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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 22247/2024 R.G.
* * *
Oggi 07/10/2025 h. 14.49 dinanzi al g.i. designato dott.ssa VA PE compaiono: per parte attrice: avv. VALFRE' ALBERTO per parte convenuta: avv. CRITELLI LUIGI
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente ha depositato istanza di mediazione il 2 agosto
204 e quindi non vi è tardività e la pec indicata da controparte non è quella dell'amministratore (il verbale è 7 novembre e non 28 ottobre) e poi l'impugnazione è per nullità ed il lavori non rientrano nell'efficientamento energetico e non è stato costituito il fondo speciale e non è vero che sia un contratto di servizi come indicato da controparte
(Cass. 9388/2023); parte convenuta contesta richiamando gli atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
VA PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore VA PE, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22247/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Matteotti n. 10 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alberto Valfrè che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
sito in Torino alla via Botticelli 180-182-184, in persona dell'amministratore CP_1 geometra elettivamente domiciliato in Torino alla piazza San Carlo n. Controparte_2
206 presso lo studio degli avv.ti Federico Caporale e Elisa Macrì che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di deliberazioni dell'assemblea di condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “dichiarare invalida, nulla e/o annullabile la delibera assunta dall'assemblea del nell'adunanza del 25 CP_3 Parte_2 giugno 2024 per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
Per parte resistente: “previa dichiarazione che la sig.ra è decaduta dal termine Parte_1 per impugnare la delibera assembleare, atteso che la domanda di mediazione è stata notificata alla parte invitata oltre il termine decadenziale di giorni 30; previa dichiarazione che la sig.ra decaduta dal termine per l'instaurazione del giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, essendo inutilmente spirato il termine di 30 giorni dal verbale negativo di mediazione;
nel merito: 1) accertare la regolare convocazione in assemblea della sig.ra
2) respingere le domande di nullità, annullabilità ed inefficacia della delibera Parte_1 del 25.6.2024 ex adverso impugnata, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3) disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e diffamatorie riferite al Condominio, nella persona dell'Amministratrice come meglio rappresentato CP_2 in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento (senza esito positivo) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Tempestività dell'impugnazione.
L'art. 1137, comma secondo, c.c. dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
L'art. 8 comma secondo del d.lgs n. 28 del 2010 reintroduce la previsione secondo cui “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”. Nel caso di specie, l'attrice non era presente all'assemblea del 25 giugno 2024 ed ha ricevuto il verbale in data 17 luglio 2024 (doc. 3 parte attrice).
La domanda di mediazione è stata presentata in data 2 agosto 2024 e l'istanza e l'avviso di convocazione sono stati notificati al in data 16 ottobre 2024 (doc. 3 parte CP_1 convenuta), ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma secondo,
c.c.
Non si condivide l'assunto difensivo dell'attrice secondo cui per l'assolvimento dell'onere sarebbe sufficiente l'avvenuta presentazione della domanda entro il termine di trenta giorni
(in data 2 agosto 2024) (pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) perché, al contrario, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza è necessario che l'istanza venga comunicata alla controparte, tanto che – per evitare che l'eventuale inerzia dell'organismo di mediazione rechi danno alla parte istante – è espressamente previsto che “la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”.
In merito, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che “al fine di impedire la decadenza riguardo all'impugnazione della deliberazione condominiale non rileva la data di deposito della domanda di mediazione bensì quella in cui tale domanda viene comunicata all'altra parte” (Tribunale di Terni, 22 settembre 2021, n. 762 con richiamo alla sentenza n. 2273 del
2019 secondo cui “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo,
l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito”, nonché Tribunale di Aosta, 23 aprile 2023, secondo cui la parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all'altra il solo fatto di "aver deposito la domanda" (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all'allegazione della stessa domanda. Solo la "domanda di mediazione", infatti, consente alla controparte di venire a conoscenza dei motivi di impugnazione. La ratio del Termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire al di conoscere quanto CP_1 prima i motivi di doglianza, al fine di porvi eventuale rimedio nel più rapido tempo possibile, ed evitare sia il giudizio di impugnazione che quello stragiudiziale di mediaconciliazione”). Ebbene, alcuna comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda in data 2 agosto
2024 è stata effettuata al convenuto entro il termine di trenta giorni dal 17 CP_1 luglio 2024 (anche tenuto conto dell'eventuale sospensione feriale); in particolare, sono irrilevanti sia lo scambio di mail tra il difensore dell'attrice e l'organismo di Mediazione
(doc. 4) che lo scambio di mail tra l'attrice e lo “studio Schemani (doc. 5) poiché non fanno alcun riferimento alla volontà di impugnare la deliberazione del 25 giugno 2024.
Il rispetto del termine di trenta giorni dalla data del deposito del verbale (8 novembre 2024) alla notificazione dell'atto di citazione (5 dicembre 2024) è irrilevante poiché il termine era ampiamente spirato in data antecedente.
Infine, non si condivide la tesi secondo cui l'impugnazione non sarebbe tardiva poiché “la delibera impugnata presenta profili di nullità” poiché le censure di mancata convocazione, erroneo conteggio della maggioranza ed omessa costituzione del fondo hanno ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni asseritamente adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi ma assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari (cfr: Cass. civ., Sez. unite, 14 aprile 2021, n. 9839, secondo cui: “in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”). Per i suesposti motivi si dichiara l'inammissibilità della domanda di impugnazione della deliberazione assembleare a causa dell'omesso rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma secondo, c.c.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (assenza di attività istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminato, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa minima per tutte le fasi).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per competenze professionali (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice unico
VA PE
Sezione Ottava Civile
* * * VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 22247/2024 R.G.
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Oggi 07/10/2025 h. 14.49 dinanzi al g.i. designato dott.ssa VA PE compaiono: per parte attrice: avv. VALFRE' ALBERTO per parte convenuta: avv. CRITELLI LUIGI
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente ha depositato istanza di mediazione il 2 agosto
204 e quindi non vi è tardività e la pec indicata da controparte non è quella dell'amministratore (il verbale è 7 novembre e non 28 ottobre) e poi l'impugnazione è per nullità ed il lavori non rientrano nell'efficientamento energetico e non è stato costituito il fondo speciale e non è vero che sia un contratto di servizi come indicato da controparte
(Cass. 9388/2023); parte convenuta contesta richiamando gli atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
VA PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore VA PE, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22247/2024 di R.G.,
promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Matteotti n. 10 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alberto Valfrè che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte attrice contro
sito in Torino alla via Botticelli 180-182-184, in persona dell'amministratore CP_1 geometra elettivamente domiciliato in Torino alla piazza San Carlo n. Controparte_2
206 presso lo studio degli avv.ti Federico Caporale e Elisa Macrì che lo rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di deliberazioni dell'assemblea di condominio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “dichiarare invalida, nulla e/o annullabile la delibera assunta dall'assemblea del nell'adunanza del 25 CP_3 Parte_2 giugno 2024 per i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
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Per parte resistente: “previa dichiarazione che la sig.ra è decaduta dal termine Parte_1 per impugnare la delibera assembleare, atteso che la domanda di mediazione è stata notificata alla parte invitata oltre il termine decadenziale di giorni 30; previa dichiarazione che la sig.ra decaduta dal termine per l'instaurazione del giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Torino, essendo inutilmente spirato il termine di 30 giorni dal verbale negativo di mediazione;
nel merito: 1) accertare la regolare convocazione in assemblea della sig.ra
2) respingere le domande di nullità, annullabilità ed inefficacia della delibera Parte_1 del 25.6.2024 ex adverso impugnata, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3) disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e diffamatorie riferite al Condominio, nella persona dell'Amministratrice come meglio rappresentato CP_2 in narrativa. Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento (senza esito positivo) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
2. Tempestività dell'impugnazione.
L'art. 1137, comma secondo, c.c. dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
L'art. 8 comma secondo del d.lgs n. 28 del 2010 reintroduce la previsione secondo cui “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”. Nel caso di specie, l'attrice non era presente all'assemblea del 25 giugno 2024 ed ha ricevuto il verbale in data 17 luglio 2024 (doc. 3 parte attrice).
