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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO EN, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza dell' 08/06/2023 del Tribunale di Bari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di OL Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce dell'art. 1 del d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 da ritenersi norma di interpretazione autentica e per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'attualità delle esigenze cautelari;
sentito l' avvocato Di Terlizzi, anche in sostituzione dell'avvocato Pollice, nell'interesse di EN LO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, con riferimento al primo motivo, ha chiesto di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce dell'art. 1 del d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 di cui contesta la legittimità costituzionale in relazione all'art. 15, comma secondo, Cost. fr Penale Sent. Sez. 6 Num. 5087 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di cui all' art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato anche dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) quale partecipe del clan LO-Pesce operante ad Andria con il compito di dirigere e organizzare l'associazione nei periodi di libertà e diritto di periodica percezione di una quota degli illeciti profitti. 2. EN LO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando cinque motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione privata del coindagato OL RU, ritenute erroneamente confermate dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia IS LL, prive di attendibilità e riscontri i nd ivid ualizzanti. Il ricorso ha riportato il contenuto della memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame in cui si contesta la sussistenza delle condizioni di applicazione del regime derogatorio previsto dall'art. 13 d. I. n. 152 del 1999 nonché l'assenza delle ragioni sottese alla necessità di procedere all'intercettazione ambientale. Infatti, nella specie, il fatto storico delle imputazioni provvisorie riguardava il reato di detenzione e utilizzo di sostanze esplosive ed il delitto di danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, tanto da difettare il presupposto del fondato motivo che nell'abitazione di OL RU si stesse svolgendo l'attività criminosa e in assenza della formale contestazione della fattispecie associativa alla luce della delimitazione operata dalla sentenza della Corte di cassazione numero 34895 del 30 marzo 2022. Il Tribunale del riesame ha erroneamente rigettato l'eccezione rilevando l'applicabilità del nuovo regime di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. peri., entrato in vigore il 1 settembre 2020, visto che il decreto autorizzativo di cui si eccepisce l'inutilizzabilità è stato emesso il 2 marzo 2020 cioè in un procedimento la cui iscrizione è certamente anteriore. Il ricorso, inoltre, contesta il requisito della necessità di svolgere indagini ed il collegamento tra l'originaria contestazione cautelare (relativa all'attentato dinamitardo in danno del carabiniere De Paolo, aggravata dal metodo mafioso), 2 per la quale il pubblico ministero aveva richiesto le intercettazioni all'interno dell'abitazione di RU, che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari, e la fattispecie associativa contestata al LO. Infatti, i decreti autorizzativi erano privi di una motivazione che comprovasse il coinvolgimento di RU nell'attentato, come peraltro dimostrato con gli esiti del primo periodo di intercettazione, ciononostante il Tribunale del riesame, con argomenti apparenti ed inconferenti, aveva evidenziato che i presupposti indiziari per l'autorizzazione delle intercettazioni risultassero dalla denuncia della vittima che, peraltro, aveva fatto riferimento non a OL RU, ma al padre ER. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 in quanto il provvedimento impugnato si era limitato a ritenere sussistente la piattaforma indiziaria della partecipazione associativa in base alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia IS LL, prive di attendibilità e riscontri individualizzanti, specie considerando che aveva riferito di essere entrata nel sodalizio dal 2017 inoltrato;
che EN LO dal 7 dicembre 2018 era stato incessantemente in stato di detenzione e non vi erano interlocuzioni dirette tra AR LA e OL RU o altri coindagati. Anche la percezione di somme di denaro non risultava dimostrata, non bastando a tal fine che le avesse percepite la moglie per il richiamo generico alle numerose intercettazioni. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia nella forma della finalità agevolativa che in quella del metodo mafioso. Quest'ultimo in ordine al reato associativo riguarderebbe esclusivamente il metodo mafioso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede l'evocazione della forza intimidatrice del vincolo capace di determinare una coartazione psicologica non risultante nella specie visto che il provvedimento impugnato si è limitato ad indicare una serie di elementi di fatto di non univoco significato risalenti a trent'anni prima la consumazione dei delitti e comunque riferibili alla sola natura ambientale e territoriale. Anche il richiamo allo svolgimento continuativo delle attività illecite del sodalizio non risulta comprovato in assenza di sequestri o cessioni al dettaglio, così come non è bastevole né che 2 dei 15 indagati fossero coinvolti in procedimenti di mafia, ré la conversazione citata alle pagine 47-49 rappresentativa di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e non di tipo mafioso. Inoltre, la volontà di RU di mantenere i rapporti equilibrati con le contrapposte fazioni dimostra che l'associazione non aveva mire espansionistiche con modalità violente come risulta a pagina 119 dell'ordinanza. Anche gli episodi riportati a pagina 50 del provvedimento non risultano connessi con il delitto di cui 3 al capo 1) trattandosi di un litigio per questioni personali estranee al programma associativo e che comunque non hanno mai coinvolto EN LO. Il ricorrente, infatti, risponde del delitto associativo per i profitti acquisiti senza che risulti la sua consapevolezza ed il metodo mafioso. In ordine all'aggravante nella forma del fine di agevolare l'associazione mafiosa il provvedimento impugnato richiama il sodalizio LO-Pesce ed una serie di fatti di sangue estranei al fatto oggetto di esame e agli indagati di esso. Inoltre, il richiamo operato alla cosiddetta operazione Caste! del Monte era del tutto improprio vista l'estraneità del ricorrente da quel sodalizio criminale operante in Andria sino al 2006 e considerato che tutte le sentenze successive riguardavano il traffico di stupefacenti senza l'aggravante mafiosa. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. per motivazione apparente in quanto il provvedimento impugnato non ha motivato, se non in modo assertivo, circa la consapevolezza e la volontà del ricorrente, all'epoca delle condotte contestate detenuto, di volere accrescere la capacità operativa dell'associazione e del clan di appartenenza. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha valutato le esigenze cautelari in modo cumulativo e in assenza di motivazione. 3. In data 6 novembre 2023 sono pervenute due memorie. Nella prima viene approfondito il tema delle intercettazioni svolte nel presente processo con il RIT 494/20 alla luce del d.l. n. 105 del 2023, come convertito, sostenendosi, innanzitutto, la non qualificabilità dei delitti contestati al ricorrente come di criminalità organizzata non bastando a tal fine la sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che prescinde dall'esistenza di un qualsiasi collegamento con una stabile organizzazione;
in secondo luogo, dopo avere delineato lo stato della giurisprudenza e della dottrina sulla definizione di criminalità organizzata, ha ritenuto che il d.l. n. 105 del 2023, come convertito, abbia valenza innovativa e non interpretativa e, in forza del dato letterale, esclude qualsiasi convalida e sanatoria per le prove acquisite sotto la vigenza della precedente normativa, tale da determinarne l'inutilizzabilità; in terzo luogo ha censurato il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari in assenza di qualsiasi rapporto tra colui che era intercettato (OL RU) e i fatti oggetto delle indagini. La seconda memoria difensiva, invece, riguarda la chiamata di correo di IS LL sulla quale il Tribunale del riesame non ha operato la necessaria valutazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni oltre che 4 di credibilità soggettiva visto che la collaborazione è intervenuta dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo deduce questioni concernenti le intercettazioni, ambientali e con captatore informatico, poste a fondamento del quadra indiziario che ha determinato l'emissione del titolo cautelare. 2.1. Per rispondere alle doglianze è opportuno delineare lo sviluppo dell'attività investigativa che ha condotto all'emissione della misura cautelare confermata dal provvedimento impugnato. Dopo avere subìto un attentato dinamitardo, Giovanni De Palo, vice brigadiere dell'arma dei carabinieri, aveva denunciato di avere condotto negli ultimi anni indagini che avevano portato all'arresto di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alle famiglie Pesce-LO, nonché al sequestro di armi e droga, ritenendo, pertanto, che sussistessero propositi vendicativi e ritorsivi in particolare per le attività compiute nei confronti di AN SA, della famiglia OM e di RU ER, padre di RU OL già condannato quale partecipe di un'associazione dedite al narcotraffico e all'epoca ristretto in regime di detenzione domiciliare. In forza di detti elementi il Pubblico ministero il 2 marzo 2020 otteneva dal Giudice per le indagini preliminari il decreto autorizzativo (che a pag. 5 riportava ampi stralci della denuncia del vice brigadiere De Paolo) sia per svolgere intercettazioni ambientali tra presenti nell'abitazione di RU OL - all'epoca in regime di detenzione domiciliare - sia per utilizzare un captatore informatico, formulando, contro ignoti, imputazioni per delitti in materia di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. Nel corso di dette intercettazioni, anziché emergere elementi per individuare gli autori dell'attentato dinamitardo, era emerso un ricco compendio indiziario in ordine alla sussistenza del clan LO, sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nel territorio di Andria. Il ricorso sostiene che, nella specie, mancassero i presupposti per svolgere le intercettazioni poste a base della misura cautelare applicata a EN LO e svolte secondo il regime derogatorio previsto per i delitti di crimnalità organizzata in quanto i delitti per i quali le intercettazioni erano state autorizzate non rientravano tra quelli di "criminalità organizzata". 5 2.2. Per affrontare la questione, è necessario delineare il quadro, giuridico ed interpretativo, dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti (ambientale o mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico) nei procedimenti per delitti di "criminalità organizzata". Come è noto, per questi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. Diversamente, ai sensi dell'art. 266, comma 2, codice di rito, se detti delitti avvengono in uno dei luoghi ndicati dall'art. 614 cod. pen., le intercettazioni tra presenti sono consentite solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. A fronte dell'indeterminatezza del dato normativo di cui all'art. 13 e dell'assenza di una nozione giuridica unitaria di "criminalità organizzata", in sede applicativa si è posto il problema di individuare, in termini di certezza, la categoria dei delitti riconducibili a tale nozione per delimitare l'area operativa dello speciale regime derogatorio delle intercettazioni. Il contrasto che ha visto opposti orientamenti è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza Scurato che ha sancito il seguente principio di diritto: "per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Sulla base di tale pronuncia il regime derogatorio previsto dall'art. 13 cit. è stato ritenuto applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., o a quelli aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo. La I Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34895 del 2022, ha diversamente interpretato la decisione delle Sezioni Unite, ritenendo che la parte enunciativa della pronuncia richiamasse l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, codice di rito che "non può che intendersi riferito ai delitti associativi annoverati in quell'elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel suddetto articolo" (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01). Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, i delitti riconducibili alla nozione di criminalità organizzata richiedono, quale indefettibile elemento, una fattispecie associativa, anche comune, non potendo, in 6 assenza di questa, ritenersi consentito disporre le intercettazioni ai sensi della citata disposizione. Nonostante il menzionato orientamento fosse rimasto del tutto isolato, ma temendosi una situazione di incertezza in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 è stato emanato il d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 («Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»), che senza modificare direttamente l'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni, in I. n. 203 del 1991, è intervenuto per definirne con precisione il perimetro. Con l'art. 1, comma 1, d.l. n. 105 del 2023, il legislatore,, senza fornire una definizione della locuzione "delitti di criminalità organizzata", ha stabilito in termini univoci che l'art. 13 include anche i reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3- quater cod. proc. pen., e cioè i delitti di cui all'art. 452-quaterdecies e 630 cod. pen. nonché ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'ari:. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale disposizione. In base al comma 2 dell'art. 1, la disposizione del primo comma si applica "anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore" del decreto legge. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione è stato evidenziato che la nuova disciplina mira a rafforzare gli strumenti di contrasto con riferimento a reati di particolare gravità e che "[V] estensione" della disciplina prevista all'art. 13, d.l. n. 152/91 "realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci. In sostanza il legislatore si è limitato a recepire e codificare l'indirizzo interpretativo fatto propria dalle Sezioni Unite, dalla sentenza Scurato in poi, secondo cui i delitti indicati nel primo comma dell'art. 1, d.l. n. 105 del 2023 sono tutti ricompresi nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. 7 A conferma di questo il comma 2 dell'art.1 detta una disciplina transitoria che stabilisce l'applicazione della disposizione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il problema che si pone riguarda l'inquadramento dell'art. 1, comma 1, come disposizione di interpretazione autentica o, viceversa, novativa in quanto la soluzione assume ricadute rilevanti in ordine alla sua efficacia retroattiva e dunque all'effetto sui procedimenti pendenti nei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, siano state effettuate intercettazioni sulla base della disciplina speciale relativa ai delitti di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 103 del 2023. L'intervento normativo è stato motivato dalla finalità di superare le incertezze interpretative relative all'ambito di applicabilità dell'art. 13 e di evitare che esse abbiano ricadute nei procedimenti in corso. Ne consegue che la citata disposizione va qualificata come meramente interpretativa cioè volta a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 13, d.l. n. 152/91, in maniera del tutto coincidente con quello definito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più ampio consesso, con la sentenza Scurato, sulla base innanzitutto del dato testuale per come ulteriormente valorizzato e delineato dalla Relazione illustrativa sopra richiamata ìche fa espresso riferimento alla necessità di sanare il contrasto successivamente insorto per altro diverso orientamento. Detta conclusione si fonda sui connotati attribuiti dalla Corte Costituzionale allo strumento legislativo di natura interpretativa che, per quelllo che interessa nel caso di specie, richiede la sussistenza di contrasti giurisprudenziali che diano luogo ad incertezza applicativa della disposizione (Corte Cost., sent. n. 170/08: "Questa Corte ha costantemente affermato nella sua giurisprudenza il principio secondo cui «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione». Nello stesso senso, sentenze nn. 209/10, 24/09, n. 170/08 e 234/07"). Infatti, detti caratteri sono rinvenibili nella I. n. 137 del 2023 in quanto l'intervento è derivato in via diretta dal contrasto giurisprudenziale, o meglio, dalla situazione di incertezza interpretativa successiva alla sentenza della Prima Sezione circa l'esatto ambito di applicabilità dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 come confermato dall'essere la disposizione ricallcata sulla precedente lettura di legittimità anche alla luce della sua formulazione letterale. Né può servire ad una diversa qualificazione giuridica del comma 1 dell'art. 1, quale norma interpretativa, il comma 2 della medesima disposizione in quanto questa non contiene una disciplina transitoria ma si limita a ribadire il criterio 8 regolatore della successione nel tempo di norme processuali, espresso dal principio tempus regit actum, in base al quale gli atti processuali sono soggetti alla normativa vigente al momento della loro adozione. In sostanza, anche in assenza della disciplina posta al comma 2 dell'art. IL, il disposto del comma 1, pur se innovativo, sarebbe stato applicabile ai procedimenti pendenti per gli atti da adottarsi successivamente alla sua entrata in vigore. 2.3. Alla stregua di tali argomenti, visto che nel presente procedimento le intercettazioni sono state disposte per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto applicabile il regime derogatorio di cui agli art. 13 del d. I. n. del d.l. n. 152/91, convertito con modificazioni nella I. n. 203 del 1991, incluso quello dell'acquisizione di conversazioni che si svolgono nei luoghi cli privata dimora senza richiedere necessariamente che in essi vi sia attività criminosa in corso, tanto da rendere gli esiti intercettivi utilizzabili. Il titolo di reato rende priva di incidenza la circostanza dell'emissione del decreto autorizzativo il 2 marzo 2020, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in quanto ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data si applica la disciplina precedente che non prevedeva una motivazione rafforzata quanto alle ragioni del ricorso all'utilizzo del captatore informatico. 2.4. Priva di pregio è anche la questione circa l'assenza Pi collegamento tra l'originaria contestazione cautelare - relativa al concorso in detenzione e porto abusivo di sostanze esplosive e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso - e la fattispecie associativa in questa sede contestata anche con riferimento alla figura di OL RU e alla necessità di svolgere nella sua casa le intercettazioni. Sono due gli elementi rilevanti: a) a pagina 5 del decreto autorizzativo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2020, sono riportati stralci della denuncia della vittima dell'attentato clinamitardo in cui si fa espressa menzione del gruppo criminale Pesce-LO, ipotizzando intenti ritorsivi di ER RU - all'epoca in carcere -, padre di OL RU - all'epoca agli arresti domiciliari -; b) gli originari delitti in materia di armi prevedevano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che, per ragioni di logica, sottintende un contesto associativo. Ne consegue l'utilizzabilità delle intercettazioni sia per i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen., sia per quelli emersi ex novo rispetto a quelli ab origine iscritto in quanto rientranti, come nella specie, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395). 3. Il secondo motivo, sulla gravità indiziaria per il delitto associativo, è inammissibile perché privo di specificità, mancando qualsiasi concreto confronto 9 con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e generico. Infatti, anziché proporre censure per motivazione mancante, contraddittoria o manii`estamente illogica, quali vizi proponibili in questa sede, il ricorso censura il provvedimento impugnato perché fondato su valutazioni asseritamente erronee del compendio probatorio posto a fondamento della ritenuta appartenenza all'associazione di tipo mafioso di EN LO, di natura strettamente familistica visti gli stretti rapporti di parentela tra capi e partecipi. Contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorso, la collaboratrice di giustizia, IS LL, ha reso dichiarazioni sul ricorrente, conoscendone la personalità criminale, non solo per essere entrata nel sodalizio nel 2017 inoltrato, con il ruolo di «ritirare la spartenza», cioè i profitti dello spaccio, ma anche per esserne la cognata dal 2015 in quanto moglie proprio del capo clan, MI LO. In questa qualità la collaboratrice ha dichiarato che EN LO, pur detenuto, non solo riceveva gli utili delle attività del sodalizio - da 1000 a 1000 euro - tramite la moglie AR LAj ma dava ordini al genero, OL Messina, che teneva i contatti con i fornitori - di Milano per l'acquisto di fumo e con quelli calabresi per la cocaina - da cui era riconosciuto come affidabile (progr. 178 sui rapporti con IN PL, poi arrestato). Si tratta di dichrarazioni che hanno determinato una valutazione di attendibilità e credibilità della collaboratrice di giustizia, genericamente contestata nei motivi nuovi, in quanto riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, riportate nell'ordinanza impugnata e distinte per singoli argomenti (tipologie di sostanze e luoghi di custodia, gestione della cassa, contabilità, mutua assistenza, ripartizione degli utili tramite le mogli dei detenuti, reclutamento degli spacciatori, vari reati-fine), da cui emerge il fattivo e stabile contributo di EN LO al sodalizio, condividendone le finalità e gli introiti, attraverso la moglie ed il genero (si vedano in particolare quelle riportate alle pagg. 12 e 13). A fronte di questi univoci elementi non assume alcuna valenza la circostanza che IS LL abbia deciso di collaborare nel corso del procedimento. 4. Il terzo motivo e il quarto motivo, possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi riguardanti l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, sono inammissibili per carenza di interesse. Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione cli una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 2089L del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, Fucito, Rv. 275028). 10 Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, l'esclusione dell'aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, identico, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). 5. Il quinto motivo, sulle esigenze cautelali, è generico. Il Tribunale ha dato atto, in modo specifico ed individualizzato, che LO, oltre ad appartenere ad una compagine criminale che ha posto in essere gravi delitti nonostante i suoi componenti fossero detenuti, è gravato da numerosi precedenti anche per reati in materia di stupefacenti, è stato sottoposta alla misura di prevenzione personale che ha violato, a riprova della sua particolare propensione a commettere reati e, comunque, avendo commesso il delitto di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), rispetto alla quale la difesa non ha addotti elementi dimostrativi della recisione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 novembre 2023 La Consigliera estensora
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di OL Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce dell'art. 1 del d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 da ritenersi norma di interpretazione autentica e per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'attualità delle esigenze cautelari;
sentito l' avvocato Di Terlizzi, anche in sostituzione dell'avvocato Pollice, nell'interesse di EN LO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, con riferimento al primo motivo, ha chiesto di rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce dell'art. 1 del d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 di cui contesta la legittimità costituzionale in relazione all'art. 15, comma secondo, Cost. fr Penale Sent. Sez. 6 Num. 5087 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di cui all' art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato anche dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) quale partecipe del clan LO-Pesce operante ad Andria con il compito di dirigere e organizzare l'associazione nei periodi di libertà e diritto di periodica percezione di una quota degli illeciti profitti. 2. EN LO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando cinque motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione privata del coindagato OL RU, ritenute erroneamente confermate dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia IS LL, prive di attendibilità e riscontri i nd ivid ualizzanti. Il ricorso ha riportato il contenuto della memoria difensiva depositata al Tribunale del riesame in cui si contesta la sussistenza delle condizioni di applicazione del regime derogatorio previsto dall'art. 13 d. I. n. 152 del 1999 nonché l'assenza delle ragioni sottese alla necessità di procedere all'intercettazione ambientale. Infatti, nella specie, il fatto storico delle imputazioni provvisorie riguardava il reato di detenzione e utilizzo di sostanze esplosive ed il delitto di danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, tanto da difettare il presupposto del fondato motivo che nell'abitazione di OL RU si stesse svolgendo l'attività criminosa e in assenza della formale contestazione della fattispecie associativa alla luce della delimitazione operata dalla sentenza della Corte di cassazione numero 34895 del 30 marzo 2022. Il Tribunale del riesame ha erroneamente rigettato l'eccezione rilevando l'applicabilità del nuovo regime di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. peri., entrato in vigore il 1 settembre 2020, visto che il decreto autorizzativo di cui si eccepisce l'inutilizzabilità è stato emesso il 2 marzo 2020 cioè in un procedimento la cui iscrizione è certamente anteriore. Il ricorso, inoltre, contesta il requisito della necessità di svolgere indagini ed il collegamento tra l'originaria contestazione cautelare (relativa all'attentato dinamitardo in danno del carabiniere De Paolo, aggravata dal metodo mafioso), 2 per la quale il pubblico ministero aveva richiesto le intercettazioni all'interno dell'abitazione di RU, che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari, e la fattispecie associativa contestata al LO. Infatti, i decreti autorizzativi erano privi di una motivazione che comprovasse il coinvolgimento di RU nell'attentato, come peraltro dimostrato con gli esiti del primo periodo di intercettazione, ciononostante il Tribunale del riesame, con argomenti apparenti ed inconferenti, aveva evidenziato che i presupposti indiziari per l'autorizzazione delle intercettazioni risultassero dalla denuncia della vittima che, peraltro, aveva fatto riferimento non a OL RU, ma al padre ER. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 in quanto il provvedimento impugnato si era limitato a ritenere sussistente la piattaforma indiziaria della partecipazione associativa in base alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia IS LL, prive di attendibilità e riscontri individualizzanti, specie considerando che aveva riferito di essere entrata nel sodalizio dal 2017 inoltrato;
che EN LO dal 7 dicembre 2018 era stato incessantemente in stato di detenzione e non vi erano interlocuzioni dirette tra AR LA e OL RU o altri coindagati. Anche la percezione di somme di denaro non risultava dimostrata, non bastando a tal fine che le avesse percepite la moglie per il richiamo generico alle numerose intercettazioni. 2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia nella forma della finalità agevolativa che in quella del metodo mafioso. Quest'ultimo in ordine al reato associativo riguarderebbe esclusivamente il metodo mafioso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede l'evocazione della forza intimidatrice del vincolo capace di determinare una coartazione psicologica non risultante nella specie visto che il provvedimento impugnato si è limitato ad indicare una serie di elementi di fatto di non univoco significato risalenti a trent'anni prima la consumazione dei delitti e comunque riferibili alla sola natura ambientale e territoriale. Anche il richiamo allo svolgimento continuativo delle attività illecite del sodalizio non risulta comprovato in assenza di sequestri o cessioni al dettaglio, così come non è bastevole né che 2 dei 15 indagati fossero coinvolti in procedimenti di mafia, ré la conversazione citata alle pagine 47-49 rappresentativa di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e non di tipo mafioso. Inoltre, la volontà di RU di mantenere i rapporti equilibrati con le contrapposte fazioni dimostra che l'associazione non aveva mire espansionistiche con modalità violente come risulta a pagina 119 dell'ordinanza. Anche gli episodi riportati a pagina 50 del provvedimento non risultano connessi con il delitto di cui 3 al capo 1) trattandosi di un litigio per questioni personali estranee al programma associativo e che comunque non hanno mai coinvolto EN LO. Il ricorrente, infatti, risponde del delitto associativo per i profitti acquisiti senza che risulti la sua consapevolezza ed il metodo mafioso. In ordine all'aggravante nella forma del fine di agevolare l'associazione mafiosa il provvedimento impugnato richiama il sodalizio LO-Pesce ed una serie di fatti di sangue estranei al fatto oggetto di esame e agli indagati di esso. Inoltre, il richiamo operato alla cosiddetta operazione Caste! del Monte era del tutto improprio vista l'estraneità del ricorrente da quel sodalizio criminale operante in Andria sino al 2006 e considerato che tutte le sentenze successive riguardavano il traffico di stupefacenti senza l'aggravante mafiosa. 