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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESE Parte_1 C.F._1
MARIKA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_1 C.F._2
CARMINE, come da procura in atti;
e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_2 C.F._3
CARMINE, come da procura in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento necessario del p.m. in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi etc.);
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 22.5.2025. Il PM in sede, con nota del 31.1.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 il ricorrente, premesso che in virtù di ordinanza nr. 1052/2022 resa nell'ambito del procedimento rg. 726/2021 era tenuto a corrispondere, in favore della ex convivente un contributo mensile per il mantenimento della figlia pari ad €. Controparte_1 Controparte_2
200,00 mensili, corrisposto direttamente dall'INPS, e che la stessa ha raggiunto una propria indipendenza economica, anche considerata l'entità della pensione di vecchiaia percepita e delle proprie precarie condizioni di salute, ha chiesto all'intestato Tribunale: “a) revocare, ex artt. 316bis e 337 quinques c.c., l'ordine di contributo al mantenimento imposto al sig. in forza di ordinanza nr. 1052 del 08.03.2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Vasto nel procedimento civile nr.726/2021; b) ordinare al terzo I.N.P.S. l'immediata sospensione dell'importo di €. 200,00 mensili poste in essere, in esecuzione della succitata ordinanza, sui crediti del ricorrente c) Parte_1 condannare le resistenti, in solido tra loro, alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del ricorrente delle somme che risulteranno corrisposte dal terzo debitore a titolo di mantenimento nelle more del presente giudizio;
d) con vittoria nelle spese di giudizio in caso di soccombenza della resistente.”.
Si è costituita in giudizio contestando parzialmente le avverse deduzioni e richieste, così Controparte_2 concludendo: “1) sulla domanda a) del ricorso introduttivo, subordinare la decisione della revoca o meno del mantenimento in vigore a carico del ricorrente ed in favore della resistente al reperimento o meno di un reddito lavorativo Controparte_2 da parte di quest'ultima, individuandosi un termine nelle more del presente giudizio a tal fine;
. 2) sulle domande b) e c) del ricorso introduttivo, adottare la decisione pedissequamente e successivamente alla decisione adottata sulla suddetta richiesta a);
3) compensare le spese di lite, mancando controversia e/o mancando comunque nella resistente opposizione alla avversa domanda.”.
Alla della prima udienza di comparizione le parti costituite rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della controversia: “rinuncia al mantenimento di € 200,00 previsto in favore di a decorrere dal mese di febbraio 2025, con rinuncia di parte ricorrente ad ogni altra domanda, Controparte_2 con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'organo giudicante rilevava, tuttavia, la nullità della citazione a dando termine per la Controparte_1 rinnovazione.
Si costituiva, quindi, anche dichiarando di aderire alla intesa tra e Controparte_1 Controparte_2 di cui all'udienza del 23.1.2025. Parte_1
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, precisavano le conclusioni come da accordo di cui al verbale di udienza del 23.1.2025.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti all'udienza del 22.5.2025 possano essere integralmente recepite, alla luce della sopravvenuta maggiore età e capacità lavorativa acquisita dalla resistente Controparte_2
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 22.5.2025, già sopra riportati;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14.6.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESE Parte_1 C.F._1
MARIKA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_1 C.F._2
CARMINE, come da procura in atti;
e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Controparte_2 C.F._3
CARMINE, come da procura in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento necessario del p.m. in sede;
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi etc.);
Conclusioni: come da accordo raggiunto all'udienza del 22.5.2025. Il PM in sede, con nota del 31.1.2025, ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 5.11.2024 il ricorrente, premesso che in virtù di ordinanza nr. 1052/2022 resa nell'ambito del procedimento rg. 726/2021 era tenuto a corrispondere, in favore della ex convivente un contributo mensile per il mantenimento della figlia pari ad €. Controparte_1 Controparte_2
200,00 mensili, corrisposto direttamente dall'INPS, e che la stessa ha raggiunto una propria indipendenza economica, anche considerata l'entità della pensione di vecchiaia percepita e delle proprie precarie condizioni di salute, ha chiesto all'intestato Tribunale: “a) revocare, ex artt. 316bis e 337 quinques c.c., l'ordine di contributo al mantenimento imposto al sig. in forza di ordinanza nr. 1052 del 08.03.2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Vasto nel procedimento civile nr.726/2021; b) ordinare al terzo I.N.P.S. l'immediata sospensione dell'importo di €. 200,00 mensili poste in essere, in esecuzione della succitata ordinanza, sui crediti del ricorrente c) Parte_1 condannare le resistenti, in solido tra loro, alla ripetizione e/o restituzione e/o rimborso in favore del ricorrente delle somme che risulteranno corrisposte dal terzo debitore a titolo di mantenimento nelle more del presente giudizio;
d) con vittoria nelle spese di giudizio in caso di soccombenza della resistente.”.
Si è costituita in giudizio contestando parzialmente le avverse deduzioni e richieste, così Controparte_2 concludendo: “1) sulla domanda a) del ricorso introduttivo, subordinare la decisione della revoca o meno del mantenimento in vigore a carico del ricorrente ed in favore della resistente al reperimento o meno di un reddito lavorativo Controparte_2 da parte di quest'ultima, individuandosi un termine nelle more del presente giudizio a tal fine;
. 2) sulle domande b) e c) del ricorso introduttivo, adottare la decisione pedissequamente e successivamente alla decisione adottata sulla suddetta richiesta a);
3) compensare le spese di lite, mancando controversia e/o mancando comunque nella resistente opposizione alla avversa domanda.”.
Alla della prima udienza di comparizione le parti costituite rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della controversia: “rinuncia al mantenimento di € 200,00 previsto in favore di a decorrere dal mese di febbraio 2025, con rinuncia di parte ricorrente ad ogni altra domanda, Controparte_2 con compensazione delle spese di lite tra le parti”.
L'organo giudicante rilevava, tuttavia, la nullità della citazione a dando termine per la Controparte_1 rinnovazione.
Si costituiva, quindi, anche dichiarando di aderire alla intesa tra e Controparte_1 Controparte_2 di cui all'udienza del 23.1.2025. Parte_1
All'udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, precisavano le conclusioni come da accordo di cui al verbale di udienza del 23.1.2025.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti all'udienza del 22.5.2025 possano essere integralmente recepite, alla luce della sopravvenuta maggiore età e capacità lavorativa acquisita dalla resistente Controparte_2
Non sussistono, inoltre, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nell'intestato procedimento, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 22.5.2025, già sopra riportati;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14.6.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Anna Rosa Capuozzo