Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1529/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MECACCI CLARA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. POLLINI SABRINA;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione dell'affidamento e del mantenimento della prole.
Conclusioni: all'udienza tenuta in data 05.06.2025 i procuratori delle parti concludevano congiuntamente come in atti.
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale, dando atto che dalla relazione con la resistente è nata la figlia in data 07.04.2015, ha chiesto regolarsi Per_1
l'affidamento e il mantenimento della figlia, alla luce della crisi familiare.
La parte resistente si è costituita in giudizio, proponendo proprie condizioni di regolazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia.
All'udienza del 16.01.2025 si procedeva alla regolazione provvisoria del regime di frequentazione della minore con i genitori e le parti chiedevano un rinvio per pendenza di trattative.
All'udienza del 05.06.2025, essendo stato raggiunto un accordo per la conciliazione della lite, le parti congiuntamente hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Grosseto, Strada fattoria I Crespi, 10. La responsabilità genitoriale per ogni questione di ordinaria amministrazione sarà esercitata in maniera disgiunta, mentre ogni decisione rilevante per l'interesse della figlia, quale l'istruzione, le gite, eventuali campus estivi, l'educazione e la salute sarà assunta di comune intesa tra i genitori, in conformità alle aspirazioni, capacità ed inclinazioni della minore;
2) Entrambi i genitori si impegnano a garantire l'un l'altro contatti telefonici con la figlia e ad agevolare reciprocamente i rapporti con la minore;
all'uopo si precisa che il genitore con il quale la minore non si trovi, avrà diritto di telefonare in orario consono alle esigenze della medesima, nonché avrà diritto ad essere informato su spostamenti significativi della minore per iscritto;
3) La bambina frequenterà i genitori con le seguenti modalità:
I) settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre che andrà a prenderla a scuola all'uscita e la riaccompagnerà la mattina a scuola il venerdì, fine settimana dal venerdì alla domenica con la madre;
II) settimana: lunedì e martedì con il padre, che andrà a prenderla il lunedì all'uscita di scuola e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina, mercoledì e giovedì con la madre, fine settimana con il padre dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00 della domenica.
I nonni sia paterni che materni potranno frequentare la bambina e saranno inseriti nelle deleghe scolastiche.
In caso di impossibilità o di esigenze lavorative che prevedano spostamenti fuori Grosseto, i genitori avranno l'obbligo di chiedere all'altro genitore se si rende disponibile a trattenere la figlia, ricorrendo solo in caso di diniego all'aiuto dei nonni.
Durante il periodo scolastico, i passaggi avverranno attraverso la scuola, tranne i periodi delle festività in cui genitore che ha con sé la bambina la riaccompagnerà presso l'abitazione o il domicilio dell'altro entro le ore 10.00.
Durante il periodo delle vacanze estive i passaggi avverranno alle ore 19 della sera precedente (esempio: se deve trascorrere il lunedì e martedì con il padre questo prenderà la figlia la domenica alle ore 19 e la riporterà presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 19 del martedì e così di seguito.)
Le festività rosse da calendario o ponti i genitori seguiranno il regime ordinario.
Il compleanno della bambina verrà trascorso con entrambi i genitori.
Nel periodo estivo la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con l'uno o con l'altro genitore, periodo che gli stessi potranno scegliere comunicandolo reciprocamente entro il 31 maggio dell'anno.
Nel periodo delle festività natalizie la figlia trascorrerà una settimana comprensiva del
Natale e la settimana compresiva dell'ultimo dell'anno in maniera alternata nel senso che se un anno trascorre la settimana comprensiva del Natale con la mamma, trascorrerà la successiva con il padre e l'anno successivo viceversa.
Nel periodo delle festività pasquali seguiranno il periodo ordinario. 4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la stessa si tratterrà presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori.
All'uopo si precisa che le parti concordano di ripartire in ragione del 50% anche le spese della mensa scolastica e le spese afferenti al cambio di stagione, sia invernale che estivo.
L'assegno unico sarà attribuito alla madre e il conto corrente comune verrà chiuso con versamento dell'importo sul conto corrente intestato alla minore presso Intesa San Paolo, n.
[...].
Saranno inoltre ripartite, in ragione del 50%, le spese indicate nel protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Grosseto. Come stabilito da detto protocollo i genitori dovranno accordarsi preventivamente in ordine: alle spese scolastiche relative a tasse, rette e assicurazioni imposti da istituti e università private e tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
alle spese extrascolastiche quali corsi per attività sportive o di istruzione, ricreative, ludiche e relativi accessori comprese attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli ed eventuali centri ricreativi estivi, stage estivi, sportivi o di studio, soggiorni estivo di studio, sportivo;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese mediche sanitarie non connotate dal requisito dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale. Non saranno invece necessitanti di preventivo accordo: le spese scolastiche quali tasse e assicurazioni scolastiche imposti da istituti e università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento al trasporto pubblico, le spese extrascolastiche quali un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori, prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
spese per cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare ma che restino presso il genitore collocatario dei figli;
spese di manutenzione, bollo, ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente di guida, spese mediche connotate dal carattere di urgenza, trattamenti sanitari esami e visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale e prescritti dal pediatra o medico di base con i relativi tickets, oftalmiche, farmaceutiche ove prescritte;
5) I ricorrenti si rilasciano reciprocamente, sin d' ora, il consenso per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto e/o carta di espatrio (intendendosi per espatrio anche quando lo stesso fosse effettuato nei Paesi UE), anche della figlia minore.
6) In caso di spostamenti all'estero, i genitori presteranno il consenso allo spostamento della minore, previo adeguato preavviso, indicazione del periodo e date di inizio e fine e comunicazione del luogo ove la minore si troverà e per qualsiasi spostamento significativo della minore (territorio estero e territorio nazionale) l'uno e l'altro genitore dovranno essere muniti dei documenti di identità della minore”
All'udienza suddetta le parti hanno chiesto la decisione della causa, con accoglimento delle condizioni concordate, e con compensazione delle spese processuali, rinunciando alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Ciò posto, le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse della minore , sicché Persona_2
possono essere accolte.
Alla luce della richiesta delle parti, va dichiarata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1529/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) regola i rapporti tra i genitori e tra questi e la minore Persona_3
secondo le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 05.06.2025 riportate in motivazione;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, 05/06/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia