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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2268/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott. Carlo Chiriaco, all'udienza del 25 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, nonché allegata alla busta Parte_1 contenente il ricorso e inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dagli avv.ti Leonardo Tovoli, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliato in Livorno al Viale Giosuè Carducci n. 3, presso e nello studio dell'avv. Leonardo Tovoli;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e TE CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Controparte_3 Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.6.2024 e ritualmente notificato, il docente Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in
[...] funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e TE dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il TE
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative TE differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.622,81 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 le domande proposte dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Ai fini del decidere, appare dirimente rilevare, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art.
pagina 1 di 3 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
6. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
7. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per supplenze brevi e CP_1 saltuarie (o supplenza breve non a copertura di assenza o supplenza docente servizio per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità) e documentati in atti (v. stato matricolare prodotto dalle parti), con conseguente condanna della p.a. resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini prodotti in atti sub doc. 2 fasc. ric.), oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
8. Atteso che il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione con riguardo al CP_1 quantum, deve recepirsi il conteggio effettuato da parte ricorrente (doc. 7) che quantifica il dovuto nella somma capitale lorda di € 1.622,81.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi CP_1 antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1 nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022 e dedotti in giudizio, e, per l'effetto, condanna il CP_1
pagina 2 di 3 convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.622,81, oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott. Carlo Chiriaco, all'udienza del 25 febbraio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, nonché allegata alla busta Parte_1 contenente il ricorso e inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dagli avv.ti Leonardo Tovoli, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliato in Livorno al Viale Giosuè Carducci n. 3, presso e nello studio dell'avv. Leonardo Tovoli;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e TE CP_2 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliato per il presente procedimento presso l di Firenze, sito in Controparte_3 Firenze alla Via Mannelli n. 113; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 25.6.2024 e ritualmente notificato, il docente Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in
[...] funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertare e TE dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, condannare il TE
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative TE differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.622,81 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 le domande proposte dalla ricorrente. Con vittoria di spese.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'esame degli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda svolta dalla docente sia fondata per le ragioni che si vanno concisamente a esporre.
5. Ai fini del decidere, appare dirimente rilevare, in diritto, che la Suprema Corte di Cassazione, sulla base di argomentazioni che il Tribunale condivide e alle quali integralmente si riporta (anche ex art.
pagina 1 di 3 118 disp. att. c.p.c.), ha chiarito che: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (così, Cass. n. 20015/2018).
6. Il suddetto principio di diritto è stato, tra l'altro, successivamente ribadito dal giudice di legittimità (v. Cass. n. 6293/2020), che ha affermato quanto segue: “… è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
…”.
7. L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso e, quindi, l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per supplenze brevi e CP_1 saltuarie (o supplenza breve non a copertura di assenza o supplenza docente servizio per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità) e documentati in atti (v. stato matricolare prodotto dalle parti), con conseguente condanna della p.a. resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti (come risultanti dai cedolini prodotti in atti sub doc. 2 fasc. ric.), oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo.
8. Atteso che il convenuto non ha formulato alcuna specifica contestazione con riguardo al CP_1 quantum, deve recepirsi il conteggio effettuato da parte ricorrente (doc. 7) che quantifica il dovuto nella somma capitale lorda di € 1.622,81.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del , con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi CP_1 antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con il convenuto CP_1 nell'a.s. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022 e dedotti in giudizio, e, per l'effetto, condanna il CP_1
pagina 2 di 3 convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, da quantificarsi nella somma capitale lorda di € 1.622,81, oltre interessi ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_1 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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