioni formali: il ricorso in opposizione è stato infatti depositato solo in data 20/12/2022, quando ormai era decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica della cartella (20/10/2022).
Si aggiunga che, qualora proposta, sarebbe stata tardiva anche l'opposizione ex art. 24, comma 5, del
D.Lgs. 46/1999, essendo decorso anche il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, con la conseguenza che deve ritenersi definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
In proposito va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo
Giudice, che detto termine "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio,
perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo" (cfr. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche Cass. 14692/2007;
Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un procedimento amministrativo dell'ente impositore".
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertamento della tempestività
dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46,
art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità
della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del
1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002)".
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
In definitiva, la tardiva proposizione dell'opposizione determina l'incontestabilità della pretesa creditoria, rendendo inammissibile il ricorso.
Per quanto sopra esposto, considerato che non sono stati proposti motivi di opposizione relativi a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che risulta inoppugnabile, il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara inammissibile l'opposizione;
condanna l'opponente a rifondere all' Controparte_2 le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 249,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Nulla sulle spese nei rapporti fra il ricorrente e la CP 1
Così deciso in Catania il 30 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio