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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2251/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA CO Presidente
AR AZ IC IC
ON TT IC rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2251del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
07/10/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] l' 1/8/1988 C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...] p.1 elettivamente domiciliata in Afragola alla Via Papa Giovanni XXIII presso lo studio dell'Avv. Lucia
Carciullo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
E
nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1 C.F._2
residente in [...]p. 1 elettivamente domiciliato in Casal di Principe alla Via Baracca presso lo studio dell'Avv. Stabilito Luigi
OR che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 27/05/2010, in Afragola dal quale è nata una figlia
(nata ad [...] il [...]) hanno chiesto pronunziarsi Persona_1
la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate l'8/9/2025 e 13/9/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
25/09/2025.
La IC delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7/10/2025
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
1- I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2- La figlia è affidata ad entrambi i genitori;
Persona_1
3- I coniugi individuano quale residenza abituale per la propria figlia, l'abitazione del padre sita in Pescopagano (CE) alla Via Domenico Guidi N° 61, presso cui verrà prevalentemente collocata;
3- la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
4-La madre, sig.ra , conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia Parte_1
quotidianamente compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, In caso di disaccordo secondo il seguente calendario:
a) La sig.ra preleverà la figlia ogni martedì dalle ore 15:00 fino alle Parte_1
ore 20:00;
b) durante il periodo estivo la figlia minore trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con la madre da concordarsi entro il 30 maggio;
c) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
d) l coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia minore. Le parti, per quanto concerne le spese straordinarie, fanno espresso rinvio al protocollo di Napoli Nord;
5- L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
6- I coniugi prestano, reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impregnano a comunicarsi reciprocamente, entra trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio). Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata ad [...] Parte_1
l'1/8/1988 e nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co.1 c.c. alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola
(Atto n.29 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/12/2025.
La IC relatrice La Presidente
ON TT NA CO