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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
BE RI IU
VA ON IU relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4124/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NACCI GIUSEPPE
E
( ) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NACCI GIUSEPPE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1)accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) acclarare che il IG. continuerà a vivere e risiedere nella casa Pt_1 coniugale, oggetto di locazione.
La IG.ra trasferirà la propria residenza – assieme al figlio minore CP_1
– in altro immobile, ubicato all'interno del Comune di Suzzana, Per_1 immobile che la suddetta sta attivamente e fattivamente ricercando a titolo locatizio.
La IG.ra continuerà ad occupare la casa coniugale, assieme al figlio, CP_1 fino al momento di effettivo ingresso nel nuovo appartamento.
Fino al momento del rilascio, le parti continueranno a suddividere al 50% le spese ordinarie (comprese le bollette relative al consumo del gas, acqua, luce e rifiuti) relative alla casa coniugale, provvedendo altresì al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore;
3)disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre, e facoltà per il padre di frequentare e vedere il minore secondo le indicazioni di cui all'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente richiamate;
4) disporsi la corresponsione a carico del sig. di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile per il figlio minore pari a complessivi Euro 250,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla IG.ra in forma tracciabile entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. CP_1
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
6) disporsi che l'assegno Unico e Universale venga percepito interamente dalla IG.ra , quale genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali CP_1 il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
7) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
8) Spese compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN PIETRO IN GUARANO in data 24/08/2013 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 11, parte II, serie A,
Ufficio 1,anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO
(CS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La IU relatrice
VA ON
Il Presidente
IO LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
BE RI IU
VA ON IU relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4124/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/08/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NACCI GIUSEPPE
E
( ) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NACCI GIUSEPPE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1)accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2) acclarare che il IG. continuerà a vivere e risiedere nella casa Pt_1 coniugale, oggetto di locazione.
La IG.ra trasferirà la propria residenza – assieme al figlio minore CP_1
– in altro immobile, ubicato all'interno del Comune di Suzzana, Per_1 immobile che la suddetta sta attivamente e fattivamente ricercando a titolo locatizio.
La IG.ra continuerà ad occupare la casa coniugale, assieme al figlio, CP_1 fino al momento di effettivo ingresso nel nuovo appartamento.
Fino al momento del rilascio, le parti continueranno a suddividere al 50% le spese ordinarie (comprese le bollette relative al consumo del gas, acqua, luce e rifiuti) relative alla casa coniugale, provvedendo altresì al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore;
3)disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre, e facoltà per il padre di frequentare e vedere il minore secondo le indicazioni di cui all'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente richiamate;
4) disporsi la corresponsione a carico del sig. di un assegno di Pt_1 mantenimento mensile per il figlio minore pari a complessivi Euro 250,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla IG.ra in forma tracciabile entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. CP_1
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%, spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5) disporsi che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
6) disporsi che l'assegno Unico e Universale venga percepito interamente dalla IG.ra , quale genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali CP_1 il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori come per legge;
7) I coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
8) Spese compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN PIETRO IN GUARANO in data 24/08/2013 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 11, parte II, serie A,
Ufficio 1,anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO
(CS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La IU relatrice
VA ON
Il Presidente
IO LA
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