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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.199/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 199 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
avv. ANTONELLA, (cf: ) avvocato Pt_1 C.F._1
del Foro di Trieste che si difende in proprio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 02/07/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito in via preliminare anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del decreto opposto;
in via principale annullare e/o riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione,
o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del DM 55/14, aggiornato al DM 147/22, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, compresa quella non considerata dal
Giudice.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 l'avv. esponeva Parte_2
che aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, in data
11/11/2024, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa
1 svolta, nel procedimento penale nei confronti di , imputato dei Parte_3
reati agli artt. 81, cpv, 609 bis c. 1° e c. 2° e 609 ter n. 1 e 5 c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore, svoltosi avanti alla Corte di Cassazione, a favore della parte civile , ammessa CP_2
al patrocinio a spese dello Stato (su richiesta della madre , Parte_4
data la minore età della parte offesa); che l'udienza di discussione era stata fissata per il giorno 13/11/2024; che il 29/10/2024, aveva inviato via pec la memoria difensiva ai sensi dell'art 121 c.p.c. e aveva chiesto copia della memoria del Procuratore Generale che aveva esaminato;
che il ricorso dell'imputato era stato dichiarato inammissibile;
che il provvedimento di liquidazione notificatole il 28/03/2025, le aveva riconosciuto, a titolo di compenso, l'importo di € 1.200,00, da maggiorarsi di oneri di legge;
che la predetta liquidazione era “inadeguata, mortificante, inidonea a compensare
il lavoro svolto in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli
standard tabellari” ; che, in particolare, la Corte non aveva liquidato la fase introduttiva svolta dalla ricorrente mediante il deposito di memoria difensiva;
che la riduzione del 50% dei compensi rispetto alle tariffe professionali in base all'art 12 del DM 55/14, su cui era stata poi calcolata l'ulteriore riduzione di un terzo appariva sproporzionata e ingiustificata “se
non addirittura mortificante e lesiva del decoro di un professionista”,
considerati la complessità del caso e l'impegno richiesto al difensore;
che
2 non erano stati applicati i parametri forensi medi aggiornati di cui al DM
147/2022.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 02/07/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è Pt_1
parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge dalla memoria difensiva allegata (cfr. doc. 5 ricorrente).
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, le tabelle aggiornate con DM 147/22 prevedono i seguenti importi medi: per la fase di studio: € 945,00, per la fase introduttiva: € 2.646,00; per la fase decisionale:
€ 2.741,00.
Va, viceversa, ritenuto che sia stato correttamente applicato l'art. 12 del DM
55/14, in quanto nella specie non sussistono i presupposti per escludere la riduzione, come emerge chiaramente sia dalla memoria difensiva che dalla memoria del P.G. (cfr. docc. 5 e 6 ricorrente), tant'è che il ricorso dello Pt_3
è stato dichiarato inammissibile.
3 Non vi è dubbio, infatti, che si tratta di un processo delicato e che il legale ha assistito la minore anche nelle precedenti fasi, ma ai fini della misura del compenso, va valutata l'attività prestata solo per questa fase di giudizio, che non presentava particolari complessità né risultava connotata da urgenza.
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad €
2.110,66 (€ 945+2.646+2.741=€ 6.332/2=€ 3.166-1/3=€ 2.110,66).
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2
con il ricorso depositato il 24/04/2024, avverso il decreto di liquidazione 14-
27/03/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale,
aumenta da € 1.200,00 ad € 2.110,66 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 02/07/2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 199 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
avv. ANTONELLA, (cf: ) avvocato Pt_1 C.F._1
del Foro di Trieste che si difende in proprio
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 02/07/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito in via preliminare anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del decreto opposto;
in via principale annullare e/o riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione,
o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del DM 55/14, aggiornato al DM 147/22, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, compresa quella non considerata dal
Giudice.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 l'avv. esponeva Parte_2
che aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, in data
11/11/2024, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa
1 svolta, nel procedimento penale nei confronti di , imputato dei Parte_3
reati agli artt. 81, cpv, 609 bis c. 1° e c. 2° e 609 ter n. 1 e 5 c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore, svoltosi avanti alla Corte di Cassazione, a favore della parte civile , ammessa CP_2
al patrocinio a spese dello Stato (su richiesta della madre , Parte_4
data la minore età della parte offesa); che l'udienza di discussione era stata fissata per il giorno 13/11/2024; che il 29/10/2024, aveva inviato via pec la memoria difensiva ai sensi dell'art 121 c.p.c. e aveva chiesto copia della memoria del Procuratore Generale che aveva esaminato;
che il ricorso dell'imputato era stato dichiarato inammissibile;
che il provvedimento di liquidazione notificatole il 28/03/2025, le aveva riconosciuto, a titolo di compenso, l'importo di € 1.200,00, da maggiorarsi di oneri di legge;
che la predetta liquidazione era “inadeguata, mortificante, inidonea a compensare
il lavoro svolto in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli
standard tabellari” ; che, in particolare, la Corte non aveva liquidato la fase introduttiva svolta dalla ricorrente mediante il deposito di memoria difensiva;
che la riduzione del 50% dei compensi rispetto alle tariffe professionali in base all'art 12 del DM 55/14, su cui era stata poi calcolata l'ulteriore riduzione di un terzo appariva sproporzionata e ingiustificata “se
non addirittura mortificante e lesiva del decoro di un professionista”,
considerati la complessità del caso e l'impegno richiesto al difensore;
che
2 non erano stati applicati i parametri forensi medi aggiornati di cui al DM
147/2022.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 02/07/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è Pt_1
parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge dalla memoria difensiva allegata (cfr. doc. 5 ricorrente).
Inoltre, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, le tabelle aggiornate con DM 147/22 prevedono i seguenti importi medi: per la fase di studio: € 945,00, per la fase introduttiva: € 2.646,00; per la fase decisionale:
€ 2.741,00.
Va, viceversa, ritenuto che sia stato correttamente applicato l'art. 12 del DM
55/14, in quanto nella specie non sussistono i presupposti per escludere la riduzione, come emerge chiaramente sia dalla memoria difensiva che dalla memoria del P.G. (cfr. docc. 5 e 6 ricorrente), tant'è che il ricorso dello Pt_3
è stato dichiarato inammissibile.
3 Non vi è dubbio, infatti, che si tratta di un processo delicato e che il legale ha assistito la minore anche nelle precedenti fasi, ma ai fini della misura del compenso, va valutata l'attività prestata solo per questa fase di giudizio, che non presentava particolari complessità né risultava connotata da urgenza.
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad €
2.110,66 (€ 945+2.646+2.741=€ 6.332/2=€ 3.166-1/3=€ 2.110,66).
Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2
con il ricorso depositato il 24/04/2024, avverso il decreto di liquidazione 14-
27/03/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale,
aumenta da € 1.200,00 ad € 2.110,66 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 02/07/2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
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