Provvedimento: […] Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16) ha, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione deducendo, con ricorso in data 23 ottobre 1978 che, nel corso della procedura conseguente alla presentazione della suddetta richiesta di referendum, il Parlamento ha con l'art. 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170 - "Norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20" - abrogato i tredici articoli della legge oggetto della richiesta referendaria, ed ha dettato altresì una disciplina sostitutiva di tutte le norme abrogate;
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