La domanda di mediazione è stata presentata in data 2 agosto 2024 e l'istanza e l'avviso di convocazione sono stati notificati al in data 16 ottobre 2024 (doc. 3 parte CP_1 convenuta), ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma secondo,
c.c.
Non si condivide l'assunto difensivo dell'attrice secondo cui per l'assolvimento dell'onere sarebbe sufficiente l'avvenuta presentazione della domanda entro il termine di trenta giorni
(in data 2 agosto 2024) (pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) perché, al contrario, ai fini dell'interruzione del termine di decadenza è necessario che l'istanza venga comunicata alla controparte, tanto che – per evitare che l'eventuale inerzia dell'organismo di mediazione rechi danno alla parte istante – è espressamente previsto che “la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”.
In merito, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che “al fine di impedire la decadenza riguardo all'impugnazione della deliberazione condominiale non rileva la data di deposito della domanda di mediazione bensì quella in cui tale domanda viene comunicata all'altra parte” (Tribunale di Terni, 22 settembre 2021, n. 762 con richiamo alla sentenza n. 2273 del
2019 secondo cui “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo,
l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito”, nonché Tribunale di Aosta, 23 aprile 2023, secondo cui la parte istante, quindi, non è liberata dal proprio onere di tempestiva impugnazione con il semplice deposito entro il termine perentorio della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione. Né è sufficiente che la stessa parte provveda a comunicare all'altra il solo fatto di "aver deposito la domanda" (come nel caso di specie), senza provvedere contestualmente all'allegazione della stessa domanda. Solo la "domanda di mediazione", infatti, consente alla controparte di venire a conoscenza dei motivi di impugnazione. La ratio del Termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire al di conoscere quanto CP_1 prima i motivi di doglianza, al fine di porvi eventuale rimedio nel più rapido tempo possibile, ed evitare sia il giudizio di impugnazione che quello stragiudiziale di mediaconciliazione”). Ebbene, alcuna comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda in data 2 agosto
2024 è stata effettuata al convenuto entro il termine di trenta giorni dal 17 CP_1 luglio 2024 (anche tenuto conto dell'eventuale sospensione feriale); in particolare, sono irrilevanti sia lo scambio di mail tra il difensore dell'attrice e l'organismo di Mediazione
(doc. 4) che lo scambio di mail tra l'attrice e lo “studio Schemani (doc. 5) poiché non fanno alcun riferimento alla volontà di impugnare la deliberazione del 25 giugno 2024.
Il rispetto del termine di trenta giorni dalla data del deposito del verbale (8 novembre 2024) alla notificazione dell'atto di citazione (5 dicembre 2024) è irrilevante poiché il termine era ampiamente spirato in data antecedente.
Infine, non si condivide la tesi secondo cui l'impugnazione non sarebbe tardiva poiché “la delibera impugnata presenta profili di nullità” poiché le censure di mancata convocazione, erroneo conteggio della maggioranza ed omessa costituzione del fondo hanno ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni asseritamente adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi ma assunte nell'esercizio delle attribuzioni assembleari (cfr: Cass. civ., Sez. unite, 14 aprile 2021, n. 9839, secondo cui: “in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”). Per i suesposti motivi si dichiara l'inammissibilità della domanda di impugnazione della deliberazione assembleare a causa dell'omesso rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma secondo, c.c.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (assenza di attività istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indeterminato, complessità bassa, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tariffa minima per tutte le fasi).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice;
visto l'art. 91 c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per competenze professionali (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 7 ottobre 2025.
Il giudice unico
VA PE