CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 239 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Berardi e Monica Portaccio
reclamante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Fabrizio Lofoco
reclamato
E
CP_2
reclamato contumace
1
Con ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, emessa in data 26.7.2021, il Tribunale di
Bari rigettava il ricorso presentato il 31.12.2018 da nei confronti della curatela Parte_1
del fallimento - avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa CP_1
intimatogli dalla con nota del 20.6.2018 (ricevuta in data 27.6.2018) e la conseguente CP_1
richiesta di reintegrazione presso il compendio aziendale acquisito dalla e ristoro del CP_2
danno ex art. 18 L. 300/1970 - e compensava le spese di lite, nulla disponendo invece sulle spese nei confronti della rimasta contumace. CP_2
Con sentenza n. 876/2024 del 4.3.2024, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava l'opposizione proposta, con ricorso del 17.8.2021, da avverso la predetta ordinanza e, per Parte_1
l'effetto, lo condannava alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, liquidate in complessivi € 4.629,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, e in distrazione.
Con ricorso del 3.4.2024, il ha proposto reclamo chiedendo la riforma della sentenza. Pt_1
La Curatela del si è costituita in giudizio con memoria del 31.5.2024 ed ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso.
La è rimasta contumace. CP_2
Acquisiti il fascicolo di primo grado e i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 17.9.2024, la
Corte ha esperito il tentativo di conciliazione, formulando alle parti una proposta conciliativa ex artt. 185 bis-420 c.p.c..
Concessi una serie di rinvii, stante la pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 1.4.2025 le parti hanno dato atto di aver interamente transatto la controversia, alle condizioni di cui al separato verbale di conciliazione giudiziale, contestualmente sottoscritto, invocando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quindi, il Collegio si è riservato per la decisione.
Dalle concordi allegazioni delle parti è emersa la definizione transattiva di ogni aspetto della controversia, anche di quello afferente le spese processuali (cfr. verbale di conciliazione giudiziale in atti).
2 Avuto riguardo alle conclusioni e ai termini di cui al verbale di conciliazione in atti, deve essere dichiarata, come richiesto congiuntamente dalle parti, la cessazione della materia del contendere sul reclamo, dal momento che il reclamante ha rinunciato al reclamo, la curatela ha accettato Pt_1
tale rinuncia, e, ferme restando le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado comprese le spese di lite liquidate in favore della società, le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese del presente grado.
Vengono allora in rilievo i principi consolidati, in materia, della Suprema Corte secondo i quali “la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 -
01)” e “la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996)”.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al reclamo, con conferma della sentenza anche in ordine alle spese : le parti, infatti, hanno consensualmente definito il regime delle spese di lite, come si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'odierna udienza del 1.4.2025 , ed hanno convenuto che le spese del primo grado di giudizio restino regolate nel senso previsto in sentenza mentre siano compensate quelle del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Va infatti data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il menzionato art. 13, comma 1 quater, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del
12/11/2015; n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25387 del 2022; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 35984 del 2022).
P Q M
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto mediante ricorso Parte_1
3 depositato il 3.4.2024, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in data
4.3.2024, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere sul reclamo anche in ordine alle spese e conferma la sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Così deciso in Bari, il 1.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
4