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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2021
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa ES ZI,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
pagina 1 di 10 Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. ES ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliata presso lo studio del Parte_2 predetto difensore
ATTRICE contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 personale dell'amministratore e legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
CONVENUTO nonché
, (P.IVA , in personale del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Carabotta Vito, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RZ IA
Oggetto: lesione personale
Conclusioni
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione d'udienza del 20/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 04/02/2021, Parte_1 citava in giudizio il per sentir condannare Controparte_1
pagina 2 di 10 lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito di una caduta avvenuta all'interno dello spazio condominiale.
In particolare, la parte attrice evidenziava: che, in data 21/04/2017, alle ore
8.30 circa, negli spazi condominiali interni del “ Controparte_1
” sito in via F. Cammarota nr. 83 a Vallo della Lucania (SA), la
[...] sig.ra , nel salire le scale condominiali, scivolava sugli Parte_1 scalini;
che gli scalini erano bagnati e viscidi e, per tale motivo, l'odierna attrice rovinava al suolo e batte va bruscamente e pesantemente con l'addome a terra;
che lo stato in cui versavano le scale condominiali , aperte al pubblico transito, era non visibile, né segnalata;
che, pertanto, esse integravano una pericolosa insidia per gli utenti;
che Parte_1 riportava gravi lesioni alla propria persona, refertate presso l'unità di P.S. dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la stessa si recava nei giorni successivi, atteso l'accentuarsi del dolore addominale;
che le veniva diagnosticato un forte trauma addominale con ematoma alla parete addominale in regione periombelicale destra;
che, in data 15/05/2017,
l'odierna attrice si ricoverava presso la Casa di Cura “ICM Istituto Clinico
Mediterraneo S.p.a.” di Agropoli con la diagnosi di ernia ombelicale, ove si sottoponeva ad intervento chirurgico di plastica erniaria;
che, in data
17/05/2017, l'attrice veniva dimessa con prescrizione di terapia medica e riposo assoluto per 20 giorni, con la diagnosi definit iva di ernia ombelicale secondaria a trauma addominale;
che, in seguito all'evento per cui è causa,
riportava lesioni con postumi di invalidità perma nente, Parte_1 come risultava evidente dalla certificazione medica prodotta in atti e dalla relazione medico-legale redatta dal dott. che l'attrice, Persona_1 dunque, aveva diritto di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'evento dannoso occorsole, per un ammontare complessivo di € 14.659,00; che l'evento dannoso era ascrivibile alla responsabilità del ”, proprietario della Controparte_1 scala aperta al pubblico transito;
che, invero, il convenuto non CP_1 aveva adottato gli accorgimenti e i rimedi atti ad evitare il pericolo per pagina 3 di 10 l'incolumità dei passanti;
che, con lettera del 3/11/2017 e del 30/11/2018,
avanzava richiesta di risarcimento danni al convenuto, ma Parte_1
i tentativi di bonario componimento risultavano vani;
che, infine, era interesse dell'attrice ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'attrice perché l'adito Tribunale volesse:
“1) Ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dell'evento CP_1 dannoso di cui in atti e, per l'effetto, 2) Condannare il Controparte_1
in persona del suo amministratore p.t., avv. Antonello
[...]
Mainente, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice (danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, da riduzione capacità lavorativa, ecc.), nessuno escluso, danni meglio indicati e specificati in premessa e risultanti dalla certificazione medica allegata, liquidati nel complessivo importo di € 14.659,00 ovvero da liquidarsi, anche a mezzo
C.T.U. medico – legale che sin da ora si chiede, nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.”
Con comparsa di risposta depositata in data 27/05/2021, si costituiva in giudizio il , contestando in fatto ed in Controparte_1 diritto la prospettazione attorea , chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la parte convenuta deduceva: che, in via preliminare, il convenuto risultava essere assicurato con la compagnia di CP_1 assicurazioni e, pertanto, richiedeva di essere manlevato Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità civile;
che, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova in ordine all'evento asseritamente avvenuto nelle scale condominiali;
che, infatti, l'attrice non aveva fornito alcun preciso riferimento, limitandosi ad una descrizione molto semplicistica dell'evento dannoso;
che vi era incertezza anche sotto il profilo del nesso di causalità tra l'evento e i danni riportati dall'attrice; che, inoltre, la consulenza tecnica di parte, a firma del dottore risultava essere carente Persona_1 pagina 4 di 10 delle prime due pagine e, pertanto, ci si riservava di formulare ulteriori difese a causa dell'impossibilità di controdedurre alla premessa della relazione stessa.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse: “1)
Previo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c., autorizzare a chiamare in garanzia la Compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. quale Controparte_5 impresa assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi al fine di essere manlevato il comparente Condominio dal pagamento di qualsivoglia somma ed a qualsiasi titolo qualora l'Onorevole Tribunale dovesse emettere sentenza di condanna;
2) Rigettare l'avversa domanda in quanto nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., di cui si invoca la chiamata in garanzia, a tenere indenne il in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 da ogni conseguenza derivante dal presente giudizio, condannando la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_5 pagamento di ogni somma che eventualmente l'Onorevole Tribunale porrà a carico del convenuto condominio;
4) Condannare, altresì, parte attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che fa dichiarazione di anticipo.”
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2023, contestando la prospettazione attorea, sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur, e formulando domanda riconvenzionale nei confronti del condominio.
Nel dettaglio, la parte chiamata evidenziava: che, in via preliminare, la domanda era improcedibile, atteso il mancato espletamento sia della negoziazione assistita che della mediazione obbligatoria;
che, senza pagina 5 di 10 rinunciare alla preliminare eccezione, la polizza doveva considerarsi inoperativa in quanto non era stata presentata dall'assicurato alcuna denuncia di sinistro;
che, dunque, tale mancata comunicazione costituiva una violazione degli obblighi contrattuali;
che, per tale motivo, l'odierna parte chiamata spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del proprio assicurato, il , che si era reso responsabile Controparte_1 di un inadempimento contrattuale;
che, nel merito, la domanda attorea era infondata, poiché era proprio l'attore, in uno agli altri condomini, a doversi considerare custode del bene che avrebbe cagionato il danno;
che, inoltre, le lamentate lesioni apparivano assolutamente esagerate e incompatibili con la dinamica descritta.
Su tali basi, dunque, concludeva la parte chiamata affinché il Tribunale volesse: “Voglia l'Ill.mo Sig. giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione;
in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda, non preceduta da negoziazione assistita ovvero mediazione;
in via subordinata, sospendere il presente procedimento onde consentire di esperire la prodromica attività ex lege prevista;
sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda, siccome alcuna denuncia risulta presentata nei termini di legge e di polizza, con perdita della garanzia;
nel merito, rigettare la proposta domanda siccome infondata in fatto e diritto e non provata;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In accoglimento della proposta riconvenzionale, accertato e dichiarato che il convenuto si è sottratto agli obblighi previsti per legge, CP_1 dichiararlo decaduto dalla copertura assicurativa e per l'effetto condannarlo al pagamento esclusivo del danno, degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese di lite sia di parte attrice che della CP_3
; in via subordinata condannare il convenuto a
[...] CP_1 rimborsare ad essa tutte le somme che la stessa sia Controparte_3 tenuta a pagare in favore dell'attore per danno, interessi, svalutazione monetaria e spese di lite, oltre che a quelle per la propria difesa.” pagina 6 di 10 Con ordinanza del 26/12/2023, il Giudice demandava le parti all'espletamento della mediazione obbligatoria e rinviava, per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità, all'udienza del
23/04/2024.
All'udienza del 23/4/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., né la parte attrice, né la parte convenuta principale procedevano a depositare note e, dunque, non erano richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. nel termine perentorio della prima udienza utile.
Con provvedimento del 22/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziare che l a fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo) .
A tal riguardo, grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua pagina 7 di 10 sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità .
Ebbene, con riguardo al caso in esame occorre rilevare che la domanda attorea risulta inevitabilmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e, pertanto, non può che essere rigettata.
Invero, l'articolo 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio (anteriore alla riforma operata con il D.Lgs. n. 149 del
2022), così stabiliva: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: …”. Pertanto, il presupposto indefettibile per la concessione dei termini per articolare l'appendice scritta di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c. è che almeno una delle parti abbia formulato la richiesta di concederli, non potendo essi essere mai concessi d'ufficio dal
Giudice.
Orbene, nessuna delle parti ha formulato richiesta di concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche considerato che , alla prima udienza successiva alla demandata mediazione, l e parti attrice e convenuta non depositavano note.
Nel caso in esame, dunque, la omessa concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. è conseguenza della mancata richiesta dei medesimi nella prima udienza successiva all'esperimento della condizione di procedibilità.
Con riguardo alla richiesta di rimessione in termini, avanzata dalla parte attrice anche nell'ambito delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20/11/2025, bisogna in questa sede ribadire l'insussistenza di cause non imputabili alle parti, con conseguenza totale assenza dei presupposti che avrebbero legittima to la richiesta rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., come già, tra l'altro, evidenziato nell'ordinanza interlocutoria emessa in data 22/01/2025, cui si fa espresso richiamo.
Inoltre, sebbene parte attrice, sulla quale gravava l'onere di dimostrare – quanto meno – l'evento dannoso, abbia, in sede di atto di citazione indicato di voler sottoporre ai testi le circostanze di cui a i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui alla premessa dell'atto medesimo, essa riservava espressamente di indicare nel prosieguo i nominativi dei testimoni da escutere;
come noto, peraltro, il pagina 8 di 10 termine ultimo per procedere a detto incombente è da i dentificarsi nel deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con la conseguenza che l'attrice è inesorabilmente decaduta dalla possibilità di indicare i testimoni da escutere , da cui è discesa, com'è evidente,
l'impossibilità per il Tribunale di vagliare la richiesta di istruttoria orale.
In ogni caso, giova comunque evidenziare la genericità della descrizione dell'evento nell'ambito dell'atto introduttivo, priva dell'indicazione della specifica rampa di scale ove sarebbe avvenuta la caduta. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che l'odierna attrice veniva ricoverata presso la Casa di Cura “ICM Istituto Clinico Mediterraneo S.p.a.” di Agropoli a distanza di quasi un mese dalla verificazione dell'evento dannoso, così indebolendosi, anche in punto di allegazioni, la fondatezza delle proprie pretese .
A cagione, dunque, della genericità delle allegazioni e della totale assenza di un seppur minimo principio di p rova dell'evento causativo del danno lamentato, la domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Acclarata l'infondatezza della domanda attorea, nulla deve essere disposto con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte chiamata in causa dal condominio convenuto, assorbita Controparte_5 dal rigetto della domanda principale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, attesa l'assenza di attività istruttoria e la scarsa complessità della vicenda, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore d i Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e pagina 9 di 10 CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. per CP_2 dichiarato anticipo.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_5
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
ES ZI
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa ES ZI,
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 20/11/2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127ter c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica CIVILE
pagina 1 di 10 Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. ES ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliata presso lo studio del Parte_2 predetto difensore
ATTRICE contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 personale dell'amministratore e legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
CONVENUTO nonché
, (P.IVA , in personale del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. Carabotta Vito, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RZ IA
Oggetto: lesione personale
Conclusioni
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione d'udienza del 20/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 04/02/2021, Parte_1 citava in giudizio il per sentir condannare Controparte_1
pagina 2 di 10 lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito di una caduta avvenuta all'interno dello spazio condominiale.
In particolare, la parte attrice evidenziava: che, in data 21/04/2017, alle ore
8.30 circa, negli spazi condominiali interni del “ Controparte_1
” sito in via F. Cammarota nr. 83 a Vallo della Lucania (SA), la
[...] sig.ra , nel salire le scale condominiali, scivolava sugli Parte_1 scalini;
che gli scalini erano bagnati e viscidi e, per tale motivo, l'odierna attrice rovinava al suolo e batte va bruscamente e pesantemente con l'addome a terra;
che lo stato in cui versavano le scale condominiali , aperte al pubblico transito, era non visibile, né segnalata;
che, pertanto, esse integravano una pericolosa insidia per gli utenti;
che Parte_1 riportava gravi lesioni alla propria persona, refertate presso l'unità di P.S. dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove la stessa si recava nei giorni successivi, atteso l'accentuarsi del dolore addominale;
che le veniva diagnosticato un forte trauma addominale con ematoma alla parete addominale in regione periombelicale destra;
che, in data 15/05/2017,
l'odierna attrice si ricoverava presso la Casa di Cura “ICM Istituto Clinico
Mediterraneo S.p.a.” di Agropoli con la diagnosi di ernia ombelicale, ove si sottoponeva ad intervento chirurgico di plastica erniaria;
che, in data
17/05/2017, l'attrice veniva dimessa con prescrizione di terapia medica e riposo assoluto per 20 giorni, con la diagnosi definit iva di ernia ombelicale secondaria a trauma addominale;
che, in seguito all'evento per cui è causa,
riportava lesioni con postumi di invalidità perma nente, Parte_1 come risultava evidente dalla certificazione medica prodotta in atti e dalla relazione medico-legale redatta dal dott. che l'attrice, Persona_1 dunque, aveva diritto di conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'evento dannoso occorsole, per un ammontare complessivo di € 14.659,00; che l'evento dannoso era ascrivibile alla responsabilità del ”, proprietario della Controparte_1 scala aperta al pubblico transito;
che, invero, il convenuto non CP_1 aveva adottato gli accorgimenti e i rimedi atti ad evitare il pericolo per pagina 3 di 10 l'incolumità dei passanti;
che, con lettera del 3/11/2017 e del 30/11/2018,
avanzava richiesta di risarcimento danni al convenuto, ma Parte_1
i tentativi di bonario componimento risultavano vani;
che, infine, era interesse dell'attrice ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Su tali basi, concludeva, dunque, l'attrice perché l'adito Tribunale volesse:
“1) Ritenere e dichiarare il convenuto responsabile dell'evento CP_1 dannoso di cui in atti e, per l'effetto, 2) Condannare il Controparte_1
in persona del suo amministratore p.t., avv. Antonello
[...]
