Articolo 20 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 19Articolo 21
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12 ottobre 2007
Art. 20. (Sanzioni penali) 1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2007
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