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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4517 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
) e, per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, ), già con l'avv. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
LA AI ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in atti.
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
Contro ( ) n.q. di l.r.p.t. di ! Controparte_1 C.F._2 CP_2 Pt_1
), con gli avv.ti Vittorio SC ) e P.IVA_3 C.F._3
NM SC ( ) che la rappresentano e difendono in C.F._4
virtù di procura in atti.
- APPELLATA IN RIASSUNZIONE - nonchè
) Controparte_3 P.IVA_4
- APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6346/2021, emessa dal Tribunale di
Roma e pubblicata in data 14/04/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 23/10/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: “con atto di citazione notificato il 29.8/11.9.2017 al legale rappresentante della
[...]
(dopo il tentativo di notificazione negativo Controparte_3 Parte_4
Parte presso la sede legale), ed il 28.7/2.8.2017 alla la (già CP_2 Parte_3
, o ) quale mandataria Controparte_4 CP_5 della promuoveva il presente giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Roma esponendo che nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari in sofferenza in parte garantiti da garanzie reali derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia la CP_4
(che aveva incorporato la e la Controparte_6 Controparte_7
con atto del notaio di Torino del 19.10.2010, rep. n. 19430)
[...] Persona_1
e la avevano ceduto tali crediti come da avviso pubblicato sulla CP_8
2 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 14.7.2017 alla
[...]
, che a sua volta ne aveva conferita l'amministrazione, la Parte_1 gestione, l'incasso e l'eventuale recupero alla mediante la procura Parte_3 per atto del notaio del 20.7.2017, rep. n. 60852, racc. n. 11359; Persona_2 che il 5.9.2007 la (P. IVA ) aveva sottoscritto con Parte_5 P.IVA_5 la il contratto di conto corrente n. 30089003; Controparte_9 che nell'ambito di tale rapporto erano state concesse alla tre linee Parte_5 di credito mediante affidamenti: 1) l'affidamento del 18.10.2007 pari ad €
210.000,00 dalla;
2) l'affidamento del Controparte_9
18.10.2017 pari ad € 65.000,00 dalla;
3) Controparte_9
l'affidamento del 24.7.2008 pari ad € 86.250,00 dalla Controparte_7
; che il 18.10.2007 la aveva
[...] Controparte_9 concluso con la un contratto di mutuo ipotecario per atto del Parte_5 notaio , rep. n. 41058, racc. n. 24824; che in pari data a Persona_3 garanzia delle operazioni bancarie concesse e da concedere alla Parte_5 si era costituita fideiussore tra le altre la fino a Controparte_3 concorrenza di €1.350.000,00; che per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla in data 3.12.2010 era stata comunicata alla stessa Parte_5 ed ai garanti, tra i quali la , la revoca delle facilitazioni Controparte_3 creditizie e la risoluzione dei contratti in essere con intimazione del pagamento del dovuto, pari ad € 996.551,47; che con atto di compravendita a rogito del notaio del Persona_3
12.3.2013, rep. n. 53020, racc. n. 33345, trascritto a Roma il 15.3.2013 al numero registro particolare 19964, numero registro generale 26354, la
[...] aveva venduto alla (rectius Viva ! Controparte_3 Parte_6 Pt_1 contraddistinta dal C.F. ) con sede legale in Roma, via Giovanni P.IVA_3
Battista IN n. 2, in persona dell'amministratore unico , la Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Roma, via Pompeo Neri n. 10, e precisamente
l'appartamento disposto sui piani seminterrato e terra, comunicanti tra loro tramite scala interna, distinto con il numero interno 2, composto di sette vani catastali con annessi terrazzo, giardino al piano terra e locale cantina con WC al piano seminterrato confinante nell'insieme con vano scala, distacco su detta via,
3 distacco su via Francesco Coletti, salvo altri (censito nel Catasto Urbano del detto
Comune al foglio 233, particella 316 subalterno 19 graffata con la particella 462, piano S 1 – T, interno 2, z.c. 4, cat. A/2, classe 4, vani 7, r.c. 1.983,36), sottraendola alla garanzia patrimoniale dei crediti di parte attrice, che aveva quindi interesse ad esercitare contro tale trasferimento azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.”.
2. Si costituì in giudizio l'acquirente ! contestando la domanda CP_2 Pt_5 attorea, pper difettodei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; l'alienante
[...] rimase invece contumace. Controparte_3
3. Con sentenza n. 6346/2021 il Tribunale di Roma, previa esclusione dagli atti della comparsa conclusionale depositata dalla (ora Parte_3 Pt_2
in quanto tardiva, rigettò la domanda attorea e, per l'effetto, condannò
[...]
(già , o Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 quale mandataria della al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 21.424,00 oltre accessori di legge e CP_2 Pt_1 dichiarò irripetibili le spese processuali della (già Parte_3 [...]
o , quale mandataria della Controparte_4 Controparte_5 [...]
nei confronti della rimasta Parte_1 Controparte_3 contumace.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato avverso la predetta sentenza,
e, per essa, quale mandataria, ha Parte_1 Parte_2 proposto appello, articolato in due motivi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nei confronti della e per essa (già , l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 compravendita stipulato dalla e la in Controparte_3 CP_2 Pt_5 data 12/03/2013, a Rogito del Notaio Dott. rep. 53020 e racc. Persona_3
33345, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma,
Via Pompeo Neri n. 10.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo, CP_2 Controparte_10 preliminarmente, che l'atto di appello sia dichiarato inammissibile e, nel merito,
4 ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
6. All'udienza del 4/11/2021, il giudizio si è interrotto per intervenuta cancellazione di dal registro delle imprese. CP_2 Controparte_10
7. Con atto del 25/11/2021 e, per essa, quale Parte_1 mandataria, ha riassunto il giudizio interrotto, nei confronti di Parte_7
n.q. di legale rappresentante di ! che si è costituita Controparte_1 CP_2 Pt_5 in giudizio chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito.
è rimasta contumace anche in sede di Controparte_3 riassunzione del gravame.
8. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
9. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in riassunzione in quanto proposto nei confronti di Controparte_1 in qualità di legale rappresentante, anziché di socia, di CP_2 Pt_5
Sul punto va premesso che la Suprema Corte è intervenuta affermando che:
“qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci [...]; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637).
La cancellazione della società dal registro imprese (e quindi la sua estinzione) genera dunque un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato, sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della
5 cancellazione e, dall'altro lato, hanno il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.
Nel caso di specie, il giudizio è stato riassunto nei confronti di Controparte_1 in qualità di liquidatore e legale rappresentante di la quale, costituita CP_2 Pt_5 in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità sostenendo che, essendo la società cancellata, l'azione doveva essere riassunta nei confronti degli ex soci.
L'appellante in riassunzione si difende, affermando la regolarità del contraddittorio in quanto, come si evince dall'elenco dei soci in atti,
[...] era anche socia unica di pertanto in forza di quanto sancito CP_1 CP_2 Pt_5 dall'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Al riguardo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, nella persona di
[...]
(come si evince dagli atti di causa e come confermato dalla stessa CP_1 appellata anche in sede conclusionale) coincidono le qualità di socia unica e di legale rappresentante della medesima società cancellata, quindi di unico successore di quest'ultima.
Inoltre, la difesa della stessa parte nel costituirsi dopo la CP_1 riassunzione del giudizio, contempla anche la sua qualità di ex socia della società cancellata, come risulta inequivocabilmente dalla sua comparsa di costituzione, laddove ha espressamente svolto le proprie argomentazioni difensive affermando che: “nella sua unica qualità di ex socio della CP_2 [...]
(non avendo più la qualità di legale rappresentante, stante la CP_10 cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese), si riporta integralmente alle difese già svolte dalla con la CP_2 Controparte_10 comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2021, che vengono fatte proprie e ritrascritte qui di seguito”.
Deve pertanto ritenersi che l'atto di riassunzione abbia effettivamente conseguito l'effetto di convenire utilmente l'unico soggetto tuttora legittimato, dal lato passivo della società debitrice ed alienante, rappresentato dalla persona fisica di nella quale si concentrano infatti la posizione di legale Controparte_1 rappresentante e di socia unica della s.r.l. cancellata, e che si è costituita difendendosi ampiamente anche nel merito, senza lesioni del suo diritto di
6 difesa.
Del resto, a riprova dell'attuale sostanziale integrità e legittimità del contraddittorio instaurato, si consideri che l'alternativa processuale consisterebbe nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla società cancellata, che la giurisprudenza di legittimità afferma necessaria nel caso “in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore” (cfr. Cass.
n. 5816 del 27/02/2023; conforme, ex plurimis, Cass. n. 13593 del
21/05/2019). Tale integrazione comporterebbe pertanto la riassunzione nei confronti della stessa persona fisica che è già presente in Controparte_1 giudizio e che anche come socia si è difesa ampiamente nel merito., allegando in premessa proprio tale pregressa qualità.
Pertanto, anche per i principi di raggiungimento dello scopo e di economia processuale, il giudizio può procedere verso la decisione sul merito.
10. Con il primo motivo di appello, rubricato “sulla titolarità del credito in capo alla – Violazione dell'art 58 del Decreto Parte_1
Legislativo 385/93 e degli artt.
1-4 della L.130 del 99 nonché dell'art. 2967 cc”,
e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2 contesta la decisione del Giudice di primo grado, che ha respinto l'azione revocatoria ordinaria per difetto di prova della titolarità dei crediti in capo alla mandante della parte attrice.
Sul punto il primo Giudice, richiamando la normativa in materia di cessioni di crediti in blocco (ex art. 58 TUB), ha precisato che il semplice fatto di aver acquistato un portafoglio di crediti non è sufficiente per dimostrare di essere il creditore cessionario in ogni distinta causa verso i debitori ceduti. Chi agisce in giudizio come cessionario, e per esso il suo mandatario, ha infatti l'onere di provare che quello specifico credito di cui si controverte faccia effettivamente parte di quelli ceduti, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Naturalmente, la portata e l'adempimento di tale onere vanno verificate anche in relazione alla posizione difensiva assunta dal debitore
7 convenuto, che si assume ceduto, il quale potrebbe in ipotesi confessare, ammettere o non contestare l'avvenuta cessione. Nel caso di specie, poi, nel quale l'effettiva titolarità del credito in capo alla parte che si assume cessionaria costituisce il presupposto dell'azione revocatoria, rileva anche il contenuto delle difese del terzo acquirente, a sua volta convenuto e litisconsorte necessario con il debitore che ha compiuto l'atto dispositivo aggredito dal preteso creditore.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dall'obbligo di notifica ex art. 1264 c.c. Tuttavia, essa non esonera la parte che agisce (come successore del creditore originario ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n.
385/1993) dall'onere di provare l'inclusione di quel singolo credito nell'operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nel caso di specie, il relativo estratto della pubblicazione sulla G.U. dell'
8.8.2017, dal quale dovrebbe dedursi la prova della cessione dei crediti in questione alla cessionaria mandante della Parte_1 Pt_3
è stato pacificamente prodotto per la prima volta in sede di gravame,
[...] contestualmente all'atto di appello (doc. 5), sebbene la già menzionata data di pubblicazione sia antecedente alla scadenza del termine concesso per il deposito delle memorie istruttorie in primo grado. Appare quindi infondata la censura dell'appellante circa l'impossibilità di produrre tempestivamente la predetta documentazione, per cui la produzione istruttoria è inammissibile.
Solo per completezza giova peraltro rilevare che il caso di specie- nel quale si pone la questione di merito della prova della titolarità del credito da parte della mandante cessionaria, non anche quella dell'indiscussa legittimazione processuale della mandataria di quest'ultimo- non coincide con il principio di diritto secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione
è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
8 17062/2019; Cass. n. 25087/2024).
È vero, peraltro, che, come rilevato già nella sentenza impugnata, la società terza acquirente, costituendosi in primo grado, non ha contestato la legittimazione attiva sostanziale della mandante dell'attrice, ora appellante, ovvero non ha contestato che il credito di cui si discute sia stato ceduto alla
[...]
Ed anzi, il tenore della comparsa di risposta della Parte_1 medesima convenuta debitrice, incentrato sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di revocabilità dell'atto dispositivo necessari ai sensi dell'art. 2901 c.c., implicitamente presuppone l'ammissione del debito a monte.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, come in questo d'appello, la società debitrice è rimasta contumace ed è principio consolidato che, nei confronti del contumace, non opera il principio di non contestazione. Infatti (cfr. Cass. 21 novembre 2022, n. 34170) , l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ad una ammissione di essi, con conseguente esonero dell'attore dell'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito.
Non è privo di rilievo, a tal proposito che la Corte Costituzionale – sent.
12/10/2007, n. 340, chiamata a pronunciarsi sull'art. 13, comma 2, del d.lgs.
17/01/2003, n. 5, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte in cui stabiliva che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall'attore si reputano non contestati, l'abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita».
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il
9 perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass.
21/11/2014, n. 24885, in motivazione). Infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi – non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio. La preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009, n.14623 e successiva giurisprudenza conforme).
Ricordato allora che in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (ex multis Cass.
n. 23068 del 07/11/2011), deve concludersi che la mancata contestazione di uno soltanto dei litisconsorti non si estende agli altri e, ai fini dell'univoca decisione, non rende il fatto incontestato, ma solo liberamente apprezzabile dal giudice, così come la giurisprudenza di legittimità ha già insegnato a proposito della confessione di alcuno soltanto dei litisconsorti, applicando l'art.2733, comma 3, c.c. (Cass., S.U., n.10311/2006).
In questa ipotesi, dunque, l'attore ha l'onere di provare il fatto, pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto, litisconsorte necessario, costituito. Né comunque può soccorrere, nella fattispecie concreta sub iudice, la libera valutazione del giudice di merito, che ha esito negativo, non esistendo alcun ulteriore elemento di riscontro, neppure indiziario, spendibile nei confronti della contumace società debitrice, della titolarità del credito in capo alla mandante dell'attrice, esclusa l'inammissibile (per le ragioni già esposte) produzione documentale effettuata tardivamente dall'appellante e quindi non utilizzabile ai fini dell'accertamento controverso.
Invero, le ulteriori argomentazioni (si vogliano o meno considerare ulteriori motivi o integrazioni del primo), spese dalla appellante nell'originaria
10 impugnazione, si incentrano comunque su condotte, ascrivibili all'appellata costituita, che dovrebbero confortare la non contestazione o l'ammissione, da parte di quest'ultima, della titolarità del credito, dato che questo giudice, come quello di primo grado, ha già condiviso ed accertato sulla base della stessa comparsa di risposta, senza tuttavia poterlo estendere, per le ragioni esposte, alla litisconsorte contumace e, quindi, ad un' univoca decisione della lite. Il primo
Giudice non ha pertanto errato nell'affermare che manca la prova della titolarità del credito e nel rigettare pertanto la domanda attrice. Ogni altra questione va quindi ritenuta assorbita.
L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da € 52.001 a €
260.000 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie – in € 12.154,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
2.163,00; Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6346/2021, pubblicata in data 14/04/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e, per essa, quale mandataria, Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 Controparte_1
11 in complessivi euro € 12.154,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 23.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4517 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
) e, per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, ), già con l'avv. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
LA AI ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in atti.
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
Contro ( ) n.q. di l.r.p.t. di ! Controparte_1 C.F._2 CP_2 Pt_1
), con gli avv.ti Vittorio SC ) e P.IVA_3 C.F._3
NM SC ( ) che la rappresentano e difendono in C.F._4
virtù di procura in atti.
- APPELLATA IN RIASSUNZIONE - nonchè
) Controparte_3 P.IVA_4
- APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6346/2021, emessa dal Tribunale di
Roma e pubblicata in data 14/04/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 23/10/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: “con atto di citazione notificato il 29.8/11.9.2017 al legale rappresentante della
[...]
(dopo il tentativo di notificazione negativo Controparte_3 Parte_4
Parte presso la sede legale), ed il 28.7/2.8.2017 alla la (già CP_2 Parte_3
, o ) quale mandataria Controparte_4 CP_5 della promuoveva il presente giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Roma esponendo che nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari in sofferenza in parte garantiti da garanzie reali derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia la CP_4
(che aveva incorporato la e la Controparte_6 Controparte_7
con atto del notaio di Torino del 19.10.2010, rep. n. 19430)
[...] Persona_1
e la avevano ceduto tali crediti come da avviso pubblicato sulla CP_8
2 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con effetto dal 14.7.2017 alla
[...]
, che a sua volta ne aveva conferita l'amministrazione, la Parte_1 gestione, l'incasso e l'eventuale recupero alla mediante la procura Parte_3 per atto del notaio del 20.7.2017, rep. n. 60852, racc. n. 11359; Persona_2 che il 5.9.2007 la (P. IVA ) aveva sottoscritto con Parte_5 P.IVA_5 la il contratto di conto corrente n. 30089003; Controparte_9 che nell'ambito di tale rapporto erano state concesse alla tre linee Parte_5 di credito mediante affidamenti: 1) l'affidamento del 18.10.2007 pari ad €
210.000,00 dalla;
2) l'affidamento del Controparte_9
18.10.2017 pari ad € 65.000,00 dalla;
3) Controparte_9
l'affidamento del 24.7.2008 pari ad € 86.250,00 dalla Controparte_7
; che il 18.10.2007 la aveva
[...] Controparte_9 concluso con la un contratto di mutuo ipotecario per atto del Parte_5 notaio , rep. n. 41058, racc. n. 24824; che in pari data a Persona_3 garanzia delle operazioni bancarie concesse e da concedere alla Parte_5 si era costituita fideiussore tra le altre la fino a Controparte_3 concorrenza di €1.350.000,00; che per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla in data 3.12.2010 era stata comunicata alla stessa Parte_5 ed ai garanti, tra i quali la , la revoca delle facilitazioni Controparte_3 creditizie e la risoluzione dei contratti in essere con intimazione del pagamento del dovuto, pari ad € 996.551,47; che con atto di compravendita a rogito del notaio del Persona_3
12.3.2013, rep. n. 53020, racc. n. 33345, trascritto a Roma il 15.3.2013 al numero registro particolare 19964, numero registro generale 26354, la
[...] aveva venduto alla (rectius Viva ! Controparte_3 Parte_6 Pt_1 contraddistinta dal C.F. ) con sede legale in Roma, via Giovanni P.IVA_3
Battista IN n. 2, in persona dell'amministratore unico , la Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Roma, via Pompeo Neri n. 10, e precisamente
l'appartamento disposto sui piani seminterrato e terra, comunicanti tra loro tramite scala interna, distinto con il numero interno 2, composto di sette vani catastali con annessi terrazzo, giardino al piano terra e locale cantina con WC al piano seminterrato confinante nell'insieme con vano scala, distacco su detta via,
3 distacco su via Francesco Coletti, salvo altri (censito nel Catasto Urbano del detto
Comune al foglio 233, particella 316 subalterno 19 graffata con la particella 462, piano S 1 – T, interno 2, z.c. 4, cat. A/2, classe 4, vani 7, r.c. 1.983,36), sottraendola alla garanzia patrimoniale dei crediti di parte attrice, che aveva quindi interesse ad esercitare contro tale trasferimento azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.”.
