Articolo 1539 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1590Articolo 1577
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Art. 1539. (( (Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'). )) ((1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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