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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4507/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4507/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to PISTILLI MARIA OS;
Parte_1 Controparte_2
( ) ; C.F._1 Per , l'avv.to MORONI CRISTIANA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. si riporta agli atti e alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle CP_2 richieste formulate. L'avv. Moroni si riporta agli scritti difensivi depositati in atti e in particolare alle note conclusive del 29/11/2024 , insiste nelle conclusioni come riportate nelle anzidette note, rileva nuovamente la tardività nel deposito delle note conclusive avversarie avvenuto soltanto il 4/12/2024 anziché entro il termine assegnato dal Giudice.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PISTILLI MARIA Parte_1 P.IVA_1
OS ( ) ( ) C.F._2 Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI CRISTIANA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 21 20121 MILANO presso il difensore avv.
MORONI CRISTIANA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
OPPONENTE
1) Nel merito in via principale dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca e, per l'effetto, per tutte le ragioni già e meglio rassegnate nella comparsa di costituzione risposta, volere integralmente rigettare tutte le contrarie ed avverse eccezioni, deduzioni, istanze, pretese, domande e conclusioni, ivi comprese tutte le domande di pagamento somme, in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte, genericamente formulate, incongrue, e comunque, sfornite del benchè minimo supporto probatorio con esonero dell'odierna istante da ogni responsabilità economica e patrimoniale
2) Nel merito, altresì condannare parte ingiungente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in ufficio in via equitativa. pagina 2 di 8 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari
OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
I. in via anticipatoria: concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 862/2022 per l'importo capitale di 25.434,74 €, oltre interessi e spese e, in subordine, di concedere la provvisoria esecuzione parziale per l'importo del credito non contestato e comunque almeno per l'importo di 15.247,38 €;
II. nel merito:
- in via preliminare: dichiarare la nullità della domanda al risarcimento dei danni da “lite temeraria”;
- in via principale: rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 862/2022 del Tribunale di Firenze;
- in subordine: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento a favore della convenuta opposta dell'importo complessivo di 25.434,74 €, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2002 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le CP_1
causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento monitorio;
III. in via subordinata istruttoria:
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio di Controparte_3
tutte le fatture emesse nei confronti di con riguardo al Controparte_4 punto di fornitura POD IT001E60004757 per l'intero periodo di fornitura cessato (cessato il 31 luglio 2019) e/o ogni altro documento utile per la ricostruzione dei consumi fatturati al cliente finale;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Distributore Elettrico Locale, Controparte_5
l'esibizione in giudizio dei documenti di trasporto e/o
[...]
flussi di consumi di energia elettrica in formato XML o in altro formato idoneo con riguardo al punto di fornitura POD IT001E60004757, dal
1/8/2019 al 31/07/2020, durante il quale il punto di fornitura è stato servito da , nonché l'esibizione in giudizio del verbale relativo alla CP_1
sostituzione del misuratore 15E5F55E100016609;
pagina 3 di 8 - ammettere I TESTI indicati . con vittoria di spese.
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 862/2022 del 04/03/2022 – RG 910/2022 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 25.434,74 oltre interessi e spese in favore di a CP_1
fronte del mancato pagamento delle fatture n. 936889 del 07.11.2020, n. 393437 del 07.11.2020, n.
1023917 del 08.12.2020 per somministrazione di energia elettrica.
Parte attrice opponente contestava il credito vantato da controparte tanto sotto il profilo dell'an quanto sotto il profilo del quantum e chiedeva: i) in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto: ii) nel merito in via principale, di dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca dello stesso oltre al rigetto di tutte le contrarie avverse eccezioni;
iii) nel merito, di condannare parte convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la che contestava le posizioni attoree e chiedeva: i) la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii) la dichiarazione di nullità della domanda al risarcimento dei danni da lite temeraria;
iii) il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv) la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia.
Il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Parte attrice opponente depositava domanda di conciliazione presso anche nei confronti del CP_6
distributore allo scopo di verificare la modificabilità delle letture stimate, che si concludeva con esito negativo. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa, istruita documentalmente, passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
- L'AN
Il presente procedimento si fonda su di un contratto di somministrazione definito, ex art. 1559 c.c., come il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Al caso di specie, avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su fatture emesse per importi addebitati a titolo di consumi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, sono dunque applicabili i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pagina 4 di 8 somministrazione, secondo cui “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”
(Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata, in dette ipotesi, stanti l'accettazione contrattuale da parte dei contraenti del contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, spetta all'utente l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento, e di dimostrare quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola - ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (cfr. Cass.
n. 297/2020; Cass. n. 34701/2021), dovendosi, in caso contrario, considerare operante la presunzione di corretto funzionamento del sistema di rilievo dei consumi mediante contatore e non più revocabile in dubbio la spettanza al fornitore dei corrispettivi riportati in fattura.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza di un malfunzionamento in quanto lo stesso Distributore territorialmente competente (E – Distribuzione S.p.A.), previa richiesta di opportune verifiche da parte di riscontrava che il contatore matr. 00016609 - cod. 15E5F55E1 non risultava nel CP_1
sistema di tele-lettura e provvedeva, in data 21/07/2020, ad effettuare il cambio del misuratore (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione convenuto opposto).
A seguito del suddetto intervento informava di aver disposto le azioni CP_1 Parte_1
necessarie per la rideterminazione dei dati di misura precedentemente stimati, in considerazione dei dati reali acquisiti (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione convenuto opposto).
Contestato è invece l'importo delle fatture inviate da in quanto le stesse non sarebbero CP_1
state emesse previa verifica degli effettivi consumi di energia prelevata dal POD IT001E60004757 e i consumi in esse descritti farebbero riferimento a letture “stimate” e non reali, calcolati sulla base di stime e in difetto di lettura del contatore.
pagina 5 di 8 Allo stesso tempo parte attrice opponente eccepisce quindi l'inidoneità delle fatture prodotte da CP_1
a far piena prova del credito da quest'ultima asseritamente vantato.
[...]
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo a cognizione piena, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
A dimostrazione dell'eccessività dei consumi fatturati depositava la fattura n. Parte_1
V01190208655 relativa i consumi fatturati nel mese di Dicembre 2018 e la nota di credito
V01191938226 emesse nei suoi confronti da precedente gestore (cfr. doc. 4 memoria ex art. CP_3
183, co. VI, n.2 attore opponente).
A fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, produceva in atti le letture dei CP_1 consumi del periodo compreso tra il 7/03/2014 e l'11/11/2020 pervenute da E Distribuzione S.p.A. relative il Codice POD IT001E60004757 e attestanti i flussi di energia forniti alla (cfr. Parte_1
doc. 6 comparsa di costituzione convenuta opposta).
Tale documento risulta perfettamente in linea con altro ottenuto, e prodotto, da parte attrice opponente a seguito di richiesta formulata nei confronti di E – Distribuzione S.p.A. di visionare i consumi effettivi intestati alla società al fine di avere un riscontro sulle letture del contatore dalla data dell'1/01/2018 alla data del 28/10/2020 (cfr. doc. n. 7 citazione attore opponente).
Simile documentazione ha consentito di accertare i consumi relativi al periodo contestato e ha fatto emergere chiaramente come quest'ultimi siano perfettamente in linea con quanto riportato nelle fatture insolute emesse da CP_1
pagina 6 di 8 Rileva altresì il verbale di esito negativo relativo alla conciliazione tentata dall'attore opponente presso avente ad oggetto la richiesta di ricalcolo dei consumi effettivi nel periodo compreso tra i mesi CP_6
di Agosto 2019 e Luglio 2020 (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n.1 attore opponente).
Stante la documentazione in atti e a fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni formulate dall'opponente le istanze istruttorie avanzate dal creditore risultano superflue e la richiesta di CTU formulata dall'opponente è quindi del tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra si ritiene dunque sussistente il credito vantato da per un CP_1 ammontare di € 25.434,74, salvo quanto in seguito esposto in ordine alla sua attuale quantificazione.
- SUL QUANTUM
A parte attrice opponente veniva fatturato in bolletta da parte del nuovo fornitore di energia elettrica la somma di € 10.187,36 (doc.11) da corrispondere a titolo di corrispettivo CMOR (corrispettivo di morosità).
Segnatamente il corrispettivo CMOR è un importo che viene addebitato in bolletta dal nuovo fornitore ove il cliente risulti moroso nei confronti del fornitore precedente.
Si tratta di un sistema indennitario introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) e posto a tutela dei fornitori contro i comportamenti dei clienti morosi.
Consiste in un indennizzo previsto in favore del precedente fornitore e commisurato ai precedenti consumi degli ultimi 5 mesi. Tale indennizzo viene riscosso tramite il nuovo fornitore . Ad addebitare l'importo inserendo il CMOR in bolletta è il nuovo fornitore che, una volta ottenuto il pagamento da parte del cliente trasferisce la somma al Sistema indennitario e quindi tramite questo e la CP_7
alla società di vendita creditrice.
Consegue a quanto osservato che, stante l'esistenza del credito vantato da e posto alla CP_1 base del decreto ingiuntivo opposto, è doveroso compensare l'importo oggetto di domanda con quanto già versato dall'attore opponente a titolo di CMOR, in quanto , anche se costituito da indennizzo e non da porzione del credito stesso, esso comunque confluisce tramite il Sistema indennitario e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fornitore uscente ( in questo caso ). CP_1
Pertanto il credito dovuto da è pari alla minor somma di € 15.247,38 e ciò determina la Parte_1
necessaria revoca del decreto ingiuntivo in parziale accoglimento dell'opposizione, in quanto emesso per somma maggiore non giustificata . Sulla somma spettano gli interessi moratori come da domanda, detratto dal capitale di cui alle fatture l'indennizzo CMOR dalla data dell'accredito.
- LE SPESE DI LITE
pagina 7 di 8 Le spese di lite in ragione della parziale soccombenza , vengono compensate per 1/3 fra le parti, mentre per i 2/3 vanno posti a carico dell'attore opponente, comunque tenuto al pagamento di somma
– seppure inferiore – in favore dell'opposto.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa e decisoria, stante la semplificazione del rito processuale.
Non vi sono pertanto i presupposti per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c., stante il fatto che l'accredito del CMOR costituisce un evento successivo e incerto, rispetto alla data della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento parziale dell'opposizione
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 862/2022 – RG 910/2022 emesso dal Tribunale di Firenze
- CONDANNA l'opponente al pagamento della minor somma di € Parte_1
15.247,38 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 come da motivazione;
- COMPENSA per un terzo le spese di lite fra le parti;
- CONDANNA l pagamento della residua quota di 2/3 delle spese di lite in Parte_1
favore di he liquida già in tale parte in € 2.258,00 per compensi giudiziali oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Laura Benenati, pubblicata mediante lettura ad ore 17,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4507/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to PISTILLI MARIA OS;
Parte_1 Controparte_2
( ) ; C.F._1 Per , l'avv.to MORONI CRISTIANA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto che dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. si riporta agli atti e alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle CP_2 richieste formulate. L'avv. Moroni si riporta agli scritti difensivi depositati in atti e in particolare alle note conclusive del 29/11/2024 , insiste nelle conclusioni come riportate nelle anzidette note, rileva nuovamente la tardività nel deposito delle note conclusive avversarie avvenuto soltanto il 4/12/2024 anziché entro il termine assegnato dal Giudice.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4507/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PISTILLI MARIA Parte_1 P.IVA_1
OS ( ) ( ) C.F._2 Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI CRISTIANA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 21 20121 MILANO presso il difensore avv.
MORONI CRISTIANA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
OPPONENTE
1) Nel merito in via principale dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca e, per l'effetto, per tutte le ragioni già e meglio rassegnate nella comparsa di costituzione risposta, volere integralmente rigettare tutte le contrarie ed avverse eccezioni, deduzioni, istanze, pretese, domande e conclusioni, ivi comprese tutte le domande di pagamento somme, in quanto infondate in fatto e in diritto, prescritte, genericamente formulate, incongrue, e comunque, sfornite del benchè minimo supporto probatorio con esonero dell'odierna istante da ogni responsabilità economica e patrimoniale
2) Nel merito, altresì condannare parte ingiungente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in ufficio in via equitativa. pagina 2 di 8 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito da liquidarsi ai sottoscritti procuratori antistatari
OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
I. in via anticipatoria: concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 862/2022 per l'importo capitale di 25.434,74 €, oltre interessi e spese e, in subordine, di concedere la provvisoria esecuzione parziale per l'importo del credito non contestato e comunque almeno per l'importo di 15.247,38 €;
II. nel merito:
- in via preliminare: dichiarare la nullità della domanda al risarcimento dei danni da “lite temeraria”;
- in via principale: rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 862/2022 del Tribunale di Firenze;
- in subordine: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento a favore della convenuta opposta dell'importo complessivo di 25.434,74 €, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2002 dal giorno della scadenza delle fatture al saldo, ovvero del diverso, maggiore o minore, importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le CP_1
causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento monitorio;
III. in via subordinata istruttoria:
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio di Controparte_3
tutte le fatture emesse nei confronti di con riguardo al Controparte_4 punto di fornitura POD IT001E60004757 per l'intero periodo di fornitura cessato (cessato il 31 luglio 2019) e/o ogni altro documento utile per la ricostruzione dei consumi fatturati al cliente finale;
- ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Distributore Elettrico Locale, Controparte_5
l'esibizione in giudizio dei documenti di trasporto e/o
[...]
flussi di consumi di energia elettrica in formato XML o in altro formato idoneo con riguardo al punto di fornitura POD IT001E60004757, dal
1/8/2019 al 31/07/2020, durante il quale il punto di fornitura è stato servito da , nonché l'esibizione in giudizio del verbale relativo alla CP_1
sostituzione del misuratore 15E5F55E100016609;
pagina 3 di 8 - ammettere I TESTI indicati . con vittoria di spese.
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 862/2022 del 04/03/2022 – RG 910/2022 con il quale il Tribunale di Firenze ingiungeva di pagare la somma di € 25.434,74 oltre interessi e spese in favore di a CP_1
fronte del mancato pagamento delle fatture n. 936889 del 07.11.2020, n. 393437 del 07.11.2020, n.
1023917 del 08.12.2020 per somministrazione di energia elettrica.
Parte attrice opponente contestava il credito vantato da controparte tanto sotto il profilo dell'an quanto sotto il profilo del quantum e chiedeva: i) in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto: ii) nel merito in via principale, di dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca dello stesso oltre al rigetto di tutte le contrarie avverse eccezioni;
iii) nel merito, di condannare parte convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la che contestava le posizioni attoree e chiedeva: i) la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ii) la dichiarazione di nullità della domanda al risarcimento dei danni da lite temeraria;
iii) il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
iv) la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma maggiore o minore di giustizia.
Il Giudice rigettava la richiesta ex art. 648 c.p.c. e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Parte attrice opponente depositava domanda di conciliazione presso anche nei confronti del CP_6
distributore allo scopo di verificare la modificabilità delle letture stimate, che si concludeva con esito negativo. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa, istruita documentalmente, passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
- L'AN
Il presente procedimento si fonda su di un contratto di somministrazione definito, ex art. 1559 c.c., come il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Al caso di specie, avente ad oggetto una pretesa creditoria fondata su fatture emesse per importi addebitati a titolo di consumi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, sono dunque applicabili i criteri di distribuzione degli oneri probatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pagina 4 di 8 somministrazione, secondo cui “nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”
(Cass. n. 19154/2018; Cass. n. 23699/2016).
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata, in dette ipotesi, stanti l'accettazione contrattuale da parte dei contraenti del contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi e la natura tecnica degli accertamenti implicati, spetta all'utente l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato il malfunzionamento dello strumento di rilevazione richiedendo una verifica del corretto funzionamento, e di dimostrare quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola - ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (cfr. Cass.
n. 297/2020; Cass. n. 34701/2021), dovendosi, in caso contrario, considerare operante la presunzione di corretto funzionamento del sistema di rilievo dei consumi mediante contatore e non più revocabile in dubbio la spettanza al fornitore dei corrispettivi riportati in fattura.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza di un malfunzionamento in quanto lo stesso Distributore territorialmente competente (E – Distribuzione S.p.A.), previa richiesta di opportune verifiche da parte di riscontrava che il contatore matr. 00016609 - cod. 15E5F55E1 non risultava nel CP_1
sistema di tele-lettura e provvedeva, in data 21/07/2020, ad effettuare il cambio del misuratore (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione convenuto opposto).
A seguito del suddetto intervento informava di aver disposto le azioni CP_1 Parte_1
necessarie per la rideterminazione dei dati di misura precedentemente stimati, in considerazione dei dati reali acquisiti (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione convenuto opposto).
Contestato è invece l'importo delle fatture inviate da in quanto le stesse non sarebbero CP_1
state emesse previa verifica degli effettivi consumi di energia prelevata dal POD IT001E60004757 e i consumi in esse descritti farebbero riferimento a letture “stimate” e non reali, calcolati sulla base di stime e in difetto di lettura del contatore.
pagina 5 di 8 Allo stesso tempo parte attrice opponente eccepisce quindi l'inidoneità delle fatture prodotte da CP_1
a far piena prova del credito da quest'ultima asseritamente vantato.
[...]
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita.
Ne consegue che nel processo a cognizione piena, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. 5 giugno 2011, n. 17050; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651; Cass. 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. 28 aprile 2004, n. 8126; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14891; Cass. 23 giugno
1997, n. 5573).
A dimostrazione dell'eccessività dei consumi fatturati depositava la fattura n. Parte_1
V01190208655 relativa i consumi fatturati nel mese di Dicembre 2018 e la nota di credito
V01191938226 emesse nei suoi confronti da precedente gestore (cfr. doc. 4 memoria ex art. CP_3
183, co. VI, n.2 attore opponente).
A fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, produceva in atti le letture dei CP_1 consumi del periodo compreso tra il 7/03/2014 e l'11/11/2020 pervenute da E Distribuzione S.p.A. relative il Codice POD IT001E60004757 e attestanti i flussi di energia forniti alla (cfr. Parte_1
doc. 6 comparsa di costituzione convenuta opposta).
Tale documento risulta perfettamente in linea con altro ottenuto, e prodotto, da parte attrice opponente a seguito di richiesta formulata nei confronti di E – Distribuzione S.p.A. di visionare i consumi effettivi intestati alla società al fine di avere un riscontro sulle letture del contatore dalla data dell'1/01/2018 alla data del 28/10/2020 (cfr. doc. n. 7 citazione attore opponente).
Simile documentazione ha consentito di accertare i consumi relativi al periodo contestato e ha fatto emergere chiaramente come quest'ultimi siano perfettamente in linea con quanto riportato nelle fatture insolute emesse da CP_1
pagina 6 di 8 Rileva altresì il verbale di esito negativo relativo alla conciliazione tentata dall'attore opponente presso avente ad oggetto la richiesta di ricalcolo dei consumi effettivi nel periodo compreso tra i mesi CP_6
di Agosto 2019 e Luglio 2020 (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n.1 attore opponente).
Stante la documentazione in atti e a fronte dell'assoluta genericità delle contestazioni formulate dall'opponente le istanze istruttorie avanzate dal creditore risultano superflue e la richiesta di CTU formulata dall'opponente è quindi del tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra si ritiene dunque sussistente il credito vantato da per un CP_1 ammontare di € 25.434,74, salvo quanto in seguito esposto in ordine alla sua attuale quantificazione.
- SUL QUANTUM
A parte attrice opponente veniva fatturato in bolletta da parte del nuovo fornitore di energia elettrica la somma di € 10.187,36 (doc.11) da corrispondere a titolo di corrispettivo CMOR (corrispettivo di morosità).
Segnatamente il corrispettivo CMOR è un importo che viene addebitato in bolletta dal nuovo fornitore ove il cliente risulti moroso nei confronti del fornitore precedente.
Si tratta di un sistema indennitario introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) e posto a tutela dei fornitori contro i comportamenti dei clienti morosi.
Consiste in un indennizzo previsto in favore del precedente fornitore e commisurato ai precedenti consumi degli ultimi 5 mesi. Tale indennizzo viene riscosso tramite il nuovo fornitore . Ad addebitare l'importo inserendo il CMOR in bolletta è il nuovo fornitore che, una volta ottenuto il pagamento da parte del cliente trasferisce la somma al Sistema indennitario e quindi tramite questo e la CP_7
alla società di vendita creditrice.
Consegue a quanto osservato che, stante l'esistenza del credito vantato da e posto alla CP_1 base del decreto ingiuntivo opposto, è doveroso compensare l'importo oggetto di domanda con quanto già versato dall'attore opponente a titolo di CMOR, in quanto , anche se costituito da indennizzo e non da porzione del credito stesso, esso comunque confluisce tramite il Sistema indennitario e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fornitore uscente ( in questo caso ). CP_1
Pertanto il credito dovuto da è pari alla minor somma di € 15.247,38 e ciò determina la Parte_1
necessaria revoca del decreto ingiuntivo in parziale accoglimento dell'opposizione, in quanto emesso per somma maggiore non giustificata . Sulla somma spettano gli interessi moratori come da domanda, detratto dal capitale di cui alle fatture l'indennizzo CMOR dalla data dell'accredito.
- LE SPESE DI LITE
pagina 7 di 8 Le spese di lite in ragione della parziale soccombenza , vengono compensate per 1/3 fra le parti, mentre per i 2/3 vanno posti a carico dell'attore opponente, comunque tenuto al pagamento di somma
– seppure inferiore – in favore dell'opposto.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa e decisoria, stante la semplificazione del rito processuale.
Non vi sono pertanto i presupposti per la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c., stante il fatto che l'accredito del CMOR costituisce un evento successivo e incerto, rispetto alla data della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa, in accoglimento parziale dell'opposizione
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 862/2022 – RG 910/2022 emesso dal Tribunale di Firenze
- CONDANNA l'opponente al pagamento della minor somma di € Parte_1
15.247,38 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 come da motivazione;
- COMPENSA per un terzo le spese di lite fra le parti;
- CONDANNA l pagamento della residua quota di 2/3 delle spese di lite in Parte_1
favore di he liquida già in tale parte in € 2.258,00 per compensi giudiziali oltre spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'UPP dott.ssa Laura Benenati, pubblicata mediante lettura ad ore 17,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
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