2. Si costituì in giudizio l'acquirente ! contestando la domanda CP_2 Pt_5 attorea, pper difettodei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; l'alienante
[...] rimase invece contumace. Controparte_3
3. Con sentenza n. 6346/2021 il Tribunale di Roma, previa esclusione dagli atti della comparsa conclusionale depositata dalla (ora Parte_3 Pt_2
in quanto tardiva, rigettò la domanda attorea e, per l'effetto, condannò
[...]
(già , o Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 quale mandataria della al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 21.424,00 oltre accessori di legge e CP_2 Pt_1 dichiarò irripetibili le spese processuali della (già Parte_3 [...]
o , quale mandataria della Controparte_4 Controparte_5 [...]
nei confronti della rimasta Parte_1 Controparte_3 contumace.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato avverso la predetta sentenza,
e, per essa, quale mandataria, ha Parte_1 Parte_2 proposto appello, articolato in due motivi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 e ss. c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nei confronti della e per essa (già , l'atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 compravendita stipulato dalla e la in Controparte_3 CP_2 Pt_5 data 12/03/2013, a Rogito del Notaio Dott. rep. 53020 e racc. Persona_3
33345, avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma,
Via Pompeo Neri n. 10.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo, CP_2 Controparte_10 preliminarmente, che l'atto di appello sia dichiarato inammissibile e, nel merito,
4 ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
6. All'udienza del 4/11/2021, il giudizio si è interrotto per intervenuta cancellazione di dal registro delle imprese. CP_2 Controparte_10
7. Con atto del 25/11/2021 e, per essa, quale Parte_1 mandataria, ha riassunto il giudizio interrotto, nei confronti di Parte_7
n.q. di legale rappresentante di ! che si è costituita Controparte_1 CP_2 Pt_5 in giudizio chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito.
è rimasta contumace anche in sede di Controparte_3 riassunzione del gravame.
8. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
9. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in riassunzione in quanto proposto nei confronti di Controparte_1 in qualità di legale rappresentante, anziché di socia, di CP_2 Pt_5
Sul punto va premesso che la Suprema Corte è intervenuta affermando che:
“qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci [...]; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637).
La cancellazione della società dal registro imprese (e quindi la sua estinzione) genera dunque un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato, sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della
5 cancellazione e, dall'altro lato, hanno il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.
Nel caso di specie, il giudizio è stato riassunto nei confronti di Controparte_1 in qualità di liquidatore e legale rappresentante di la quale, costituita CP_2 Pt_5 in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità sostenendo che, essendo la società cancellata, l'azione doveva essere riassunta nei confronti degli ex soci.
L'appellante in riassunzione si difende, affermando la regolarità del contraddittorio in quanto, come si evince dall'elenco dei soci in atti,
[...] era anche socia unica di pertanto in forza di quanto sancito CP_1 CP_2 Pt_5 dall'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Al riguardo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, nella persona di
[...]
(come si evince dagli atti di causa e come confermato dalla stessa CP_1 appellata anche in sede conclusionale) coincidono le qualità di socia unica e di legale rappresentante della medesima società cancellata, quindi di unico successore di quest'ultima.
Inoltre, la difesa della stessa parte nel costituirsi dopo la CP_1 riassunzione del giudizio, contempla anche la sua qualità di ex socia della società cancellata, come risulta inequivocabilmente dalla sua comparsa di costituzione, laddove ha espressamente svolto le proprie argomentazioni difensive affermando che: “nella sua unica qualità di ex socio della CP_2 [...]
(non avendo più la qualità di legale rappresentante, stante la CP_10 cancellazione di detta società dal Registro delle Imprese), si riporta integralmente alle difese già svolte dalla con la CP_2 Controparte_10 comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2021, che vengono fatte proprie e ritrascritte qui di seguito”.
Deve pertanto ritenersi che l'atto di riassunzione abbia effettivamente conseguito l'effetto di convenire utilmente l'unico soggetto tuttora legittimato, dal lato passivo della società debitrice ed alienante, rappresentato dalla persona fisica di nella quale si concentrano infatti la posizione di legale Controparte_1 rappresentante e di socia unica della s.r.l. cancellata, e che si è costituita difendendosi ampiamente anche nel merito, senza lesioni del suo diritto di
6 difesa.
Del resto, a riprova dell'attuale sostanziale integrità e legittimità del contraddittorio instaurato, si consideri che l'alternativa processuale consisterebbe nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla società cancellata, che la giurisprudenza di legittimità afferma necessaria nel caso “in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore” (cfr. Cass.
n. 5816 del 27/02/2023; conforme, ex plurimis, Cass. n. 13593 del
21/05/2019). Tale integrazione comporterebbe pertanto la riassunzione nei confronti della stessa persona fisica che è già presente in Controparte_1 giudizio e che anche come socia si è difesa ampiamente nel merito., allegando in premessa proprio tale pregressa qualità.
Pertanto, anche per i principi di raggiungimento dello scopo e di economia processuale, il giudizio può procedere verso la decisione sul merito.
10. Con il primo motivo di appello, rubricato “sulla titolarità del credito in capo alla – Violazione dell'art 58 del Decreto Parte_1
Legislativo 385/93 e degli artt.
1-4 della L.130 del 99 nonché dell'art. 2967 cc”,
e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2 contesta la decisione del Giudice di primo grado, che ha respinto l'azione revocatoria ordinaria per difetto di prova della titolarità dei crediti in capo alla mandante della parte attrice.
Sul punto il primo Giudice, richiamando la normativa in materia di cessioni di crediti in blocco (ex art. 58 TUB), ha precisato che il semplice fatto di aver acquistato un portafoglio di crediti non è sufficiente per dimostrare di essere il creditore cessionario in ogni distinta causa verso i debitori ceduti. Chi agisce in giudizio come cessionario, e per esso il suo mandatario, ha infatti l'onere di provare che quello specifico credito di cui si controverte faccia effettivamente parte di quelli ceduti, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Naturalmente, la portata e l'adempimento di tale onere vanno verificate anche in relazione alla posizione difensiva assunta dal debitore
7 convenuto, che si assume ceduto, il quale potrebbe in ipotesi confessare, ammettere o non contestare l'avvenuta cessione. Nel caso di specie, poi, nel quale l'effettiva titolarità del credito in capo alla parte che si assume cessionaria costituisce il presupposto dell'azione revocatoria, rileva anche il contenuto delle difese del terzo acquirente, a sua volta convenuto e litisconsorte necessario con il debitore che ha compiuto l'atto dispositivo aggredito dal preteso creditore.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dall'obbligo di notifica ex art. 1264 c.c. Tuttavia, essa non esonera la parte che agisce (come successore del creditore originario ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n.
385/1993) dall'onere di provare l'inclusione di quel singolo credito nell'operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nel caso di specie, il relativo estratto della pubblicazione sulla G.U. dell'
8.8.2017, dal quale dovrebbe dedursi la prova della cessione dei crediti in questione alla cessionaria mandante della Parte_1 Pt_3
è stato pacificamente prodotto per la prima volta in sede di gravame,
[...] contestualmente all'atto di appello (doc. 5), sebbene la già menzionata data di pubblicazione sia antecedente alla scadenza del termine concesso per il deposito delle memorie istruttorie in primo grado. Appare quindi infondata la censura dell'appellante circa l'impossibilità di produrre tempestivamente la predetta documentazione, per cui la produzione istruttoria è inammissibile.