Mainente, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice (danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, da riduzione capacità lavorativa, ecc.), nessuno escluso, danni meglio indicati e specificati in premessa e risultanti dalla certificazione medica allegata, liquidati nel complessivo importo di € 14.659,00 ovvero da liquidarsi, anche a mezzo
C.T.U. medico – legale che sin da ora si chiede, nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione dal dì del sinistro al saldo.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, ai sensi dell'art.93 c.p.c.”
Con comparsa di risposta depositata in data 27/05/2021, si costituiva in giudizio il , contestando in fatto ed in Controparte_1 diritto la prospettazione attorea , chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la parte convenuta deduceva: che, in via preliminare, il convenuto risultava essere assicurato con la compagnia di CP_1 assicurazioni e, pertanto, richiedeva di essere manlevato Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità civile;
che, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova in ordine all'evento asseritamente avvenuto nelle scale condominiali;
che, infatti, l'attrice non aveva fornito alcun preciso riferimento, limitandosi ad una descrizione molto semplicistica dell'evento dannoso;
che vi era incertezza anche sotto il profilo del nesso di causalità tra l'evento e i danni riportati dall'attrice; che, inoltre, la consulenza tecnica di parte, a firma del dottore risultava essere carente Persona_1 pagina 4 di 10 delle prime due pagine e, pertanto, ci si riservava di formulare ulteriori difese a causa dell'impossibilità di controdedurre alla premessa della relazione stessa.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta affinché il Tribunale volesse: “1)
Previo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c., autorizzare a chiamare in garanzia la Compagnia
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. quale Controparte_5 impresa assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi al fine di essere manlevato il comparente Condominio dal pagamento di qualsivoglia somma ed a qualsiasi titolo qualora l'Onorevole Tribunale dovesse emettere sentenza di condanna;
2) Rigettare l'avversa domanda in quanto nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata;
3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., di cui si invoca la chiamata in garanzia, a tenere indenne il in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 da ogni conseguenza derivante dal presente giudizio, condannando la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_5 pagamento di ogni somma che eventualmente l'Onorevole Tribunale porrà a carico del convenuto condominio;
4) Condannare, altresì, parte attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che fa dichiarazione di anticipo.”
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2023, contestando la prospettazione attorea, sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur, e formulando domanda riconvenzionale nei confronti del condominio.
Nel dettaglio, la parte chiamata evidenziava: che, in via preliminare, la domanda era improcedibile, atteso il mancato espletamento sia della negoziazione assistita che della mediazione obbligatoria;
che, senza pagina 5 di 10 rinunciare alla preliminare eccezione, la polizza doveva considerarsi inoperativa in quanto non era stata presentata dall'assicurato alcuna denuncia di sinistro;
che, dunque, tale mancata comunicazione costituiva una violazione degli obblighi contrattuali;
che, per tale motivo, l'odierna parte chiamata spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del proprio assicurato, il , che si era reso responsabile Controparte_1 di un inadempimento contrattuale;
che, nel merito, la domanda attorea era infondata, poiché era proprio l'attore, in uno agli altri condomini, a doversi considerare custode del bene che avrebbe cagionato il danno;
che, inoltre, le lamentate lesioni apparivano assolutamente esagerate e incompatibili con la dinamica descritta.
Su tali basi, dunque, concludeva la parte chiamata affinché il Tribunale volesse: “Voglia l'Ill.mo Sig. giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione;
in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda, non preceduta da negoziazione assistita ovvero mediazione;
in via subordinata, sospendere il presente procedimento onde consentire di esperire la prodromica attività ex lege prevista;
sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda, siccome alcuna denuncia risulta presentata nei termini di legge e di polizza, con perdita della garanzia;
nel merito, rigettare la proposta domanda siccome infondata in fatto e diritto e non provata;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
In accoglimento della proposta riconvenzionale, accertato e dichiarato che il convenuto si è sottratto agli obblighi previsti per legge, CP_1 dichiararlo decaduto dalla copertura assicurativa e per l'effetto condannarlo al pagamento esclusivo del danno, degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese di lite sia di parte attrice che della CP_3
; in via subordinata condannare il convenuto a
[...] CP_1 rimborsare ad essa tutte le somme che la stessa sia Controparte_3 tenuta a pagare in favore dell'attore per danno, interessi, svalutazione monetaria e spese di lite, oltre che a quelle per la propria difesa.” pagina 6 di 10 Con ordinanza del 26/12/2023, il Giudice demandava le parti all'espletamento della mediazione obbligatoria e rinviava, per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità, all'udienza del
23/04/2024.
All'udienza del 23/4/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., né la parte attrice, né la parte convenuta principale procedevano a depositare note e, dunque, non erano richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. nel termine perentorio della prima udienza utile.
Con provvedimento del 22/01/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava la causa per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziare che l a fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo) .
A tal riguardo, grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua pagina 7 di 10 sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità .
Ebbene, con riguardo al caso in esame occorre rilevare che la domanda attorea risulta inevitabilmente sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e, pertanto, non può che essere rigettata.
Invero, l'articolo 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione applicabile al presente giudizio (anteriore alla riforma operata con il D.Lgs. n. 149 del
2022), così stabiliva: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: …”. Pertanto, il presupposto indefettibile per la concessione dei termini per articolare l'appendice scritta di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c. è che almeno una delle parti abbia formulato la richiesta di concederli, non potendo essi essere mai concessi d'ufficio dal
Giudice.
Orbene, nessuna delle parti ha formulato richiesta di concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., anche considerato che , alla prima udienza successiva alla demandata mediazione, l e parti attrice e convenuta non depositavano note.
Nel caso in esame, dunque, la omessa concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. è conseguenza della mancata richiesta dei medesimi nella prima udienza successiva all'esperimento della condizione di procedibilità.
Con riguardo alla richiesta di rimessione in termini, avanzata dalla parte attrice anche nell'ambito delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20/11/2025, bisogna in questa sede ribadire l'insussistenza di cause non imputabili alle parti, con conseguenza totale assenza dei presupposti che avrebbero legittima to la richiesta rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., come già, tra l'altro, evidenziato nell'ordinanza interlocutoria emessa in data 22/01/2025, cui si fa espresso richiamo.
Inoltre, sebbene parte attrice, sulla quale gravava l'onere di dimostrare – quanto meno – l'evento dannoso, abbia, in sede di atto di citazione indicato di voler sottoporre ai testi le circostanze di cui a i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui alla premessa dell'atto medesimo, essa riservava espressamente di indicare nel prosieguo i nominativi dei testimoni da escutere;
come noto, peraltro, il pagina 8 di 10 termine ultimo per procedere a detto incombente è da i dentificarsi nel deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., con la conseguenza che l'attrice è inesorabilmente decaduta dalla possibilità di indicare i testimoni da escutere , da cui è discesa, com'è evidente,
l'impossibilità per il Tribunale di vagliare la richiesta di istruttoria orale.
In ogni caso, giova comunque evidenziare la genericità della descrizione dell'evento nell'ambito dell'atto introduttivo, priva dell'indicazione della specifica rampa di scale ove sarebbe avvenuta la caduta. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che l'odierna attrice veniva ricoverata presso la Casa di Cura “ICM Istituto Clinico Mediterraneo S.p.a.” di Agropoli a distanza di quasi un mese dalla verificazione dell'evento dannoso, così indebolendosi, anche in punto di allegazioni, la fondatezza delle proprie pretese .
A cagione, dunque, della genericità delle allegazioni e della totale assenza di un seppur minimo principio di p rova dell'evento causativo del danno lamentato, la domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Acclarata l'infondatezza della domanda attorea, nulla deve essere disposto con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla parte chiamata in causa dal condominio convenuto, assorbita Controparte_5 dal rigetto della domanda principale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, attesa l'assenza di attività istruttoria e la scarsa complessità della vicenda, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna alla corresponsione, in favore d i Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e pagina 9 di 10 CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. per CP_2 dichiarato anticipo.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_5
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 12/12/2025
Il Giudice
ES ZI
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