2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. per motivazione apparente in quanto il provvedimento impugnato non ha motivato, se non in modo assertivo, circa la consapevolezza e la volontà del ricorrente, all'epoca delle condotte contestate detenuto, di volere accrescere la capacità operativa dell'associazione e del clan di appartenenza. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha valutato le esigenze cautelari in modo cumulativo e in assenza di motivazione. 3. In data 6 novembre 2023 sono pervenute due memorie. Nella prima viene approfondito il tema delle intercettazioni svolte nel presente processo con il RIT 494/20 alla luce del d.l. n. 105 del 2023, come convertito, sostenendosi, innanzitutto, la non qualificabilità dei delitti contestati al ricorrente come di criminalità organizzata non bastando a tal fine la sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che prescinde dall'esistenza di un qualsiasi collegamento con una stabile organizzazione;
in secondo luogo, dopo avere delineato lo stato della giurisprudenza e della dottrina sulla definizione di criminalità organizzata, ha ritenuto che il d.l. n. 105 del 2023, come convertito, abbia valenza innovativa e non interpretativa e, in forza del dato letterale, esclude qualsiasi convalida e sanatoria per le prove acquisite sotto la vigenza della precedente normativa, tale da determinarne l'inutilizzabilità; in terzo luogo ha censurato il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari in assenza di qualsiasi rapporto tra colui che era intercettato (OL RU) e i fatti oggetto delle indagini. La seconda memoria difensiva, invece, riguarda la chiamata di correo di IS LL sulla quale il Tribunale del riesame non ha operato la necessaria valutazione di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni oltre che 4 di credibilità soggettiva visto che la collaborazione è intervenuta dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo deduce questioni concernenti le intercettazioni, ambientali e con captatore informatico, poste a fondamento del quadra indiziario che ha determinato l'emissione del titolo cautelare. 2.1. Per rispondere alle doglianze è opportuno delineare lo sviluppo dell'attività investigativa che ha condotto all'emissione della misura cautelare confermata dal provvedimento impugnato. Dopo avere subìto un attentato dinamitardo, Giovanni De Palo, vice brigadiere dell'arma dei carabinieri, aveva denunciato di avere condotto negli ultimi anni indagini che avevano portato all'arresto di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alle famiglie Pesce-LO, nonché al sequestro di armi e droga, ritenendo, pertanto, che sussistessero propositi vendicativi e ritorsivi in particolare per le attività compiute nei confronti di AN SA, della famiglia OM e di RU ER, padre di RU OL già condannato quale partecipe di un'associazione dedite al narcotraffico e all'epoca ristretto in regime di detenzione domiciliare. In forza di detti elementi il Pubblico ministero il 2 marzo 2020 otteneva dal Giudice per le indagini preliminari il decreto autorizzativo (che a pag. 5 riportava ampi stralci della denuncia del vice brigadiere De Paolo) sia per svolgere intercettazioni ambientali tra presenti nell'abitazione di RU OL - all'epoca in regime di detenzione domiciliare - sia per utilizzare un captatore informatico, formulando, contro ignoti, imputazioni per delitti in materia di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. Nel corso di dette intercettazioni, anziché emergere elementi per individuare gli autori dell'attentato dinamitardo, era emerso un ricco compendio indiziario in ordine alla sussistenza del clan LO, sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nel territorio di Andria. Il ricorso sostiene che, nella specie, mancassero i presupposti per svolgere le intercettazioni poste a base della misura cautelare applicata a EN LO e svolte secondo il regime derogatorio previsto per i delitti di crimnalità organizzata in quanto i delitti per i quali le intercettazioni erano state autorizzate non rientravano tra quelli di "criminalità organizzata". 5 2.2. Per affrontare la questione, è necessario delineare il quadro, giuridico ed interpretativo, dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti (ambientale o mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico) nei procedimenti per delitti di "criminalità organizzata". Come è noto, per questi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. Diversamente, ai sensi dell'art. 266, comma 2, codice di rito, se detti delitti avvengono in uno dei luoghi ndicati dall'art. 614 cod. pen., le intercettazioni tra presenti sono consentite solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. A fronte dell'indeterminatezza del dato normativo di cui all'art. 13 e dell'assenza di una nozione giuridica unitaria di "criminalità organizzata", in sede applicativa si è posto il problema di individuare, in termini di certezza, la categoria dei delitti riconducibili a tale nozione per delimitare l'area operativa dello speciale regime derogatorio delle intercettazioni. Il contrasto che ha visto opposti orientamenti è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza Scurato che ha sancito il seguente principio di diritto: "per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Sulla base di tale pronuncia il regime derogatorio previsto dall'art. 13 cit. è stato ritenuto applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., o a quelli aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa o commessi con finalità di terrorismo. La I Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34895 del 2022, ha diversamente interpretato la decisione delle Sezioni Unite, ritenendo che la parte enunciativa della pronuncia richiamasse l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, codice di rito che "non può che intendersi riferito ai delitti associativi annoverati in quell'elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel suddetto articolo" (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01). Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, i delitti riconducibili alla nozione di criminalità organizzata richiedono, quale indefettibile elemento, una fattispecie associativa, anche comune, non potendo, in 6 assenza di questa, ritenersi consentito disporre le intercettazioni ai sensi della citata disposizione. Nonostante il menzionato orientamento fosse rimasto del tutto isolato, ma temendosi una situazione di incertezza in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 è stato emanato il d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137 («Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»), che senza modificare direttamente l'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni, in I. n. 203 del 1991, è intervenuto per definirne con precisione il perimetro. Con l'art. 1, comma 1, d.l. n. 105 del 2023, il legislatore,, senza fornire una definizione della locuzione "delitti di criminalità organizzata", ha stabilito in termini univoci che l'art. 13 include anche i reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3- quater cod. proc. pen., e cioè i delitti di cui all'art. 452-quaterdecies e 630 cod. pen. nonché ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'ari:. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale disposizione. In base al comma 2 dell'art. 1, la disposizione del primo comma si applica "anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore" del decreto legge. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione è stato evidenziato che la nuova disciplina mira a rafforzare gli strumenti di contrasto con riferimento a reati di particolare gravità e che "[V] estensione" della disciplina prevista all'art. 13, d.l. n. 152/91 "realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci. In sostanza il legislatore si è limitato a recepire e codificare l'indirizzo interpretativo fatto propria dalle Sezioni Unite, dalla sentenza Scurato in poi, secondo cui i delitti indicati nel primo comma dell'art. 1, d.l. n. 105 del 2023 sono tutti ricompresi nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. 7 A conferma di questo il comma 2 dell'art.1 detta una disciplina transitoria che stabilisce l'applicazione della disposizione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il problema che si pone riguarda l'inquadramento dell'art. 1, comma 1, come disposizione di interpretazione autentica o, viceversa, novativa in quanto la soluzione assume ricadute rilevanti in ordine alla sua efficacia retroattiva e dunque all'effetto sui procedimenti pendenti nei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, siano state effettuate intercettazioni sulla base della disciplina speciale relativa ai delitti di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 103 del 2023. L'intervento normativo è stato motivato dalla finalità di superare le incertezze interpretative relative all'ambito di applicabilità dell'art. 13 e di evitare che esse abbiano ricadute nei procedimenti in corso. Ne consegue che la citata disposizione va qualificata come meramente interpretativa cioè volta a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 13, d.l. n. 152/91, in maniera del tutto coincidente con quello definito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più ampio consesso, con la sentenza Scurato, sulla base innanzitutto del dato testuale per come ulteriormente valorizzato e delineato dalla Relazione illustrativa sopra richiamata ìche fa espresso riferimento alla necessità di sanare il contrasto successivamente insorto per altro diverso orientamento. Detta conclusione si fonda sui connotati attribuiti dalla Corte Costituzionale allo strumento legislativo di natura interpretativa che, per quelllo che interessa nel caso di specie, richiede la sussistenza di contrasti giurisprudenziali che diano luogo ad incertezza applicativa della disposizione (Corte Cost., sent. n. 170/08: "Questa Corte ha costantemente affermato nella sua giurisprudenza il principio secondo cui «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione». Nello stesso senso, sentenze nn. 209/10, 24/09, n. 170/08 e 234/07"). Infatti, detti caratteri sono rinvenibili nella I. n. 137 del 2023 in quanto l'intervento è derivato in via diretta dal contrasto giurisprudenziale, o meglio, dalla situazione di incertezza interpretativa successiva alla sentenza della Prima Sezione circa l'esatto ambito di applicabilità dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 come confermato dall'essere la disposizione ricallcata sulla precedente lettura di legittimità anche alla luce della sua formulazione letterale. Né può servire ad una diversa qualificazione giuridica del comma 1 dell'art. 1, quale norma interpretativa, il comma 2 della medesima disposizione in quanto questa non contiene una disciplina transitoria ma si limita a ribadire il criterio 8 regolatore della successione nel tempo di norme processuali, espresso dal principio tempus regit actum, in base al quale gli atti processuali sono soggetti alla normativa vigente al momento della loro adozione. In sostanza, anche in assenza della disciplina posta al comma 2 dell'art. IL, il disposto del comma 1, pur se innovativo, sarebbe stato applicabile ai procedimenti pendenti per gli atti da adottarsi successivamente alla sua entrata in vigore. 