Solo per completezza giova peraltro rilevare che il caso di specie- nel quale si pone la questione di merito della prova della titolarità del credito da parte della mandante cessionaria, non anche quella dell'indiscussa legittimazione processuale della mandataria di quest'ultimo- non coincide con il principio di diritto secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione
è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
8 17062/2019; Cass. n. 25087/2024).
È vero, peraltro, che, come rilevato già nella sentenza impugnata, la società terza acquirente, costituendosi in primo grado, non ha contestato la legittimazione attiva sostanziale della mandante dell'attrice, ora appellante, ovvero non ha contestato che il credito di cui si discute sia stato ceduto alla
[...]
Ed anzi, il tenore della comparsa di risposta della Parte_1 medesima convenuta debitrice, incentrato sulla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di revocabilità dell'atto dispositivo necessari ai sensi dell'art. 2901 c.c., implicitamente presuppone l'ammissione del debito a monte.
Tuttavia, nel giudizio di primo grado, come in questo d'appello, la società debitrice è rimasta contumace ed è principio consolidato che, nei confronti del contumace, non opera il principio di non contestazione. Infatti (cfr. Cass. 21 novembre 2022, n. 34170) , l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ad una ammissione di essi, con conseguente esonero dell'attore dell'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito.
Non è privo di rilievo, a tal proposito che la Corte Costituzionale – sent.
12/10/2007, n. 340, chiamata a pronunciarsi sull'art. 13, comma 2, del d.lgs.
17/01/2003, n. 5, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte in cui stabiliva che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall'attore si reputano non contestati, l'abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita».
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il
9 perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass.
21/11/2014, n. 24885, in motivazione). Infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi – non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema – dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio. La preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009, n.14623 e successiva giurisprudenza conforme).
Ricordato allora che in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (ex multis Cass.
n. 23068 del 07/11/2011), deve concludersi che la mancata contestazione di uno soltanto dei litisconsorti non si estende agli altri e, ai fini dell'univoca decisione, non rende il fatto incontestato, ma solo liberamente apprezzabile dal giudice, così come la giurisprudenza di legittimità ha già insegnato a proposito della confessione di alcuno soltanto dei litisconsorti, applicando l'art.2733, comma 3, c.c. (Cass., S.U., n.10311/2006).
In questa ipotesi, dunque, l'attore ha l'onere di provare il fatto, pur di fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto, litisconsorte necessario, costituito. Né comunque può soccorrere, nella fattispecie concreta sub iudice, la libera valutazione del giudice di merito, che ha esito negativo, non esistendo alcun ulteriore elemento di riscontro, neppure indiziario, spendibile nei confronti della contumace società debitrice, della titolarità del credito in capo alla mandante dell'attrice, esclusa l'inammissibile (per le ragioni già esposte) produzione documentale effettuata tardivamente dall'appellante e quindi non utilizzabile ai fini dell'accertamento controverso.
Invero, le ulteriori argomentazioni (si vogliano o meno considerare ulteriori motivi o integrazioni del primo), spese dalla appellante nell'originaria
10 impugnazione, si incentrano comunque su condotte, ascrivibili all'appellata costituita, che dovrebbero confortare la non contestazione o l'ammissione, da parte di quest'ultima, della titolarità del credito, dato che questo giudice, come quello di primo grado, ha già condiviso ed accertato sulla base della stessa comparsa di risposta, senza tuttavia poterlo estendere, per le ragioni esposte, alla litisconsorte contumace e, quindi, ad un' univoca decisione della lite. Il primo
Giudice non ha pertanto errato nell'affermare che manca la prova della titolarità del credito e nel rigettare pertanto la domanda attrice. Ogni altra questione va quindi ritenuta assorbita.
L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento allo scaglione da € 52.001 a €
260.000 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie – in € 12.154,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
2.163,00; Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6346/2021, pubblicata in data 14/04/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e, per essa, quale mandataria, Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 Controparte_1
11 in complessivi euro € 12.154,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 23.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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