2.3. Alla stregua di tali argomenti, visto che nel presente procedimento le intercettazioni sono state disposte per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto applicabile il regime derogatorio di cui agli art. 13 del d. I. n. del d.l. n. 152/91, convertito con modificazioni nella I. n. 203 del 1991, incluso quello dell'acquisizione di conversazioni che si svolgono nei luoghi cli privata dimora senza richiedere necessariamente che in essi vi sia attività criminosa in corso, tanto da rendere gli esiti intercettivi utilizzabili. Il titolo di reato rende priva di incidenza la circostanza dell'emissione del decreto autorizzativo il 2 marzo 2020, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in quanto ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data si applica la disciplina precedente che non prevedeva una motivazione rafforzata quanto alle ragioni del ricorso all'utilizzo del captatore informatico. 2.4. Priva di pregio è anche la questione circa l'assenza Pi collegamento tra l'originaria contestazione cautelare - relativa al concorso in detenzione e porto abusivo di sostanze esplosive e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso - e la fattispecie associativa in questa sede contestata anche con riferimento alla figura di OL RU e alla necessità di svolgere nella sua casa le intercettazioni. Sono due gli elementi rilevanti: a) a pagina 5 del decreto autorizzativo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2020, sono riportati stralci della denuncia della vittima dell'attentato clinamitardo in cui si fa espressa menzione del gruppo criminale Pesce-LO, ipotizzando intenti ritorsivi di ER RU - all'epoca in carcere -, padre di OL RU - all'epoca agli arresti domiciliari -; b) gli originari delitti in materia di armi prevedevano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che, per ragioni di logica, sottintende un contesto associativo. Ne consegue l'utilizzabilità delle intercettazioni sia per i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen., sia per quelli emersi ex novo rispetto a quelli ab origine iscritto in quanto rientranti, come nella specie, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395). 3. Il secondo motivo, sulla gravità indiziaria per il delitto associativo, è inammissibile perché privo di specificità, mancando qualsiasi concreto confronto 9 con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e generico. Infatti, anziché proporre censure per motivazione mancante, contraddittoria o manii`estamente illogica, quali vizi proponibili in questa sede, il ricorso censura il provvedimento impugnato perché fondato su valutazioni asseritamente erronee del compendio probatorio posto a fondamento della ritenuta appartenenza all'associazione di tipo mafioso di EN LO, di natura strettamente familistica visti gli stretti rapporti di parentela tra capi e partecipi. Contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorso, la collaboratrice di giustizia, IS LL, ha reso dichiarazioni sul ricorrente, conoscendone la personalità criminale, non solo per essere entrata nel sodalizio nel 2017 inoltrato, con il ruolo di «ritirare la spartenza», cioè i profitti dello spaccio, ma anche per esserne la cognata dal 2015 in quanto moglie proprio del capo clan, MI LO. In questa qualità la collaboratrice ha dichiarato che EN LO, pur detenuto, non solo riceveva gli utili delle attività del sodalizio - da 1000 a 1000 euro - tramite la moglie AR LAj ma dava ordini al genero, OL Messina, che teneva i contatti con i fornitori - di Milano per l'acquisto di fumo e con quelli calabresi per la cocaina - da cui era riconosciuto come affidabile (progr. 178 sui rapporti con IN PL, poi arrestato). Si tratta di dichrarazioni che hanno determinato una valutazione di attendibilità e credibilità della collaboratrice di giustizia, genericamente contestata nei motivi nuovi, in quanto riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, riportate nell'ordinanza impugnata e distinte per singoli argomenti (tipologie di sostanze e luoghi di custodia, gestione della cassa, contabilità, mutua assistenza, ripartizione degli utili tramite le mogli dei detenuti, reclutamento degli spacciatori, vari reati-fine), da cui emerge il fattivo e stabile contributo di EN LO al sodalizio, condividendone le finalità e gli introiti, attraverso la moglie ed il genero (si vedano in particolare quelle riportate alle pagg. 12 e 13). A fronte di questi univoci elementi non assume alcuna valenza la circostanza che IS LL abbia deciso di collaborare nel corso del procedimento. 4. Il terzo motivo e il quarto motivo, possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi riguardanti l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, sono inammissibili per carenza di interesse. Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione cli una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 2089L del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, Fucito, Rv. 275028). 10 Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, di conseguenza, l'esclusione dell'aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, identico, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). 5. Il quinto motivo, sulle esigenze cautelali, è generico. Il Tribunale ha dato atto, in modo specifico ed individualizzato, che LO, oltre ad appartenere ad una compagine criminale che ha posto in essere gravi delitti nonostante i suoi componenti fossero detenuti, è gravato da numerosi precedenti anche per reati in materia di stupefacenti, è stato sottoposta alla misura di prevenzione personale che ha violato, a riprova della sua particolare propensione a commettere reati e, comunque, avendo commesso il delitto di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), rispetto alla quale la difesa non ha addotti elementi dimostrativi della recisione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 novembre 2023 La Consigliera estensora